Pfas: le modifiche al Reach

Pfas: le modifiche al Reach
Pubblicato il regolamento 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, sulla G.U.U.E. L del 3 ottobre 2025

Pfas: modifiche al Reach sono state introdotte dal regolamento 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 3 ottobre 2025.

Pfas: le modifiche al Reach

In particolare, le variazioni riguardano l’allegato XVII al regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.

Per effetto, a decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le Pfas.

Definite anche le sostanze esenti dalle disposizioni, nonché la tempistica per:

  • l'immissione sul mercato;
  • l'utilizzo.

Di seguito il testo del regolamento 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025.

Pfas: le modifiche al Reach

Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio

(G.U.U.E. L del 3 ottobre 2025)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

(omissis)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la voce seguente:

«82. Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso).
1. A decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) all’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati C8F17SO3X, all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati e all’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021;

 

b) agli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula CnF2n +1-C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (C9-C14 PFCA), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione, soggetti a restrizioni alla voce 68;

 

c) all’acido perfluoroesanoico (PFHxA), ai suoi sali e alle sostanze a esso correlate, per gli usi soggetti a restrizioni alla voce 79.

 

3. Nella determinazione della concentrazione della somma di tutte le PFAS sono incluse le sostanze alle quali si applica la deroga di cui al paragrafo 2.

 

4. In deroga al paragrafo 1, la concentrazione delle PFAS nelle schiume antincendio prive di fluoro provenienti dalle attrezzature che sono state sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili, esclusi gli estintori portatili, non deve superare i 50 mg/l per la somma di tutte le PFAS.

La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 23 ottobre 2030.

 

5. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere immesse sul mercato in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:

a) fino al 23 ottobre 2026 nelle schiume antincendio negli estintori portatili;

 

b) fino al 23 aprile 2027 nelle schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili;

 

c) fino al 23 ottobre 2035 nelle schiume antincendio per:

i) gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE. L’aviazione civile (inclusi gli aeroporti civili) non rientra nella presente deroga;

 

ii) gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas;

 

iii) le navi militari;

 

iv) le navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025.

 

6. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere utilizzate nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:

a) fino al 23 aprile 2027 per:

i) l’addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti;

 

ii) i servizi antincendio pubblici e i servizi antincendio privati che esercitano la funzione di servizio antincendio pubblico, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano in incendi industriali presso stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE e dell’uso delle schiume e delle attrezzature esclusivamente a tale scopo;

 

b) fino al 31 dicembre 2030 negli estintori portatili;

 

c) fino al 23 ottobre 2035 per i casi di cui al paragrafo 5, lettera c).

La Commissione riesamina le deroghe di cui alla lettera c) prima della fine del periodo di validità della deroga.

 

7. A decorrere dal 23 ottobre 2026, l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 6, lettera c), è soggetto alle condizioni di cui al presente paragrafo. L’utilizzatore deve:

a) garantire che le schiume antincendio siano utilizzate solo in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (incendi di classe B);

 

b) ridurre le emissioni nei comparti ambientali e l’esposizione umana diretta e indiretta alle schiume antincendio al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile;

 

c) garantire la raccolta differenziata delle scorte di schiume antincendio non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio, ove ciò sia tecnicamente e praticamente possibile, e garantirne la gestione ai fini di un trattamento adeguato in modo tale che il contenuto di PFAS sia distrutto o trasformato irreversibilmente;

 

d) definire un “piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS” specifico per il luogo in cui sono utilizzate le schiume antincendio contenenti PFAS, che comprenda:

i) informazioni dettagliate sulle condizioni e sui volumi d’uso delle schiume antincendio in tale sito, che documentino in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b);

 

ii) informazioni sulla raccolta e sul trattamento adeguato a norma della lettera c);

 

iii) informazioni dettagliate sul tipo e sui metodi di pulizia e manutenzione delle attrezzature;

 

iv) piani da attuare in caso di fuoriuscita/sversamento accidentale di schiuma antincendio, compresa, se del caso, la documentazione delle azioni di follow-up;

 

v) una strategia per sostituire le schiume antincendio contenenti PFAS con schiume antincendio prive di fluoro.

Il piano di gestione deve essere riesaminato annualmente e tenuto a disposizione per almeno 15 anni per eventuali ispezioni, su richiesta, da parte delle autorità competenti.

 

8. A decorrere dal 23 ottobre 2026, le schiume antincendio immesse sul mercato, in cui la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l, esclusi gli estintori portatili, devono essere etichettate conformemente al paragrafo 10. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la schiuma antincendio è immessa sul mercato.

 

9. A decorrere dal 23 ottobre 2026, gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS devono garantire che le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio siano etichettati conformemente al paragrafo 10 se la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui vengono prodotti e saranno trattati le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio.

 

10. Ai fini dei paragrafi 8 e 9, l’etichettatura deve recare la dicitura seguente: “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS”. Tali informazioni devono essere riportate in modo visibile, leggibile e indelebile.

 

11. Ai fini della presente voce si applicano le definizioni seguenti:

a) “estintore portatile”: un estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano, che, in condizioni operative, ha una massa non superiore a 20 kg, conformemente alla norma EN3-7; un estintore carrellato non superiore a 150 litri, conformemente alla norma EN-1866; e uno spray estinguente conformemente alla norma EN-16856;

 

b) “schiuma antincendio”: qualsiasi miscela utilizzata per estinguere gli incendi mediante l’impiego di schiuma, compresi, in via non esaustiva, i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene antincendio necessari per produrre la schiuma;

 

c) “scorta di schiuma antincendio non utilizzata”: schiuma antincendio che non è stata ancora utilizzata per estinguere un incendio.».

 

[photo credits]

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