Pubblicato il regolamento 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, sulla G.U.U.E. L del 3 ottobre 2025
Pfas: modifiche al Reach sono state introdotte dal regolamento 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 3 ottobre 2025.

In particolare, le variazioni riguardano l’allegato XVII al regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio.
Per effetto, a decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le Pfas.
Definite anche le sostanze esenti dalle disposizioni, nonché la tempistica per:
- l'immissione sul mercato;
- l'utilizzo.
Di seguito il testo del regolamento 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025.

Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio
(G.U.U.E. L del 3 ottobre 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la voce seguente:
| «82. | Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso). | | | 1. | A decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS. | | 2. | Il paragrafo 1 non si applica: | a) | all’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati C8F17SO3X, all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati e all’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021; | | b) | agli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula CnF2n +1-C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (C9-C14 PFCA), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione, soggetti a restrizioni alla voce 68; | | c) | all’acido perfluoroesanoico (PFHxA), ai suoi sali e alle sostanze a esso correlate, per gli usi soggetti a restrizioni alla voce 79. | | | 3. | Nella determinazione della concentrazione della somma di tutte le PFAS sono incluse le sostanze alle quali si applica la deroga di cui al paragrafo 2. | | 4. | In deroga al paragrafo 1, la concentrazione delle PFAS nelle schiume antincendio prive di fluoro provenienti dalle attrezzature che sono state sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili, esclusi gli estintori portatili, non deve superare i 50 mg/l per la somma di tutte le PFAS. La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 23 ottobre 2030. | | 5. | In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere immesse sul mercato in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS: | a) | fino al 23 ottobre 2026 nelle schiume antincendio negli estintori portatili; | | b) | fino al 23 aprile 2027 nelle schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili; | | c) | fino al 23 ottobre 2035 nelle schiume antincendio per: | i) | gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE. L’aviazione civile (inclusi gli aeroporti civili) non rientra nella presente deroga; | | ii) | gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas; | | iv) | le navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025. | | | | 6. | In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere utilizzate nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS: | a) | fino al 23 aprile 2027 per: | i) | l’addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti; | | ii) | i servizi antincendio pubblici e i servizi antincendio privati che esercitano la funzione di servizio antincendio pubblico, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano in incendi industriali presso stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE e dell’uso delle schiume e delle attrezzature esclusivamente a tale scopo; | | | b) | fino al 31 dicembre 2030 negli estintori portatili; | | c) | fino al 23 ottobre 2035 per i casi di cui al paragrafo 5, lettera c). La Commissione riesamina le deroghe di cui alla lettera c) prima della fine del periodo di validità della deroga. | | | 7. | A decorrere dal 23 ottobre 2026, l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 6, lettera c), è soggetto alle condizioni di cui al presente paragrafo. L’utilizzatore deve: | a) | garantire che le schiume antincendio siano utilizzate solo in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (incendi di classe B); | | b) | ridurre le emissioni nei comparti ambientali e l’esposizione umana diretta e indiretta alle schiume antincendio al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile; | | c) | garantire la raccolta differenziata delle scorte di schiume antincendio non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio, ove ciò sia tecnicamente e praticamente possibile, e garantirne la gestione ai fini di un trattamento adeguato in modo tale che il contenuto di PFAS sia distrutto o trasformato irreversibilmente; | | d) | definire un “piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS” specifico per il luogo in cui sono utilizzate le schiume antincendio contenenti PFAS, che comprenda: | i) | informazioni dettagliate sulle condizioni e sui volumi d’uso delle schiume antincendio in tale sito, che documentino in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b); | | ii) | informazioni sulla raccolta e sul trattamento adeguato a norma della lettera c); | | iii) | informazioni dettagliate sul tipo e sui metodi di pulizia e manutenzione delle attrezzature; | | iv) | piani da attuare in caso di fuoriuscita/sversamento accidentale di schiuma antincendio, compresa, se del caso, la documentazione delle azioni di follow-up; | | v) | una strategia per sostituire le schiume antincendio contenenti PFAS con schiume antincendio prive di fluoro. Il piano di gestione deve essere riesaminato annualmente e tenuto a disposizione per almeno 15 anni per eventuali ispezioni, su richiesta, da parte delle autorità competenti. | | | | 8. | A decorrere dal 23 ottobre 2026, le schiume antincendio immesse sul mercato, in cui la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l, esclusi gli estintori portatili, devono essere etichettate conformemente al paragrafo 10. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la schiuma antincendio è immessa sul mercato. | | 9. | A decorrere dal 23 ottobre 2026, gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS devono garantire che le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio siano etichettati conformemente al paragrafo 10 se la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui vengono prodotti e saranno trattati le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio. | | 10. | Ai fini dei paragrafi 8 e 9, l’etichettatura deve recare la dicitura seguente: “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS”. Tali informazioni devono essere riportate in modo visibile, leggibile e indelebile. | | 11. | Ai fini della presente voce si applicano le definizioni seguenti: | a) | “estintore portatile”: un estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano, che, in condizioni operative, ha una massa non superiore a 20 kg, conformemente alla norma EN3-7; un estintore carrellato non superiore a 150 litri, conformemente alla norma EN-1866; e uno spray estinguente conformemente alla norma EN-16856; | | b) | “schiuma antincendio”: qualsiasi miscela utilizzata per estinguere gli incendi mediante l’impiego di schiuma, compresi, in via non esaustiva, i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene antincendio necessari per produrre la schiuma; | | c) | “scorta di schiuma antincendio non utilizzata”: schiuma antincendio che non è stata ancora utilizzata per estinguere un incendio.». | | |
[photo credits]