Pnrr e autobus elettrici: le istruzioni per partecipare al bando

Nel decreto del ministero dello Sviluppo economico - direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 luglio 2022 le modalità di presentazione delle domande e il termine ultimo per l'inoltro

Pnrr e autobus elettrici: le istruzioni per partecipare al bando sono riportate nel decreto del ministero dello Sviluppo economico - direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 luglio 2022.

Nel dettaglio, il provvedimento, pubblicato sul sito del Mise e annunciato da un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2022, n. 165, reca i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui alla Misura M2C2 dell'Investimento 5.3 «Sviluppo di una    leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR».

Le risorse ammontano complessivamente a 80 milioni di euro.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile dalla sezione “Sosteniamo grandi investimenti” del sito web dell’Agenzia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2022.

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Nel D.M. 6 luglio 2022 sono altresì indicati le spese ammissibili e le le modalità di erogazione dei finanziamenti, mentre l'allegato riporta l'elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 29 aprile 2022 e dal presente decreto direttoriale.

Di seguito il testo del D.M. 6 luglio 2022; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico - direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 luglio 2022

(omissis)

 

DECRETA:

Art. 1. 
(Definizioni) 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a)  “Agenzia”:l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia;

b)  “decreto”:il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2022;

c)  “decreto legislativo n. 123/1998”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

d)  “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

e)  “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

f)  “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, accessibile dalla sezione “Sosteniamo grandi investimenti” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it);

g)  “soggetto beneficiario”:il soggetto proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al decreto;

h)  “soggetto proponente”: l’impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi del decreto.

Art. 2. 
(Ambito di applicazione e risorse disponibili) 

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per la realizzazione di piani di investimento volti a promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, nell’ambito della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR finanziato dall’Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto, la copertura finanziaria dello strumento agevolativo è disposta a valere sulle risorse di cui alla Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici”, del PNRR finanziato dall’Unione europea. In sede di prima applicazione, nell’ambito delle suddette risorse finanziarie, è assegnata al regime di aiuto una dotazione finanziaria pari a euro 80 milioni (ottantamilioni/00), fermo restando una possibile rimodulazione di tale dotazione in funzione dell’andamento delle domande da parte delle imprese e dell’assorbimento delle risorse stanziate.

Art. 3. 
(Gestione dell’intervento) 

1. Gli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l’accoglienza, l’istruttoria delle domande, la concessione delle agevolazioni e l’erogazione delle medesime, sono affidati all’Agenzia, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto e dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

Art. 4. 
(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione) 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 e secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2 del decreto. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall’ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.

3. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese dalla procedura di valutazione, nelle more dell’espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall’Agenzia ai soggetti proponenti.

4. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito web dell’Agenzia, complete degli allegati di cui al successivo comma 6 e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente, devono essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile dalla sezione “Sosteniamo grandi investimenti” del sito web dell’Agenzia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2022, con le modalità ivi indicate.

5. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico di presentazione.

6. La domanda di agevolazione deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente agli allegati in essa richiamati e alla seguente documentazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale:

a)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto;

b)  proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere, delle risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l’importo dell’agevolazione richiesta;

c)  dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

Art. 5. 
(Spese ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 6 del decreto, l’Agenzia, nella determinazione delle

spese ammissibili alle agevolazioni, applica quanto disposto dal presente articolo.

2. Le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali, di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d’importazione».

4. Le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto, la cui installazione non sia prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

a)  l’impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali di intende effettuare la cessione in prestito d’uso delle attrezzature;

b)  siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

c)  dette attrezzature siano accessorie all’iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo “macchinari, impianti e attrezzature varie”;

d)  siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

e)  vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

f)  la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

g)  i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest’ultima deve acquisire e trasmettere all’Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

h)  il legale rappresentante della società cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l’intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l’intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l’area in cui è localizzata l’unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l’intensità di aiuto relativa a quest’ultima.

5. L’ammontare relativo all’insieme delle spese di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto, non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità, la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

6. Con riferimento alle spese relative ai progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di cui all’articolo 6, comma 8:

a)  le spese relative al personale del soggetto proponente di cui alla lettera a), comprendono il costo relativo al personale del soggetto proponente regolarmente iscritto nel Libro Unico del Lavoro e quello del personale in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente e a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto proponente. Le spese sono ammesse limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b)  le spese per strumenti e attrezzature di cui alla lettera b) sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento;

c)  le spese per la ricerca contrattuale e per i servizi di consulenza di cui alla lettera c) devono essere riferite ad acquisizioni effettuate da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d)  le spese generali di cui alla d) sono calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;

e)  le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma di cui alla lettera e) - acquistati o prelevati dal magazzino - comprendono quelle per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca, ivi comprese materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica, i materiali di consumo specifico, le strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Art. 6. 
(Erogazione delle agevolazioni) 

1. Le agevolazioni sono erogate dall’Agenzia, a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, secondo le modalità definite dall’articolo 9 del decreto, indicate nella delibera di concessione delle agevolazioni e, per l’eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di finanziamento agevolato.

2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto beneficiario e redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia, devono essere trasmesse all’Agenzia medesima secondo le modalità che saranno indicate nella predetta sezione del sito web. Il mancato utilizzo di tali schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

3. L’eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto può essere presentata all’Agenzia entro 120 giorni dalla data della delibera di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L’anticipazione erogata è recuperata dall’Agenzia in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata.

4. In sede di richiesta di prima erogazione per stato avanzamento lavori, il soggetto beneficiario individua la modalità di erogazione delle agevolazioni tra quelle previste ai commi 2 (fatture quietanzate e non quietanzate) e 4 (conto corrente vincolato) dell’articolo 9 del decreto; la scelta operata in tale sede, da intendersi riferita a tutti i progetti che eventualmente compongono il complessivo programma di investimenti, non è più modificabile, salvo casi debitamente giustificati dal soggetto beneficiario e previa approvazione da parte dell’Agenzia. Resta fermo che l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto è subordinata alla stipula della convenzione prevista dal medesimo comma 4 e all’adozione di uno specifico provvedimento direttoriale recante le necessarie indicazioni operative.

5. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 29 aprile 2022 – ID .............. CUP ...............».

6. In ciascuna delle richieste di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 6, lettera c).

Art. 7. 
(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato n. 1, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.

4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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