Pnrr e investimenti complementari: anche verde pubblico e sicurezza strade

Piano di ripresa e resilienza

Pnrr e investimenti complementari.

Con il decreto 6 maggio 2021, n. 59 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021) sono stati indicati gli investimenti complementari al Pnrr, che riguarda anche il tema della transizione ecologica.

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Pnrr e investimenti complementari: verde e sicurezza

Anche il tema del verde è affrontato negli investimenti complementari, così come quello della sicurezza delle strade.

Nel testo integrale tutte le informazioni su ambiti e investimenti previsti, oltre all'Allegato I.

 

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 

Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
(21G00070)

(Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021)
Vigente: 8 maggio 2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le informative rese al Consiglio dei ministri dal Ministro
dell'economia e delle finanze sul Piano nazionale di ripresa e
resilienza nelle riunioni del 24 e del 29 aprile 2021, ai fini della
presentazione del medesimo alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di definire il
Piano nazionale per gli investimenti finalizzato ad integrare con
risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per sostenere il rilancio dell'economia («Piano nazionale
per gli investimenti complementari»);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma
1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma
PagoPA e App «IO»: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro
per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma
notifiche digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81
milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno
2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro
per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni
di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023,
202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per
l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220
milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022,
320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per
l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti
programmi e interventi:
1. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni
di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023,
159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per
l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni
di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8
milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024,
200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno
2026;
3. Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali
gestite da Regioni e Municipalita': 150 milioni di euro per l'anno
2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per
l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile: 60 milioni di euro per
l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro
per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di
euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per
l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro
per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel (ANAS): 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro
per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni
di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320
milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024,
130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno
2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72 milioni di
euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni
di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60
milioni di euro per l'anno 2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni
di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93
milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno
2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro
per l'anno 2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno
2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing): 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160
milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024,
160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni
di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100
milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia
residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400
milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
cultura riferiti al seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno
2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro
per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni
di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno
2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro
per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54
milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno
2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro
per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140
milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno
2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per
l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni
di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28
milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno
2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125
milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023,
162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per
l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021,
1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro
per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71
milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno
2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno
2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
giustizia riferiti al seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per
strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per
l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro
per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di
euro per l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e
vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per
l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di
euro per l'anno 2026;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022
al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi
in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021
al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di
euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e
1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli
interventi di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli
interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma
73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di
euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a
1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del
progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai
sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e'
rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9
milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno
2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori
oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio
degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione
tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione
della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti
legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e' effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale
dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati
alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato
di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' di eventuale revoca delle risorse in caso di
mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun
intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari. Per quanto riguarda gli interventi aventi a oggetto
opere pubbliche non previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo relative alle opere sono rilevate dalle stazioni appaltanti
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi e'
utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,
soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono
concessi previa autorizzazione della Commissione europea.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in
3.055,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro
per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80
milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno
2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro
per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di
euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026,
2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro
per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84
milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo
5.

 

Art. 2

Rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata complessivamente di
15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850
milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno
2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro
per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni
di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600
milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030
e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede
ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3

Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0

1. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le
seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro
per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a
3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro
per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79
milioni di euro per l'anno 2026,».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per
l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 989,17
milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 2 e
quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.214,1 milioni
di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per
l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4

Interventi di finanziamento in materia
di linee ferroviarie AV/AC

1. Per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al
secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC
Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», e'
autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno
2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per
l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di euro
per l'anno nel 2029. E' altresi' autorizzata, per la predisposizione
della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta
AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di
cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente
disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per il finanziamento
degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio
Calabria, e' altresi' autorizzata la spesa complessiva di 9.400
milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150
milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023,
250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno
2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro
per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520
milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno
2030. Le risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente
disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di
euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno 2022, a 300
milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni di euro per l'anno
2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di euro
per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.925
milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l'anno
2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di
euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462
milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032
si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro
nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024,
144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325
milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577
milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e
1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 1 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per
l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro
per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di
euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505
milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029,
823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno
2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro
annui a decorrere dal 2033.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021,
9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023,
9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025,
8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per
l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di
euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di
euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di
euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e
1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029,
6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel
2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per
l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00
milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:
a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49
milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70
milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96
milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027,
4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029,
2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per
l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento
netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34
milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno
2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro
per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9
milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno
2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di
euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;
c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di
euro nel 2034, mediante corrispondente mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

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