Transizione ecologia: definitiva l’istituzione del ministero

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Convertito il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 con la legge 22 aprile 2021, n. 55

Transizione ecologia: definitiva l'istituzione del ministero per effetto della conversione, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2021, n. 102), del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri.

Oltre a rettifiche di singoli termini o periodi, le modifiche principali riguardano:

  • il funzionamento del comitato interministeriale per la transizione ecologica;
  • la contrattualistica e il trattamento economico del personale del ministero.

Di seguito il testo della legge di conversione n. 55/2021 coordinato con il D.L. n. 22/2021 (le modifiche sono inserite in grassetto corsivo tra parentesi).

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Testo coordinato del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 

Testo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), coordinato con la legge di
conversione  22  aprile  2021,  n.  55  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri.». (21A02552)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2021, n.102)

 

Vigente al: 29-4-2021

 

Capo I
Disposizioni generali

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del

Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'

dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di

facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che

di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano

invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui

riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

                               Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

                                 300

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1:

1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della

transizione ecologica;»;

2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;

3) il numero 13) e' sostituito  dal  seguente:  «13)  Ministero

della cultura;»;

4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente:  «15)  Ministero

del turismo.»;

  1. b) al comma 4-bis, primo periodo,  la  parola  «quattordici»  e'

sostituita dalla seguente: «quindici».

 

Capo II
Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

 

                               Art. 2

                Ministero della transizione ecologica

  1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera c),  le  parole  da  «definizione  degli

obiettivi e delle linee di politica energetica»  fino  a  «attuazione

dei piani di ((emergenza energetica));» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi  e

diffusione di dati statistici  in  materia  energetica  e  mineraria,

finalizzati  alla  programmazione  energetica  e   mineraria;»   sono

soppresse;

b) all'articolo  29,  comma  1,  le  parole  «undici   direzioni

generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla

seguente: «Ministero della transizione ecologica»;

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le  parole  «dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della   transizione

ecologica»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Al Ministero della transizione ecologica sono  attribuite

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi  allo  sviluppo

sostenibile,  ferme  restando  le  funzioni  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e

dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

  1. a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione  delle

aree  naturali  protette,  tutela   della   biodiversita'   e   della

biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte

salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri,  del

Ministero delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali  e  del

Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,

della ((Convenzione di Washington sul commercio internazionale  delle

specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata  ai  sensi

della legge 19 dicembre 1975, n. 874)), e  dei  relativi  regolamenti

europei, della difesa del  mare  e  dell'ambiente  costiero  e  della

comunicazione ambientale;

  1. b) definizione degli obiettivi e delle linee  di  politica

energetica e mineraria nazionale e provvedimenti  ad  essi  inerenti;

((autorizzazione di impianti di produzione di energia  di  competenza

statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche  se  ubicati  in

mare)); rapporti con organizzazioni internazionali e  rapporti  ((con

l'Unione  europea))  nel  settore  dell'energia,  ferme  restando  le

competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi  il

recepimento e  l'attuazione  dei  programmi  e  delle  direttive  sul

mercato unico europeo  in  materia  di  energia,  ferme  restando  le

competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle  regioni

e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano;  attuazione  dei

processi di liberalizzazione  dei  mercati  energetici  e  promozione

della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita'

e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo  delle  reti

nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e

definizione degli  indirizzi  per  la  loro  gestione;  politiche  di

ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle

miniere; ((ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  riconversione,

dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione

di idrocarburi ubicate nella terraferma e in  mare  e  ripristino  in

sicurezza dei siti; risorse geotermiche));  normativa  tecnica,  area

chimica, sicurezza mineraria, escluse le  competenze  in  materia  di

servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza

sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi

di lavoro,  e  servizi  tecnici  per  l'energia;  vigilanza  su  enti

strumentali e collegamento con le societa' e  gli  istituti  operanti

nei settori dell'energia; gestione delle scorte  energetiche  nonche'

predisposizione ed attuazione  dei  piani  di  emergenza  energetica;

sicurezza  nucleare  e  disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del

combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;  ((radioprotezione

e    radioattivita'    ambientale));    agro-energie;    rilevazione,

elaborazione, analisi e diffusione  di  dati  statistici  in  materia

energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica  e

mineraria;

  1. c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e

delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica  dei

veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche ((per  il  contrasto

dei cambiamenti climatici)) e per la finanza climatica e  sostenibile

e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso  tecnologie  per   la

riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

  1. d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei  diversi

settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;

  1. e) gestione, riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed  economia

circolare;

  1. f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta

salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali;

  1. g) promozione  di  politiche  di   sviluppo   sostenibile,

nazionali e internazionali;

  1. h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso

efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero

dello sviluppo economico;

  1. i) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento

del  danno  ambientale,  nonche'  di  bonifica  e  di  ripristino  in

sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non  e'

individuato il responsabile della contaminazione ((e quelli))  per  i

quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione  degli

interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

  1. l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle  condizioni

ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e

alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente,  con

particolare  riferimento  alla  prevenzione   e   repressione   delle

violazioni  compiute  in  danno  ((dell'ambiente));   prevenzione   e

protezione     dall'inquinamento     atmosferico,     acustico     ed

elettromagnetico e dai rischi industriali;

  1. m) difesa e assetto  del  territorio  con  riferimento  ai

valori naturali e ambientali.»;

  1. e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono  sostituite

dalle seguenti: «non puo' essere superiore a tre»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e  il  numero

delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.».

  1. Le  denominazioni  «Ministro  della  transizione  ecologica»  e

«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto

e  ovunque  presenti,  rispettivamente,  le  denominazioni  «Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e  «Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  1. Con riguardo alle funzioni di cui  all'articolo  35,  comma  2,

lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato

dal presente decreto, le denominazioni  «Ministro  della  transizione

ecologica» e «Ministero della transizione  ecologica»  sostituiscono,

ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni

«Ministro dello  sviluppo  economico»  e  «Ministero  dello  sviluppo

economico».

5 Al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  agli  articoli

174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1,  alinea,  dopo

le parole «tutela  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  la

transizione ecologica».

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di  conversione  del  presente  decreto,  lo   statuto   dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico

sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere  la  vigilanza

da parte del Ministero della transizione ecologica.

  1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35,  comma  2,

lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come  modificato

dal presente decreto, rientrano:

  1. a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle

societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il  potere

di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';

  1. b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato  esercitati

dal Ministero dello sviluppo economico nei  confronti  ((del  Gestore

dei servizi energetici - GSE Spa));

  1. c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del

mercato  del  gas  naturale  e  dei  criteri   per   l'incentivazione

dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  di  cui  al  decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a

qualunque titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico

fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ((in materia

di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,  in  collaborazione

con il Ministero dello  sviluppo  economico,  e  di  regolazione  dei

servizi di pubblica utilita' nei settori energetici)).

  1. Per l'attuazione  del  comma  2,  lettera  e),  numero  1),  e'

autorizzata la spesa di euro  249.000  per  l'anno  2021  e  di  euro

332.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022.

((8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge  3  agosto  2007,  n.

124, le parole:  «e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico»  sono

sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro dello sviluppo economico e

dal Ministro della transizione ecologica)).

 

                               Art. 3  

Disposizioni transitorie concernenti il Ministero  della  transizione

                              ecologica

 

  1. Al Ministero della transizione  ecologica  sono  trasferite  le

risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  dei

residui, destinate all'esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo

35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

300, come modificato dal presente decreto.

  1. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al  comma

4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e  la

competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari

del Ministero dello sviluppo economico,  con  la  relativa  dotazione

organica e con i relativi posti di funzione di  livello  dirigenziale

generale  e  non  generale,  sono  trasferite  al   Ministero   della

transizione ecologica. Conseguentemente  la  dotazione  organica  del

personale dirigenziale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'

rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni  di

livello non generale.

  1. La dotazione organica del personale dirigenziale del  Ministero

della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello

generale e in 67 posizioni di livello non generale.

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro   della   transizione

ecologica, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,

dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione,  si

provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,

finanziarie e strumentali da trasferire ai  sensi  del  comma  1.  La

dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello

sviluppo   economico   e'   conseguentemente   ridotta   in    misura

corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il

personale di  ruolo  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il

personale a tempo determinato  con  incarico  dirigenziale  ai  sensi

dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la

Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,  l'efficienza  e   la

competitivita'  energetica   e   la   Direzione   generale   per   le

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari

del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale

trasferito ai sensi del presente articolo si applica  il  trattamento

economico, compreso quello accessorio, previsto  nell'amministrazione

di  destinazione  e  viene  corrisposto  un   assegno   ad   personam

riassorbibile pari all'eventuale  differenza  fra  le  voci  fisse  e

continuative  del  trattamento  economico   dell'amministrazione   di

provenienza,   ove   superiore,   e   quelle   riconosciute    presso

l'amministrazione  di  destinazione.  ((Al   personale   dirigenziale

trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi  i

contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti  alla

data del 13 febbraio 2021, nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del

regolamento di organizzazione di cui  all'articolo  10  del  presente

decreto)).

((4-bis. Al fine  di  garantire  la  perequazione  del  trattamento

economico del personale dirigenziale trasferito dal  Ministero  dello

sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il  fondo  per

la  retribuzione  di  posizione  e   di   risultato   del   personale

dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero  della

transizione ecologica sono incrementate di 483.898  euro  per  l'anno

2021 e di 967.795 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022  e  quelle

destinate al personale dirigenziale di  livello  generale  presso  il

medesimo Ministero della transizione ecologica sono  incrementate  di

35.774 euro per l'anno 2021  e  di  71.547  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma  2,

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari  a  519.672  euro

per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno  2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  4-quater. Al fine di adeguare l'indennita'  di  amministrazione  in

godimento  del  personale  non  dirigenziale  del   Ministero   della

transizione  ecologica  a  quella  del  personale  non   dirigenziale

trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, in

deroga al limite  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  la  spesa  di  227.080  euro  per

l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  4-quinquies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   comma

4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro  annui

a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare)).

  1. Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il  Ministero  dello

sviluppo  economico  provvede  alla  corresponsione  del  trattamento

economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima

data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento  economico  del

personale, compresa la  quota  del  Fondo  risorse  decentrate,  sono

allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato  di  previsione

della spesa del Ministero della transizione ecologica.  Tale  importo

considera i costi del trattamento economico corrisposto al  personale

trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative,

del  costo  dei  buoni  pasto,   della   remunerazione   del   lavoro

straordinario e del trattamento economico di  cui  al  Fondo  risorse

decentrate.

  1. Fino  alla  data  di  adozione   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il  Ministero

della transizione ecologica  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle

funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche

del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima  data,  la

gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite,

compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal

Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla  data

di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro  dell'economia

e delle finanze provvede,  con  proprio  decreto,  ad  effettuare  le

occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di  residui,   di

competenza e di cassa, tra gli stati di previsione  interessati,  ivi

comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di  missioni  e

programmi. ((A decorrere dalla  data  di  adozione  del  decreto  del

Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al  terzo  periodo

transitano al)) Ministero  della  transizione  ecologica  i  rapporti

giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

  1. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di

organizzazione di  cui  all'articolo  10,  e'  istituito,  presso  il

Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per  l'energia

e  il  clima,  nel  quale  confluiscono  le  Direzioni  generali  del

Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi  del  presente

articolo, nonche' la Direzione generale per  il  clima,  l'energia  e

l'aria gia' istituita  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima  data,  continua

ad applicarsi, in  quanto  compatibile,  il  vigente  regolamento  di

organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  e  del

territorio e del mare e il contingente di personale degli  Uffici  di

diretta collaborazione del Ministro della  transizione  ecologica  e'

incrementato  di  venti  unita',   anche   estranee   alla   pubblica

amministrazione. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa  di  euro

540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro ((annui)) a  decorrere  dal 2022.

8. Il   personale   appartenente   ai   ruoli   dirigenziali   di

amministrazioni  centrali  diverse  dal  Ministero   dello   sviluppo

economico,  titolare  di  incarichi  dirigenziali  nell'ambito  delle

direzioni  generali  trasferite  al   Ministero   della   transizione

ecologica, puo' optare per il  transito  nel  ruolo  di  quest'ultimo

Ministero.

  1. Le funzioni di controllo  della  regolarita'  amministrativa  e

contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati

dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte

dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito

un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non  generale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  bandire

apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga  ai

vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale  non

generale e sette  unita'  di  personale  a  tempo  indeterminato,  da

inquadrare nell'area terza, fascia retributiva  F1.  A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno  2021  e  di  435.897

euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

                               Art. 4

       Comitato interministeriale per la transizione ecologica

 

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dopo  l'articolo

57, e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis.  (Comitato  interministeriale  per  la  transizione

ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, il Comitato interministeriale per la transizione  ecologica

(CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle  politiche

nazionali per la transizione ecologica e la relativa  programmazione,

((ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per  la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile)).

  1. Il CITE presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o,

in sua vece, dal Ministro della transizione  ecologica,  e'  composto

dai Ministri  della  transizione  ecologica,  dell'economia  e  delle

finanze, dello  sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali  e  delle

politiche ((agricole alimentari)) e forestali. Ad  esso  partecipano,

altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza  nelle

materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste  all'ordine

del giorno.

  1. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al  fine

di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilita' sostenibile;

c) contrasto ((del dissesto)) idrogeologico e ((del consumo)) del

suolo;

((c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici));

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

e) qualita' dell'aria;

f) economia circolare;

((f-bis)  bioeconomia  circolare  e  fiscalita'  ambientale,  ivi

compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile)).

  1. Il  Piano  individua  le  azioni,  le  misure,  le   fonti   di

finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni

competenti all'attuazione delle singole misure. ((Sulla  proposta  di

Piano predisposta dal CITE e' acquisito il  parere  della  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla  data  di

trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa  alle

Camere per l'espressione dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari

competenti per materia, che si  pronunciano  nel  termine  di  trenta

giorni dalla data di trasmissione.  Il  Piano  e'  approvato  in  via

definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione  dei  pareri

ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al  terzo

periodo)).

((4-bis. Dopo l'approvazione definitiva  del  Piano  da  parte  del

CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui

delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno,  una

relazione annuale sullo stato di attuazione del  Piano,  dando  conto

delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate)).

  1. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente

dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

((5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di  proposte

per  la  transizione  ecologica  e  per  la  riduzione  dei   sussidi

ambientalmente dannosi, di cui al  comma  98  dell'articolo  1  della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa  e  i  relativi  compiti

sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del

presente articolo.

  5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre  2015,  n.

221, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Ministro

della  transizione  ecologica  invia  alle  Camere  e   al   Comitato

interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di

ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del

Catalogo e le proposte per la progressiva  eliminazione  dei  sussidi

ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente

favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano

per la transizione ecologica)).

  1. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione

degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche  in  sede

europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e

ritardi.

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'

istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE,  composto  da  un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  da  un

rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri  di  cui  al  comma  2,

designati dai rispettivi Ministri, con  il  compito  di  istruire  le

questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del  Comitato

tecnico di supporto  del  CITE  non  spettano  compensi,  gettoni  di

presenza,  ((rimborsi  di  spese))  o   altri   emolumenti   comunque

denominati.

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro della transizione  ecologica,  e'  adottato  il

regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.  Le

deliberazioni del CITE sono pubblicate nella  ((Gazzetta  Ufficiale))

della Repubblica italiana.

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura  il  supporto

tecnico e organizzativo alle attivita'  del  CITE  nell'ambito  delle

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

((10.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono  svolte

nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per

la finanza pubblica.»)).

((1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile

2006,  n.  152,  le  parole:  «Comitato  interministeriale   per   la

programmazione economica, su proposta del Ministero  dell'ambiente  e

della tutela  del  territorio  e  del  mare»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Comitato interministeriale per la  transizione  ecologica,

su proposta del Ministro della transizione ecologica».

  1-ter. Il Comitato interministeriale per la  transizione  ecologica

istituito ai sensi dell'articolo 57-bis  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,

approva, entro cinque mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Piano per la transizione  ecologica  di  cui  al

medesimo articolo 57-bis)).

 

                               Art. 5  

Disposizioni concernenti il Ministero delle  infrastrutture  e  della

                        mobilita' sostenibili

 

  1. Il  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti»   e'

ridenominato  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'

sostenibili».

  1. Le  denominazioni  «Ministro  delle  infrastrutture   e   della

mobilita' sostenibili» e  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque

presenti,   rispettivamente,   le   denominazioni   «Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle  infrastrutture  e

dei trasporti».

(omissis)

 

                            Art. 10

            Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

  1. Ai fini di quanto disposto dal presente  decreto,  a  decorrere

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto  e  fino  al  30  giugno  2021,  i  regolamenti  di

organizzazione  dei  Ministeri  dello   sviluppo   economico,   della

transizione ecologica, della cultura, delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici

di diretta collaborazione, sono adottati con decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  competente,  di

concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del

Consiglio dei  ministri.  Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del

Consiglio di Stato.

((1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il  regolamento  di  organizzazione

degli uffici del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,

compresi  quelli  di  diretta  collaborazione,  e'  adottato  con  la

medesima procedura di cui al comma 1)).

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