Porte tagliafuoco nelle strutture sanitarie: i chiarimenti interpretativi

Porte tagliafuoco strutture sanitarie
Sono contenuti nella nota dei Vvf 4 luglio 2022, n. 9533

Porte tagliafuoco nelle strutture sanitarie: i chiarimenti interpretativi sono contenuti nella nota dei Vvf 4 luglio 2022, n. 9533.

In particolare, in riferimento ai DD.MM. 18 settembre 2002 e 19 marzo 2015, sono affrontati i seguenti temi:

  • verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti;
  • porte tagliafuoco e loro soglie.

Leggi qui la circolare dei Vvf sugli edifici civili

Di seguito la nota dei Vvf 4 luglio 2022, n. 9533.

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Nota del ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 4 luglio 2022, n. 9533

 

Oggetto: Strutture sanitarie – chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco.

In relazione a due quesiti sulla sicurezza in caso di incendio delle strutture sanitarie pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dato il loro interesse generale, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti a tutte le strutture in indirizzo.

1 - Verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti

Il quesito posto, nel premettere che:

- il DM 18.9.2002 al punto 4.10 ed il DM 19.3.2015 al punto 16.10 prescrivono che ogni piano debba essere servito da almeno due uscite

- il DM 18.9.2002 e il DM 19.3.2015 prevedono l’esodo orizzontale progressivo (modalità di esodo in cui i degenti che si trovano nel compartimento interessato dal principio di incendio sono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato estinto o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro),

richiama l’attenzione sul fatto che in entrambi i decreti non è specificato il verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell’esodo orizzontale progressivo.

Ciò premesso, si ritiene opportuno chiarire che ai fini citati valgono come riferimento le specifiche misure previste nel Codice di prevenzione incendi (S.4.9.2 Esodo orizzontale progressivo) anche per le strutture progettate secondo i citati decreti.

2 - Porte tagliafuoco e loro soglie

Il quesito riguarda i casi di posa in opera di porte tagliafuoco in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità. In particolare, è stato chiesto se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera tali prodotti dimostrando che non sono inficiate le prestazioni del prodotto stesso e, di conseguenza, i requisiti di sicurezza dell’attività. Al riguardo si premette che anche per le porte tagliafuoco è vigente l’obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato e che anche le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità.

Nel contesto descritto, si ritiene opportuno precisare che, qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità. Si ritiene, inoltre che, qualora l'avvenuto accertamento

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