Premi assicurativi per lavoratori all’estero: una nota Inail

L'Istituto si riferisce alle retribuzioni convenzionali di chi opera in Paesi extracomunitari

Premi assicurativi per lavoratori all'estero.

Con la nota n. 13 del 2 marzo 22, L'Inail ha reso noto che - in tema di premi assicurativi per lavoratori all'estero - a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate in queste tabelle.

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Premi assicurativi per lavoratori all'estero: una precisazione

La nota contiene una precisazione:  solo ed esclusivamente nel caso in cui intervengano nel corso del mese assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, queste retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate.

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Qui di di seguito il testo integrale della circolare Inail.

Circolare n. 13 del 2 marzo 2022

Premi assicurativi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per l’anno 2022
Disposizioni relative al calcolo dei premi dovuti ai lavoratori operanti nei paesi extracomunitari dove non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Con circolare n. 13 del 2 marzo 2022, si informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle allegate alla circolare stessa.
Si precisa, inoltre, che, solo ed esclusivamente nel caso in cui intervengano nel corso del mese, assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, tali retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate.
Per la specifica dell’ambito territoriale di interesse e per eventuali ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della circolare.

Oggetto

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2022.

Quadro normativo

  • Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari”. Articolo 1: “assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale”. Articolo 4, comma 1: “retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale”;
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 4, comma 1: “retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita”. Articolo 7: “lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari”;
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2021: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero”;
  • Circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”; 2
  • Circolare Inail 14 dicembre 1989, n. 68: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1988. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”;
  • Circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2001”;
  • Circolare Inail 15 aprile 2021, n. 12: “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2021”;
  • Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2021”; 
  • Lettera Direzione centrale rischi del 5 dicembre 2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”;
  • Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012: “Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.

Premessa

La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma1 .

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2022, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 dicembre 2021, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori.

Tenuto conto della specialità della suddetta norma, dette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

1. Stati membri dell’Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

  • Liechtenstein, Norvegia, Islanda
  • Svizzera.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

  • Argentina
  • Australia (Stato del Victoria)
  • Brasile
  • Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec),
  • Capoverde
  • Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou)
  • ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo)
  • Principato di Monaco
  • San Marino
  • Santa Sede
  • Tunisia
  • Turchia
  • Uruguay
  • Venezuela.

    Frazionabilità delle retribuzioni

    Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

    Disposizioni

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che sono parte integrante del decreto interministeriale 23 dicembre 2021.

    A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

    In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle .

    Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

    (Premi assicurativi per lavoratori all'estero)

    [Fonte Inail]

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