Nel rispondere ai quesiti della camera di commercio di Modena sono stati forniti indirizzi interpretativi in merito, partendo da un’attenta ricostruzione dei lineamenti fondamentali della norma di riferimento. La recente mini-riforma operata dal D.L. n. 146/2021 (il cosiddetto decreto “fisco e lavoro”) ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina del testo unico della sicurezza, in materia di salute e di sicurezza su lavoro. Indubbiamente, però, quelle più rilevanti sul piano prevenzionale sono state introdotte in sede di conversione con la legge n. 215/2021, e tra queste spiccano, in particolare, quelle riguardanti la figura del preposto, ossia la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa» (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008).
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