Prevenzione incendi campeggi: i chiarimenti del ministero sulla regola tecnica

La nota del 16 settembre 2016 integra le indicazioni del D.M. 28 febbraio 2016
Prevenzione incendi campeggi: con una nota del 16 settembre 2016, il ministero dell'Interno integra la precedente nota del 12 settembre 2014 in materia di "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici ecc.) con capacità superiore a 400 persone" (questo il titolo del decreto ministeriale di riferimento, D.M. 28 febbraio 2014).

Prevenzione incendi campeggi

Quattro i punti chiave dei chiarimenti ministeriali contenuti nella nota del 16 settembre 2016:
- "distanze tra unità abitative/aree di ritrovo  aree di deposito rifiuti solidi urbani /e/o raccolta differenziata";
- "illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione;
- infine, per quanto riguarda la "Prescrizioni particolati e aggiuntive" la nota del 16 settembre 2016 dà indicazioni sul divieto di parcheggiare auto a ridosso delle unità abitative, specificando anche il caso dei veicoli dotati di tende applicate sul tetto del veicolo.
La nota del 16 settembre 2016 in materia di prevenzione incendi campeggi è disponibile nell'allegato, in fondo all'articolo.
In materia di prevenzione incendi, leggi anche

Allegati

allegati 1215129

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome