Prevenzione rifiuti: gli incentivi per la vendita di prodotti sfusi

Pubblicato il decreto del ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021

Prevenzione rifiuti: gli incentivi per la vendita di prodotti sfusi o alla spina è l'oggetto del decreto del ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254.

Il contributo economico a fondo perduto è pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di 5.000 euro per ciascun esercente commerciale.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021 sul cosiddetto bonus idrico per il sostegno all'acquisto di idro-sanitari a basso consumo d'acqua.

Il provvedimento, inoltre, definisce:

  • la procedura di riconoscimento del contributo economico;
  • il monitoraggio del contributo economico concesso;
  • le cause di revoca del contributo economico.

 

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021.

 

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Decreto del ministero della transizione ecologica 22 settembre 2021 

Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti  sfusi  o  alla
spina. (21A06313)

(in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n.254)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

di intesa con

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo  2021,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che

ha  ridenominato  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,

recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla

direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine

di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,

n. 229» ed, in particolare, il  comma  1  secondo  cui  «Al  fine  di

ridurre  la  produzione  di   rifiuti   e   contenere   gli   effetti

climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e  di  media  e

grande struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del

decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi

dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e

detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi  che

prevedano  esclusivamente   la   vendita   di   prodotti   sfusi   e'

riconosciuto, in via sperimentale, un contributo  economico  a  fondo

perduto pari alla  spesa  sostenuta  e  documentata  per  un  importo

massimo di euro  5.000  ciascuno,  corrisposto  secondo  l'ordine  di

presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20

milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  sino  ad

esaurimento delle predette risorse e a condizione che il  contenitore

offerto dall'esercente sia riutilizzabile  e  rispetti  la  normativa

vigente in materia di materiali a contatto con alimenti» e  il  comma

1-bis ai  sensi  del  quale  «Ai  clienti  e'  consentito  utilizzare

contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e  idonei  per  uso

alimentare. L'esercente  puo'  rifiutare  l'uso  di  contenitori  che

ritenga igienicamente non idonei»;

Visto l'art. 7,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo il

quale «Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo

economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'

per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un

periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo»;

Visto l'art. 7,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141  del  2019  secondo

cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20

milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede

mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Visto l'art. 7,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019  ai  sensi

del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano

nel rispetto delle condizioni e dei limiti del  regolamento  (UE)  n.

1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis» nel settore agricolo;

Visto l'art. 7,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141  del  2019  secondo

cui «Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n. 445 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46

e  47  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e

dell'atto di notorieta';

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art.  4,  comma  1,  lettere  d),  e)  ed  f)  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che definiscono,  rispettivamente,

l'estensione della superficie di vendita degli  esercizi  commerciali

di vicinato, di media e grande struttura;

Acquisita  l'intesa  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,

comunicata con nota protocollo n. 15453 del 16 luglio 2021;

Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta

del 4 agosto 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                        Finalita' ed oggetto

1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  7,  comma  2,   del

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente  decreto  definisce

le modalita' per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 della

medesima disposizione, nonche'  per  la  verifica  dello  svolgimento

dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni,  a  pena

di revoca del contributo.

 

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

1. Il contributo economico a fondo perduto di  cui  all'art.  1  e'

riconosciuto, in via  sperimentale,  agli  esercenti  commerciali  di

vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di  cui  all'art.

4, comma 1, lettere d), e) ed f) del  decreto  legislativo  31  marzo

1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi  dedicati  alla  vendita   ai

consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla  spina,

nonche' all'apertura di nuovi negozi  destinati  esclusivamente  alla

vendita di prodotti sfusi.

2.  L'esercente  puo'  promuovere  il   riutilizzo   dello   stesso

contenitore per  gli  acquisti  successivi  al  primo  attraverso  il

sistema cauzionale.

 

                               Art. 3

                      Agevolazione concedibile

1. Il contributo economico a  fondo  perduto  di  cui  all'art.  1,

previsto per gli anni 2020 e 2021, e' pari all'ammontare della  spesa

sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per  ciascun  punto

vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun  esercente

commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero  per

l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla  vendita  di

prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese

sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione  e  la

realizzazione  del  punto  vendita  o  dello  spazio  dedicato,   per

l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti  sfusi

compreso l'arredamento o  allestimento  del  punto  vendita  o  dello

spazio dedicato,  nonche'  per  le  iniziative  di  informazione,  di

comunicazione e di pubblicita' dell'iniziativa.

3.  Non  sono  considerate  ammissibili  le  spese  sostenute   per

l'acquisto  o  l'igienizzazione  dei  contenitori  e   dei   prodotti

alimentari e detergenti venduti.

4. Circa la documentazione delle spese sostenute, si richiamano  le

disposizioni di cui all'art. 109,  commi  1  e  2,  lettera  a),  del

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

recante il testo unico delle imposte sui redditi.

5. L'effettivita' e l'attinenza delle spese  sostenute  risulta  da

apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio

sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei

revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei

dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei

periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal

responsabile del centro di assistenza fiscale.

6. Il contributo economico e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in

relazione alle medesime voci di spesa, con  ogni  altra  agevolazione

prevista da normativa nazionale o europea.

 

                               Art. 4

                     Procedura di riconoscimento

                      del contributo economico

1. Ai fini del riconoscimento  del  contributo  economico  a  fondo

perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese  sostenute

nel 2020 e nel 2021, le imprese  interessate,  tramite  accesso  alla

piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it

presentano  apposita  richiesta  al   Ministero   della   transizione

ecologica entro i seguenti termini:

in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni

dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della  suddetta

piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;

in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro  il  30  aprile

2022.

2. La domanda di cui al comma 1, resa  ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e  firmata

digitalmente  dall'interessato  in  formato   PAdES   (PDF   Advanced

Electronic Signatures) riporta:

a)  i  dati  anagrafici,  la  tipologia   di   esercente   e   la

dichiarazione della sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'art.  4,

comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo  1998,

n. 114;

b) la finalita'  della  spesa  sostenuta  rientrante  tra  quelle

ammissibili;

c) l'ammontare del contributo economico richiesto;

d) la dichiarazione di non usufruire delle  agevolazioni  di  cui

all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le

condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»;

e) l'impiego di contenitori utilizzati e se  sono  riutilizzabili

ai sensi dell'art. 218, lettera e) del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, nonche' la dichiarazione che gli stessi,  se  impiegati

per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto,  la  normativa

vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata, a pena di esclusione,

dalla copia del documento di identita'  in  corso  di  validita'  del

richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti

la  spesa  oggetto   della   richiesta,   nonche'   dall'attestazione

dell'effettivita' e  dell'attinenza  delle  spese  sostenute  di  cui

all'art. 3, commi 4 e 5.

4. Il contributo economico a fondo perduto e' riconosciuto da parte

del  Ministero  della  transizione  ecologica,  previa  verifica  del

rispetto dei requisiti previsti, secondo  l'ordine  di  presentazione

delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 3,

comma 1.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle  domande

di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica  comunica

il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione  e,  nel  primo

caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.

 

                               Art. 5

           Monitoraggio del contributo economico concesso

1. La durata  dell'attivita'  di  vendita,  dalla  concessione  del

contributo, non deve essere inferiore ai tre anni.

2. Ai fini  del  mantenimento  del  contributo  economico  a  fondo

perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano,  entro

il 31 gennaio di ciascun anno e  per  i  successivi  tre  anni  dalla

concessione del contributo, al Ministero della transizione  ecologica

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del  decreto  ai  sensi

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  mediante

piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it

 

                               Art. 6

              Cause di revoca del contributo economico

1. Il contributo economico e' revocato:

a)  nel  caso  in  cui  venga  accertata,  anche  successivamente

all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei  requisiti

previsti;

b) nel caso di  svolgimento  dell'attivita'  di  vendita  per  un

periodo inferiore ai tre anni.

2. Il  contributo  economico  indebitamente  fruito  e'  restituito

mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre controlli

e verifiche sugli interventi finanziati a cura degli organi  preposti

che operano secondo i compiti d'istituto  assegnati,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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