Prodotti lubrificanti: modifiche alla tracciabilità

Le misure nel decreto dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021

Prodotti lubrificanti: modifiche alla tracciabilità con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33) che apporta variazioni al decreto 22 aprile 2020.

Le modifiche riguardano i prodotti introdotti nel territorio nazionale ai fini di utilizzo di rete ferroviaria.

Qui il D.M. 21 gennaio 2021 sul versamento del contributo al Consorzio nazionale oli

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 2 febbraio 2021 

 

Modifica  del  decreto  22  aprile  2020,  inerente  al  «Sistema  di
tracciabilita' della  circolazione,  nel  territorio  nazionale,  dei
prodotti  lubrificanti»  di  cui  all'articolo  7-bis   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (21A00731)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 7-bis del testo unico delle  disposizioni  legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive  modificazioni,  che

ha introdotto un sistema di tracciabilita'  della  circolazione,  nel

territorio nazionale,  degli  oli  lubrificanti  ed  altri  specifici

prodotti, demandando, al  comma  6,  la  statuizione  delle  relative

modalita' di attuazione ad un decreto del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze;

Visto l'art. 130, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19  maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,

  1. 77 che in particolare:

al numero 1), ha  modificato  il  comma  6  dell'art.  7-bis  del

predetto testo unico n. 504 del 1995, al fine di stabilire  che,  con

il decreto previsto dal comma 6  del  medesimo  art.  7-bis,  possano

essere determinati limiti quantitativi dei prodotti  contemplati  nel

predetto art. 7-bis e specifiche modalita' relative al loro trasporto

o confezionamento, in relazione ai quali le disposizioni inerenti  al

predetto sistema di tracciabilita' non trovano applicazione;

al numero 2), ha modificato il comma 7 del medesimo  art.  7-bis,

allo scopo di prevedere la possibilita' di stabilire,  attraverso  il

predetto decreto, limiti capacitivi dei contenitori, nei  quali  sono

trasportate  le  preparazioni  lubrificanti,  differenti  da   quelli

previsti dallo stesso comma 7 ai fini dell'applicazione  del  sistema

di tracciabilita' di cui all'art. 7-bis;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22

aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 118 del 9 maggio  2020  che,  in  applicazione  dell'art.

7-bis, comma 6,  del  predetto  testo  unico  n.  504  del  1995,  ha

stabilito le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel

medesimo art. 7-bis;

Considerato che il predetto decreto del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze 22 aprile 2020 ha individuato in 210 litri la capacita'

massima di un contenitore al di sopra della quale l'olio lubrificante

in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso e  che,  tenuto

conto della necessita' di lasciare un adeguato margine di riempimento

dello stesso allo scopo di consentire il trasporto in  sicurezza  dei

prodotti lubrificanti in esso contenuti, tale capacita' massima  deve

intendersi riferita alla capacita' utile del medesimo contenitore;

Ritenuto  che,  in  relazione  alle  caratteristiche  dei  prodotti

lubrificanti da trasportare, la predetta capacita' utile  massima  di

210 litri puo' considerarsi corrispondente ad una capacita'  nominale

massima di 220 litri;

Ritenuto opportuno, per motivi di  semplificazione  amministrativa,

applicare un  trattamento  uniforme  agli  oli  lubrificanti  e  alle

preparazioni  lubrificanti,   in   ragione   della   loro   affinita'

merceologica, ai  fini  della  connotazione  dello  stato  sfuso  dei

medesimi prodotti e quindi dell'applicazione agli stessi del  sistema

di tracciabilita' introdotto dall'art. 7-bis del predetto testo unico

  1. 504 del 1995;

Considerata l'opportunita' di modificare il  predetto  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 allo  scopo  di

prevedere, cosi'  come  consentito  dall'art.  7-bis,  comma  7,  del

predetto testo unico  n.  504  del  1995,  limiti  di  capacita'  dei

contenitori delle  preparazioni  lubrificanti  differenti  da  quelli

espressamente   stabiliti   nel   medesimo   comma    7    ai    fini

dell'applicazione del sistema di tracciabilita' di  cui  al  predetto

art. 7-bis;

 

Decreta:

                               Art. 1

           Modifica al decreto del Ministro dell'economia

                 e delle finanze del 22 aprile 2020

  1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  22

aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 118  del  9  maggio  2020,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  1. a) all'art. 4, nel comma 9, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo:  «Qualora  i  prodotti  lubrificanti  siano  introdotti  nel

territorio nazionale con l'utilizzo di rete ferroviaria, al  soggetto

autorizzato e' consentito indicare, a completamento del CAR emesso, i

dati di cui al comma 2, lettere c) e d), al termine del trasferimento

su rotaia e prima dell'inizio del percorso su strada»;

  1. b) all'art. 9, nel comma 1:
  2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dei prodotti

lubrificanti,  provenienti  da  un  altro  Stato  membro  dell'Unione

europea,  qualora  confezionati  in  contenitori   aventi   capacita'

nominale massima di 220 litri;»;

  1. la lettera c) e' soppressa.

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