Proroga dello stato d’emergenza Covid 19: il decreto convertito in legge

Pubblicato anche il testo coordinato

Proroga dello stato d'emergenza Covid-19: è legge il dl 30 luglio, n. 83, con il quale il governo aveva fatto slittare il termine dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020.

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Proroga dello stato d'emergenza Covid-19: il testo coordinato

Il provvedimento sulla proroga per emergenza Covid-19 è stato pubblicato anche come testo coordinato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento. In coda, l'allegato con le modifiche puntuali.

Osservatorio Coronavirus

 

Testo coordinato del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 

Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, (in Gazzetta Ufficiale
del 30 luglio 2020, n. 214), coordinato con la legge di conversione
25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il
31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione
di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica». (20A05271)

(Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020)
  Vigente al: 28 settembre 2020
  

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' di alcuni termini
correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020» sono soppresse.
((1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi,» sono
inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli inerenti alle
attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina
(ECM),».))
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre
2020».
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, ((salvo quanto
previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo)), e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle
individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione
dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della
proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31
luglio 2020.
5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i
presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi
previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni,
ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di
emergenza epidemiologica ((da COVID-19)), la piena continuita' nella
gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»;
b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»;
c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni».

((Art. 1-bis

Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n.
19, e 16 maggio 2020, n. 33

1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si
applicano nei limiti della loro compatibilita' con quanto stabilito
dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.))

((Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))

 

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 1, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

(Proroga dello stato d'emergenza Covid-19)

Allegati

Allegato 1

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