Protezione dei dati: come notificare gli incidenti su reti e sistemi

Le disposizioni nel decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81

Protezione dei dati: come notificare gli incidenti su reti e sistemi informatici. Questo l'oggetto del regolamento di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2021, n. 138).

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Il provvedimento riporta una vera e propria tassonomia degli incidenti e detta le disposizioni da mettere in atto per la notifica degli incidenti aventi impatto su:

  • beni Ict;
  • sistemi informativi e servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate non inclusi nei beni ICT,

nonché le relative misure di sicurezza.

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81 

Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su
reti, sistemi informativi e servizi informatici di  cui  all'articolo
1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
e  di  misure  volte  a  garantire  elevati  livelli  di   sicurezza.
(21G00089)

(Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2021, n.138)

 

Vigente al: 26-6-2021

 

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante

disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale

cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di

rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11

della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice

delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice

dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure

urgenti per il contrasto del terrorismo e, in particolare, l'articolo

7-bis;

Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  Sistema   di

informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del

segreto;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  di  attuazione

della  direttiva  (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune

elevato  di  sicurezza  delle  reti   e   dei   sistemi   informativi

nell'Unione;

Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, recante  l'ordinamento  e

l'organizzazione del DIS;

Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, ai sensi dell'articolo

1, comma 2,  del  decreto-legge  n.  105  del  2019,  in  materia  di

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

febbraio  2017,  recante  direttiva  concernente  indirizzi  per   la

protezione  cibernetica  e  la   sicurezza   informatica   nazionali,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  87

del 13 aprile 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto

2019, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del

Computer security incident response team - CSIRT italiano, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  262  dell'8

novembre 2019;

Visto il «Framework  nazionale  per  la  cybersecurity  e  la  data

protection», edizione  2019  (Framework  nazionale),  realizzato  dal

Centro di ricerca di  cyber  intelligence  and  information  security

(CIS) dell'Universita' Sapienza di Roma e dal Cybersecurity  national

lab del  Consorzio  interuniversitario  nazionale  per  l'informatica

(CINI), con il supporto dell'Autorita' garante per la protezione  dei

dati personali e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

(DIS), quale strumento di supporto per le organizzazioni pubbliche  e

private in materia di strategie e processi volti alla protezione  dei

dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza degli stessi

a fronte di possibili attacchi informatici, e alla  sicurezza  cyber,

nonche' per il loro continuo monitoraggio;

Considerato di dover tenere conto degli standard definiti a livello

internazionale e dell'Unione europea e di  assumere,  quale  base  di

riferimento per l'individuazione  delle  misure  corrispondenti  agli

ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del  decreto-legge

n. 105 del 2019, il Framework nazionale, adeguandolo  allo  specifico

contesto operativo delineato dal  perimetro  di  sicurezza  nazionale

cibernetica  e,  pertanto,  di  richiamare,   per   ciascuna   misura

individuata, il codice  alfanumerico  identificativo  della  relativa

sottocategoria del Framework nazionale;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle Commissioni I e IX riunite, IV e  V  della

Camera dei deputati e delle Commissioni 1ª, 4ª e 5ª del Senato  della

Repubblica;

Sulla proposta del  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza

della Repubblica;

 

Adotta

il seguente regolamento:

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decreto-legge, il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

b) perimetro, il perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica

istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge;

c) soggetti inclusi nel perimetro, i soggetti di cui all'articolo

1, comma 2-bis, del decreto-legge;

d) CISR, il Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  della

Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) rete, sistema informativo:

1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo

1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.

259;

2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi

o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,

un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi  di

controllo industriale;

3) i dati digitali conservati, trattati, estratti  o  trasmessi

per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro

funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi  i  programmi

di cui al numero 2);

f) servizio informatico, un servizio  consistente  interamente  o

prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete

e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud  computing  di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  n.

65 del 2018;

g)  bene  ICT  (information  and  communication  technology),  un

insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici,  o  parti

di essi, incluso nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera

b), del decreto-legge;

h) incidente, ogni evento di natura  accidentale  o  intenzionale

che determina il malfunzionamento,  l'interruzione,  anche  parziali,

ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei

servizi informatici;

i) impatto sul bene ICT, limitazione della operativita' del  bene

ICT,  ovvero  compromissione  della  disponibilita',  integrita',   o

riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai  fini

dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali;

l) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della

Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui  all'articolo  4  della

legge n. 124 del 2007;

m) CISR tecnico, l'organismo tecnico di supporto al CISR, di  cui

all'articolo 4, comma 5, del regolamento  adottato  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  3  aprile  2020,  n.  2,  che

definisce l'ordinamento e l'organizzazione del DIS;

n) CSIRT italiano, il Computer security  incident  response  team

istituito  presso  il  DIS  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto

legislativo n. 65 del 2018;

o)  indicatori  di  compromissione  (IOC),   indicatori   tecnici

impiegati per la rilevazione di una minaccia o compromissione nota  e

generalmente riconducibili a indirizzi IP, elementi identificativi  e

moduli software afferenti agli strumenti tecnici impiegati da  attori

malevoli.

Capo II
Notifiche di incidente

                               Art. 2

                     Tassonomia degli incidenti

1.  Nelle  tabelle  n.  1  e  n.  2  dell'allegato  A  al  presente

regolamento sono classificati, in  categorie,  gli  incidenti  aventi

impatto sui beni ICT. Nella tabella n. 1 sono indicati gli  incidenti

meno  gravi  e  nella  tabella  n.  2   quelli   piu'   gravi.   Tale

classificazione e' funzionale alla diversa tempistica necessaria  per

una risposta efficace.

2. Nelle tabelle di cui al  comma  1,  per  ciascuna  tipologia  di

incidente, sono indicati un codice identificativo e la corrispondente

categoria, accompagnata dalla descrizione di  ciascuna  tipologia  di

incidente.

 

                               Art. 3

         Notifica degli incidenti aventi impatto su beni ICT

  1. Dal 1° gennaio  2022,  i  soggetti  inclusi  nel  perimetro,  al

verificarsi di uno degli incidenti avente impatto su un bene  ICT  di

rispettiva pertinenza individuati nelle tabelle di  cui  all'allegato

A, procedono alla notifica al CSIRT italiano secondo le modalita'  di

cui al presente regolamento.

2. Dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni ICT effettuata

ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge,

ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data  antecedente

a  quella  di  entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,   da

quest'ultima data, e sino al 31 dicembre 2021, i soggetti inclusi nel

perimetro procedono, in via sperimentale, alle notifiche  di  cui  al

comma 1, secondo le modalita' di cui al comma 4.

3. I soggetti inclusi nel perimetro procedono alla notifica di  cui

ai commi 1 e 2 anche nei casi in cui uno degli incidenti  individuati

nelle tabelle di cui all'allegato A  si  verifichi  a  carico  di  un

sistema informativo o un servizio informatico, o parti di essi,  che,

anche in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo  7,  comma

2, del DPCM n. 131 del 2020, condivide con un bene  ICT  funzioni  di

sicurezza, risorse di calcolo o memoria,  ovvero  software  di  base,

quali sistemi operativi e di virtualizzazione.

4. I soggetti inclusi nel perimetro effettuano la notifica  di  cui

ai commi 1, 2 e 3 entro sei ore, qualora si tratti  di  un  incidente

individuato nella tabella 1 dell'allegato A, ed entro un'ora, qualora

si tratti di un incidente individuato nella tabella  2  del  medesimo

allegato. I predetti termini decorrono dal momento in cui i  soggetti

inclusi nel perimetro sono  venuti  a  conoscenza,  a  seguito  delle

evidenze ottenute, anche mediante le attivita' di monitoraggio,  test

e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 6, del

decreto-legge, effettuate sulla base delle misure di sicurezza di cui

all'allegato B, di un incidente riconducibile a una  delle  tipologie

individuate  nell'allegato  A.  La  notifica  e'  effettuata  tramite

appositi  canali  di  comunicazione  del  CSIRT  italiano  aventi   i

requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, del decreto

legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalita' definite dal CSIRT

italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano.

5. Qualora il soggetto incluso nel perimetro venga a conoscenza  di

nuovi elementi significativi, tra cui  le  specifiche  vulnerabilita'

sfruttate, la rilevazione di eventi comunque correlati  all'incidente

oggetto di notifica, ovvero gli indicatori  di  compromissione  (IOC)

rilevati, la notifica di cui al comma 1 e' integrata  tempestivamente

dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro ne e'  venuto  a

conoscenza,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria  procedente   abbia

previamente comunicato  la  sussistenza  di  specifiche  esigenze  di

segretezza investigativa.

6. Dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del

decreto legislativo n. 65  del  2018,  con  la  notifica  di  cui  al

presente articolo comunicano che la stessa, ai sensi dell'articolo 1,

comma 8, lettera b), del decreto-legge, costituisce anche adempimento

dell'obbligo di notifica di cui, rispettivamente, agli  articoli  12,

comma 5, indicando a tal  fine  l'autorita'  competente  NIS  di  cui

all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018 alla  quale  la

notifica  deve  essere  inoltrata,  e  14,  comma  4,   del   decreto

legislativo n. 65 del 2018. I soggetti di  cui  all'articolo  16-ter,

comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, con la notifica  di

cui  al  presente  articolo,  comunicano  che  la  stessa,  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge,  costituisce

anche adempimento dell'obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter

del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003   e   delle   correlate

disposizioni  attuative.  Restano  fermi,  per  le  notifiche   degli

incidenti   non   rientranti   nell'ambito   di   applicazione    del

decreto-legge, gli obblighi e le procedure di notifica  previsti  dal

decreto legislativo n. 65 del 2018 e dal decreto legislativo  n.  259

del 2003.

7. Su  richiesta  del  CSIRT  italiano,  il  soggetto  incluso  nel

perimetro che ha proceduto a effettuare una  notifica  ai  sensi  dei

commi 1, 2 e 3 provvede, tramite i canali di comunicazione di cui  al

comma  4  ed  entro  sei  ore  dalla  richiesta,  a   effettuare   un

aggiornamento  della  notifica,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria

procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di  specifiche

esigenze di segretezza investigativa.

8. Una volta  definiti  e  avviati  i  piani  di  attuazione  delle

attivita' per il ripristino dei  beni  ICT  impattati  dall'incidente

oggetto di  notifica,  il  soggetto  incluso  nel  perimetro  che  ha

proceduto a effettuare una notifica ai sensi dei  commi  1,  2  e  3,

tramite i  canali  di  comunicazione  di  cui  al  comma  4,  ne  da'

tempestiva comunicazione al CSIRT italiano e trasmette, altresi',  su

richiesta del CSIRT italiano ed  entro  trenta  giorni  dalla  stessa

richiesta,  una  relazione  tecnica   che   illustra   gli   elementi

significativi dell'incidente, tra cui le conseguenze dell'impatto sui

beni ICT derivanti dall'incidente e le azioni  intraprese  per  porvi

rimedio,  salvo  che   l'autorita'   giudiziaria   procedente   abbia

previamente comunicato  la  sussistenza  di  specifiche  esigenze  di

segretezza investigativa.

9. I soggetti inclusi nel perimetro  assicurano  che  dell'avvenuta

notifica sia fornita notizia all'articolazione per  l'implementazione

del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza  di  cui

alla  sottocategoria  2.1.4  (ID.AM-6)   dell'allegato   B,   ed   in

particolare  all'incaricato  e  al  referente  tecnico  di  cui  alla

medesima sottocategoria.

10. Sino al 31 dicembre 2021, restano fermi per i soggetti  inclusi

nel perimetro, che effettuano, ai sensi del comma 2, le notifiche  in

via sperimentale, gli obblighi di notifica di cui agli  articoli  12,

comma 5, e 14, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  65  del  2018,

nonche' quelli previsti ai sensi  dell'articolo  16-ter  del  decreto

legislativo n. 259 del 2003 e delle correlate disposizioni attuative.

 

                               Art. 4

                 Notifica volontaria degli incidenti

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 3, i  soggetti  inclusi

nel perimetro possono notificare, su base volontaria, gli  incidenti,

relativi ai beni ICT, non indicati nelle tabelle di cui  all'allegato

A, ovvero gli incidenti, indicati nelle tabelle di  cui  all'allegato

A, relativi a reti, sistemi  informativi  e  servizi  informatici  di

propria pertinenza diversi dai beni ICT. La  notifica  e'  effettuata

tramite appositi canali di comunicazione del CSIRT italiano aventi  i

requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I, del decreto

legislativo n. 65 del 2018, e secondo le modalita' definite dal CSIRT

italiano e rese disponibili sul sito Internet del CSIRT italiano.

2. Le notifiche volontarie sono  trattate  dal  CSIRT  italiano  in

subordine a  quelle  obbligatorie  e  qualora  tale  trattamento  non

costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.

3. La notifica volontaria non puo' avere l'effetto  di  imporre  al

soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto

se non avesse effettuato tale notifica.

4. I soggetti inclusi nel perimetro  assicurano  che  dell'avvenuta

notifica sia fornita notizia all'articolazione per  l'implementazione

del perimetro prevista nell'ambito delle misure di sicurezza  di  cui

alla  sottocategoria  2.1.4  (ID.AM-6)   dell'allegato   B,   ed   in

particolare  all'incaricato  e  al  referente  tecnico  di  cui  alla

medesima sottocategoria.

 

                               Art. 5

                    Trasmissione delle notifiche

1. Il DIS inoltra le notifiche ricevute dal CSIRT italiano:

a) all'organo del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e  la

regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo

7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) alla struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

competente per la  innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,

qualora le notifiche provengano da  un  soggetto  pubblico  o  da  un

soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, fatta eccezione per quelle concernenti i beni ICT in relazione

ai quali per le attivita' di ispezione e verifica sono competenti  le

strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera  c),

terzo periodo, del decreto-legge;

c) al Ministero dello sviluppo economico,  qualora  le  notifiche

provengano da un soggetto privato.

2. Le notifiche volontarie, di cui all'articolo 4,  sono  trasmesse

solo nel caso in cui siano state trattate.

3. Il CSIRT italiano, ai sensi dell'articolo 1,  comma  8,  lettera

b), del decreto-legge, inoltra le  notifiche  ricevute  dai  soggetti

inclusi nel perimetro, che siano identificati anche quali soggetti di

cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo  n.  65  del  2018,

all'autorita' competente NIS indicata ai sensi dell'articolo 3, comma

5.

4. Le modalita' di inoltro delle notifiche previste ai commi 1 e  2

possono essere concordate mediante apposite intese con ciascuna delle

amministrazioni interessate e, tenuto anche conto di quanto  previsto

dall'articolo 8, comma 4, con il Ministero della difesa.

 

                               Art. 6

Incidenti relativi alle reti, ai sistemi  informativi  e  ai  servizi

  informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate

1. In materia di notifica degli incidenti relativi  alle  reti,  ai

sistemi informativi e ai servizi informatici attinenti alla  gestione

delle informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei beni ICT

ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge,

resta  fermo  quanto  previsto  dal  regolamento  adottato  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007,  e

dalle correlate disposizioni attuative.

 

Capo III
Misure di sicurezza

                               Art. 7

                         Misure di sicurezza

1. Le misure  di  sicurezza,  articolate  in  funzioni,  categorie,

sottocategorie, punti e lettere, sono individuate nell'allegato B  al

presente regolamento. La corrispondenza tra le misure di sicurezza  e

gli  ambiti  elencati  all'articolo  1,  comma  3,  lettera  b),  del

decreto-legge,  e'  indicata  nella  tabella  in   appendice   n.   1

dell'allegato B.  Nella  tabella  in  appendice  n.  2  del  medesimo

allegato  B  e'  indicata  per  ciascuna  misura  di   sicurezza   la

corrispondente categoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera  a),

ovvero lettera b).

 

                               Art. 8

                   Modalita' e termini di adozione

                      delle misure di sicurezza

1. I soggetti inclusi nel perimetro adottano, per ciascun bene  ICT

di rispettiva pertinenza, le misure di sicurezza di cui  all'allegato

B nei seguenti termini:

a) per le misure di sicurezza appartenenti alla  categoria  A  di

cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro sei mesi dalla data  di

trasmissione  degli  elenchi  dei  beni  ICT  effettuata   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge,  ovvero,

qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella

di entrata in vigore del presente  regolamento,  entro  sei  mesi  da

quest'ultima data;

b) per le misure di sicurezza appartenenti alla  categoria  B  di

cui all'appendice n. 2 dell'allegato B, entro trenta mesi dalla  data

di trasmissione degli  elenchi  dei  beni  ICT  effettuata  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge,  ovvero,

qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella

di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta  mesi  da

quest'ultima data.

2. I soggetti di cui al comma 1,  dopo  l'avvenuta  adozione  delle

misure di sicurezza di cui all'allegato B, ne  danno  tempestivamente

comunicazione al DIS, descrivendo le relative modalita', mediante  la

piattaforma digitale costituita presso il DIS ai sensi  dell'articolo

9, comma 1, del regolamento adottato con DPCM n. 131 del 2020.

3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2, il DIS predispone

un apposito modello di cui da' informazione ai  soggetti  di  cui  al

comma 1.

4. Qualora un soggetto incluso  nel  perimetro  proceda,  ai  sensi

degli articoli 7 e 9 del regolamento adottato con il DPCM n. 131  del

2020,   all'aggiornamento   dell'elenco   dei   beni   ICT,    valuta

contestualmente se  e'  necessario  procedere  all'adeguamento  delle

misure di sicurezza adottate ai sensi del presente articolo. Nel caso

in cui sia necessario procedere all'adeguamento,  vi  provvede  e  ne

comunica le relative modalita', con il modello di cui al comma 1, nei

seguenti termini:

a)  per  le  misure  di  sicurezza  di  cui  alla   categoria   A

dell'appendice   n.   2   dell'allegato    B,    entro    sei    mesi

dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT;

b)  per  le  misure  di  sicurezza  di  cui  alla   categoria   B

dell'appendice   n.   2   dell'allegato   B,   entro   trenta    mesi

dall'aggiornamento dell'elenco dei beni ICT.

5. In ogni altro caso in cui  un  soggetto  incluso  nel  perimetro

abbia proceduto ad adeguare le misure di sicurezza adottate ai  sensi

del presente articolo, ne  comunica,  entro  sei  mesi,  le  relative

modalita' con il modello di cui al comma 1.

6.  Il  DIS  rende  tempestivamente  disponibili  le  comunicazioni

ricevute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 alla struttura della  Presidenza

del Consiglio dei ministri competente per la innovazione  tecnologica

e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico ai fini

dello svolgimento delle rispettive attivita' di verifica e ispezione,

fatta eccezione per quelle comunicazioni concernenti i  beni  ICT  in

relazione ai quali per le attivita'  di  ispezione  e  verifica  sono

competenti le strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6,

lettera c), terzo periodo, del decreto-legge.

 

                               Art. 9

                      Tutela delle informazioni

1. Le misure minime di sicurezza  individuate  nell'allegato  C  al

presente  regolamento,  e   corrispondenti   agli   ambiti   di   cui

all'articolo 1, comma 3, lettera b), numeri 3 e 4, del decreto-legge,

si applicano alle informazioni relative:

a) all'elencazione dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma

2-bis, del decreto-legge;

b) agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  del

decreto-legge,  comprensivi  della  descrizione  dell'architettura  e

della componentistica, nonche' dell'analisi del rischio;

c)  agli   elementi   delle   notifiche   effettuate   ai   sensi

dell'articolo 3, ivi compresa la relazione  di  cui  all'articolo  3,

comma 7;

d)  al  modello  di  cui  all'articolo  8,  comma   1,   e   alla

documentazione predisposta in attuazione delle misure di sicurezza di

cui all'allegato B.

2. Le misure di sicurezza di cui all'allegato C si applicano  entro

sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento.

3. Resta ferma  l'adozione,  da  parte  dei  soggetti  inclusi  nel

perimetro, delle misure di sicurezza di livello piu' elevato  di  cui

all'allegato B, entro i termini indicati dall'articolo 8.

4. In caso di attribuzione alle informazioni di cui al comma  1  di

una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42  della  legge

n. 124 del 2007, si applicano le misure di sicurezza  previste  dalla

normativa vigente in materia.

 

                              Art. 10

Misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi informativi  e  ai

  servizi informatici  attinenti  alla  gestione  delle  informazioni

  classificate

  1. In materia di misure di sicurezza relative alle reti, ai sistemi

informativi e ai servizi informatici attinenti  alla  gestione  delle

informazioni classificate, non inclusi nell'elenco dei  beni  ICT  ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge,  resta

fermo quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo

4, comma 3, lettera  l),  della  legge  n.  124  del  2007,  e  dalle

correlate disposizioni attuative.

 

Capo IV
Disposizioni finali

                               Art. 11

                         Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si

provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato  sara'  inserito

nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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Allegati

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