Punti di ricarica per i veicoli elettrici: al via la piattaforma nazionale

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023

Punti di ricarica per i veicoli elettrici: al via la piattaforma unica nazionale (Pun) con il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023, n. 118).

Stabiliti tra gli altri:

  • le modalità di attivazione e gestione;
  • gli adempimenti a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture.

Le funzionalità sono dettagliate nell'allegato al D.M. 16 marzo 2023 il cui testo integrale viene riportato di seguito.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023 

 

Modalita' per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale  dei
punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica - PUN. (23A02948)

(Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023, n. 118)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la direttiva (UE) 2014/94/UE del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce i requisiti minimi per

la costruzione di un'infrastruttura per i  combustibili  alternativi,

inclusi i punti  di  ricarica  per  veicoli  elettrici,  da  attuarsi

mediante i quadri strategici nazionali;

Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante

«Disciplina  di  attuazione   della   direttiva   2014/94/UE,   sulla

realizzazione di una infrastruttura per i  combustibili  alternativi»

e,  in  particolare,  l'art.  8  che,  in  materia  di   informazioni

all'utenza, individua quelle relative ai punti di ricarica  elettrica

o di rifornimento, da rendere accessibili  al  pubblico  mediante  la

Piattaforma unica nazionale (PUN) e i correlati obblighi  informativi

in capo ai gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e delle

infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico;

Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  al  Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo  e  al

Comitato delle regioni COM (2016) 179  final,  del  19  aprile  2016,

recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government  2016-2020,  che

ha  introdotto,  tra  gli  altri,  i  principi   di   «digitale   per

definizione», «once only» e  interoperabile  per  definizione»  nella

trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il

conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il

regolamento (CE) 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa

europea sul clima»);

Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2020)  789

final, del 9 dicembre 2020, recante la strategia  per  una  mobilita'

sostenibile e intelligente;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare,

gli articoli 7, 50 e 52;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  (nel

seguito:  PNIEC),  predisposto  in   attuazione   dell'art.   3   del

regolamento  (UE)  2018/1999,  con  il  quale  sono  individuati  gli

obiettivi  al   2030   e   le   relative   misure   in   materia   di

decarbonizzazione  (comprese  le   fonti   rinnovabili),   efficienza

energetica,  sicurezza  energetica,  mercato  interno   dell'energia,

ricerca, innovazione e competitivita';

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la  realizzazione  di

reti infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  a

energia elettrica (nel seguito: PNIRE), redatto e aggiornato  secondo

le procedure individuate dall'art. 17-septies  del  decreto-legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26

settembre  2014,  recante  «Piano  infrastrutturale  per  i   veicoli

alimentati ad energia elettrica, ai sensi  dell'art.  17-septies  del

decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha apportato  modificazioni

al PNIRE stesso;

Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui

valutazione  positiva  e'  stata  approvata  con  la   decisione   di

esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6  luglio  2021  (Sessione  del

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 3808) che, nell'ambito  degli

investimenti e delle riforme  dedicati  alla  transizione  ecologica,

prevede un'apposita misura dedicata alla diffusione di  una  rete  di

infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici distribuita in  modo

omogeno lungo le superstrade e i centri urbani.

Considerato che la  Missione  2,  Componente  2,  Investimento  4.3

«Infrastrutture di ricarica elettrica» e' finalizzata  a  promuovere,

entro il 31 dicembre 2025, lo sviluppo di almeno  7.500  stazioni  di

ricarica lungo le superstrade e di oltre 13.755 nei centri urbani, di

cui  100  punti  di  ricarica  sperimentali  volti  allo   stoccaggio

dell'energia;

Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del  PNIRE

individuano un numero di infrastrutture di ricarica,  necessario  per

raggiungere l'obiettivo del PNIEC, di almeno  6  milioni  di  veicoli

elettrici circolanti al  2030,  3,3  milioni  di  punti  di  ricarica

privata, 31.500  colonnine  di  ricarica  pubblica  veloce  e  78.600

colonnine di ricarica pubblica lenta;

Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti

pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»

e, in particolare, l'art. 4, comma 7-ter;

Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure

urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in

particolare,  l'art.  57,  in  materia  di  semplificazioni  per   la

realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  «Ministero

della transizione ecologica» e che ha  attribuito  allo  stesso,  tra

l'altro, le competenze in materia di piani e  misure  in  materia  di

combustibili  alternativi  e  delle  relative  reti  e  strutture  di

distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in particolare, l'art. 4, comma 1,  che  ridenomina  il

«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministro della  transizione  25  agosto  2021,

recante   «Erogazione   di   contributi   per   l'installazione    di

infrastrutture per la ricarica di  veicoli  elettrici  effettuata  da

persone fisiche  nell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arti  e

professioni, nonche' da soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito

delle societa' (IRES)», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  251

del 20 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti  rinnovabili  (21G00214)»  e,  in  particolare,

l'art. 45, che stabilisce  che  il  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica (gia' «Ministro  della  transizione  ecologica»)

provvede a dare piena operativita' alla Piattaforma unica  nazionale,

anche avvalendosi del supporto  tecnico  operativo  del  Gestore  dei

servizi energetici - GSE S.p.a. e di ricerca sul sistema energetico -

RSE S.p.a;

Visto  il  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  recante  le

«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza  (PNRR)»  e  del  «Piano  nazionale  degli  investimenti

complementari  al  PNRR  (PNC)»,  nonche'  per   l'attuazione   delle

politiche  di  coesione  e  della  politica  agricola  comune,  e  in

particolare l'art.  47,  comma  1  lettera  d)  che,  modificando  il

predetto art. 45 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,

stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

definisce  anche  le  relative  modalita'  di   alimentazione   della

piattaforma e individua nel fondo di cui alla  legge  145  del  2018,

art. 1, comma 95 la fonte di finanziamento di quest'ultima;

Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante

«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il

mercato interno dell'energia elettrica»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

maggio  2004,  recante   «Criteri,   modalita'   e   condizioni   per

l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica

nazionale di trasmissione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

115 del 18 maggio 2004 e che, tra l'altro, ha istituito il GSE,  come

societa' per azioni a capitale interamente pubblico;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Considerato che il GSE ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di

natura pubblicistica del settore elettrico e che esercita le  proprie

funzioni anche tramite la societa' per azioni denominata «Ricerca sul

sistema energetico - RSE S.p.a.»  (RSE)  che  sviluppa  attivita'  di

ricerca nel settore elettro-energetico;

Considerato che l'istituzione di una  piattaforma  unica  nazionale

per la ricarica dei veicoli  elettrici  e'  considerato  un  elemento

necessario per la diffusione dei veicoli elettrici  nel  paese  e  lo

sviluppo di un mercato dei servizi di ricarica ad esso  collegati,  e

per  l'efficace  pianificazione  degli  interventi   e   investimenti

pubblici e privati;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                      Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 45,  comma  3,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce  le  modalita'

per l'operativita'  della  Piattaforma  unica  nazionale  (PUN)  come

definita  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  con  l'obiettivo  di

garantire, in tutto il territorio nazionale,  condizioni  di  accesso

uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di

ricarica elettrica di cui all'Allegato 1.

2. La PUN e' sviluppata in conformita' ai principi di progettazione

dei servizi pubblici  digitali  definiti  dalla  comunicazione  della

Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante

il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si applicano  le  definizioni

del  decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,  nonche'  le

seguenti:

a)  «Ministero»:  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica - MASE;

b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.;

d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per  la  ricarica  dei

veicoli  alimentati   a   energia   elettrica,   previsto   dall'art.

17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica  dei

veicoli alimentati a energia elettrica  per  il  trasporto  stradale,

prevista nell'ambito del  Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento

informatico pubblico che consente l'accesso  da  parte  degli  utenti

finali del servizio di ricarica dei  veicoli  elettrici  o  di  altri

soggetti interessati alle informazioni indicate nell'Allegato 1.

 

                               Art. 3

            Modalita' di attivazione e gestione della PUN

1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all'attivazione

e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell'art. 45, comma

3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si  avvale  del  supporto

del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, il Ministero, il  GSE  e  RSE  stipulano

un'apposita  convenzione  per  la  disciplina  delle   modalita'   di

svolgimento delle attivita' di supporto di cui al primo periodo.

2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di  un  dettagliato

cronoprogramma  che  garantisce  l'operativita'  della  PUN  entro  i

termini di cui al comma 3,  individua  le  attivita'  necessarie  per

garantire i contenuti minimi e le  funzionalita'  della  PUN  di  cui

all'Allegato  1,  definisce  i  costi,  le  relative   modalita'   di

rendicontazione  in  relazione  a  ciascuna  attivita'   nonche'   le

modalita' di verifica circa lo stato di  attuazione  delle  attivita'

medesime.

3. La PUN  e'  resa  operativa  e  accessibile  al  pubblico  entro

sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di  cui  al

comma 1.

4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con  modalita'

conformi al regolamento (UE) 2016/679.

 

                               Art. 4

                         Risorse finanziarie

1. Alla copertura degli oneri  relativi  alla  realizzazione  della

PUN, che garantisca  le  funzionalita'  di  cui  all'Allegato  1,  si

provvede mediante le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge

30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono

ripartite tra GSE e RSE,  in  relazione  alle  rispettive  attivita',

nell'ambito della convenzione di cui all'art. 3, comma 1.

2. Entro il 31 marzo di ciascun  anno,  GSE  e  RSE  presentano  al

Ministero  una  relazione  che  rendiconta  sulle  attivita'   svolte

nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti.

La relazione di cui al primo periodo e'  approvata  con  decreto  del

Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia

del decreto medesimo e' disposta l'erogazione delle risorse di cui al

comma 1.

3. Il Ministero puo'  effettuare,  in  ogni  momento,  accertamenti

sull'effettivo progresso delle attivita' di GSE e  RSE  e  sui  costi

sostenuti.

 

                               Art. 5

Adempimenti a carico dei soggetti  gestori  delle  infrastrutture  di

                              ricarica

1. Ai fini dell'operativita' e della funzionalita' della PUN di cui

all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo  n.  199  del  2021,  i

soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e  quelli

delle  infrastrutture  private  di  ricarica  ad  accesso   pubblico,

utilizzando le modalita' tecniche previste dalle istruzioni operative

della PUN stabilite dal GSE:

a) registrano sulla PUN, che ne  da'  opportuna  visibilita',  le

infrastrutture di ricarica gia' in esercizio alla data di entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  fornendo  le  informazioni  di   cui

all'Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di  operativita'  e

accessibilita' al pubblico della PUN;

b) registrano sulla PUN, che ne  da'  opportuna  visibilita',  le

nuove infrastrutture di ricarica, fornendo  le  informazioni  di  cui

all'Allegato 1  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

operativita' delle stesse;

c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con  la

periodicita' prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;

d) consentono e favoriscono, in ogni fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi  effettuati

dal Ministero o  da  soggetti  da  questo  delegati,  anche  mediante

sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di  aggiornamento  e  la

veridicita' delle informazioni inserite nella PUN;

e) rispondono alle richieste di  informazioni,  dati  e  rapporti

tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo

di monitorare e valutare la diffusione della mobilita' elettrica;

f)  conservano  e  tengono  a  disposizione,  dal  momento  della

registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per  un  periodo

non inferiore a cinque anni dalla  data  di  eventuale  cancellazione

dalla  PUN,   tutta   la   documentazione   contabile,   tecnica   ed

amministrativa inerente alla  stazione  di  ricarica  ai  fini  delle

verifiche effettuate.

 

                          Art. 6

                          Entrata in vigore

1.  Il  presente  decreto,  di  cui  l'allegato  costituisce  parte

integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

                                                           Allegato 1

                          Funzionalita' PUN

Sezione 1. Informazioni minime

Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di  ricarica

o di una infrastruttura  privata  di  ricarica  ad  accesso  pubblico

comunica  ed  aggiorna  tempestivamente   sulla   PUN   le   seguenti

informazioni minime:

a)  localizzazione,  data  di  entrata  in  servizio,  foto   e

identificativo dell'infrastruttura;

b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e  abilitazione  a

smart charging, V1G o  V2G),  tipologia  di  alimentazione  (corrente

continua o alternata) e potenza massima erogabile;

c) tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (quali,  a

titolo  esemplificativo,  card  proprietaria,  carta   di   credito),

presenza display, abilitazione RFID/NFC  e  disponibilita'  temporale

dell'accesso;

d)  costo  del  servizio  di  ricarica  base   (euro/kWh),   da

intendersi  come  un  servizio  di  ricarica  acquistato   senza   la

necessita' di registrarsi, concludere un accordo scritto o  stipulare

un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio  di

ricarica stesso;

e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a  titolo

esemplificativo, occupato,  libero,  prenotato,  fuori  servizio,  in

manutenzione), nonche' l'indicazione, con  almeno  cinque  giorni  di

preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica

che incidono sull'orario di normale apertura al pubblico, di cui alla

lettera c);

f) proprietario dell'infrastruttura  (nome,  indirizzo  e-mail,

web, riferimento telefonico eventuale call  center)  e  modalita'  di

segnalazione  di  reclami  o  disservizi  relativi  al  servizio   di

ricarica;

g) mix energetico della fornitura con indicazione  della  quota

di  energia  rinnovabile,  consumo  medio  in   stand-by,   eventuali

etichettature  energetiche  e  certificazioni  di   eco-design,   ove

disponibili;

h) percentuale di tempo in  cui  il  servizio  di  ricarica  e'

effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli  ultimi

dodici mesi o, se piu' recente, dalla data di messa in servizio;

l) identificativo del punto  di  connessione  (POD)  dotato  di

smart meter per la  misura  dell'energia  elettrica  complessivamente

prelevata, inclusa quella  eventualmente  utilizzata  per  altri  usi

diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.

Sezione 2. Funzionalita'

1. La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalita':

a) l'inserimento e l'aggiornamento delle  informazioni  di  cui

alla Sezione 1, e la loro accessibilita' in  funzione  delle  diverse

tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:

1) utenti di veicoli elettrici;

2) pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorita' di

regolazione o controllo;

3) operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO,

operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o  di

e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di

ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;

4) GSE/RSE;

b)  un  differente  livello  di  accesso   ai   dati   e   alle

funzionalita' della PUN in base alle diverse tipologie di utenza

c) la possibilita' di  comunicare  informazioni  mancanti,  non

veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in  merito

alla PUN, alle infrastrutture di  ricarica,  e  alla  diffusione  dei

punti di ricarica sul territorio nazionale, nonche' di  tracciare  le

eventuali risposte e i riscontri;

d) l'accesso in forma  semplificata  tramite  app  e  sito  web

utilizzando i piu' comuni browser  e  sistemi  operativi  anche  open

source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza  e

certificazione dei  dati,  mediante  autenticazione  degli  utenti  e

tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;

e) l'estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i

principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei  vari  livelli

di riservatezza delle informazioni, nonche' l'accesso  alle  funzioni

di   monitoraggio   e   reportistica,   anche   utilizzando   formati

cartografici, e le modalita' di integrazione e di accessibilita'  dei

dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;

f) l'estrazione di dati e  informazioni  per  le  finalita'  di

monitoraggio e controllo,  nonche'  la  possibilita'  di  predisporre

cruscotti  a  supporto  del  monitoraggio  delle  fonti  di   energia

rinnovabile nel settore  trasporti  e  al  fine  di  sviluppare,  per

istituzioni e autorita' pubbliche, processi valutativi di  specifiche

attivita' ed iniziative future.

g) l'acquisizione e gestione dei dati relativi alle  misure  di

energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato

con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;

h) la possibilita' di inserire e  visualizzare,  mediante  aree

dedicate, informazioni su  programmi/incentivi  dedicati  al  settore

della mobilita' elettrica;

i) la registrazione, su base volontaria, di punti  di  ricarica

privati non aperti al pubblico.

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