Una volta acquisita la qualità di “rifiuto” in base a elementi positivi (il fatto che si tratti di un residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbia i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo. Così la sentenza della sezione III della Cassazione penale, 30 marzo 2022, n. 11603
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