Per garantire il finanziamento della raccolta dei Raee domestici, il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, all'articolo 25, comma 1, ha previsto che il produttore, nel momento in cui immette un'apparecchiatura elettrica o elettronica (aee) sul mercato, debba prestare un'adeguata garanzia finanziaria.
Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 marzo 2017, n. 68 (in Gazzetta ufficiale del 27 maggio 2017, n. 122) sono state messe a punto le modalità di prestazione di queste garanzie, definendo:
- soggetti obbligati, beneficiario e durata;
- tipologie, caratteristiche e modalità di prestazione;
- modalità di calcolo della garanzia sia per i produttori che agiscono individualmente sia per quelli che aderiscono a un sistema collettivo;
- obblighi di comunicazione al centro di coordinamento.
Il Ministero dell'Ambiente metterà mano alla garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati qualora non vi dovessero essere fondi sufficienti per la gestione dei raee prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da apparecchiature immesse sul mercato da produttori che abbiano cessato la loro attività, nel limite dell'importo massimo garantito.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 marzo 2017, n. 68, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Per leggere l'analisi del rapporto sulla raccolta 2016 a cura del Centro di coordinamento raee clicca qui (accesso riservato agli abbonati).
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
9 marzo 2017, n. 68
Regolamento concernente le modalita' di prestazione delle garanzie
finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (17G00081)
in Gazzetta ufficiale del 27 maggio 2017, n. 122
Vigente all’11 giugno 2017
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche» e, in particolare: l'articolo 25, comma 1
«Garanzie finanziarie»; l'articolo 29 «Registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
RAEE»; l'articolo 33 «Centro di coordinamento» e l'articolo 35
«Comitato di vigilanza e controllo»;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) ed in particolare il considerato n. 23 della
direttiva 2012/19/UE e secondo cui «Ciascun produttore, allorche'
immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia
finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti
da prodotti orfani ricadano sulla societa' o sugli altri produttori»
e l'articolo 12, paragrafo 3, secondo cui: «Gli Stati membri
provvedono affinche' ciascun produttore, allorche' immette un
prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la
gestione di tutti i RAEE sara' finanziata e affinche' i produttori
marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15,
paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al
paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia
puo' assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi
adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di
un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.»;
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante «Costituzione di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo
Stato ed altri enti pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul
procedimento amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte quarta relativa
alla gestione dei rifiuti;
Considerato che per la puntuale determinazione della garanzia
finanziaria, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, e' necessario definire i criteri generali per
l'individuazione della stessa e che detta garanzia finanziaria
assolve all'esigenza di coprire il rischio che i costi della gestione
dei RAEE ricadano sulla collettivita', assicurando la disponibilita'
di importi economici adeguati a coprire detti oneri;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso
con nota del 21 marzo 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze
formatosi ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota del 27
gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 7 novembre 2016, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la
determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti
provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito dagli
articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
2. La garanzia finanziaria e' prestata in riferimento alla gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma
1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Per i RAEE professionali, come definiti dall'articolo 4, comma
1, lettera m), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il
finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento
adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile e'
garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la
partecipazione ai sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del
medesimo decreto.
Art. 2
Soggetti obbligati, beneficiario e durata
1. La garanzia finanziaria e' prestata ogni anno in favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal
singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi
individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore
aderisce.
2. La garanzia finanziaria, della durata di un anno, e' prestata al
momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (di seguito
Registro), di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49. Per i produttori gia' iscritti al Registro la garanzia
e' prestata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del
soggetto obbligato permane fino all'avvenuta cancellazione dal
Registro.
Art. 3
Tipologie, caratteristiche e modalita' di prestazione
della garanzia finanziaria
1. La garanzia finanziaria e' prestata secondo una delle seguenti
modalita':
a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827;
b) fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai
sensi della normativa vigente, ovvero da consorzi di garanzia
collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari,
previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;
c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti
nel territorio della Repubblica italiana in regime di liberta' di
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi;
d) garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari
regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. La documentazione attestante l'avvenuta prestazione della
garanzia finanziaria di cui al comma 1 e' trasmessa dai soggetti
obbligati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che si avvale del Centro di coordinamento di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per la
valutazione di congruita' della stessa.
3. La trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da parte del sistema collettivo, di una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso di un'adeguata capacita' finanziaria, equivale alla
prestazione della garanzia finanziaria da parte del medesimo sistema.
La capacita' finanziaria del sistema collettivo, calcolata in
riferimento ai dati riportati nell'ultimo bilancio d'esercizio, si
intende adeguata quando:
a) l'indice di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra il
patrimonio netto e il totale dell'attivo netto, assume valore
superiore a 0,20;
b) l'indice di liquidita', dato dal rapporto tra le attivita' a
breve termine e le passivita' a breve termine, assume valore
superiore a 1,5.
In caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione o di
inadeguata capacita' finanziaria la garanzia e' prestata secondo le
modalita' di cui al comma 1.
4. La garanzia finanziaria deve essere accettata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90
giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 2
ovvero della dichiarazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente
tale termine, la garanzia finanziaria si intende tacitamente
accettata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 4
Escussione
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare escute la garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati
quando non ci sono fondi sufficienti per la gestione dei RAEE
prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da AEE immesse sul
mercato da produttori che abbiano cessato la loro attivita', nel
limite dell'importo massimo garantito. La garanzia escussa e'
destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE.
2. La garanzia finanziaria e' incondizionata, irrevocabile ed
escutibile a prima richiesta da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
Garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE
domestici
1. Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri
obblighi individualmente calcola l'ammontare della garanzia
finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di
riconoscimento di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il calcolo della garanzia avviene
secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi
dei RAEE domestici
1. Il Sistema collettivo che presta la garanzia finanziaria secondo
le modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, calcola l'ammontare
della garanzia finanziaria in riferimento a ciascuna categoria di AEE
indicata negli allegati I e III al decreto legislativo del 14 marzo
2014, n. 49, secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici (di seguito: CGSCD) di cui
all'allegato 2 del presente decreto e' definito dal Centro di
coordinamento sulla base delle previsioni comunicate dai sistemi
collettivi.
3. I criteri di definizione del coefficiente di rischio di cui
all'allegato 2 del presente decreto sono stabiliti dal Centro di
coordinamento e approvati dal Comitato di vigilanza e controllo di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
Art. 7
Comunicazioni
1. I soggetti obbligati trasmettono annualmente, in formato
digitale, al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni
di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi
di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l'anno in cui viene prestata la
garanzia.
Allegato 1
(articolo 5)
Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali
dei RAEE domestici
1. Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all'articolo 5,
avviene secondo la seguente formula:
Garanzia SID [euro] = PPD [kg] × CGSID [euro/kg] × CRSID [%]
dove:
Garanzia SID (Sistema Individuale Domestico): garanzia prestata
dal sistema di gestione individuale dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici, espressa in euro;
PPD: peso delle AEE per uso domestico presenti sul mercato,
espresso in chilogrammi;
CGSID: costo standard atteso delle operazioni di gestione dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in euro a
chilogrammo;
CRSID: coefficiente di rischio riferito al sistema individuale
di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in
percentuale.
2. Le AEE ad uso domestico presenti sul mercato corrispondono
alla somma dei quantitativi immessi annualmente dal produttore, a far
data dal primo anno di prestazione della garanzia, a cui va sottratta
la somma dei quantitativi dei RAEE gestiti annualmente dal sistema
individuale.
3. Il coefficiente di rischio e' definito sulla base dei seguenti
criteri:
solidita' patrimoniale del sistema individuale che immette sul
mercato le AEE per uso domestico;
quantitativi di AEE ad uso domestico immessi sul mercato.
4. L'ammontare della garanzia finanziaria e' ridotto del:
a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009 (EMAS);
b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai
sensi della normativa vigente.
Allegato 2
(articolo 6, comma 1)
Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi
di gestione collettivi dei RAEE domestici
1. Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all'articolo 6,
avviene secondo la seguente formula:
Garanzia SCD [euro] = PID [kg] × CGSCD [euro/kg] × CRSCD [%]
dove:
Garanzia SCD (Sistema Collettivo Domestico): garanzia prestata
dal sistema di gestione collettivo dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici, espressa in euro;
PID: peso delle AEE per uso domestico immesse sul mercato,
espresso in chilogrammi;
CGSCD: costo standard atteso delle operazioni di gestione dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in euro a
chilogrammo;
CRSCD: coefficiente di rischio riferito al sistema collettivo
di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in
percentuale.
2. Al fine della determinazione del peso delle AEE per uso
domestico immesse sul mercato (PID) si utilizzano i dati dichiarati
da ciascun produttore al Registro e previsti dall'allegato X al
decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
3. Il valore del coefficiente di rischio e' definito dal Centro
di coordinamento sulla base dei seguenti parametri:
solidita' patrimoniale del sistema collettivo che immette sul
mercato le AEE ad uso domestico;
quantitativi di AEE ad uso domestico immesse sul mercato dal
sistema collettivo;
numero dei produttori aderenti al sistema collettivo e relativa
quota di mercato.
4. L'ammontare della garanzia finanziaria e' ridotto del:
a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009 (EMAS);
b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai
sensi della normativa vigente.

