Radiazioni ionizzanti: le indicazioni dei Vigili del fuoco

La circolare 16 settembre 2020, n. 0012000 ha specificato la modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi

Radiazioni ionizzanti: le indicazioni dei Vigili del fuoco nella circolare 16 settembre 2020, n. 0012000, che, in riferimento al recente D.Lgs. n. 101/2001 attuativo delle direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ha specificato la modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.

Questo perché le attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011 risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, per cui  riferimenti all'abrogato D.Lgs. n. 230/1995 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 101/2020.

Di seguito il testo integrale della circolare dei Vigili del Fuoco 16 settembre 2020, n. 0012000.

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Circolare dei Vigili del Fuoco 16 settembre 2020, n. 0012000

Oggetto: Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" — Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratorn, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" il 28 agosto u.s. sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall'abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all'abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 101/2020.

Si riporta, di seguito, uno stralcio dell'allegato I al DPR 151/2011, relativo alle attività interessate, con riportato l'aggiornamento dei riferimenti normativi.

ATTIVITA'
Cat. A
Cat. B
Cat. C
58 Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
s.m.i.       soggette a provvedimenti           autorizzativi                (art.           27              del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).(Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art.       13

legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i

(Adesso art. 52 del D. Lgs. 31/07/2020, n. 101)

Assoggettate a nulla osta di categoria A di

cui all'art. 28 del d.lgs 230/95

s.m.i e art. 13

legge n. 1860/62

(Adesso art. 51 del D. Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

 

59 Autorimesse adibite al           ricovero    di            mezzi     utilizzati per il

trasporto di materie fissai speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

(Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s. m. i.)

tutti
60 Impianti       di         deposito      delle           materie            nucleari      ed          attività

assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.

(Adesso artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n.         101 con

esclusione dei depositi in corso di spedizione.)

tutti
61 Impianti nei quali      siano     detenuti     combustibili      nucleari     o

prodotti o residui radioattivi [art. l, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

(Rimane invariato anche con l'entrata in vigore del D. Lgs. 31/07/2020, n. 101)

tutti
62 Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

-        impianti nucleari;

-         reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un

mezzo di trasporto;

-        impianti    per      la       preparazione o    fabbricazione        delle

materie nucleari;

-        impianti per la separazione degli isotopi;

-          impianti     per      il    trattamento    dei       combustibili      nucleari

irradianti;

-            attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (Adesso arti.       76 e 94 del
D.Lgs, 31/07/2020, n. 101)

tutti

 

In particolare, la classificazione del nulla osta (N.O.) in categoria B prevista dal D.Lgs. 101/2020 comporta l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quale attività 58.B, mentre il N.O. in categoria A configura l'attività 58.0 dell'Allegato I del DPR 151/2011.

Data la specificità dell'argomento, si riportano, di seguito, alcune considerazioni per la classificazione di materie radioattive in N.O. di categoria B ed A e, di conseguenza, delle attività 58.B e 58.0 del DPR 151/2011.

La determinazione delle condizioni di assoggettabilità al rilascio del N.O. in categoria A e B, ancorché simile a quella del precedente decreto, comporta alcune differenze.

Si consideri l'aspetto relativo all'impiego di sorgenti, sigillate e non sigillate.

L'art. 50 del D.Lgs. 101/2020, fra le altre casistiche, alla lettera c) del comma 1 rimanda all'allegato XIV per le condizioni di classificazione dei N.O. per l'impiego di sorgenti radioattive che, a sua volta, al punto 1.1, per le sorgenti non sigillate in categoria A, richiama i valori delle attività degli isotopi riportati nell'allegato I da moltiplicare per il coefficiente 106. Lo stesso allegato, al punto 1.2, recita che "Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le pratiche sono classificale in categoria B.".

Il D.Lgs. 230/95 rinviava, per le stesse classificazioni, all'allegato IX e poneva, quali condizioni per la classificazione in categoria A e B, la moltiplicazione dei valori di attività delle tabelle IX-1, dello stesso allegato, rispettivamente per i valori 106 e l03.

le condizioni per il rilascio del N.O. in categoria B, determinate all'allegato XIV del D.Lgs. 101/2020, prevedono una distinzione dei limiti di attività per sorgenti sigillate e non sigillate diversamente da quanto fissato dal precedente D.Lgs. 230/95.

Restano ferme le altre casistiche per il rilascio del N.O. fissate dal citato articolo 50 del D.Lgs. 101/2020.

Infine, per le sorgenti mobili di radiazioni di cui al comma 2), lettera g) dell'art. 50 può essere utile verificare le particolari disposizioni riportate al punto 6 dell'allegato XIV del D.Lgs. 101/2020.

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