Reach: le tariffe pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche sono state rideterminate per effetto della pubblicazione sulla G.U.U.E. L del 16 ottobre 2025 del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che ha modificato il regolamento (Ce) n. 340/2008.
Tra le modifiche rileva il nuovo titolo dell'art. 13 «Riconoscimento dello status di PMI, riduzioni e esenzioni».
Di seguito il testo del regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 della Commissione, del 15 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(G.U.U.E. L del 16 ottobre 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:
(1) all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Una persona fisica o giuridica ha il diritto di pagare una tariffa di ricorso ridotta se l’ultima decisione emessa dall’Agenzia nei suoi confronti a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento ha concluso che la persona in questione ha diritto a tale riduzione e se il periodo di validità di detta decisione non è ancora scaduto. In tal caso la persona fisica o giuridica fornisce all’Agenzia la decisione sul riconoscimento dello status di PMI al momento della presentazione del ricorso.
Se una decisione sul riconoscimento dello status di PMI è ancora pendente al momento della presentazione del ricorso, si applica mutatis mutandis l’articolo 13, paragrafo 7.
Se una tale decisione non è stata precedentemente emessa dall’Agenzia o è pendente, o se il periodo di validità della decisione è scaduto, al momento della presentazione del ricorso la persona interessata presenta un’autodichiarazione in merito alle dimensioni dell’impresa e gli elementi di prova di cui all’articolo 13, paragrafo 1 ter, del presente regolamento, che attestino che l’impresa ha diritto alla riduzione.»;
(2) l’articolo 13 è così modificato:
a) il titolo dell’articolo è sostituito dal seguente:
« Riconoscimento dello status di PMI, riduzioni e esenzioni»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare di tariffe o oneri ridotti a norma degli articoli da 3 a 9 chiede all’Agenzia il riconoscimento dello status di PMI almeno due mesi prima della presentazione che dà luogo al pagamento della tariffa.
La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare di tariffe o oneri ridotti presenta all’Agenzia la documentazione pertinente comprovante il diritto a tale riduzione in virtù dello status di PMI conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.»;
c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:
«1 bis. La verifica dello status di PMI da parte dell’Agenzia può essere soggetta a un onere amministrativo.
Il livello di tale onere amministrativo è determinato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, sulla base di una proposta del direttore esecutivo dell’Agenzia, tenendo conto della quantità di lavoro associato alla verifica dello status di PMI a norma del presente articolo. L’onere amministrativo non è riscosso se la successiva decisione dell’Agenzia sullo status di PMI riconosce lo status di PMI del richiedente. La decisione del consiglio di amministrazione in merito al livello dell’onere amministrativo è pubblicata.
1 ter. L’Agenzia pubblica l’elenco della documentazione pertinente da presentare in conformità del paragrafo 1.»;
d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti da:
«3. L’Agenzia può richiedere in qualunque momento ulteriori prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe o degli oneri o di esenzione. L’Agenzia respinge la domanda se le prove richieste non sono fornite entro il termine fissato dall’Agenzia in tale richiesta.
I documenti presentati all’Agenzia, qualora non siano in una delle lingue ufficiali dell’Unione, sono corredati di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.
4. Una volta ricevuta tutta la documentazione pertinente l’Agenzia decide, entro due mesi, se lo status di PMI può essere riconosciuto. Se concordato tra l’Agenzia e l’impresa, tale termine può essere prorogato.
La decisione sul riconoscimento dello status di PMI è valida per tre anni per tutte le domande presentate all’Agenzia dopo tale decisione conformemente al pertinente diritto dell’Unione che richiede la presentazione di dette domande. La prima nuova domanda di riconoscimento dello status di PMI dopo la prima decisione dell’Agenzia sullo status di PMI può essere presentata mediante un’autodichiarazione sulle dimensioni dell’impresa se presentata due mesi prima della fine del periodo di validità di tre anni e se lo status di PMI non è cambiato.»;
e) sono inseriti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:
«5. Se l’Agenzia decide di non riconoscere lo status di PMI per cui è stata presentata la domanda, il richiedente non ha diritto a una tariffa o a un onere ridotti a norma degli articoli da 3 a 10.
6. La persona fisica o giuridica che chiede una riduzione della tariffa o dell’onere a norma degli articoli da 3 a 9, al momento della presentazione di una domanda all’Agenzia a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 fornisce all’Agenzia la decisione sul riconoscimento dello status di PMI unitamente alla domanda.
7. Qualora, in circostanze eccezionali, l’Agenzia non sia in grado di adottare una decisione sullo status di PMI entro due mesi dal ricevimento di tutta la documentazione pertinente, la domanda successiva che dà luogo al pagamento di una tariffa o di un onere di cui al paragrafo 1 presentata dal richiedente che ha chiesto il riconoscimento dello status di PMI beneficia temporaneamente della riduzione richiesta. Tali tariffe o oneri ridotti sono concessi con riserva fino all’adozione di una decisione sullo status di PMI. Se con la decisione successiva non viene riconosciuto lo status di PMI, l’Agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero e può riscuotere un onere amministrativo.
L’articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7, l’articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7, l’articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, e l’articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis.
Per le tariffe pagabili a norma degli articoli 6, 8 e 9, il saldo della tariffa o dell’onere per intero è versato entro 14 giorni di calendario dalla data di ricevimento della decisione dell’Agenzia di non riconoscere lo status di PMI.»;
(3) gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dagli allegati da I a VIII del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 5 febbraio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




