REACH: l’esenzione per scopi militari

Presupposto essenziale per l'applicazione è l'interesse essenziale della difesa nazionale

Con il decreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015, n. 106), è stata introdotta la  «procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai  sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento».

Tra le varie disposizioni, anche la facoltà per il Ministero della Difesa, qualora ritenga che gli  argomenti  in trattazione rivestano un interesse di  carattere  tecnico-scientifico ai fini delle proprie attività istituzionali, di partecipare, tramite suoi  rappresentanti,  ai  lavori  del  Comitato  tecnico  di coordinamento, nonchè alle attività che si svolgono in seno ai gruppi di lavoro del medesimo Comitato.

La modulistica per segnalazione delle sostanze esenti è in allegato al D.M. 25 marzo 2015.

Allegati

Allegato

D.M. 25 marzo 2015

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