Reach: nominati i componenti del comitato tecnico di coordinamento

Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2021, n. 43

Reach: nominati i componenti del comitato tecnico di coordinamento. Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2021, n. 43.

Il comitato svolge un'attività di raccordo istituzionale-operativo tra le amministrazioni centrali, gli istituti tecnico-scientifici di supporto e le regioni e province autonome per gli  aspetti connessi agli adempimenti del regolamento (Ce) n. 1907/2006 sui prodotti chimici.

Il testo del decreto del ministro della Salute 15 gennaio 2021 di nomina dei componenti, riportato di seguito, è consultabile anche all'indirizzo https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78757&parte=1%20&serie=null.

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Decreto del ministro della Salute 15 gennaio 2021

 

(omissis)

DECRETA

Art. 1

(Composizione e durata del Comitato tecnico di coordinamento REACH)

1. Sono nominati componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH di cui all’articolo 7, del decreto interministeriale 22 novembre 2007, citato in premessa:
a) dott. Giovanni Rezza, Ministero della salute – membro titolare con funzioni di Presidente;
b) dott. Mariano Alessi, Ministero della salute – membro supplente;
c) dott. Carlo Zaghi, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – membro titolare;
d) dott.ssa Susanna Lupi, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – membro supplente;
e) ing. Silvia Grandi, Ministero dello sviluppo economico – membro titolare;
f) dott.ssa Francesca Giannotti, Ministero dello sviluppo economico – membro supplente;
g) dott. Gianluca Palamara, Ministero dell’economia e delle finanze– membro titolare;
h) dott.ssa Raffaella Fiorentino, Ministero dell’economia e delle finanze– membro supplente;
i) dott. Roberto Mari, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee – membro titolare;
l) ing. Simona Roca, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee – membro supplente;
m) dott.ssa Rosa Draisci, Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore - Istituto superiore di sanità – membro titolare;
n) dott. Leonello Attias, Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore - Istituto superiore di sanità – membro supplente;
o) ing. Alessandro Bratti, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - membro titolare;
p) ing. Pietro Paris, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - membro supplente;
q) dott. Celsino Govoni, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – membro titolare;
r) dott. Arcangelo Saggese Tozzi, , Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – membro supplente.
2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 durano in carica tre anni.

 

Art. 2

(Componenti della Segreteria tecnico - scientifica)

1. La Segreteria tecnico - scientifica del Comitato tecnico di coordinamento REACH è così di seguito composta:
a) dott.ssa Chiara Giuliari, Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) dott. Antonio Ciro Mario La Porta, Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria distaccato dall’Istituto superiore di sanità;
c) dott.ssa Luigia Scimonelli, Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria distaccata dall’Istituto superiore di sanità.
2. I componenti della Segreteria tecnico-scientifica di cui al comma 1, coadiuvano il Presidente o, in caso di impedimento, il membro supplente di cui all’articolo 1, comma 1, nelle sue funzioni.

 

Art. 3

(Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato tecnico di coordinamento REACH per la trattazione di specifiche tematiche, istituisce al suo interno i seguenti gruppi di lavoro:
a) formazione ed informazione;
b) supporto ai comitati ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche);
c) confronto con le imprese;
d) comitato ex articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006;
e) supporto alle attività di enforcement armonizzate;
f) nanomateriali;
g) coordinamento della rete dei laboratori.
2. Il Comitato tecnico di coordinamento REACH per la trattazione di peculiari tematiche, ove ritenuto necessario, può istituire nuovi gruppi di lavoro in aggiunta all’elenco di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo di lavoro, laddove necessario, può istituire sottogruppi di lavoro.

 

Art. 4

(Partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento REACH dei referenti nazionali presso l’ECHA)

1. Alle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento REACH possono partecipare i referenti nazionali presenti nel consiglio di amministrazione, nei comitati e nel forum dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e nel comitato permanente della Commissione europea di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Art. 5

(Consulenti ed esperti)

1. Il Comitato tecnico di coordinamento REACH per la trattazione di specifiche tematiche, ove ritenuto necessario, può avvalersi: di consulenti ed esperti che lo assistono su questioni scientifiche,

tecniche o regolamentari; di istituti tecnico - scientifici nazionali ed internazionali; di amministrazioni centrali e locali; di enti pubblici e privati.

Art. 6

(Obblighi di riservatezza)

1. I soggetti di cui al presente decreto sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento REACH non spetta alcun compenso, gettone o indennità.
2. Le eventuali spese di missione dei componenti del Comitato tecnico di coordinamento REACH non sono a carico delle Amministrazioni/Enti di provenienza.
3. Al funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento REACH si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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