Reach: novità per il piombo per munizioni

Il regolamento (Ue) 2051/57 entra in vigore in ciascuno degli Stati membri il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E.

Reach: novità per il piombo per munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide. In particolare, si tratta delle disposizioni introdotte dal regolamento (Ue) 2051/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, pubblicato nella G.U.C.E. L del 26 gennaio 2021, n. 24. Per effetto è stato modificato l’allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006, tramite l'aggiunta di nuovi paragrafi alla voce 63, seconda colonna.

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Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2051/57 della Commissione del 25 gennaio 2021.

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Regolamento (Ue) 2051/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide

(in G.U.C.E. L del 26 gennaio 2021, n. 24)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[1]GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1., in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono elencate le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La voce 63 di tale allegato contiene restrizioni per quanto riguarda il piombo (n. CAS 7439-92-1, n. CE 231-100-4) e i composti del piombo.
(2) L’Unione e 23 Stati membri sono parti contraenti dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici[2]https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_english_final.pdf (AEWA). A norma del paragrafo 4.1.4 del piano d’azione allegato all’AEWA, le parti contraenti sono tenute ad adoperarsi per far cessare progressivamente quanto prima l’utilizzo di munizioni al piombo nell’ambito della caccia nelle zone umide, conformemente ai rispettivi calendari pubblicati.
(3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). impone agli Stati membri di attribuire un’importanza particolare alla protezione delle zone umide, specialmente delle zone d’importanza internazionale, quando adottano misure di conservazione relative alle specie migratrici che ritornano regolarmente.
(4) Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’«Agenzia»), a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, di preparare un fascicolo per l’estensione della restrizione relativa al piombo e ai suoi composti di cui all’allegato XVII di tale regolamento, al fine di contenere i rischi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’uso del piombo e dei suoi composti nelle munizioni utilizzate per attività di tiro in zone umide (il «fascicolo a norma dell’allegato XV»). Al tempo stesso, la Commissione ha anche chiesto all’Agenzia di cominciare a raccogliere informazioni su altri usi delle munizioni al piombo, tra cui la caccia in terreni diversi dalle zone umide e il tiro sportivo, e sull’uso di pesi di piombo per la pesca.
(5) Il 21 giugno 2017 l’Agenzia ha pubblicato il fascicolo a norma dell’allegato XV[4]https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7 proponendo l’introduzione di una restrizione all’uso del piombo e dei relativi composti nelle munizioni utilizzate per attività di tiro all’interno di zone umide o in zone da cui i colpi sparati giungerebbero in zone umide. L’Agenzia ha inoltre proposto l’introduzione di una restrizione relativa al possesso di munizioni contenenti una concentrazione di piombo pari o superiore all’1 % («munizioni al piombo») nelle zone umide, al fine di rafforzare l’applicabilità della restrizione proposta riguardo all’utilizzo di piombo nelle munizioni per le attività di tiro. L’Agenzia ha concluso che l’utilizzo di piombo nelle munizioni per le attività di tiro in zone umide comporta un rischio per gli uccelli acquatici che ingeriscono le munizioni al piombo sparate, con conseguenti effetti tossicologici, anche letali.
(6) Si stima che ogni anno, nell’Unione, l’avvelenamento da piombo provochi un milione di decessi di uccelli acquatici. L’utilizzo di piombo nelle munizioni comporta rischi anche per le specie che si nutrono di uccelli contaminati da munizioni al piombo, oltre ai rischi per l’uomo derivanti dal consumo di uccelli acquatici abbattuti con munizioni al piombo, anche se quest’ultimo rischio è stato valutato dall’Agenzia solo in termini qualitativi. Nell’uomo, l’esposizione al piombo è associata ad effetti sullo sviluppo neurologico, compromissione della funzione renale e della fertilità, ipertensione, esiti avversi della gravidanza e decesso.
(7) L’Agenzia ha concluso che vi è ampia disponibilità di munizioni senza piombo, ad esempio all’acciaio o al bismuto, che costituiscono alternative tecnicamente possibili e presentano migliori profili di rischio e di pericolo per la salute umana e per l’ambiente rispetto alle munizioni al piombo. Inoltre le munizioni all’acciaio, che rappresentano l’alternativa alla quale più probabilmente verrà fatto ricorso, sono disponibili a un prezzo comparabile a quello delle munizioni al piombo.
(8) Nella maggior parte degli Stati membri vigono disposizioni che vietano o limitano l’utilizzo di piombo nelle munizioni nelle zone umide, ma le differenze fra tali disposizioni determinano livelli di riduzione del rischio diversi. Tanto più che le rotte degli uccelli migratori incrociano in genere diversi Stati membri e pertanto gli uccelli potrebbero ingerire munizioni al piombo sparate in Stati membri in cui sono assenti misure o sono in vigore misure più limitate. Il fascicolo a norma dell’allegato XV ha dimostrato che per affrontare in modo armonizzato i rischi derivanti dall’utilizzo di piombo nelle munizioni nelle zone umide è necessario agire a livello di Unione europea. La normativa di armonizzazione dovrebbe tuttavia basarsi su un livello di protezione elevato. Il risultato dell’armonizzazione non dovrebbe pertanto essere quello di obbligare gli Stati membri che hanno disposizioni nazionali più rigorose sulle munizioni al piombo ad abbandonare tali disposizioni, in quanto ciò comporterebbe una riduzione del livello di tutela dell’ambiente e della salute in tali Stati membri.
(9) L’Agenzia ha proposto un periodo di tre anni per l’introduzione della restrizione.
(10) Il 9 marzo 2018 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia ha adottato un parere a norma dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione al fascicolo a norma dell’allegato XV. Nel suo parere il RAC si è dichiarato d’accordo con le conclusioni dell’Agenzia, secondo cui l’ingestione da parte degli uccelli acquatici di munizioni al piombo sparate causa effetti tossicologici che possono comportare anche la morte. Per quanto riguarda la salute umana, il RAC ha concluso che il piombo è altamente tossico e che non è stata fissata alcuna soglia per gli effetti sullo sviluppo neurologico nei bambini o sulla pressione sanguigna o gli effetti renali negli adulti, per cui qualsiasi esposizione al piombo costituisce un rischio. Il RAC ha quindi concluso che la restrizione proposta costituisce una misura adeguata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati.
(11) Il RAC si è dichiarato fortemente a favore di un periodo più breve rispetto ai tre anni proposti dall’Agenzia. Il motivo addotto è che ogni anno di ritardo si tradurrebbe in circa 4 000 tonnellate ulteriori di accumulo di piombo nelle zone umide, che causerebbe la morte di circa un milione di uccelli.
(12) Il 14 giugno 2018 il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia ha adottato un parere a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, con cui ha concluso che la restrizione proposta costituisce una misura adeguata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, tenuto conto del fatto che i benefici socioeconomici della misura sarebbero proporzionati ai costi socioeconomici. Il SEAC ha altresì concluso che i costi della restrizione proposta sarebbero sostenuti principalmente dai cacciatori, ma che si tratterebbe comunque di un aumento, per i cacciatori, di entità ragionevole.
(13) Il SEAC ha ritenuto che un periodo di attuazione più breve rispetto ai tre anni suggeriti nel fascicolo a norma dell’allegato XV potesse costituire una sfida per gli Stati membri in cui vigono attualmente divieti limitati, o in cui non vi sono divieti relativamente all’utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide. Ciononostante il SEAC ha altresì riconosciuto che un periodo transitorio più breve potrebbe essere praticabile, tenuto conto del fatto che sul mercato sono già disponibili munizioni senza piombo e che, per quanto riguarda l’aumento dei costi determinato dalla sostituzione precoce delle armi da fuoco, un periodo più breve avrebbe soltanto ripercussioni limitate.
(14) Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione è stato consultato nel corso della procedura di restrizione, conformemente all’articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed è stato tenuto conto delle sue raccomandazioni.
(15) In data 17 agosto 2018 l’Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC[5]https://echa.europa.eu/documents/10162/b092e670-3266-fb5d-6296-544eaccb5d4a alla Commissione.
(16) Tenendo conto del fascicolo a norma dell’allegato XV, dei pareri del RAC e del SEAC, delle ripercussioni socioeconomiche e della disponibilità di alternative, la Commissione ritiene che si sia in presenza di rischi inaccettabili per l’ambiente e di rischi potenziali per la salute umana derivanti dallo sparo di munizioni al piombo all’interno o in prossimità di zone umide, che devono essere affrontati a livello di Unione. È pertanto opportuno introdurre una restrizione all’attività di sparo di munizioni al piombo all’interno o in prossimità di zone umide.
(17) Data la difficoltà per le autorità di contrasto di cogliere i cacciatori nell’atto effettivo di sparare, la restrizione dovrebbe riguardare anche l’atto di portare con sé munizioni al piombo durante l’attività di tiro. Ciò consentirà di applicare la restrizione sullo sparo di munizioni al piombo in maniera molto più efficace e ne garantirà pertanto l’efficacia nell’affrontare i rischi identificati per l’ambiente e la salute umana. La restrizione non dovrebbe essere connessa a diritti di proprietà. In sostituzione del termine «possesso» proposto dall’Agenzia dovrebbe pertanto essere utilizzata l’espressione «portare con sé».
(18) La restrizione della facoltà di portare con sé munizioni al piombo dovrebbe tuttavia applicarsi specificamente all’atto di portare con sé tali munizioni durante l’attività di tiro e non ad altri contesti, come ad esempio il trasporto attraverso zone umide di munizioni destinate ad essere consegnate altrove. La Commissione ritiene inoltre che la restrizione della facoltà di portare con sé munizioni al piombo dovrebbe essere direttamente collegata al particolare tipo di attività di tiro nell’ambito di applicazione della restrizione (attività di tiro all’interno o in prossimità di zone umide). Ciò in considerazione del fatto che dalle osservazioni presentate durante la consultazione pubblica sul fascicolo a norma dell’allegato XV è risultato che di norma, in alcuni Stati membri, in un giorno i cacciatori coinvolti in altri tipi di attività di tiro tendono a spostarsi a piedi su diversi tipi di terreno, sia in zone umide che su altro suolo. La Commissione è inoltre dell’avviso che, per favorirne l’applicazione, la restrizione della facoltà di portare con sé munizioni al piombo dovrebbe riguardare non soltanto l’atto di portare con sé tali munizioni durante l’attività di tiro in zone umide, ma anche l’atto di portarle con sé quando ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide, vale a dire quando esiste uno stretto legame con l’effettiva attività di tiro. In questo modo la misura riguarderebbe anche, ad esempio, l’atto di portare con sé tali munizioni mentre ci si reca a svolgere attività di tiro in zone umide o si torna da tale attività, oppure l’atto di portare con sé dette munizioni da parte di qualcuno che funge da supporto ai cacciatori nelle attività di tiro.
(19) Dato che nella pratica è difficile dimostrare la particolare tipologia delle attività di tiro che una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni al piombo ha intenzione di svolgere, è opportuno stabilire una presunzione giuridica in base alla quale chiunque sia colto nell’atto di portare con sé munizioni al piombo durante attività di tiro, o mentre si sta recando a svolgere attività di tiro, all’interno o in prossimità di zone umide, è considerato portare con sé tali munizioni nell’ambito di attività di tiro in zone umide o mentre si sta recando a svolgere tali attività in zone umide. In altre parole, spetterebbe a tale persona dimostrare di avere effettivamente intenzione di andare ad esercitare attività di tiro in un’altra zona e che sta semplicemente attraversando una zona umida per recarsi altrove.
(20) Per quanto riguarda l’ambito geografico, l’Agenzia ha proposto che la restrizione allo sparo di munizioni al piombo non si applichi soltanto alle zone umide, ma anche a zone da cui «le munizioni sparate giungerebbero in zone umide». La Commissione osserva che in seno al RAC si è registrato un certo sostegno a favore di una definizione quantitativa della zona cuscinetto fissa attorno alle zone umide, invece di affidarsi a prove sul posto per vedere dove andrebbero a cadere le munizioni sparate. La Commissione concorda sul fatto che optando per una zona cuscinetto fissa si agevolerebbero la conformità alla restrizione e la sua applicazione. La restrizione dovrebbe pertanto applicarsi allo sparo di munizioni al piombo non solo nelle zone umide ma anche in una zona cuscinetto fissa, definita quantitativamente, situata intorno alle zone umide. Per ragioni di proporzionalità, la zona cuscinetto fissa dovrebbe estendersi per 100 metri attorno alle zone umide.
(21) Tenuto conto dei vantaggi per l’applicabilità e l’efficacia della restrizione derivanti dal fatto di non dover necessariamente cogliere sul fatto i cacciatori mentre sparano munizioni al piombo, la Commissione ritiene opportuno applicare la restrizione relativa all’atto di portare con sé munizioni al piombo non soltanto alle zone umide, ma anche alla zona cuscinetto fissa attorno alle zone umide.
(22) Poiché le munizioni non sono generalmente progettate né immesse sul mercato specificatamente o esclusivamente per l’uso all’interno o in prossimità di zone umide, una restrizione all’immissione sul mercato di munizioni al piombo riguarderebbe l’uso di tali munizioni in tutti i terreni. Tale restrizione dovrebbe pertanto essere circoscritta allo sparare e al portare con sé munizioni al piombo.
(23) Essa dovrebbe essere applicata alle munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1 %. L’1 % è il limite di concentrazione applicato ai fini della procedura di approvazione delle munizioni «atossiche» negli Stati Uniti d’America per evitare pericoli significativi di tossicità per gli uccelli migratori e altre specie selvatiche e i relativi habitat. Inoltre, una soglia di concentrazione dell’1 % per la restrizione è considerata sufficiente per affrontare i rischi posti dalle munizioni contenenti piombo, ed è allo stesso tempo facilmente ottenibile dai produttori di munizioni alternative, dato che alcune di tali munizioni possono contenere piombo come impurità.
(24) Ai fini della restrizione è opportuno attenersi alla definizione di «zona umida» utilizzata nella Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale (Convenzione di Ramsar), firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, come proposto dall’Agenzia e confermato nei pareri del RAC e del SEAC, visto che tale definizione è esauriente in quanto abbraccia tutti i tipi di zone umide (comprese le torbiere, dove sono presenti numerosi uccelli acquatici) e che dalla Convenzione di Ramsar è stato anche sviluppato un sistema di classificazione per tipi di zone umide per contribuire all’individuazione delle zone umide.
(25) Per adottare le opportune misure al fine di conformarsi alla restrizione, le parti interessate dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente, così come anche gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per prepararsi alla sua applicazione. Considerati i pareri espressi dal RAC e dal SEAC per quanto riguarda la fattibilità e l’adeguatezza di un periodo più breve rispetto ai tre anni proposti dall’Agenzia e tenuto conto in particolare dell’impatto stimato ogni anno dell’ulteriore dispersione di piombo nelle zone umide dovuta all’utilizzo di munizioni al piombo, l’applicazione della restrizione dovrebbe essere differita di 24 mesi.
(26) Nel settembre 2018 l’Agenzia ha pubblicato i risultati di una relazione d’indagine[6]https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/lead_ammunition_investigation_report_en.pdf/efdc0ae4-c7be-ee71-48a3-bb8abe20374a in cui sono state esaminate le informazioni disponibili sui vari usi del piombo fra i quali, tra l’altro, per le munizioni utilizzate al di fuori delle zone umide, ossia in ambienti terrestri. Poiché dalla relazione è risultato, tra l’altro, che in base alle informazioni disponibili si può ritenere che l’uso di munizioni al piombo negli ambienti terrestri costituisca un rischio sia per la salute umana che per l’ambiente, nel 2019 la Commissione ha chiesto all’Agenzia di preparare un fascicolo a norma dell’allegato XV in vista di una possibile restrizione riguardo all’immissione sul mercato e all’utilizzo del piombo nelle munizioni e nell’attrezzatura da pesca (7).
(27) Nei loro pareri sul fascicolo a norma dell’allegato XV sull’uso di piombo nelle munizioni per le attività di tiro nelle zone umide, inoltre, il RAC e il SEAC si sono dichiarati d’accordo con il parere dell’Agenzia secondo cui il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo di munizioni al piombo in tutti i terreni comporterebbe un livello più elevato di protezione dell’ambiente e sarebbe più efficace dal punto di vista della praticità e dell’applicabilità.
(28) In alcuni Stati membri la restrizione introdotta dal presente regolamento può causare difficoltà particolari a causa delle condizioni geografiche specifiche di tali paesi. Per gli Stati membri con una percentuale significativa di zone umide nel proprio territorio, un divieto di sparare e portare con sé munizioni al piombo all’interno o in prossimità di zone umide potrebbe nella pratica avere un effetto analogo a un divieto totale di tutte le attività di tiro in tutto il territorio, dal momento che tutti i tipi di cacciatori verrebbero quasi inevitabilmente a trovarsi con frequenza all’interno o in prossimità di zone umide. Inoltre, le risorse che dovrebbero essere destinate all’applicazione di una restrizione mirata esclusivamente ad aree situate all’interno o in prossimità di zone umide potrebbero essere non molto inferiori alle risorse necessarie per l’applicazione di una restrizione riguardante l’intero territorio, anzi potrebbero rivelarsi addirittura superiori.
(29) Date le difficoltà descritte e la necessità che la misura sia non solo efficace ma anche semplice ed equa per la comunità venatoria nel suo complesso, oltre che in considerazione dei risultati della relazione d’indagine dell’Agenzia e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene opportuno che gli Stati membri in cui è probabile che si manifestino tali difficoltà abbiano la possibilità di stabilire una restrizione diversa nel proprio territorio, in base alla quale siano vietati in tutto il territorio di competenza tanto l’immissione sul mercato che lo sparare e il portare con sé munizioni al piombo, sia nelle zone umide che altrove, in relazione a qualsiasi tipo di attività di tiro.
(30) Nell’interesse della certezza del diritto, è importante individuare chiaramente gli Stati membri che possono avvalersi di tale facoltà. Questa facoltà dovrebbe essere concessa agli Stati membri il cui territorio sia costituito per almeno il 20 % da zone umide. Un valore di soglia del 20 % dovrebbe valere per gli Stati membri in cui è probabile che si manifestino difficoltà dovute a tali condizioni geografiche specifiche.
(31) Poiché la restrizione che potrebbe essere stabilita da tali Stati membri sarebbe più rigorosa di quella limitata alle aree situate all’interno o in prossimità di zone umide, per la sua introduzione è opportuno fissare un periodo più lungo. Tale periodo dovrebbe essere di 36 mesi, un lasso di tempo che corrisponde al periodo inizialmente proposto dall’Agenzia nel fascicolo a norma dell’allegato XV.
(32) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, gli Stati membri che decidessero di avvalersi di questa facoltà dovrebbero essere tenuti a comunicare tale intenzione alla Commissione e a rendere ad essa noti tempestivamente i provvedimenti adottati per darne attuazione, mentre la Commissione dovrebbe rendere pubbliche senza indugio le comunicazioni di intenti e i testi delle misure nazionali adottate.
(33) In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni nazionali che per tutelare l’ambiente o la salute umana vietano o limitano il piombo nelle munizioni in modo più rigoroso rispetto alle prescrizioni del presente regolamento. Costringendo tali Stati membri a ridurre il loro livello di protezione per conformarsi al presente regolamento, si potrebbe assistere a un aumento dell’uso delle munizioni al piombo in tali paesi. Un tale risultato non sarebbe compatibile con l’elevato livello di protezione richiesto dall’articolo 114, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a mantenere tali disposizioni più rigorose.
(34) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 63, seconda colonna, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«11.

Dopo il 15 febbraio 2023, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

a)

sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;

b)

portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Ai fini del primo comma:

a)

«a non oltre 100 metri» significa entro 100 metri da qualsiasi limite esterno di una zona umida;

b)

svolgere «attività di tiro in una zona umida» significa sparare all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa;

c)

una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro.

La restrizione di cui al primo comma non si applica in uno Stato membro se tale Stato membro comunica alla Commissione, conformemente al paragrafo 12, che intende avvalersi della facoltà concessa da tale paragrafo.

12.

Se almeno il 20 % del suo territorio complessivo, ad esclusione delle sue acque territoriali, è costituito da zone umide, al posto della restrizione di cui al paragrafo 11, primo comma, uno Stato membro può vietare le seguenti attività su tutto il suo territorio a partire dal 15 febbraio 2024:

a)

immettere sul mercato munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso;

b)

sparare munizioni di tale tipo;

c)

portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro, ci si sta recando a svolgere attività di tiro o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Uno Stato membro che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo comma comunica tale intenzione alla Commissione entro il 15 agosto 2021. Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo delle misure nazionali da esso adottate, in ogni caso entro il 15 agosto 2023. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili le comunicazioni di intenti e i testi delle misure nazionali che ha ricevuto da tale Stato.

13.

Ai fini dei paragrafi 11 e 12, valgono le seguenti definizioni:

a)

«zone umide», superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;

b)

«munizioni», pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo;

c)

«fucile da caccia», un’arma a canna liscia non ad aria compressa;

d)

«svolgere attività di tiro», sparare colpi con un fucile da caccia;

e)

«portare con sé», avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;

f)

per stabilire se una persona trovata con munizioni porta con sé tali munizioni «nell’ambito dello svolgimento di attività di tiro»:

i)

occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso;

ii)

la persona che viene trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che svolge l’attività di tiro.

14.

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali in materia di tutela dell’ambiente o della salute umana in vigore al 15 febbraio 2021 e limitare il piombo nelle munizioni più severamente di quanto previsto al paragrafo 11.

Lo Stato membro trasmette senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.»


 

Note   [ + ]

1. GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
2. https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_english_final.pdf
3. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
4. https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7
5. https://echa.europa.eu/documents/10162/b092e670-3266-fb5d-6296-544eaccb5d4a
6. https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/lead_ammunition_investigation_report_en.pdf/efdc0ae4-c7be-ee71-48a3-bb8abe20374a

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