Relazione di riferimento: in Gazzetta il nuovo decreto

Decreto relazione di riferimento
Il decreto, pur mantenendo la stessa data (15 aprile 2019) ha subito un cambio di numerazione (da 104 a 95) rispetto alla versione originariamente pubblicata solo sul sito del minAmb

Come già anticipato, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha recentemente dettato le «Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06» con il decreto 15 aprile 2019 corredato di una relazione illustrativa.

Il provvedimento, emanato allo scopo di colmare il vuoto dovuto all'annullamento del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, da parte del Tar Lazio, non aveva mancato di sollevare perplessità, in quanto non risultava pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma solo sul sito web del ministero.

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Ora il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2019, n. 199, con contestuale cambio di numerazione da 104 a 95.

Riproponiamo di seguito il testo del D.M. 15 aprile 2019, n. 95, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 aprile 2019, n. 95

Regolamento recante le modalita' per la redazione della relazione  di

riferimento di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis)  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00103) 

in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2019, n. 199

 Vigente al: 10-9-2019

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o  piu'  decreti  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono

stabilite  le  modalita'  per  la  redazione   della   relazione   di

riferimento di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis)  del

medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  particolare

riguardo alle metodiche di indagine ed alle  sostanze  pericolose  da

ricercare con riferimento alle attivita'  di  cui  all'allegato  VIII

alla parte seconda del medesimo decreto;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2014/C  136/01,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136  del  6

maggio 2014, recante «Linee guida  della  Commissione  europea  sulle

relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo  2,  della

direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;

Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante

«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di

rifiuti»;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai  sensi  della  legge  23

agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1 

            Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 

1. Il presente  decreto,  in  attuazione  dell'articolo  29-sexies,

comma 9-sexies, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

stabilisce  le  modalita'  per  la  redazione  della   relazione   di

riferimento di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis),  del

medesimo decreto legislativo (di  seguito  denominata:  relazione  di

riferimento).

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le

installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore,

afferenti alla categoria  1.4-bis,  dell'allegato  VIII,  alla  parte

seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

                            Art. 2 

                             Definizioni 

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268,  comma  1,

lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

                        Art. 3 

       Obbligo di presentazione della relazione di riferimento 

 

1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, unitamente alla  domanda  di  autorizzazione  integrata

ambientale e' presentata la relazione di riferimento relativa:

a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte  seconda,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;

b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla  parte

seconda, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  ove  tali

impianti siano alimentati, anche solo parzialmente,  da  combustibili

diversi dal gas naturale;

c) alle installazioni per le quali e' verificata  la  sussistenza

dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi

dell'articolo 4.

                               Art. 4 

               Verifica della sussistenza dell'obbligo 

           di presentazione della relazione di riferimento 

1. Fuori dai casi  in  cui  la  presentazione  della  relazione  di

riferimento e'  obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,

lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di  presentazione  della

relazione di riferimento e' verificata applicando la procedura di cui

all'Allegato 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di  presentare

comunque la relazione di riferimento.

2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1  emerge  l'obbligo

di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce

parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale

da  presentare  all'autorita'  competente,   individuata   ai   sensi

dell'articolo 5, comma 1,  lettera  p),  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorita' competente).

3.  Ove  all'esito  della  verifica  di  cui  al  comma  1   emerga

l'insussistenza  dell'obbligo   di   presentare   la   relazione   di

riferimento, il gestore presenta all'Autorita' competente, unitamente

alla domanda di autorizzazione integrata  ambientale,  una  relazione

sugli esiti della procedura  di  cui  all'Allegato  1,  corredata  da

idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni  e  i  dati

richiesti  ai  sensi  dell'Allegato  1.  Si   applica   il   disposto

dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

4.  In  caso  di  modifiche  sostanziali,   l'aggiornamento   della

relazione di riferimento, ovvero degli esiti della  verifica  di  cui

all'articolo 4, sono trasmessi all'autorita' competente  quali  parti

integranti della nuova domanda da presentare ai  sensi  dell'articolo

29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

                               Art. 5 

           Contenuti minimi della relazione di riferimento 

1. La relazione di riferimento e' redatta tenendo conto delle Linee

guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva

2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le

informazioni di cui all'Allegato 2.

2. Le informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle  acque

sotterranee, con riferimento alla  presenza  di  sostanze  pericolose

pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente  alle

indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3.

3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,

n. 36, i  contenuti  minimi  per  la  redazione  della  relazione  di

riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera

d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

                                                           Allegato 1 

                                                         (Articolo 4) 

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI 

 

Al  fine  di  individuare  le  sostanze  pericolose  pertinenti  e'

effettuata la presente procedura,  che  si  articola  nelle  seguenti

fasi:

Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze  pericolose

usate, prodotte o rilasciate  dall'installazione,  determinandone  la

classe di pericolosita';

Fase  2:  nella  quale  si  valuta  l'eventuale  superamento   di

specifiche  soglie  di  rilevanza  in  relazione  alla  quantita'  di

sostanze pericolose individuate nella Fase 1;

Fase 3:  nella  quale,  se  le  specifiche  soglie  di  rilevanza

risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la  possibilita'

di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee  in  base  alle

proprieta'  chimico-fisiche  delle  sostanze,  alle   caratteristiche

idrogeologiche   del   sito   ed   (eventualmente)   alla   sicurezza

dell'impianto.

All'esito  della  Fase   3,   se   risulta   la   possibilita'   di

contaminazione del suolo o delle acque sotterranee,  si  intende  con

cio' verificata la presenza di sostanze pericolose  pertinenti  e  la

sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della  relazione

di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  in

relazione a tali sostanze.

Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase.

 

                               Fase 1 

Nella presente fase occorre verificare:

1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose

individuate in base alla  classificazione  del  regolamento  (CE)  n.

1272/2008;

2) se le sostanze, usate, prodotte o  rilasciate  determinano  la

formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi  in  base

alla citata classificazione.

In caso di esito positivo della predetta verifica,  si  procede  ad

effettuare la seconda fase della procedura.

 

                               Fase 2 

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima  quantita'

utilizzata, prodotta o rilasciata  (ovvero  generata  quale  prodotto

intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita'

produttiva. Nel caso di  piu'  sostanze  pericolose,  si  sommano  le

massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa  classe  di

pericolosita',   come   individuate   in    tabella    1,    presenti

contemporaneamente con riferimento allo scenario  di  esercizio  piu'

gravoso.

Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe  di  pericolosita'  e'

raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1.

 

                                                            Tabella 1 

 

=====================================================================

|                       | Indicazione di pericolo |                 |

|                       |  (regolamento (CE) n.   |Soglia kg/anno o |

|        Classe         |       1272/2008)        |    dm³/anno     |

+=======================+=========================+=================+

|Sostanze cancerogene o |                         |                 |

|mutagene (accertate o  |  H350, H350(i), H351,   |                 |

|sospette)              |       H340, H341        |       ≥10       |

+-----------------------+-------------------------+-----------------+

|Sostanze letali,       | H300, H304, H310, H330, |                 |

|sostanze pericolose per|    H360(d), H360(f),    |                 |

|la fertilita' o per il |    H361(d), H361(f),    |                 |

|feto, sostanze tossiche|  H361(fd), H400, H410,  |                 |

|per l'ambiente         | H411 R54, R55, R56, R57 |      ≥100       |

+-----------------------+-------------------------+-----------------+

|Sostanze tossiche per  | H301, H311, H331, H370, |                 |

|l'uomo                 |       H371, H372        |      ≥1000      |

+-----------------------+-------------------------+-----------------+

|Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, |                 |

|l'uomo o per l'ambiente|        H413, R58        |     ≥10000      |

+-----------------------+-------------------------+-----------------+

 

Il  superamento  anche  di  uno  solo  dei  predetti  valore-soglia

comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura  per  le

sostanze  pericolose  che  hanno  concorso  al  raggiungimento  della

rispettiva soglia.

                               Fase 3 

Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso  a  determinare

il superamento delle soglie di cui alla tabella 1,  si  effettua  una

valutazione circa la possibilita' di contaminazione.

Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti

elementi:

1) le proprieta' chimico-fisiche  delle  sostanze  pericolose  (a

titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita',  la

degradabilita', la pressione di vapore);

2)    le    caratteristiche    geo-idrogeologiche    del     sito

dell'installazione, con particolare  riferimento  alla  granulometria

dello strato insaturo, alla presenza  di  strati  impermeabili,  alla

soggiacenza della falda;

3) l'eventuale avvenuta adozione  di  misure  di  gestione  delle

sostanze  pericolose  (misure  di  contenimento,  prevenzione   degli

incidenti, modalita' e luogo  di  stoccaggio,  utilizzo  e  trasporto

all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni,  ecc.)  a

protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Se al termine della predetta Fase 3 emerge che  vi  e'  l'effettiva

possibilita' di contaminazione del suolo o  delle  acque  sotterranee

connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione  quale  prodotto

intermedio di degradazione) di una  o  piu'  sostanze  pericolose  da

parte dell'installazione, tali sostanze pericolose  sono  considerate

«pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza

dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la  relazione  di

riferimento.

Disposizioni particolari per gli  impianti  di  cui  all'articolo  3,

comma 1, lettere a) e b)

Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a)  e  b),

non puo' in alcun caso essere esclusa la  pertinenza  delle  seguenti

sostanze pericolose:

1)    le    sostanze,    tra    quelle    attualmente    presenti

nell'installazione, che, nell'ambito  di  eventuali  procedimenti  di

bonifica,  sono  risultate  presenti  in  quantita'  superiore   alle

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso  in  condizioni

di  temperatura  e  pressione  ambiente)  singolarmente  presenti  in

quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui

alla tabella 1.

                                                           Allegato 2 

                                                (Articolo 5, comma 1) 

CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO 

La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato

di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla

presenza  delle  specifiche  sostanze  individuate  come   pericolose

pertinenti, all'esito della procedura di cui all'Allegato 1.

Le informazioni necessarie da fornire  al  fine  di  effettuare  un

raffronto in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della

cessazione definitiva delle attivita' riguardano almeno:

1. uso e destinazione d'uso attuali del sito;

2. destinazioni d'uso future del sito se diverse dall'attuale;

3. descrizione delle attivita' pregresse svolte  all'interno  del

sito;

4. informazioni generali  riguardanti  il  contesto  geologico  e

idrogeologico del sito;

5. identificazione e delimitazione  cartografica  delle  zone  in

cui,   sulla   base    della    struttura    e    dell'organizzazione

dell'installazione, vi  e'  una  elevata  probabilita'  che  sostanze

pericolose entrino in contatto con  suolo  o  acque  sotterranee  (di

seguito denominate: «centri di pericolo»);

6. misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere  dalla

presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo  e

sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale

del  sito  in  relazione  alla  presenza  delle  sostanze  pericolose

pertinenti;

7.  illustrazione  dettagliata  delle  modalita'  con  cui   sono

effettuate  le  misurazioni  sulle  sostanze  pericolose  pertinenti,

descrivendo   in   particolare   la   strategia   di   campionamento,

l'ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento  e

di analisi applicati, le analisi effettuate;

8. descrizione dello stato attuale di qualita' del suolo e  delle

acque sotterranee, con  specifico  riferimento  alla  presenza  delle

sostanze  pericolose  pertinenti,  e  dei  criteri   utilizzati   per

determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate;

9.  eventuali  ulteriori  misurazioni  disponibili  sull'area  di

interesse  effettuate  sul   suolo   e   sulle   acque   sotterranee,

specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici

indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione  dei  punti  di

indagine,  i   risultati   della   caratterizzazione   chimico-fisica

effettuata per suoli e acque sotterranee;

10. eventuali informazioni in merito allo stato di  qualita'  del

suolo e delle acque sotterranee, con  riferimento  alla  presenza  di

ulteriori sostanze pericolose, evidenziando se la  presenza  di  tali

sostanze sia attribuibile alla attivita' pregressa dell'installazione

o comunque ad attivita' condotte in passato nel sito;

11. eventuali iniziative gia' intraprese o da intraprendere,  con

particolare riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito

ai risultati delle  misurazioni  disponibili  (ad  esempio:  indagini

integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa

in sicurezza operativa, ecc.).

                                                           Allegato 3 

                                                (Articolo 5, comma 2) 

CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO  STATO  DI  QUALITÀ DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE CON RIFERIMENTO  ALLA  PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI 

1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo. 

1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento.

La  strategia  di  campionamento  e'  scelta   sulla   base   delle

caratteristiche del sito e delle attivita' condotte, tenendo altresi'

conto delle informazioni gia' disponibili sullo  stato  del  suolo  e

delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi.

Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento:

a) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica»  basata

su campioni compositi;

b) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica»  basata

su campioni puntuali;

c) strategia di campionamento «ragionata»;

d) strategia mista.

1.1.1. Strategie a «ubicazione sistematica» [lettere a) e b)].

Ove si adotti  una  delle  strategie  ad  «ubicazione  sistematica»

(lettere a o b) per il campionamento del suolo  insaturo,  la  scelta

della localizzazione  dei  punti  e'  effettuata  sulla  base  di  un

criterio  di  tipo  casuale  o  statistico,   ad   esempio   mediante

campionamento effettuato sulla base  di  una  griglia  predefinita  o

casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei  casi  in

cui le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e

impiantistiche   sul   sito   non   permettano   di   ottenere    una

caratterizzazione  preliminare  soddisfacente  e  di   prevedere   la

localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione.

In particolare, nell'applicazione di tali strategie, fatta salva la

facolta' per l'Autorita' competente di accettare diversi  criteri  in

considerazione di specificita' del sito, sono utilizzati  i  seguenti

criteri:

il sito e' suddiviso secondo  una  maglia  regolare  in  aree  di

dimensione massima pari a 100 m × 100 m;

in prossimita' dei centri di pericolo la maglia e' opportunamente

raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine  di  garantire

una maggiore densita' di campionamento;

in ciascuna area della maglia sono prelevati  campioni  di  suolo

rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m  e

[0,2 ÷ 1] m;

in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate  in

attuazione  di  altra  normativa)  caratterizzazioni  di  piu'   ampi

spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di

profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2

÷ 1]  m,  ove  tali  piu'  ampi  spessori  ricomprendano  anche  tale

intervallo. In  tal  caso,  pertanto,  e'  sufficiente  integrare  il

campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0  ÷  0,2)

m.

1.1.2.  Ulteriori  indicazioni  per  la  strategia   ad   «ubicazione

sistematica» basata su campioni compositi (lettera a).

Con  specifico  riferimento  alla  strategia  di  campionamento  ad

«ubicazione sistematica» basata su campioni  compositi  (lettera  a),

oltre a quelli di cui  al  paragrafo  1.1.1,  si  applicano  anche  i

seguenti criteri aggiuntivi:

per ciascun intervallo  di  profondita',  un  campione  composito

ottenuto da almeno 10 punti  di  campionamento  per  ciascuna  maglia

costituisce un campione rappresentativo del suolo in  tale  area  per

tale intervallo di profondita';

il numero di campioni  rappresentativi  per  ogni  intervallo  di

profondita' indagato non puo' comunque mai essere inferiore a tre per

singola maglia.

La strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su

di campioni compositi (lettera a), non e' applicabile nel caso in cui

tra  le  sostanze  pericolose  pertinenti  siano  compresi   composti

volatili.

Nei casi in cui siano presenti centri di pericolo situati  in  aree

suscettibili  di  contaminazione  dei  suoli  profondi  (ad  esempio:

presenza di serbatoi interrati adibiti allo  stoccaggio  di  sostanze

pericolose, sottoservizi, ecc.) la strategia  basata  su  una  maglia

regolare di campioni compositi non e' di per se' adeguata, a meno che

non sia opportunamente integrata  con  campioni  puntuali  (strategia

mista).

1.1.3.  Ulteriori  indicazioni  per  la   strategia   a   «ubicazione

sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b).

Ove  si  adotti  la  strategia  di  campionamento  ad   «ubicazione

sistematica»  basata  su  campioni  puntuali  (lettera  b),  per   il

campionamento del suolo insaturo  si  applicano  i  seguenti  criteri

aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1:

per ciascun intervallo di  profondita',  ogni  campione  puntuale

costituisce un campione rappresentativo del suolo in  tale  area  per

tale intervallo di profondita';

il numero di campioni  rappresentativi  per  ogni  intervallo  di

profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre;

campioni puntuali di  suolo  insaturo  a  profondita'  superiori,

ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono  prelevati,  sulla  scorta

delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei  punti  di

campionamento  prossimi  ai  centri  di  pericolo  situati  in   aree

suscettibili  di  contaminazione  dei  suoli  profondi  (ad  esempio:

presenza di serbatoi interrati adibiti allo  stoccaggio  di  sostanze

pericolose, sottoservizi, ecc.).

1.1.4. Strategia «ragionata» (lettera c).

Ove si adotti la strategia di  campionamento  «ragionata»  (lettera

c), la scelta dei punti di campionamento  e'  basata  sull'esame  dei

dati a disposizione sull'uso pregresso, attuale e  futuro  del  sito,

nonche'  sulle  caratteristiche  di  suolo,   sottosuolo   ed   acque

sotterranee e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in

termini di presenza ed estensione,  attuale  e  futura,  di  sostanze

pertinenti  significative  nel  sottosuolo.   Questa   strategia   e'

particolarmente indicata per i siti complessi qualora le informazioni

storiche e impiantistiche a disposizione consentano di  prevedere  la

localizzazione delle aree piu' vulnerabili  e  delle  piu'  probabili

fonti di contaminazione.

Per la strategia «ragionata» di campionamento del suolo insaturo si

applicano i seguenti criteri:

la posizione planimetrica dei punti  di  prelievo  e'  progettata

garantendo prelievi in corrispondenza e in prossimita' dei centri  di

pericolo  attuali,  passati  e  futuri,  nonche'  degli   strati   di

sottosuolo dalle caratteristiche particolari, ad esempio per presenza

di singolarita' litologiche;

in ciascun punto di prelievo sono  prelevati  campioni  di  suolo

rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m  e

[0,2 ÷ 1] m;

per ciascun intervallo di  profondita',  ogni  campione  puntuale

costituisce un campione rappresentativo del suolo in  tale  posizione

per tale intervallo di profondita';

in corrispondenza di ciascun centro  di  pericolo  il  numero  di

campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita'  indagato

non potra' comunque mai essere inferiore a tre;

in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate  in

attuazione  di  altra  normativa)  caratterizzazioni  di  piu'   ampi

spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di

profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2

÷ 1]  m,  ove  tali  piu'  ampi  spessori  ricomprendano  anche  tale

intervallo. In  tal  caso,  pertanto,  e'  sufficiente  integrare  il

campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0  ÷  0,2)

m;

campioni puntuali di  suolo  insaturo  a  profondita'  superiori,

ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono  prelevati,  sulla  scorta

delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri  di

pericolo situati in aree suscettibili  di  contaminazione  dei  suoli

profondi (ad esempio: presenza di  serbatoi  interrati  adibiti  allo

stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.).

1.1.5. Strategia «mista» (lettera d).

La strategia mista (lettera  d)  per  il  campionamento  del  suolo

insaturo e' basata su una maglia regolare  di  campioni  compositi  o

puntuali (strategia di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera

b) integrata da campioni puntuali  prelevati  in  corrispondenza  dei

centri di pericolo o di strati di  sottosuolo  dalle  caratteristiche

particolari (strategia di cui alla lettera c). La strategia mista  e'

particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni  gia'

disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito  o  in  cui  e'

necessario tenere conto delle difficolta' di effettuare campionamenti

in aree occupate da impianti in esercizio, e pertanto essa e'  sempre

adeguata e fortemente auspicabile in caso  di  siti  molto  estesi  o

complessi.

Per tale strategia si applicano i seguenti criteri:

si applica inizialmente una delle strategie di  campionamento  ad

«ubicazione sistematica», gia' descritte;

tali strategie  sono  integrate  con  campioni  puntuali  la  cui

posizione e' progettata garantendo  prelievi  in  corrispondenza  dei

centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' (se  del  caso)

degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari;

in ciascuno di tali punti di prelievo aggiuntivi, sono  prelevati

campioni puntuali di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di

profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;

campioni puntuali di  suolo  insaturo  a  profondita'  superiori,

ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono  prelevati,  sulla  scorta

delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri  di

pericolo situati in aree suscettibili alla contaminazione  dei  suoli

profondi (ad esempio: presenza di  serbatoi  interrati  adibiti  allo

stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.);

tutti i  campioni  puntuali  sono  trattati  separatamente  e  in

aggiunta a quelli compositi.

1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni.

Le procedure di campionamento prevedono  lo  scarto  in  campo  del

materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi  chimiche  sono  effettuate

sulla frazione < 2  mm  del  materiale  campionato,  ma  e'  comunque

determinata la percentuale di  «scheletro»  (frazione  granulometrica

compresa tra 2 mm e 2  cm).  La  concentrazione  di  contaminante  e'

quindi riferita alla massa totale del campione di terreno  (<  2  cm)

riferita al peso secco.

Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati

deve accertare  la  presenza  di  sostanze  pericolose  pertinenti  e

determinare  le  caratteristiche  fisico-chimiche   del   suolo,   in

particolare  il  contenuto  di  carbonio  organico,  il   pH   e   la

granulometria.

Il set analitico e' integrato anche con altre sostanze  pericolose,

che non interessano le attivita' correnti, in particolare nel caso in

cui gli impatti su suolo e acque sotterranee  prodotti  da  attivita'

pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli  prodotti

dalle attivita' in esercizio.

Qualora la numerosita' dei campioni lo consenta (n ≥ 10), il valore

della  concentrazione  rappresentativa  delle   sostanze   pericolose

pertinenti, per ogni spessore indagato, e' un  indicatore  statistico

della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri  casi  (n  <

10) si tiene conto di tutti i valori  di  concentrazione  riscontrati

nei campioni analizzati per ciascuno  strato  (campioni  compositi  e

puntuali) e il valore rappresentativo per il sito e' scelto a partire

da  tali  valori,  in  modo  da  rendere   possibile   un   confronto

quantitativo con il valore che sara'  determinato  al  momento  della

cessazione definitiva della attivita',  determinato  con  i  medesimi

criteri.

2. Criteri per la caratterizzazione del  suolo  in  riferimento  alla
  storia del sito. 

Ferme restando le indicazioni generali di cui al  paragrafo  1,  in

considerazione degli usi passati del  sito,  si  applicano  anche  le

indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

2.1. Nuove installazioni in aree rispetto alle  quali  non  si  hanno
  informazioni circa la presenza di insediamenti  produttivi  in  cui
  sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti. 
  Nel caso di nuova  installazione  (articolo  5,  comma  1,  lettera

i-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006)  in  un'area  rispetto

alla quale non si ha notizia di presenza,  attuale  o  pregressa,  di

attivita' che abbiano  gestito  sostanze  pericolose  pertinenti,  si

ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1  lettere  a),

b) o d).

La strategia «ragionata», e' ammissibile solo previa  illustrazione

dei motivi che dimostrino la sua adeguatezza sulla base di specifiche

caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti e sulla base  di

tipo e localizzazione dei futuri centri di pericolo.

 

2.2.  Nuove  installazioni  in  aree  con   accertata   presenza   di
  insediamenti  produttivi  in  cui  sono  state  impiegate  sostanze
  pericolose. 
  Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta

la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi  in  cui

sono state impiegate sostanze pericolose, devono  essere  fornite  le

eventuali informazioni sullo stato del  sito  gia'  disponibili,  ove

validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di  rispettiva

competenza.

Ove tali  informazioni  non  siano  disponibili,  non  siano  state

validate (almeno a campione) dalle competenti autorita'  pubbliche  o

non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente  a

caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo  e  delle  acque

sotterranee con riferimento alla presenza delle  sostanze  pericolose

pertinenti, si procede applicando le strategie di cui al punto 1.1.

 

2.3. Installazioni esistenti. 

Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma  1,  lettera

i-quinquies, del decreto  legislativo  n.  152/2006),  devono  essere

prodotte  le  eventuali  informazioni  sullo  stato  del  sito   gia'

disponibili,  ove  validate  da   Enti   pubblici   nell'ambito   dei

procedimenti di rispettiva competenza.

Ove tali  informazioni  non  siano  disponibili,  non  siano  state

validate (almeno a campione) dalle competenti autorita'  pubbliche  o

non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente  a

caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo  e  delle  acque

sotterranee con riferimento alla presenza delle  sostanze  pericolose

pertinenti,  si  procede  applicando  preferibilmente  una  strategia

«ragionata» o una strategia mista (punto 1.1 lettere c oppure d).

 

2.4. Aggiornamento della relazione di riferimento e presentazione  di
  nuova relazione. 

In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico  di

installazioni che hanno gia' presentato la relazione di riferimento e

che, per qualunque  motivo,  si  trovino  a  gestire  nuove  sostanze

pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento  della

relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze  pericolose

pertinenti ovvero, se le  modifiche  introducono  un  nuovo  processo

produttivo   che    modifica    il    modello    concettuale    della

caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento.

 

3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee. 

La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione

delle acque sotterranee, deve tenere conto della dimensione  e  delle

condizioni idrogeologiche del sito.

Per la caratterizzazione  delle  acque  sotterranee  devono  essere

realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato

a monte idrogeologico delle  potenziali  fonti  di  contaminazione  e

almeno uno a valle.

Salve diverse  indicazioni  dell'autorita'  competente  dettate  da

possibili specificita' idrogeologiche, l'indagine dovra'  interessare

l'acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda  profonda,

adottando  i  dovuti  accorgimenti  volti  ad  evitare  fenomeni   di

cross-contamination, esclusivamente nei casi di:

sospetta contaminazione della falda profonda;

interazione tra falda superficiale e profonda;

emungimento delle  acque  della  falda  profonda  per  l'utilizzo

all'interno  dell'impianto.  In  quest'ultimo  caso,   i   pozzi   di

emungimento potranno  essere  utilizzati  ai  fini  del  prelievo  di

campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive (data di

installazione,   stratigrafia,    intervallo/i    di    finestratura,

profondita', ecc.) sono illustrate nella relazione di riferimento.

La  ricostruzione  della  superficie  piezometrica   dell'acquifero

indagato e' effettuata sulla base di  appositi  rilievi  eseguiti  in

campo.

Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti  ed  i

loro eventuali prodotti intermedi di degradazione.

Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a  monte

idrogeologico dello stesso, sia stata  accertata  una  contaminazione

significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad  esempio

composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata  dalla  presenza  di

fase separata, le attivita' di indagine devono essere  integrate  con

la valutazione della presenza della fase stessa.

Per la redazione della  relazione  di  riferimento  possono  essere

utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda  rilevati

nell'anno precedente alla data di presentazione della  relazione.  Il

riferimento a dati meno recenti e' opportunamente  motivato  e  sara'

oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorita'  competente.

Qualora la caratterizzazione gia' effettuata e utilizzabile  ai  fini

della  predisposizione  della  relazione  di   riferimento   non   e'

considerata esaustiva  da  parte  dell'autorita'  competente,  devono

essere  prelevati  ulteriori  campioni  dai  punti  di   monitoraggio

esistenti  oppure  da  nuovi   punti   di   indagine   opportunamente

realizzati.

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