Rendicontazione societaria di sostenibilità: cambia il regolamento

Pubblicata la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa 12 marzo 2025

Rendicontazione societaria di sostenibilità: cambia il regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 (cosiddetto regolamento emittenti) per effetto della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2025, n. 67, della delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa 12 marzo 2025.

Il regolamento "emittenti" definisce le regole e le responsabilità per gli emittenti Aim, sistema dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita.

Rendicontazione societaria di sostenibilità

Tra i fattori di cui la Consob tiene conto per ai fini della determinazione del rischio, rientrano anche quelli:

  • ambientali;
  • sociali;
  • di governance.

Di seguito il testo della delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa 12 marzo 2025.

Rendicontazione societaria di sostenibilità

Delibera della Commissione nazionale per le societa' e la borsa 12 marzo 2025 

Modifiche del regolamento emittenti  in  materia  di  rendicontazione
societaria di sostenibilita'. (Delibera n. 23463). (25A01757)
(Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2025, n. 67)

 

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

 

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con

modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante

disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale

dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive

modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle

disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi

degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito

anche «TUF»);

Vista  la  direttiva  2014/95/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 22 ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva

2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione  di  informazioni  di

carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte

di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;

Vista la direttiva (UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il  regolamento  (UE)  n.

537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la

direttiva  2013/34/UE,  per  quanto   riguarda   la   rendicontazione

societaria di sostenibilita' (di seguito anche «CSRD»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del

31 luglio 2023, che integra la direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto  riguarda  i   principi   di

rendicontazione di sostenibilita';

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, con  cui  la

direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  22

ottobre 2014 e' stata recepita nel nostro ordinamento;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, con  cui  la

direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  14

dicembre 2022 e' stata recepita nel nostro ordinamento e con  cui  e'

stata disposta, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto

appena menzionato, l'abrogazione del decreto legislativo 30  dicembre

2016, n. 254, (di seguito anche «Decreto»);

Visto l'art. 3, comma 14-ter, del decreto-legge 27  dicembre  2024,

n. 202, convertito con modificazioni con la legge 21  febbraio  2025,

15, recante disposizioni urgenti in  materia  di  termini  normativi,

secondo cui, anche a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  decreto

legislativo n. 125/2024, gli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo

n.  254/2016  e  la  relativa  disciplina  attuativa  continuano   ad

applicarsi  con   riferimento   alle   violazioni   in   materia   di

dichiarazioni  non  finanziarie  concernenti  gli  esercizi   avviati

anteriormente al 1° gennaio 2024;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n.  RR

13 del 30 gennaio 2025, con cui e' stato adottato  il  «Principio  di

attestazione della rendicontazione di sostenibilita'  -  Standard  on

Sustainability  Assurance  Engagement  -  SSAE  (Italia)»,  ai  sensi

dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27  gennaio  2010,

n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre  2024,  n.

125;

Vista la delibera CONSOB n. 20267 del 18 gennaio 2018, con la quale

e' stato adottato il regolamento sulla comunicazione di  informazioni

di carattere non finanziario (di  seguito  anche  «Regolamento  sulle

DNF»);

Vista la delibera CONSOB n. 19654 del 5 luglio  2016  e  successive

modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente

i procedimenti per l'adozione di atti  di  regolazione  generale,  ai

sensi dell'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,  n.  262,  recante

disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei  mercati

finanziari;

Considerato che l'art. 118-bis del TUF,  come  integrato  dall'art.

12, lettera a), del decreto, attribuisce alla  CONSOB  il  potere  di

stabilire con regolamento, tenuto conto dei  principi  internazionali

in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalita'  e

i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni

comunicate al pubblico ai sensi di  legge,  tra  le  quali  sono  ora

espressamente  incluse  anche   le   informazioni   contenute   nella

rendicontazione di sostenibilita'  diffusa  dagli  emittenti  quotati

aventi l'Italia come Stato membro d'origine;

Considerato  che  l'art.  154-bis,  comma  5-ter,  TUF,  introdotto

dall'art. 12, lettera d), del decreto,  attribuisce  alla  CONSOB  il

potere di stabilire con regolamento il modello per l'attestazione del

dirigente,  sia  esso  lo  stesso  dirigente  preposto  ai  documenti

contabili societari o un dirigente  diverso  appositamente  nominato,

sulla conformita' della rendicontazione di  sostenibilita'  a  quanto

previsto dal medesimo comma;

Considerato che l'art. 18, comma 9, del decreto,  attribuisce  alla

CONSOB il potere regolamentare di individuare i principi  applicabili

e di disciplinare lo svolgimento dell'incarico di attestazione  della

conformita' della rendicontazione  di  sostenibilita'  da  parte  dei

revisori della sostenibilita'  incaricati,  nonche'  la  formulazione

delle conclusioni della relazione di cui all'art. 14-bis del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fino all'adozione dei principi di

attestazione da parte dal Ministero dell'economia e delle finanze  ai

sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39;

Ritenuto opportuno esercitare il  potere  regolamentare  attribuito

alla CONSOB dagli articoli 118-bis e 154-bis, comma 5-ter,  del  TUF,

al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento  nazionale  alla

CSRD, mediante mirate modifiche al regolamento Consob n.  11971/1999,

concernente  la  disciplina  degli  emittenti   (di   seguito   anche

«Regolamento emittenti»);

Ritenuto non necessario esercitare la delega regolamentare prevista

dall'art. 18, comma  9,  del  decreto,  tenuto  conto  del  carattere

transitorio  delle  norme  secondarie   ivi   prefigurate   e   della

pubblicazione con determina del Ragioniere generale dello Stato prot.

n. RR 13 del 30 gennaio 2025 del  «Principio  di  attestazione  della

rendicontazione  di  sostenibilita'  -  Standard  on   Sustainability

Assurance Engagement - SSAE (Italia)» ai sensi  dell'art.  11,  comma

2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39;

Considerate  le   indicazioni   contenute   nelle   Guidelines   On

Enforcement of Sustainability Information dell'ESMA nella definizione

delle modalita' e  dei  termini  del  controllo  della  CONSOB  sulle

informazioni  contenute  nella  rendicontazione   di   sostenibilita'

diffusa dagli emittenti quotati aventi  l'Italia  come  Stato  membro

d'origine;

Considerate le esigenze di  semplificazione  del  quadro  normativo

europeo in materia di  finanza  sostenibile  e,  in  particolare,  di

rendicontazione  societaria  di  sostenibilita'   evidenziate   nella

Comunicazione della Commissione europea  «A  Competitiveness  Compass

for the EU», COM (2025) 30, del 29 gennaio  2025,  e  le  conseguenti

modifiche prospettate nelle proposte normative COM  (2025)  80  e  81

pubblicate dalla Commissione europea in data 26 febbraio 2025;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al  documento  di

consultazione sulle proposte di modifica  al  regolamento  emittenti,

pubblicato  in  data  13  dicembre  2024,  come  rappresentate  nella

relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

 

Delibera:

 

                               Art. 1

Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24

  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,

  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive

  modifiche

1. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, del regolamento  emittenti,

sono apportate le seguenti modificazioni:

A. Nella Sezione V, all'art. 81-ter:

1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Attestazione

relativa al  bilancio  di  esercizio,  al  bilancio  consolidato,  al

bilancio  semestrale  abbreviato   e   attestazione   relativa   alla

rendicontazione di sostenibilita'»;

2) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Gli  organi

amministrativi delegati e il dirigente preposto  alla  redazione  dei

documenti contabili societari o il  dirigente  diverso  appositamente

nominato ai sensi dell'art. 154-bis, comma  5-ter,  del  testo  unico

rendono le rispettive attestazioni  previste  nel  medesimo  articolo

secondo i modelli indicati nell'Allegato 3C-ter.»;

B. nella Sezione VI-bis, dopo l'art.  89-quater  e'  aggiunto  il

seguente:

«Articolo 89-quinquies (Criteri per l'esame della rendicontazione

di sostenibilita' pubblicata da  emittenti  quotati  aventi  l'Italia

come Stato membro d'origine). -  1. Fermo  restando  l'esercizio  dei

poteri in materia di informazione societaria  previsti  dal  Capo  I,

titolo III, Parte IV del testo unico, la Consob effettua il controllo

sulla rendicontazione di sostenibilita' inclusa nella relazione sulla

gestione  pubblicata  dagli  emittenti   quotati,   che   non   siano

microimprese, aventi l'Italia come Stato membro  d'origine  ai  sensi

dell'art.  154-ter,  comma  1-quater,  del  testo  unico,   su   base

campionaria,  coerentemente  con  i  principi  emanati   in   materia

dall'AESFEM.

2. Il campione di vigilanza e' determinato annualmente considerando

i rischi per la correttezza e la completezza  delle  informazioni  di

sostenibilita'  fornite  al  mercato  con  la   pubblicazione   della

rendicontazione di sostenibilita', nonche' la necessita' di  vigilare

sul complesso dell'informazione fornita dagli emittenti.

3. Ai fini della determinazione del rischio  la  Consob  stabilisce

ogni anno con apposita delibera  i  parametri  rappresentativi  dello

stesso, tenendo tra l'altro conto:

a) dei fattori ambientali, sociali, e di governance, compresi  il

rispetto dei diritti umani e le questioni relative  alla  lotta  alla

corruzione attiva e passiva, relativi alle societa' interessate;

b) delle segnalazioni previste  dal  presente  regolamento  o  da

altre norme di legge che possano essere rilevanti  per  l'informativa

di sostenibilita', pervenute dall'organo di controllo,  dal  revisore

della sostenibilita' o dall'impresa di revisione legale incaricati ai

sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125  o

dal  revisore  incaricato  di  effettuare  la  revisione  legale  del

bilancio;

c) dei casi in cui il revisore della sostenibilita'  o  l'impresa

di revisione legale incaricati  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto

legislativo 6 settembre 2024, n. 125, esprimano  un'attestazione  con

rilievi, un'attestazione negativa o rilascino  una  dichiarazione  di

impossibilita' di esprimere un'attestazione;

d) delle informazioni significative ricevute da  altre  pubbliche

amministrazioni o soggetti interessati;

e) degli elementi rilevanti in sede di controllo sull'informativa

finanziaria ai sensi dell'art. 89-quater  del  regolamento  emittenti

che  possano  essere  significativi  anche   per   l'informativa   di

sostenibilita';

f) dei fattori utili  per  valutare  il  potenziale  impatto  sul

mercato   della   non   conformita'    della    rendicontazione    di

sostenibilita'.

4. Al fine di tener  conto  della  necessita'  di  controllare  gli

emittenti quotati per i quali non esistano  rischi  significativi  ai

sensi del comma 3, la delibera  ivi  indicata  stabilisce  i  criteri

sulla base dei quali una quota dell'insieme degli emittenti di cui al

comma 2 e' determinata sulla base di modelli fondati sulla  selezione

casuale e sulla rotazione dei soggetti sottoposti a controllo.».

 

                               Art. 2

Modifiche all'Allegato 3 del regolamento di  attuazione  del  decreto

  legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  concernente  la  disciplina

  degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971

  e successive modificazioni

1.    Nell'Allegato    3C-ter    (Attestazione     del     bilancio

d'esercizio/bilancio  consolidato  ai  sensi  dell'art.  81-ter   del

regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

e integrazioni) del regolamento emittenti, dopo lo  schema  n.  2  e'

aggiunto il seguente:

 

                               Art. 3

                  Disposizioni transitorie e finali

 

1. La presente delibera  e'  pubblicata  nel  sito  internet  della

Consob e nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Essa

entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

2. Il regolamento sulla comunicazione di informazioni di  carattere

non finanziario, adottato con la delibera  CONSOB  n.  20267  del  18

gennaio 2018, continua ad applicarsi con riguardo alle  dichiarazioni

non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al  1°

gennaio 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 14-ter,  del  decreto-legge

27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni con  la  legge

21 febbraio 2025, n. 15.

3. La Consob, nel determinare il campione di vigilanza ai sensi del

comma 2 dell'art.  89-quinquies  del  regolamento  emittenti,  terra'

conto dell'evoluzione e degli esiti delle proposte di semplificazione

della  Commissione  europea  relative  anche  alla   direttiva   (UE)

2022/2464 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  14  dicembre

2022.

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