Responsabile tecnico dei rifiuti: novità dall’Albo gestori

Responsabile tecnico dei rifiuti
La deliberazione del Comitato nazionale 16 novembre 2022, n. 7 modifica le precedenti deliberazioni nn. 6/2017 e 4/2019 e abroga la circolare 12 gennaio 2018, n. 59/Albo/Pres

Responsabile tecnico dei rifiuti: novità dall'Albo gestori. In particolare, con la deliberazione del Comitato nazionale 16 novembre 2022, n. 7, sono state introdotte modifiche e integrazioni alle deliberazioni:

Le modifiche alla prima delibera riguardano:

  • la possibilità di dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa;
  • le attività che può svolgere il soggetto dispensato;
  • le modalità di presentazione della richiesta di dispensa.

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Per quanto riguarda la seconda delibera, gli aggiornamenti sono relativi alla:

  • verifica iniziale;
  • verifica di aggiornamento.

Di seguito il testo della delibera Anga 16 novembre 2022, n. 7.

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Deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali 16 novembre 2022, n. 7

Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. |\152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto l’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che sia il Comitato nazionale dell’Albo a definire i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l’articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico; Considerata la Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che ha rilevato una lettura contraddittoria delle disposizioni relative al rilascio della dispensa dalle verifiche d’idoneità, e ne ha determinato l’esigenza di ridefinizione dei criteri medesimi;

Visto l’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, recante i compiti e responsabilità del responsabile tecnico, il quale dispone quale “Compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”;

Ritenuto, pertanto, che nell’esercizio dei suoi compiti il responsabile tecnico svolge delle mansioni che sono complementari a quelle del legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, essenziali al funzionamento dell’azienda;

Considerato che l’applicazione dell’istituto della dispensa dalla verifica d’idoneità del legale rappresentante debba comunque garantire che lo stesso abbia svolto detto compito per un adeguato periodo, e parimenti abbia maturato un periodo congruo di esperienza nel ruolo di responsabile tecnico, parte del quale all’interno della stessa impresa;

Ravvisata, la necessità di ridefinire ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 i criteri per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione; Considerata l’esigenza di specificare le modalità di acquisizione dell’idoneità di responsabile tecnico di cui alla delibera n. 4 del 25 giugno 2019 “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche”;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

a)  Il comma 5 dell’articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 è così sostituito:

“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”;

b)  dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis:

“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”;

c)  dopo il comma 5-bis è aggiunto il comma 5-ter:

“Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.

Articolo 2

(Modifiche alla deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019)

L’articolo 2 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è così modificato: a) al comma 5 la lettera a) è così sostituita:

“a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente”;

b) al comma 5 è aggiunta la seguente lettera c):

“La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.

Articolo 3

(Entrata in vigore e revoche)

1.     La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione.

2.     Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione è revocata la Circolare n. 59/Albo/Pres del 12 gennaio 2018

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