Responsabile tecnico rifiuti: l’Albo dettaglia compiti e responsabilità

Responsabile tecnico rifiuti
Nella deliberazione 23 gennaio 2019, n. 1, i compiti generici e quelli specifici per categoria; il caso del RT al servizio di più imprese

L'Albo gestori ambientali ha fornito le prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico rifiuti, con la deliberazione 23 gennaio 2019, n. 1.

In particolare, il documento si apre (articolo 1) con il riepilogo delle mansioni generali (coordinamento delle attività, definizione delle procedure, vigilanza e verifica della validità delle iscrizioni); a seguire, cinque articoli esaminano i compiti in riferimento a specifiche classi:

  • articolo 2 - categorie 1,4,5 e 6. Trasporto dei rifiuti;
  • articolo 3 - categoria 1. Gestione dei centri di raccolta;
  • articolo 4 - categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • articolo 5 - categoria 9. Bonifica di siti;
  • articolo 6 - categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto.

L'ultimo articolo (articolo 7) riguarda i responsabili tecnici che ricoprono lo stesso incarico presso più aziende: in questo caso, per il RT vige l'obbligo di rendere note tutte le mansioni svolte, compilando un'apposita dichiarazione (in allegato alla deliberazione) da presentare a ciascuna delle imprese da lui assistite. La stessa dichiarazione deve essere prodotta dall'impresa in fase di iscrizione/rinnovo alla sezione competente, pena improcedibilità della domanda.

Clicca qui per le altre recenti disposizioni dell'Albo.

Clicca qui per leggere un approfondimento, a firma di Eugenio Onori, presidente dell'Albo gestori ambientali, sui compiti e le responsabilità del RT (accesso riservato agli abbonati).

Di seguito il testo della deliberazione 23 gennaio 2019, n. 1.

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Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 23 gennaio 2019, n. 1

 

Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014

 

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

 Visto, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212, che ha istituito l’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto,il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali e, in particolare, gli articoli 12 e 13, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;

Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che “compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”;

Visto, altresì, il comma 3 del richiamato articolo 12 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale la facoltà di disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare prime disposizioni di dettaglio relative ai compiti e alle responsabilità del responsabile tecnico comprensive di quelle già adottate alla data di entrata in vigore del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

DELIBERA

Articolo 1

(Compiti generali del responsabile tecnico)

1. Nell’ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’incarico è svolto,

a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;

b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;

c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;

d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e della circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.

Articolo 2

(Categorie 1,4,5 e 6. Trasporto dei rifiuti)

1. I compiti dei Responsabile Tecnico sono così definiti:

a) redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;

b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

c) definire le procedure per:

i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;

ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;

iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;

iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;

v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c), punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;

e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Articolo 3

(Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

a) attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;

b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.

Articolo 4

(Categoria 8. Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

a) garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

Articolo 5

(Categoria 9. Bonifica di siti)

1. I compiti del responsabile tecnico sono così definiti:

a) produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell’11 maggio 2005;

b) qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;

c) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Articolo 6

(Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)

1. I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto sono così definiti:

a) produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;

b) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Articolo 7

(Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)

1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l’attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere prodotta da quest’ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO (DICHIARAZIONE EX ART. 7, COMMA 1)

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