Responsabilità del produttore di macchine: sette punti da non dimenticare

Il decreto legislativo n. 17/2010 (recependo la direttiva europea 2006/42/Ce) all’articolo 2 definisce il fabbricante come la persona, fisica o giuridica, che progetta e/o realizza il prodotto, ed è responsabile della sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva stessa per l’immissione sul mercato, con il proprio nome, con il proprio marchio o per uso personale

(Responsabilità del produttore di macchine)

1. Che cos’è la marcatura Ce?

È il fabbricante stesso a dover apporre il marchio Ce garantendo, sotto la propria responsabilità, che un determinato prodotto è conforme ai requisiti previsti dall'Ue in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. Con l’apposizione della marcatura Ce, il prodotto acquisisce l’idoneità a essere venduto e commercializzato nell’intera area dello spazio economico europeo (lo See è oggi costituito dai 27 Stati membri dell’Unione europea, dai Paesi dell’Efta e dalla Turchia).

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2. Dalla “catena di montaggio”…

Il fabbricante che immette sul mercato macchine non conformi ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 17/2010 è punito con una sanzione amministrativa da 4 mila a 24 mila euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporti modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura Ce tali da comportarne la non conformità ai pregressi requisiti (art. 15). Più ampiamente, l’art. 23 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. …al datore di lavoro

Il decreto legislativo 81/2008 individua il datore di lavoro quale principale destinatario delle norme di garanzia verso i propri dipendenti (art. 18): trai suoi oneri vi è quello di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie ed idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70.

4. In caso di infortunio

Quando si verifica un infortunio sul lavoro eziologicamente riconducibile alla violazione di questi obblighi, possono essere contestati i reati di lesioni personali colpose (art. 59, comma 3 del codice penale) o di omicidio colposo (art. 589, comma 2, del codice penale) entrambi specificamente aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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5. Quando c’entra il costruttore?

Il costruttore è titolare di una autonoma posizione di garanzia, in ragione della quale può essere chiamato a rispondere per gli eventi dannosi causalmente riconducibili alla fabbricazione o alla progettazione di una macchina, che sia risultata priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza - previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 17/2010 - sempre che l’utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio o la abbia alterata rispetto all’originale. Può dunque essere corresponsabile (ai sensi dell’art. 113 del codice penale) per un infortunio sul lavoro occorso su una macchina di propria produzione.

6. Quali sanzioni?

Ai sensi dell’art. 113 del codice penale soggiacerà alle medesime sanzioni previste per l’infortunio in concreto verificatosi.

7. Quando, invece, è esente da responsabilità penale?

Una recente pronuncia della suprema Corte (Cass. pen. sez. IV n. 364/2022) ha ben chiarito, dopo un duplice riconoscimento di responsabilità da parte dei giudici del merito, che l’intervento modificativo della macchina da parte dell’utilizzatore comporta l’esonero del costruttore da responsabilità penale, quando si sia trattato di una modificazione dovuta a volontà e autonoma iniziativa dell’utilizzatore. Queste trasformazioni potranno essere considerate causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo. Il rapporto contrattuale tra costruttore e acquirente, infatti, cessa alla data della vendita, momento dal quale il fabbricante non ha poteri o doveri di controllo e verifica sulla permanenza delle condizioni di sicurezza garantite ab origine con la propria certificazione Ce. Grava su ogni gestore del rischio (e l’acquirente di una macchina marcata Ce non fa eccezione) l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari in uso alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che – per inidoneità originaria o sopravvenuta - risultino pericolosi. Le alterazioni del macchinario, tali da introdurre un rischio aggiuntivo non esistente nella macchina nella conformazione originaria, non possono essere anticipate o previste dal costruttore, che non ha alcun dovere di compiere azioni per evitare pericoli insorti ex post a seguito delle modifiche apportate dall’utilizzatore, a differenza di quest’ultimo, obbligato a sottoporre a nuovo iter certificativo il macchinario, per conseguire una nuova marcatura Ce, nonostante la precedente apposizione, ormai inadeguata perché rilasciata in ragione delle caratteristiche originarie (in materia si confrontino le precedenti Cass. pen. n. 42110/2021, Cass. pen. n. 3917/2020 e Cass. pen. n. 5541/2019).

 

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