Riciclaggio delle batterie al piombo: cambia la metodologia per calcolare l’efficienza

Riciclaggio delle batterie al piombo
Il regolamento delegato (Ue) 2025/606 della Commissione, del 21 marzo 2025 integra il regolamento (Ue) 2023/1542

Riciclaggio delle batterie al piombo: cambia la metodologia per calcolare l'efficienza con la pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2025/606 della Commissione, del 21 marzo 2025 (G.U.U.E. L del 4 luglio 2025).

Riciclaggio delle batterie al piombo

In particolare, il provvedimento integra il regolamento (Ue) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione.

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Di seguito il testo del regolamento 2025/606; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Riciclaggio delle batterie al piombo

Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione, del 21 marzo 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione

(G.U.U.E. L del 4 luglio 2025)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE[1] GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj., in particolare l’articolo 71, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce prescrizioni per i riciclatori al fine di garantire che raggiungano gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie. La Commissione è tenuta a elaborare la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione, in linea con tali prescrizioni. Ciò è necessario per creare un quadro normativo armonizzato relativo all’intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell’Unione, compresa la gestione dei rifiuti di batterie.
(2) La metodologia dovrebbe garantire un’alta qualità del recupero di materiali per il settore delle batterie. Allo stesso tempo, essa non dovrebbe determinare distorsioni della concorrenza né altri ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie, promuovendo al contempo la ricerca e l’innovazione in un mercato in rapida espansione ed evoluzione. È opportuno considerare la metodologia stabilita dalla direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/66/oj)., nonché assumerla come riferimento, così da tenere adeguatamente conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti nei processi di riciclaggio e recupero delle batterie, estendendone l’ambito di applicazione alle composizioni chimiche delle batterie esistenti e nuove.
(3) La metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio dovrebbe specificare le frazioni iniziali e derivate che possono incidere sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza di riciclaggio, al fine di garantire un calcolo armonizzato dell’efficienza di riciclaggio raggiunta.
(4) La metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di recupero dei materiali dovrebbe specificare le frazioni iniziali e derivate che possono incidere sugli obiettivi di recupero dei materiali, nonché qualsiasi altro requisito relativo alla qualità dei materiali recuperati, al fine di garantire un calcolo armonizzato del recupero realizzato.
(5) Al fine di garantire la tracciabilità e un’equa applicazione delle norme di calcolo, e per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente, il formato della documentazione relativa alle sostanze di cui all’allegato XII, parte A, punti 5) e 6), del regolamento (UE) 2023/1542 dovrebbe includere prescrizioni dettagliate su come documentare il trattamento delle sostanze in un flusso identificabile nell’ambito del processo di riciclaggio delle batterie.
(6) È opportuno specificare il metodo da utilizzare per la compilazione della documentazione per il calcolo dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, al fine di garantire la coerenza e l’uniformità dei dati.
(7) I formati della documentazione relativa ai tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dovrebbero essere redatti separatamente per i rifiuti di batterie al piombo-acido, di batterie al litio, di batterie al nichel-cadmio e di altre batterie, in modo da garantire che i dati siano pertinenti e specifici per le diverse composizioni chimiche delle batterie.
(8) Al fine di garantire un’applicazione coerente e armonizzata, la metodologia per la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dovrebbe definire, come minimo, la portata della verifica e le tecniche di verifica da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, e il formato della documentazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché alla destinazione e al rendimento delle frazioni derivate finali, sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[photo credits]

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj.
2. Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/66/oj).

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