Riciclaggio: lo statuto tipo del consorzio per i beni in polietilene

Il D.M. 29 luglio 2016 fa seguito al D.M. 24 giugno 2016, sui consorzi per gli imballaggi e al D.M. 2 giugno 2016 sui consorzi degli oli e dei grassi vegetali

Varato lo statuto tipo del consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2016, n. 190.

Il provvedimento fa seguito al D.M. 24 giugno 2016, che riporta lo «schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi» e al D.M. 2 giugno 2016 di «Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti».

A seguire il testo integrale del D.M. 29 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti a breve sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2016 


Approvazione dello schema tipo dello Statuto del Consorzio  nazionale

per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. (16A05984)


                in Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2016, n. 190


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

                           di concerto con

                            IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale», e in particolare la Parte quarta, Titoli I  e

III;

  Visto l'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del  2006

che demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico

l'approvazione  dello  schema  tipo  dello  statuto   del   Consorzio

nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

  Visto il verbale della riunione tenutasi l'11 aprile  2016  con  il

Ministero  dello  sviluppo  economico,  durante  la  quale  e'  stato

espresso il concerto sullo schema di statuto tipo;


                              Decreta:

                               Art. 1

  E' approvato lo schema tipo dello statuto del  Consorzio  nazionale

per il riciclaggio di riufiuti di beni  in  polietilene  allegato  al

presente decreto.

  Il presente decreto sara' pubbliato nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.


                             TITOLO I
    
                     IL CONSORZIO E LA SUA ATTIVITÀ

                                                             Allegato


SCHEMA DI STATUTO - TIPO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER  IL  RICICLAGGIO

                  DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

                            
                               Art. 1.
                       Denominazione e natura

     1. Ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 e' costituito il «Consorzio nazionale per  il  riciclaggio  di

rifiuti di beni in polietilene», in appresso denominato «Consorzio».

    2. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto  privato  ed

opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al  fine

di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento

dei rifiuti di beni in polietilene destinati  allo  smaltimento,  nel

rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni  due  anni  dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

    3. Il consorzio  opera  in  posizione  alternativa  e  coordinata

rispetto agli altri sistemi  di  gestione  dei  rifiuti  di  beni  in

polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in  conformita'  ai  principi  di

concorrenza e libera iniziativa economica. A tal  fine  il  consorzio

non puo' limitare, impedire o comunque condizionare,  direttamente  o

indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli  operatori

economici  che  svolgono  attivita'  nei  settori  di  interesse  del

consorzio.

                               Art. 2.
                            Sede e durata

    1. II consorzio ha sede  legale  .....  e  puo'  costituire,  per

delibera  assembleare,  sedi  distaccate  e/o  stabilire  altra  sede

operativa. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso  Comune

non comporta modifica dello statuto.

    2. La  costituzione  di  eventuali  articolazioni  regionali  e/o

interregionali del consorzio avviene mediante modifica dello statuto.

    3. Il consorzio ha durata sino al .....,  prorogabile  qualora  a

quella data permangano i presupposti normativi di costituzione.

    4. Il consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in

liquidazione, previo  parere  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, nei modi  previsti  dal  successivo

art. 27, qualora i presupposti  normativi  per  la  sua  costituzione

vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3.


                               Art. 3.
                         Oggetto e finalita'

    1.  Nello  svolgimento  della  sua  attivita',  il  consorzio  si

conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della

Parte IV, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in

particolare a quelli contenuti nell'art. 237, nonche' ai  criteri  di

efficacia, efficienza, ed economicita'.

    2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al secondo  comma

dell'art. 1 del presente statuto, ed  in  particolare  dell'obiettivo

primario di favorire il ritiro dei beni  a  base  di  polietilene  al

termine  del  ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad   attivita'   di

riciclaggio e di recupero, il consorzio svolge i seguenti compiti:

      a.  promuove  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di

polietilene;

      b. assicura la raccolta, il riciclaggio e  le  altre  forme  di

recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attivita'

di intermediazione e commercio senza detenzione di  beni  a  base  di

polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed

impianti di riciclaggio e di recupero;

      c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non

riutilizzabili;

      d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa

a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire  forme  corrette  di

gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro,  i

sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed  il

ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio  e

di recupero;

      e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni  in  polietilene

nel caso in cui non sia possibile  o  economicamente  conveniente  il

riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi  minimi

di riciclaggio di cui all'art.  1,  comma  2,  del  presente  statuto

nonche' nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

      f. assicura  la  gestione  dei  rifiuti  dei  beni  a  base  di

polietilene  provenienti  dalla   raccolta   differenziata   comunque

effettuata;

      g. promuove accordi tra imprese e societa' interessate  nonche'

con altri soggetti ed  enti  che  effettuano  attivita'  di  raccolta

differenziata;

      h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie

di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi  di

cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152;

      i. assicura, in  applicazione  dell'art.  234,  comma  11,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli

organi  del  consorzio,  adottate   in   relazione   alle   finalita'

dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a  norma

del  presente  statuto,  siano  vincolanti  per  tutti   i   soggetti

partecipanti;  conseguentemente  il  consorzio  accerta  il  corretto

adempimento  degli  obblighi  e  delle  obbligazioni  nascenti  dalla

partecipazione  al  consorzio  stesso  ed   intraprende,   anche   in

collaborazione con le competenti Autorita', le azioni necessarie  per

accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai  consorziati

o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi

derivanti dall'obbligo di partecipazione al consorzio.

    3. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma

2, il  consorzio  affida  gli  incarichi  di  raccolta,  trasporto  e

recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel

rispetto  dei  criteri  di   efficacia,   efficienza,   economicita',

trasparenza   parita'   di   trattamento   e    libera    concorrenza

nell'attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra  sono  affidati

con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal

consiglio di amministrazione. Il  rapporto  tra  il  consorzio  e  le

imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di  gestione  e'

regolato mediante una o piu' convenzioni.

    5. Al fine di migliorare la razionalizzazione  ed  organizzazione

delle proprie funzioni,  di  ottimizzare  le  modalita'  di  gestione

adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonche' al fine di

favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il consorzio

puo'  svolgere  tutte  le   attivita'   complementari,   sussidiarie,

coordinate e comunque strettamente connesse con lo  scopo  consortile

di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto. In  particolare  il

consorzio puo':

      a.  compiere  tutte  le   operazioni   di   natura   mobiliare,

immobiliare  e  finanziaria  ritenute  necessarie   od   utili   alla

realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o

indirettamente connesse agli scopi consortili;

      b.  adottare  iniziative  di  ogni  genere  atte   a   favorire

l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema

del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere  la

riduzione  del  consumo  dei  materiali  e  l'introduzione  di  buone

pratiche di gestione;

      c. stipulare accordi con soggetti pubblici e  privati  ai  fini

del perseguimento delle  finalita'  consortili,  in  conformita'  con

quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

      d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici

e distributrici con altri soggetti pubblici e privati che  effettuano

attivita' di raccolta differenziata;

      e. promuovere sinergie e accordi di vario genere  con  soggetti

che svolgono attivita' similari;

      f. stipulare accordi con  i  sistemi  di  gestione  alternativi

costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

      g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale  nella

distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi  dell'art.  234,

comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

      h. rappresentare le imprese  consorziate  presso  le  autorita'

locali, nazionali, europee ed internazionali;

      i. fornire assistenza nella creazione di circuiti  di  impianti

di riciclaggio e recupero,  nonche'  promuovere  e  partecipare  alla

progettazione degli impianti.

    6. Per lo svolgimento  delle  sue  funzioni,  il  consorzio  puo'

stipulare, anche ai sensi dell'art. 206  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n.  152,  specifici  accordi,  contratti  di  programma,

protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

      a. il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare e il Ministero delle sviluppo economico;

      b.  regioni,  province,  comuni  e  loro  consorzi,   comunita'

montane, autorita' d'ambito, aziende  municipalizzate,  concessionari

di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

      c. consorzi, societa', enti ed istituti di  ricerca  incaricati

dello svolgimento di attivita' a  contenuto  tecnico,  tecnologico  o

finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

      d. i  soggetti  di  cui  all'art.  234,  comma  7  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006.

    7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio puo' agire

attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni,  oppure

avvalersi della collaborazione di  associazioni  rappresentative  dei

settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il

consorzio puo' costituire  nuovi  soggetti  di  diritto  privato  e/o

assumere  partecipazioni   in   societa'   gia'   esistenti,   previa

autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,   della   tutela   del

territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo  economico.  La

costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   e   l'assunzione   di

partecipazioni  in  societa'  non  e'  consentita  se  determina   la

sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle  finalita'  come

definite dal presente statuto.  L'attivita'  dei  soggetti  giuridici

partecipati e/o costituiti dal consorzio deve  sempre  svolgersi  nel

rispetto delle norme  e  dei  principi  in  materia  di  concorrenza;

eventuali proventi e utili derivanti da  tali  partecipazioni  devono

essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalita'  previste  dal

presente statuto.

    9. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il  consorzio

si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile  di

impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed

europeo, con particolare riferimento allo  svolgimento  di  attivita'

economiche e di  operazioni  di  gestione  dei  rifiuti  di  beni  in

polietilene  regolarmente  autorizzate   ai   sensi   della   vigente

normativa.  In  particolare,  il  consorzio  ed  i  consorziati   non

ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi  alternativi

di  gestione  dei  rifiuti  di  beni  in  polietilene,   regolarmente

autorizzati ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152.

    10. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui all'art.

234, comma 14, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  di

conferire i rifiuti di beni in  polietilene  ad  operatori  di  altro

Stato membro della Comunita' europea  in  regola  con  le  specifiche

autorizzazioni previste dal Paese  di  appartenenza  nonche'  con  la

normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di  dichiarazione

attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero  dei

rifiuti di beni in polietilene nello stato  membro  di  destinazione,

nel rispetto delle norme vigenti.


                              TITOLO II

                             I CONSORZIATI

                               Art. 4.

                            I consorziati

    1.  Partecipano  al  consorzio  in   qualita'   di   «consorziati

ordinari»:

      a. i produttori e gli importatori  di  beni  in  polietilene  -

categoria A;

      b. gli utilizzatori e i distributori di beni in  polietilene  -

categoria B;

      c. i riciclatori  e  i  recuperatori  di  rifiuti  di  beni  in

polietilene - categoria C.

    Al  consorzio  possono  altresi'  partecipare,  in  qualita'   di

«consorziati aggiunti»:

      d. i produttori ed importatori di materie prime in  polietilene

per la produzione di beni in polietilene - categoria D;

      e. le imprese che effettuano la raccolta,  il  trasporto  e  lo

stoccaggio di beni in polietilene - categoria E.

    2. I soggetti che  esercitano  attivita'  rientranti  in  diverse

categorie di cui al  primo  comma,  partecipano  al  consorzio  nella

categoria prevalente, secondo i criteri e  le  modalita'  determinati

con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 26.

    3. Il numero dei consorziati e' illimitato.


                               Art. 5.

                     Ammissione dei consorziati


    1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che

intendano aderire al consorzio, inviano apposita domanda  scritta  al

presidente del consiglio di amministrazione. La domanda  deve  essere

corredata dei seguenti documenti:

      a) dichiarazione nella quale  l'impresa  che  presenta  domanda

attesta e comunica:

        la conoscenza e accettazione integrale dello  statuto  e  dei

regolamenti e di ogni altra disposizione vincolante per il consorzio;

        di non versare in situazione di  liquidazione,  fallimento  o

altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata  e

l'amministrazione straordinaria;

      b) estremi dell'iscrizione CCIAA.

    2. La domanda  deve  altresi'  contenere  tutte  le  informazioni

relative  all'attivita'  svolta  dal  richiedente,  con   particolare

riguardo alle quantita' di beni a base di polietilene, anche in forma

di semilavorati, prodotti o importati ed alle quantita' di rifiuti di

beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno

solare precedente a  quello  in  cui  e'  presentata  la  domanda  di

ammissione.

    3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque  per

gli  enti,  organismi  e  associazioni,  la  domanda  dovra'   essere

accompagnata da copia dello statuto e dall'elenco dei partecipanti.

    4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e

delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire

contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla

richiesta nella prima  seduta  utile  successiva  alla  presentazione

della domanda di cui al primo comma.

    5. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi

la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al consorzio, ovvero

in presenza di giustificate e comprovate  ragioni.  La  decisione  di

rigetto della richiesta deve essere  adeguatamente  motivata,  ed  e'

soggetta a reclamo e impugnativa.

                               Art. 6.

                Quote di partecipazione al consorzio

    1. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite in modo

paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1.

    2. All'interno di ciascuna categoria,  l'assemblea,  su  proposta

del   consiglio   di   amministrazione,   determina   le   quote   di

partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione  delle  quote

avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie  A,

C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la  quantita'

di materie prime in polietilene o di beni a  base  di  polietilene  e

relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene

che  risulta,  rispettivamente,   immessa   al   consumo,   raccolta,

riciclata,  recuperata,  trasportata  o   stoccata   sul   territorio

nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello

nel  quale  e'  presentata  domanda  di  ammissione  e  la  quantita'

complessiva  riferita  ai  consorziati  appartenenti  alla   medesima

categoria, mentre. In via residuale e per  i  soggetti  di  cui  alla

categoria B, la ripartizione delle  quote  puo'  avvenire  attraverso

altri criteri, quali quelli forfetari.

    3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione  delle

quote  di  partecipazione   avviene   mediante   una   corrispondente

proporzionale riduzione delle quote  di  partecipazione  degli  altri

consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella

prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione.

    4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante

al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a  suo  carico,

il pagamento degli importi dovuti e'  condizione  indispensabile  per

poter partecipare all'assemblea.  

                               Art. 7.

                 Diritti e obblighi dei consorziati 


    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme

previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del

consorzio in vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo

svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati  fruiscono  dei

servizi e delle prestazioni del consorzio.

    2. I consorziati sono obbligati a:

      a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli

organi del consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

      b. concorrere alla costituzione del fondo consortile;

      c. versare il contributo annuale determinato  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

      d. versare l'eventuale contributo  percentuale  di  riciclaggio

stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello  Sviluppo

economico;

      e.  sottoporsi  ai  controlli   disposti   dal   consiglio   di

amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli

obblighi consortili, con modalita' che fanno  salva  la  riservatezza

dei dati dei consorziati;

      f. trasmettere al consiglio di  amministrazione  i  dati  e  le

informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

      g. operare per mezzo del  consorzio  ed  in  ottemperanza  alle

indicazioni del consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di

cui all'oggetto consortile;

      h.  favorire  gli  interessi  del  consorzio  e  non   svolgere

attivita' contrastante con le finalita' dello stesso.

    3. I consorziati che effettuano  operazioni  di  importazione  di

materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene,

e relativi semilavorati, sono tenuti  a  trasmettere  annualmente  al

consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.


                               Art. 8.

                              Sanzioni

    1. Il consorzio verifica il corretto adempimento,  da  parte  dei

consorziati,  degli  obblighi  nascenti   dalla   partecipazione   al

consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine  di

accertare e reprimere eventuali  violazioni  degli  obblighi  stessi,

avvalendosi dei propri organi  o  anche  delle  competenti  autorita'

locali e nazionali.

    2.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il

consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria

commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito  regolamento,

da adottarsi ai sensi dell'art. 26, sono individuate  le  infrazioni,

la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme  del

relativo procedimento. Sino  all'avvenuto  pagamento  della  sanzione

comminata, il consorziato sanzionato non puo' esercitare  il  diritto

di voto in assemblea.

    3. In caso di inadempimento gravi degli  obblighi  consortili  il

consiglio  di  amministrazione  puo'  peraltro   assumere   specifici

provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento  vengono

individuati gli inadempimenti  gravi  e  la  natura  degli  specifici

provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.


                               Art. 9.

   Cessazione della qualita' di consorziato. Recesso ed esclusione

    1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del  presente  statuto,

possono recedere dal consorzio in presenza di uno dei presupposti  di

seguito indicati:

      a. cessazione dell'attivita';

      b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita';

      c.  perdita  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge   per   lo

svolgimento della loro attivita';

      d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti  di  beni

in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un

sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine

del loro  utilizzo,  con  avvio  al  riciclo  o  recupero,  ai  sensi

dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto.

    2. Il diritto di recesso viene  esercitato  mediante  l'invio  di

apposita comunicazione al consiglio  di  amministrazione  almeno  sei

mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i

suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

    3. Nei casi indicati nella lettera d) del  comma  1,  il  recesso

diviene efficace nel momento in cui,  intervenuto  il  riconoscimento

del sistema autonomo di gestione di cui all'art.  234,  comma  7  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e  del  mare  ne  accerti  il  corretto

funzionamento, dandone comunicazione al consorzio. Nel caso  indicato

alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorche' il

sistema autonomo  comunica  che  il  consorziato  receduto  e'  stato

ammesso in tale sistema.

    4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti

nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo  residuo

di permanenza nel corso dell'anno.

    5. Il consiglio  di  amministrazione  delibera  l'esclusione  dal

consorzio nei confronti del consorziato che:

      a. abbia perso i requisiti di ammissione;

      b. sia sottoposto a procedure concorsuali che  non  comportino,

anche provvisoriamente, la continuazione dell'attivita' d'impresa;

      c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento  adottato  ai

sensi dell'art. 25;

      d. in ogni altro caso in cui non possa  piu'  partecipare  alla

realizzazione dell'oggetto consortile.

    6.  Altre  cause  di  esclusione  dal  consorzio  possono  essere

previste e disciplinate dall'eventuale regolamento  di  cui  all'art.

26, anche per i casi in cui il consorziato si renda  responsabile  di

gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione  al

consorzio medesimo.

    7.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio   di   amministrazione

l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro

quindici giorni, al consorziato.

    8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto

a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.


                            TITOLO III

FONDO CONSORTILE, FONDI DI RISERVA, MEZZI FINANZIARI, ESERCIZIO E BILANCIO

                              Art. 10.
                Fondo consortile - Fondi di riserva 

    1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto  ai

sensi e per gli effetti dell'art. 4 del  presente  statuto,  concorre

alla costituzione del fondo consortile versando una  somma  calcolata

in relazione al numero delle quote di  partecipazione  al  consorzio,

comunque queste siano state determinate  e  di  cui  e'  titolare  al

momento dell'adesione al consorzio.

    2. Gli eventuali  conguagli  relativi  agli  importi  dovuti  dai

singoli consorziati per la formazione ed il  mantenimento  del  fondo

consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del  consiglio

di amministrazione.

    3.  Il  fondo  consortile,  previa  motivata  deliberazione   del

consiglio di amministrazione approvata  dall'assemblea,  puo'  essere

impiegato nella gestione del consorzio  ove  siano  insufficienti  le

altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel

corso dell'esercizio successivo.

    4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di  recupero

e riciclaggio, l'assemblea puo' costituire fondi di riserva  con  gli

eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo  consortile

perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla

ricostituzione  del  Fondo  consortile  nell'esercizio  in   cui   si

determina il recesso o l'esclusione.  In  ogni  caso  e'  vietata  la

distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche  in  caso

di  scioglimento  del  consorzio.  L'eventuale  avanzo  di   gestione

proveniente dal contributo dei  soggetti  partecipanti  determina  la

riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.

    5. La quota di fondo consortile e' intrasferibile  sia  per  atto

tra  vivi  che  mortis  causa,  se  non  in  caso  di   trasferimento

dell'azienda o di successione nell'attivita' di impresa esercitata su

medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.

    6. In caso di  adesione  di  un  nuovo  consorziato,  sia  questi

ordinario od aggiunto, la  determinazione  della  somma  con  cui  si

realizza il concorso del detto nuovo  consorziato  alla  costituzione

del fondo consortile e' comunque determinata dall'assemblea dell'anno

successivo  a  quello  di   adesione   mediante   un   corrispondente

proporzionale diminuzione delle  quote  del  fondo  consortile  degli

altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria.

    7. La quota di fondo consortile spettante a  ciascun  consorziato

e' rideterminata una volta l'anno,  sulla  base  delle  dichiarazioni

dell'anno precedente;  ai  fini  della  detta  rideterminazione,  con

eventuali aumenti e diminuzioni,  e'  conferito  ampio  mandato  agli

organi consultivi affinche'  dal  consiglio  di  amministrazione  sia

proposta e dall'assemblea sia approvata con apposita deliberazione.

                              
                          Art. 11.

            Finanziamento delle attivita' del consorzio 

    1. Il consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria

gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  lo  svolgimento  delle

attivita' ed il funzionamento del consorzio sono costituiti da:

      a.  i  proventi  delle  attivita'  svolte  dal   consorzio   in

attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto  delle

regole di concorrenza e corretta gestione ambientale;

      b. il contributo versato annualmente dai  consorziati,  la  cui

entita' e' determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dello

sviluppo economico;

      c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;

      d.   eventuali   liberalita',   contributi   e    finanziamenti

provenienti da soggetti pubblici e/o privati;

      e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al

comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      f. l'utilizzazione di  fondi  di  riserva  nei  limiti  di  cui

all'art. 10, comma 4;

      g.  l'eventuale  utilizzazione  del  fondo   consortile   nelle

modalita' definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.


                            TITOLO IV

                            GLI ORGANI

                             Art. 12.

                     Organi del consorzio

    1. Sono organi del consorzio:

      a. l'assemblea dei soci;

      b. il consiglio di amministrazione;

      c. il presidente e i vice presidente;

      d. l'organo di controllo.

                              Art. 13.

             Composizione e rappresentanza in assemblea


    1. L'assemblea e' costituita dai soci consorziati di cui all'art.

4 del presente statuto.

    2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale

rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che

e' conservata dal consorzio. Il numero delle  deleghe  possedute  dal

singolo partecipante non puo'  eccedere  il  limite  del  ......  del

totale delle quote consortili. Salvo diversa,  espressa  indicazione,

la delega e' valida per la  singola  assemblea.  In  nessun  caso  il

periodo della delega puo' eccedere i tre anni.  La  delega  non  puo'

essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti del

consorzio.  E'  sempre  ammessa  la  revoca  della  delega,  che   va

comunicata per iscritto al delegato e  al  consorzio,  da  parte  del

delegante.

    3.  La  partecipazione  all'assemblea  puo'  essere   estesa   ai

rappresentanti territoriali piu' significativi delle stesse categorie

produttive dei settori inerenti l'attivita' del consorzio mediante la

stipula di appositi protocolli di intesa con le  categorie  nazionali

rappresentate.

    4.  L'assemblea  e'  inoltre  aperta  alla  partecipazione  delle

istituzioni e degli enti locali con particolare riferimento a  quelli

ricadenti nelle aree  a  piu'  alta  concentrazione  di  utilizzo,  e

relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo.

    5. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati

che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.


                              Art. 14.

                     Convocazione dell'assemblea

    1. L'assemblea e'  convocata  dal  presidente  in  via  ordinaria

almeno  una  volta  l'anno,  per  l'approvazione  del   bilancio   di

previsione e del bilancio consuntivo.

    2.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su

richiesta dell'organo di controllo, entro dieci giorni dalla stessa.

    3. L'assemblea e' indetta, ogni  qual  volta  cio'  sia  ritenuto

necessario dal consiglio di amministrazione o  sia  richiesto  ,  con

l'indicazione  degli  argomenti  da  trattare,  da   un   numero   di

consorziati  che  rappresentino  almeno  un  terzo  delle  quote   di

partecipazione al consorzio per ciascuna categoria di consorziati.

    4. La convocazione dell'assemblea  avviene  secondo  le  seguenti

modalita':

      a. mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale

almeno trenta giorni prima dell'adunanza;

      b. mediante avviso da inviarsi a  mezzo  lettera  raccomandata,

posta  certificata   o   telefax   almeno   quindici   giorni   prima

dell'adunanza;

      c. mediante avviso  depositato  presso  la  sede  consortile  e

pubblicato su due quotidiani  a  diffusione  nazionale  almeno  venti

giorni prima dell'adunanza.

    5.  In  ogni  caso  l'avviso  di  convocazione   deve   contenere

l'indicazione dell'ordine del giorno, del  luogo,  della  data  della

prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima

di 24 ore dalla prima adunanza.

    6.  L'assemblea  puo'  tenersi  anche  per  via   telematica   od

informatica   a   condizione   che   sia    assicurata    l'effettiva

partecipazione alla discussione ed al  voto  agli  aventi  diritto  e

l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si  considera

tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.

    7. L'assemblea e' presieduta dal presidente del  consorzio  o  in

caso di assenza o impedimento dai vice presidenti.

    8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi  verbale  che  e'

sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario  nominato

da quest'ultimo. 


                              Art. 15.

                         assemblea ordinaria

    1. L'assemblea ordinaria:

      a.  determina  le  direttive  di  massima  dell'attivita'   del

consorzio;

      b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina

il presidente e i  due  vice  presidenti,  di  cui  uno  con  deleghe

operative;

      c. propone  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del

territorio  e  del  mare  i  rappresentanti,  indicati  da   ciascuna

associazione maggiormente rappresentativa a livello  nazionale  delle

categorie produttive di cui all'art. 4, comma 1, che saranno nominati

all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto

Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico;

      d. elegge i componenti dell'organo di controllo;

      e. approva  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio

consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministro  dello  sviluppo

economico entro 60 giorni dall'approvazione;

      f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle  modifiche

delle quote di partecipazione al consorzio e  delle  quote  di  fondo

consortile;

      g. determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione

al  consorzio  al  fondo  dei  singoli  consorziati  ed  approva   la

ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato;

      h. delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi

finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;

      i. approva  la  relazione  tecnica  sull'attivita'  complessiva

sviluppata dal consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare

precedente, di cui all'art. 234, comma 12 del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministro  dello  sviluppo

economico entro il 31 maggio di ogni anno;

      l. approva il programma annuale e pluriennale di attivita' e di

investimento proposto dal consiglio di amministrazione;

      m. delibera  su  ogni  variazione  di  sede  che  non  implichi

modifica dello statuto;

      n. puo' nominare un comitato tecnico consultivo con  specifiche

competenze di analisi e proposte;

      o. delibera circa l'eventuale assegnazione  dell'indennita'  di

carica al presidente ed ai vice presidenti,  dell'emolumento  annuale

e/o  dell'indennita'  di  seduta   ai   membri   del   consiglio   di

amministrazione e dell'organo di controllo.

      p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla  gestione

del consorzio riservati alla sua competenza dal  presente  statuto  o

dalla legge e su quelli sottoposti al  suo  esame  dal  consiglio  di

amministrazione.

    2. In prima convocazione l'assemblea  e'  validamente  costituita

quando sia presente un numero di consorziati  tale  da  rappresentare

piu' della meta' delle  quote  di  partecipazione  al  consorzio.  In

seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita  qualunque

sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti

cosi' come stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile,  salvo

la possibilita' di prevedere una maggioranza piu' elevata.

    3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei

voti dei presenti, salvo la possibilita' di prevedere una maggioranza

piu' elevata.


                              Art. 16.

                       Assemblea straordinaria

    1. L'assemblea straordinaria delibera:

      a. sulle modifiche dello statuto,  da  sottoporre  al  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al  Ministro

dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;

      b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e  le  relative

modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25;

      c.  sull'eventuale  scioglimento  anticipato   del   consorzio,

secondo le modalita' indicate nell'art. 27;

      d.  sulla  proposta  del  consiglio   di   amministrazione   di

costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   o   l'assunzione   di

partecipazioni in societa' esistenti di  cui  all'art.  3,  comma  7,

previo  parere  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

      e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

      f. su ogni altro  argomento  devoluto  espressamente  alla  sua

competenza dalla legge.

    2.  In   prima   convocazione,   l'assemblea   straordinaria   e'

validamente costituita quando siano rappresentati di oltre  un  terzo

delle quote di partecipazione al consorzio; in seconda  convocazione,

quando  sia  rappresentata  almeno   due   terzi   delle   quote   di

partecipazione rappresentate in assemblea, salvo la  possibilita'  di

prevedere una maggioranza piu' elevata.

    3.  Per   le   deliberazioni   concernenti   l'approvazione   del

regolamento consortile e' comunque necessario l'intervento  di  tanti

consorziati  che  rappresentino  piu'  della  meta'  delle  quote  di

partecipazione al consorzio ed il voto favorevole  della  maggioranza

delle quote presenti, anche in seconda convocazione.

    4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto  favorevole  di

tanti  soci  che  rappresentino  piu'  della  meta'  delle  quote  di

partecipazione al consorzio, salvo la possibilita' di  prevedere  una

maggioranza piu' elevata.

    5. Si osservano per  il  resto  le  disposizioni  dei  precedenti

articoli.


                              Art. 17.
                     Diritto e modalita' di voto

    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti

nell'assemblea pari al numero  di  quote  di  cui  e'  titolare.  Con

apposito regolamento sono determinate le modalita' operative volte ad

assicurare la rispondenza tra i voti e  le  quote  di  partecipazione

spettanti a ciascun consorziato.

    2. Esercitano il diritto di voto  i  consorziati  in  regola  con

l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.

    3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata  di  mano)

sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi

sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto. 

                              Art. 18.

            Composizione del consiglio di amministrazione


    1. Il consiglio di amministrazione e'  composto  da  ...,  tra  i

quali il presidente e i due vice presidenti. Tutti i  componenti  del

consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea.

    2. Nel consiglio di amministrazione del consorzio il  numero  dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  raccoglitori  e

dei  riciclatori  dei  rifiuti  deve  essere  uguale  a  quello   dei

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei  produttori  con

materie prime. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato

da  ciascuna  associazione  maggiormente  rappresentativa  a  livello

nazionale  delle  categorie  produttive  interessate,  nominato   con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

    3. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si

procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria

dei consorziati. I singoli consorziati votano per i  candidati  della

lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da

adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  25  sono  determinate  le

modalita' ed i sistemi di voto.

    4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi  e

scade alla  data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del

bilancio  relativo  all'ultimo   esercizio.   La   cessazione   degli

amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui

il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito.  I  componenti

del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

    5. In caso di cessazione anticipata dalla carica,  per  qualsiasi

motivo, di uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione, si

procede alla sostituzione mediante  cooptazione  del  primo  dei  non

eletti  nella  categoria  del  predecessore;  il  consigliere   cosi'

nominato  resta  in  carica  sino  alla  scadenza  del  consiglio  di

amministrazione.

    6. Qualora, per qualunque ragione, non  sia  possibile  procedere

alla  sostituzione  mediante  cooptazione  e  comunque  in  caso   di

cessazione dalla  carica  della  meta'  o  piu'  dei  componenti  del

consiglio di  amministrazione,  i  consiglieri  in  carica  convocano

d'urgenza  l'assemblea  affinche'  provveda  alla  sostituzione   del

consigliere cessato.  Se  vengono  a  cessare  tutti  i  consiglieri,

l'assemblea  per  la  ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente

convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da  un  solo

consorziato.

    7. Il diritto di revoca dei consiglieri  spetta  all'assemblea  e

puo' essere esercitato solo per giusta causa.


                              Art. 19.

    Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione

    1.  La  convocazione  e'  fatta   per   iscritto,   con   lettera

raccomandata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del  giorno,  il

luogo e la data della riunione. La  convocazione  deve  pervenire  ai

consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza  o,  in  caso  di

urgenza, almeno due giorni prima.

    2. Le riunioni del consiglio di amministrazione  sono  presiedute

dal  presidente  o,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento,   dal

vicepresidente o, in  caso  assenza  anche  del  vicepresidente,  dal

consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.

    3. Alle riunioni del consiglio  di  amministrazione  partecipano,

senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.

    4.  Le  deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione   sono

validamente assunte con il voto favorevole ..... componenti.

    5. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e  di

soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15,  comma

1, lettera m).

    6. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione  e'

redatto dal segretario del consiglio di amministrazione, nominato dal

presidente che assiste alle riunioni. Il verbale e' sottoscritto  dal

segretario e da colui che  presiede  la  riunione  del  consiglio  di

amministrazione.

    7. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro  funzioni

nell'esclusivo interesse del consorzio ed in  maniera  imparziale  ed

indipendente. 

                              Art. 20.

             Competenze del consiglio di amministrazione


    1. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  poteri  di

gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha la facolta' di

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed  il

raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di

amministrazione:

      a. nomina, tra i propri componenti, il  presidente  e  il  vice

presidente e, salvo quanto previsto  all'art.  21,  ne  determina  le

funzioni;

      b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

      c.  propone  all'assemblea   straordinaria   gli   schemi   del

regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre,  una

volta  approvati  dalla  stessa,   all'approvazione   del   Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero

dello sviluppo economico;

      d.   sottopone    all'assemblea    straordinaria,    ai    fini

dell'approvazione, le proposte di modifica dello statuto,  anche  con

riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed

interregionali del consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette

poi la relativa delibera assembleare  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello  sviluppo

economico ai fini dell'approvazione;

      e. redige  e  sottopone  all'assemblea  per  l'approvazione  il

bilancio preventivo triennale ed annuale  e  il  bilancio  consuntivo

annuale nonche' la relazione afferente quest'ultimo;

      f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione

di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare entro il 31 maggio di ogni anno;

      g.  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.

2615-bis del codice civile;

      h. definisce il valore unitario delle quote  di  partecipazione

al consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra  i  consorziati,

la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione  del

numero  dei   consorziati,   e   le   sottopone   all'assemblea   per

l'approvazione;

      i.  ove  siano  insufficienti  le  altre  fonti  di   provvista

finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per

la gestione del consorzio, indicando le modalita'  di  reintegrazione

del  fondo  nel  corso  dell'esercizio   successivo.   La   delibera,

adeguatamente  motivata,  e'   sottoposta   all'assemblea   ai   fini

dell'approvazione;

      l. adotta il programma annuale e pluriennale di attivita' e  di

investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;

      m.  definisce  le  modalita'  e  i  termini  di  versamento   e

riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma  2,  lettera  b)

del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

      n. trasmette al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e  al  Ministro  dello  sviluppo  economico  la

delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o  di

assunzione di partecipazioni in societa' esistenti, di  cui  all'art.

3, comma 7 del presente statuto;

      o. delibera sulle richieste di ammissione al consorzio ai sensi

dell'art. 5 del presente statuto;

      p. vigila  per  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di  cui

all'art. 7, determinando l'irrogazione di  eventuali  sanzioni  e  la

loro entita' secondo i modi e con le procedure previste  in  apposito

regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;

      q. conserva i libri consortili  e  provvede  al  loro  costante

aggiornamento;

      r. delibera sulla stipula di tutti i  contratti  e  accordi  di

ogni genere  inerenti  l'attivita'  del  consorzio,  compresi  quelli

relativi al rapporto con il personale dipendente ed  ai  rapporti  di

prestazione d'opera professionale;

      s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni

e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5  del  presente

statuto;

      t. definisce le strutture organizzative interne  al  consorzio,

determina l'organico del consorzio  e  le  modalita'  della  gestione

amministrativa interna;

      u. delibera su iniziative e atti  opportuni  ad  assicurare  il

necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con  agli

altri  sistemi  di  gestione  dei  rifiuti  di  beni  in  polietilene

costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, nonche' gli altri consorzi di cui alla parte  IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

      v. pone in essere gli atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalita'

di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di

legge o di statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.

    2. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto

consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori

imprenditoriali di riferimento dei consorziati.


                              Art. 21.

                     presidente e Vicepresidente

     1. Al  presidente  del  consiglio  d'amministrazione,  che  puo'

essere  anche   non   socio,   spettano   i   poteri   di   ordinaria

amministrazione e tutti gli altri poteri  riconosciuti  dal  presente

statuto.

    2. In caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  presidente,  le

funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.

    3. Il presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.  


                              Art. 22.

                        Organo di controllo 


    1.  L'organo  di  controllo  e'  costituito  da  ...   componenti

effettivi e ... supplenti.

    2. ... componenti  effettivi  e  ...  supplente  sono  di  nomina

ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea.

    3. I componenti effettivi di nomina ministeriale  sono  nominati,

rispettivamente  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del

territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico.

    4. I componenti eletti dall'assemblea devono  essere  selezionati

tra professionisti  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili,

mentre per i componenti  di  nomina  ministeriale  non  e'  richiesta

l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso  il

Ministero della giustizia.

    5. I componenti dell'organo di controllo  durano  in  carica  tre

esercizi, e  scadono  nel  momento  in  cui  l'assemblea  approva  il

bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili.

    6. In caso di cessazione anticipata dalla  carica  per  qualsiasi

causa, la relativa sostituzione  ha  luogo  a  mezzo  dei  componenti

supplenti secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica  o,

in subordine, della maggiore eta' anagrafica.

    7. I sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati  solo

dai Ministri da cui sono stati nominati.

    8. L'Organo di controllo:

      a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria

del consorzio;

      b. vigila sull'osservanza della  legge  e  dello  statuto,  sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed  in  particolare

sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,   amministrativo   e

contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento;

      c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne

riferisce all'assemblea.

    9.   I   componenti   dell'organo   di   controllo    partecipano

all'assemblea e  alle  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione.

Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie  sull'andamento

delle  operazioni  consortili  o  su  determinati  affari  e  possono

procedere,  anche  individualmente,  ad  atti  di  ispezione   e   di

controllo.

    10. Ai componenti dell'organo di  controllo  spetta  il  rimborso

delle spese di viaggio e di soggiorno, se  deliberato  dall'assemblea

ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, comma  2,  lettera

n).

                               Art. 23.

                    Revisione legale dei conti  

    1. Il controllo contabile sul consorzio e' esercitato dall'organo

di  controllo  o  da  una  societa'  di  revisione  legale   iscritta

nell'apposito registro.

    2. L'organo di controllo o la societa' incaricata della revisione

legale:

      a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio;

      b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della

contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione

nelle scritture contabili.

    2. La relazione,  redatta  in  conformita'  ai  principi  di  cui

all'art.  11  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.   39,

comprende:

      a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti  annuali  o

consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di

redazione applicate dalla societa';

      b. una descrizione della portata della revisione legale  svolta

con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

      c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e'

conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria

e il risultato economico dell'esercizio;

      d. eventuali richiami di informativa che il revisore  sottopone

all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi

costituiscano rilievi;

      e. un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla  gestione

con il bilancio.

    3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul  bilancio

con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una  dichiarazione  di

impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra

analiticamente i motivi della decisione.

    4. La relazione e' datata e sottoscritta dal  responsabile  della

revisione.

    5. La societa' di revisione legale ha diritto di  ottenere  dagli

amministratori documenti e notizie utili all'attivita'  di  revisione

legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione.

    6.  L'assemblea  determina  ogni  triennio  l'affidamento   della

revisione legale.

    7. L'assemblea, su proposta motivata  dell'organo  di  controllo,

conferisce l'incarico di revisione legale dei conti  e  determina  il

corrispettivo  spettante  alla  societa'  di  revisione  legale   per

l'intera  durata  dell'incarico   e   gli   eventuali   criteri   per

l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

    8. L'incarico ha la durata di tre  esercizi,  con  scadenza  alla

data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione   del   bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

    9. L'assemblea  revoca  l'incarico  alla  societa'  di  revisione

legale, sentito l'organo di  controllo,  quando  ricorra  una  giusta

causa, provvedendo contestualmente a conferire  l'incarico  ad  altra

societa' di revisione legale secondo le modalita' del  comma  8.  Non

costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in

merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

    10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo

IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 



                             TITOLO III

     DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 24.

Esercizio finanziario e bilancio - non e' previsto nel loro statuto 

    1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1°  gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Il consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed

amministrativa e redige un  conto  economico  separato.  Il  bilancio

separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche,  deve

evidenziare le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie

relative al contributo annuale di cui all'art. 11, comma  1,  lettera

b) del presente statuto.

    3. Entro quattro mesi dalla chiusura  di  ciascun  esercizio,  il

consiglio  di  amministrazione  convoca  l'assemblea  ordinaria   per

l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.  La

convocazione puo' avvenire nel termine di  sei  mesi  dalla  chiusura

dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;  in  tale

ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni

che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.

    4. Il  bilancio  preventivo,  approvato  entro  il  mese  di  ...

dell'anno precedente, e' accompagnato da:

      a. una relazione illustrativa sui  programmi  di  attivita'  da

realizzare nell'esercizio;

      b. una relazione sulle differenze  di  previsione  in  rapporto

all'esercizio precedente.

    5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2,  3  e  4  devono

restare depositati presso la sede del consorzio in modo da consentire

a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni  prima

dello svolgimento dell'assemblea.

    6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  corredati  da

relazione  tecnica  sull'attivita'  consortile  sono   trasmessi   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed

al Ministero dello sviluppo economico  entro  sessanta  giorni  dalla

loro approvazione.

    7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il  consiglio

sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni  successivi

al ricevimento della comunicazione ministeriale.  Le  controdeduzioni

deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai  Ministeri.

Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta  giorni

i bilanci si intendono approvati.

    8.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme

relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'

depositata presso il  registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla

chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

    9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita'

sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 25. 


                              Art. 25.

                       Regolamenti consortili 

    1.  Per  l'applicazione  del  presente   statuto   ed   ai   fini

dell'organizzazione del  consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue

attivita' il consiglio di amministrazione approva uno o  piu'  schemi

di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria  per

l'approvazione.

    2.  I  regolamenti  approvati  e  le  relative   modifiche   sono

comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio  e

del mare e  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  I  Ministeri,

qualora accertino che le norme regolamentari siano in  contrasto  con

le  disposizioni  del  presente  statuto,  possono  in  ogni  momento

richiedere al consorzio di adottare le necessarie modifiche.


                             Art. 26.
                             Vigilanza 

    1. L'attivita' del consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

del Ministero per lo sviluppo economico.

    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del consorzio  o

di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

e  il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  possono  disporre  lo

scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario

incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'

possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono

disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del

consorzio. 

                              Art. 27.
                    Scioglimento e liquidazione 

    1. Qualora il consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,

l'assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'

liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione

del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte

le passivita'.

    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle

indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare e dal Ministero dello  sviluppo  economico,  in

conformita' alle norme applicabili. 


                              Art. 28.
                       Organismo di vigilanza 

    1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale  composto  di

...  membri  effettivi,   di   cui   uno   nominato   dal   Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero

dello sviluppo  economico.  Tra  i  membri  uno  svolge  funzioni  di

presidente. L'assemblea  ordinaria,  su  proposta  del  consiglio  di

amministrazione del consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di

vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo  sono  scelti

tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attivita'  di

verifica  e  vigilanza.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia   e

l'indipendenza dell'organismo, possono  essere  nominati  sia  membri

esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

    2. I componenti dell'organismo restano in carica  per  anni  tre,

rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione  fino

alla nomina del successore.

    3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine  al

funzionamento, all'efficacia, all'aderenza  ed  all'osservanza  delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  e

successive modificazioni e integrazioni.


                               Art. 29.

                Accesso alle informazioni ambientali 

    1. Il consorzio e' soggetto passivo del diritto di  accesso  alle

informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195

recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del

pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre

disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di

accesso alle informazioni ambientali.


                               Art. 30.
 Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia 

    1. Per tutto  quanto  non  espressamente  disposto  dal  presente

statuto, al consorzio si applicano, in quanto compatibili con la  sua

natura giuridica e con le finalita' perseguite, le norme  del  codice

civile e le altre comunque regolanti la materia.

Allegati

D.M. 29 luglio 2016

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