Riduzione premi Inail 2020: la circolare n. 15 del 30 aprile 2020

La percentuale, i settori interessati e i periodi di riferimento

Riduzione premi Inail 2020

La circolare Inail n. 15 del 30 aprile 2020 - pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto - fornisce indicazioni per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi (riduzione premi Inail 2020). Riduzione premi Inail 2020 (ovvero la riduzione in generale) era stata prevista dall’art. 1, comma 128 della legge 147/2013, ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

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Riduzione premi Inail 2020: la misura fissata

Con il D.M. Lavoro (di concerto con il ministro dell'Economia, del 7 febbraio 2020) è stata fissata in misura pari al 15,29% la riduzione premi Inail 2020 (riduzione dei premi e anche dei contributi), prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Riduzione premi Inail 2020: i chiarimenti della circolare n. 15 del 30 aprile 2020

Come chiarito dalla circolare n. 15 del 30 aprile 2020, la riduzione si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.

Riduzione premi Inail 2020: le conferme

Restano confermati, nelle more della revisione tariffaria dei settori/gestioni elencati nel paragrafo precedente, anche per il triennio 2020-2022 i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi precedentemente stabiliti. Con il medesimo decreto sono stati invece rideterminati gli Indici di gravità medi (Igm) per il triennio 2020-2022.

Riduzione premi Inail 2020: l'individuazione dei destinatari

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano avviato l’attività da oltre o non oltre un biennio, e, precisamente, a seconda che la data di inizio attività sia precedente al 3 gennaio 2018 oppure uguale o successiva alla stessa data. In caso di inizio dell’attività in data precedente al 3 gennaio 2018, i destinatari della riduzione sono individuati attraverso il criterio del confronto tra l’Indice di gravità medio (Igm) e l’Indice di gravità aziendale (Iga).

Riduzione premi Inail 2020: imprese attive da non oltre un biennio

Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20. Per il settore agricolo l’istanza deve essere presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.

La riduzione, nella nuova misura del 15,29%, continuerà a essere applicata per l’anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che nel corso del suddetto biennio di attività hanno già presentato telematicamente l’istanza, con esito positivo.
L’applicazione della riduzione è subordinata in ogni caso all’attestazione, da parte dei destinatari, del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Circolare n. 15 del 30 aprile 2020

Oggetto
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n.
147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020 per i
settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Quadro normativo
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”. Art. 1, comma 128;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014: “Riduzione
percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma
128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
- Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25: “Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della
riduzione per il 2014 e modalità applicative”;

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Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014: “Riduzione
contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013.
Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”;
- Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio
2015: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128
legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Misura della riduzione
per il 2015”;
- Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52: “Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi
dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015”;
-  Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre
2015: “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali”;
- Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87: “Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi
dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016 concernente la
riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali nonché la fissazione degli indici di gravità medi e misura
della riduzione per l’anno 2017;
- Circolare Inail 25 gennaio 2017, n. 6: “Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi
dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e
misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017 concernente la
riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali per l’anno 2018;
- Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 13: “Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi
dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione
per il 2018”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018 concernente la
riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali per l’anno 2019;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1,
commi 1121 e 1122;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione
delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e
"Altre Attività", nonché delle relative Modalità di applicazione;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione
della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di
società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché
delle relative Modalità di applicazione;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione
della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione;
- Circolare Inail 4 luglio 2019, n. 21: “Riduzione dei premi e contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi
dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione
per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato
completato”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 di approvazione
della determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290: “Riduzione
dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 27
dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità
Medi e misura della riduzione per il 2020”.

Premessa
L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che con
effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail,
tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione
percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di
premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a
1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella
determinazione presidenziale dell'11 marzo 2014, n. 67, sono state definite le
modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.
L’art. 2 del citato decreto 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di
applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella
citata determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, si applicano per il triennio
2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell’Inail, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

L’art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la
percentuale di riduzione è aggiornata con determinazione presidenziale Inail,
approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine
dell'anno precedente quello di riferimento.[1]La misura della riduzione dei premi e dei contributi per gli anni 2015/2019 è stata fissata con i seguenti provvedimenti: per il 2015 decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 3 novembre 2014, n. 327; per il 2016 decreto direttoriale 30 settembre 2015, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 27 luglio 2015, n. 283; per il 2017 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016 di approvazione della determinazione presidenziale Inail dell’8 agosto 2016, n. 307; per il 2018 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 24 ottobre 2017, n. 388 e per il 2019 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2018, di approvazione della determinazione presidenziale Inail dell’8 agosto 2018, n. 356

L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che la
riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, di approvazione della determinazione
presidenziale Inail del 2 ottobre 2018, n. 385 ha stabilito la nuova Tariffa Ordinaria
Dipendenti (T.O.D.) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e le relative modalità di applicazione. Con decreti interministeriali in pari
data (27 febbraio 2019) sono state, inoltre, approvate le determinazioni presidenziali
Inail del 30 gennaio 2019, n. 43 e del 4 febbraio 2019, n. 45, riguardanti
rispettivamente la nuova tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra
artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova tariffa del
settore Navigazione.
Per effetto delle citate disposizioni, in concomitanza dell’entrata in vigore delle nuove
Tariffe dei Premi, è cessata per tali gestioni, a partire dal 1° gennaio 2019,
l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta
dalla predetta normativa.

La predetta riduzione non trova, inoltre, applicazione, sempre a partire dal 1° gennaio
2019, ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
dei lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto gli stessi sono determinati
in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova Tariffa dei Premi per l’attività svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai
lavoratori temporanei.
La riduzione prevista dall’art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
continua, invece, ad applicarsi anche nel 2020 a quei settori/gestioni per i quali il
procedimento di revisione non è stato ancora completato.
Alla luce di quanto previsto dai citati artt. 2 e 3 del decreto ministeriale del 22 aprile
2014, pertanto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020[2]Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 2 marzo 2020, numero repertorio 25/2020 è stata approvata la
determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290 riguardante i criteri
e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi
per il triennio 2020-2022, gli Indici di Gravità Medi (IGM) sempre per il triennio 2020-
2022, nonché la percentuale di riduzione per il 2020.

Ambito di applicazione nel 2020 della riduzione ex legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
La riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2020, si applica esclusivamente ai premi
speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché
barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le
malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui
alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.
La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione
Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Misura della riduzione percentuale ex legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il
2020 e criteri di applicazione.
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020, prevista dall’art. 1, comma
128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,29%
con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 che ha approvato la
determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290.
La predetta determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290 ha,
inoltre, confermato, anche per il triennio 2020-2022, nelle more della revisione
tariffaria prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i settori/gestioni per i quali tale procedimento di revisione non è stato ancora
completato, i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e
contributi assicurativi già stabiliti per tutto il triennio 2014-2016 con il decreto 22
aprile 2014 (artt. 1 e 2), successivamente confermati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 9 novembre 2016 anche per il triennio 2017-2019, tenuto conto che non
sussistono, allo stato, motivazioni di ordine tecnico per una loro modifica.
Si è reso, però, necessario procedere all’aggiornamento degli Indici di Gravità Medi,
(IGM) anch’essi fissati per il triennio 2017-2019 dal citato decreto 9 novembre 2016,
al fine di consentire per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione
contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione
Agricoltura riscossi dall’Inps, l’individuazione delle aziende virtuose attraverso il
confronto con l’Indice di Gravità Aziendale (IGA).
I nuovi Indici di Gravità Medi per il triennio 2020-2022 sono stati fissati nella Tabella 1
della citata determinazione presidenziale Inail del 26 settembre 2019, n. 290.
In merito ai criteri di applicazione si osserva che la legge di stabilità 2014 ha fissato il
principio “dell’andamento infortunistico aziendale” quale criterio guida per
l’individuazione dei beneficiari della riduzione.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che
abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.[3]3 Circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32

Per l’anno 2020 rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività
precedente al 3 gennaio 2018.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il
criterio del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale
(IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali
determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive e per i contributi della gestione Agricoltura.
Viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio,
la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica
utilizzando il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi
due anni di attività, art. 1 comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147)[4]www.inail.it “Accedi ai servizi on line”. La modulistica è pubblicata sul portale istituzionale. Per il
settore agricolo l’istanza è presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo
riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.[5]Idem
La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Riduzione premi Inail 2020)

(Fonte Inail)

Vedere Allegato

 

 

 

Allegati

Allegato

Note   [ + ]

1. La misura della riduzione dei premi e dei contributi per gli anni 2015/2019 è stata fissata con i seguenti provvedimenti: per il 2015 decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 3 novembre 2014, n. 327; per il 2016 decreto direttoriale 30 settembre 2015, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 27 luglio 2015, n. 283; per il 2017 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016 di approvazione della determinazione presidenziale Inail dell’8 agosto 2016, n. 307; per il 2018 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della determinazione presidenziale Inail del 24 ottobre 2017, n. 388 e per il 2019 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2018, di approvazione della determinazione presidenziale Inail dell’8 agosto 2018, n. 356
2. Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 2 marzo 2020, numero repertorio 25/2020
3. 3 Circolari Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, relativamente ai contributi agricoli, 1° luglio 2014, n. 32
4. www.inail.it “Accedi ai servizi on line”. La modulistica è pubblicata sul portale istituzionale
5. Idem

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