Rifiuti abbandonati sulle spiagge: i chiarimenti su raccolta e trasporto

I punti nella circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 22 novembre 2021, n. 11

Rifiuti abbandonati sulle spiagge: i chiarimenti su raccolta e trasporto nella circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 22 novembre 2021, n. 11. Il documento si occupa dei rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua stabilendo quali siano le condizioni che richiedono l'iscrizione all’ Albo nella sottocategoria D7.

Altre notizie sull'Albo gestori ambientali? Clicca qui

Di seguito il testo della circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 22 novembre 2021, n. 11.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 22 novembre 2021, n. 11

 

OGGETTO: Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua - Chiarimenti

E’ stato richiesto al Comitato Nazionale di indicare i casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Al riguardo si ritiene che, l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta. Analogamente in tutti i casi in cui l’attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all’art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006 non si configura un’attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell’ iscrizione all’Albo.

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi: la prima di pulizia, con l’uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all’ Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Giova chiarire, infine, che nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome