Rifiuti domestici: gli incentivi ai sistemi di misurazione puntuale

Pubblicato il decreto del  ministero della Transizione ecologica 17 novembre 2021

Rifiuti domestici: gli incentivi ai sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi conferiti al servizio pubblico è l'oggetto del decreto del  ministero della Transizione ecologica 17 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292.

I soggetti beneficiari sono:

  • comuni che hanno la propria superficie in tutto o in  parte compresa all'interno di una zona economica ambientale (Zea);
  • comuni che hanno la propria superficie in tutto o  in  parte compresa all'interno di una zona economica ambientale (Zea), laddove non siano costituiti i comuni di cui sopra.

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L'ammissione è concessa previa presentazione e approvazione, da parte del Mite, di un dettagliato progetto recante:

  • una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendente la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti ;
  • un quadro economico dell'intervento con l'indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare.

 

Di seguito il testo integrale del decreto del  ministero della Transizione ecologica 17 novembre 2021.

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Decreto del  ministero della Transizione ecologica 17 novembre 2021 

Criteri e modalita' per il riconoscimento di un contributo  economico
volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di  misurazione  puntuale
dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al  servizio  pubblico.
(21A07145)

(Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292)

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della transizione ecologica»;

Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con

modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.  55  ed  in  particolare

l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione

ecologica e ha dettato le relative disposizioni;

Visto il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito  con

modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,  come  modificato

dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare  l'art.  4-ter

che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, commi 767, 768 e 769 della legge 30 dicembre  2020,

n. 178  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»

che disciplina il fondo per la promozione della tariffazione puntuale

e, in particolare il comma 768 ai  sensi  del  quale  «Agli  enti  di

Governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767  o,  laddove

non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o  in

parte compresa all'interno  di  una  zona  economica  ambientale  che

adottano  uno  dei  sistemi  di  misurazione  puntuale  dei   rifiuti

conferiti da utenze domestiche al servizio  pubblico,  ai  sensi  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  117

del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al  comma

767 del presente articolo, e' erogato un contributo per la  copertura

fino al 50  per  cento  dei  costi  sostenuti  per  l'acquisto  delle

infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per  l'adozione  di

uno dei sistemi di misurazione puntuale» e il comma 769  che  prevede

un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze  in  cui

sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione dei commi  767  e

768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare,  gli  articoli

46 e 47 concernenti dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e

dell'atto di notorieta';

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e  del  mare  20  aprile  2017  recante  «Criteri  per  la

realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale

della quantita' di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  o  di

sistemi di gestione caratterizzati  dall'utilizzo  di  correttivi  ai

criteri di  ripartizione  del  costo  del  servizio,  finalizzati  ad

attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio  reso

a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione  dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;

Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,

introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,

n. 76, convertito in  legge  dell'11  settembre  2020,  n.  120,  che

stabilisce la nullita' degli atti  amministrativi,  anche  di  natura

regolamentare, adottati dalle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono  il

finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di

investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del  Codice  unico

di  progetto  (CUP)  degli  interventi   che   costituisce   elemento

essenziale dell'atto stesso;

Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,

introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,

n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020,  n.  120,  ai  cui

effetti  le  amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che

dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di

progetti di investimento pubblico  associano  negli  atti  stessi  il

codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di

spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette

misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore

complessivo dei singoli investimenti;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha  espresso

il proprio parere con nota del 9 novembre 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

             Finalita', oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le  modalita'  per  il

riconoscimento  di  un  contributo  economico  volto  ad  incentivare

l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti  conferiti

dalle utenze domestiche al servizio  pubblico,  ai  sensi  di  quanto

disposto dall'art. 1, commi 767, 768 e 769 della  legge  30  dicembre

2020, n. 178.

2. Il fondo,  istituto  dall'art.  1,  comma  767  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, ha una dotazione pari a 5 milioni di euro  per

ciascuno degli anni 2021e 2022,  stanziati  sul  pertinente  capitolo

dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

 

                               Art. 2

                        Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda di concessione del  contributo  di

cui  al  presente  decreto  le   seguenti   tipologie   di   soggetti

beneficiari:

a) enti di Governo d'ambito di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del

decreto-legge  del  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  composti  dai

comuni che hanno la propria superficie in tutto o in  parte  compresa

all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA);

b) i comuni che hanno la propria superficie in tutto o  in  parte

compresa all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA),  laddove

gli enti di  Governo  d'ambito  di  cui  alla  lettera  a)  non  sono

costituiti.

                               Art. 3

      Pubblicazione dei bandi a cura degli Enti Parco nazionali

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  ciascun  Ente  Parco  nazionale   provvede   alla

pubblicazione di un  bando,  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente

Parco, in cui sono individuati i termini (non  superiori  a  sessanta

giorni)  e  le  modalita'  di  presentazione  delle  istanze  per  la

concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 1.

2. I soggetti beneficiari di cui  all'art.  2,  il  cui  territorio

afferisce alla  ZEA  di  competenza,  presentano  all'Ente  Parco  di

riferimento un progetto, comprensivo delle infrastrutture tecniche ed

informatiche  e  corredato  da  un  quadro   economico,   finalizzato

all'adozione del sistema di misurazione contenente  uno  dei  sistemi

tariffari tra quelli di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017.

3. Ciascun Ente Parco nazionale seleziona, nei successivi  sessanta

giorni, i progetti ritenuti  ammissibili  tra  quelli  presentati  ai

sensi del comma 2, tenuto conto dei  requisiti  di  ammissibilita'  e

sulla  base  dei  criteri  definiti  all'art.  4  e   provvede   alla

pubblicazione sul sito web dell'elenco dei soggetti  beneficiari  del

contributo economico.  I  progetti  devono  essere  identificati  dal

Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della  legge  16

gennaio 2003, n. 3.

4. Gli Enti Parco nazionali svolgono tale attivita' con le  risorse

finanziarie umane e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente

senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 4

         Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione

1. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti recano:

a) una relazione tecnica  descrittiva  del  sistema  di  raccolta

rifiuti adottato e del sistema tariffario che  si  intende  adottare,

comprendendo la puntuale descrizione e  il  relativo  dimensionamento

del sistema di misurazione puntuale dei  rifiuti  scelto  tra  quelli

previsti al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica 20 aprile 2017;

b) un quadro economico dell'intervento  con  l'indicazione  delle

infrastrutture tecniche e  informatiche  necessarie  che  si  intende

acquistare;

c) un cronoprogramma degli interventi.

2.  I  progetti  sono  valutati  secondo  i  seguenti  criteri   di

selezione:

a) numero abitanti del comune/ATO:

superiore a 50.000 abitanti: 10;

da 20.000 a 50.000 abitanti: 8;

inferiore a 20.000 abitanti: 6.

b) Percentuale di cofinanziamento:

Inferiore al 60%: 3;

tra il 60% e il 70%: 4;

superiore al 70%: 5.

c) Percentuale utenze coinvolte:

pari al 100% : 10;

inferiore al 100% : 5.

d) Luogo della misurazione puntuale:

presso l'utenza singola o aggregata - sistemi domiciliari: 10;

presso struttura multiutenza (cassonetto stradale, CCR,  ecc.):

5.

3. A parita' di punteggio di cui al comma 2, si procedera'  a  dare

priorita' all'ordine di arrivo delle istanze.

 

                               Art. 5

                       Ripartizione del Fondo

1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a  trasferire

le  risorse  disponibili  di  cui  all'art.  1  tra  gli  Enti  Parco

nazionali, secondo il criterio di  ripartizione  della  «Complessita'

territoriale-amministrativa»  di  cui   al   decreto   del   Ministro

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto  con

il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  279  del  31  dicembre

2020. Ai fini del presente decreto, il suddetto criterio e'  definito

dai seguenti tre distinti parametri: parametro  superficie  occupata,

parametro superfici naturali, parametro numero  dei  comuni,  di  cui

all'Allegato, parte integrante del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto

nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il  Ministero

della  transizione  ecologica  trasferisce  a  ciascun   ente   Parco

nazionale le somme, ai sensi del comma 1, secondo la ripartizione  di

cui all'Allegato.

 

                               Art. 6

              Concessione ed Erogazione del contributo

1. Il contributo economico e' riconosciuto al soggetto beneficiario

per la copertura fino al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto delle

infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per  l'adozione  di

uno dei sistemi di misurazione puntuale di cui all'art. 3.

2. L'erogazione del contributo e' effettuata da ciascun Ente  Parco

nazionale al  soggetto  beneficiario  del  contributo,  mediante  una

anticipazione, entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  dell'elenco

dei soggetti ammessi al contributo sul sito web  dell'Ente  Parco  di

cui all'art. 3, comma 3, pari all'80% dei costi indicati  nel  quadro

economico del progetto e un saldo finale, entro trenta  giorni  dalla

presentazione  dell'intera  documentazione  di  cui  al  comma  3,  a

copertura fino al massimo erogabile ai sensi del comma 1,  dei  costi

effettivamente sostenuti e documentati nella rendicontazione  di  cui

al comma 3.

3. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle  istanze

ammesse di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti beneficiari presentano

all'Ente Parco nazionale di competenza la documentazione a consuntivo

delle spese  sostenute  nonche'  una  relazione  finale  dimostrativa

dell'adozione del sistema di misurazione puntuale.

4. Per comprovate  ragioni  non  dipendenti  dal  beneficiario  del

contributo,  questi  potra'  presentare,  una  sola  volta,  motivata

istanza all'Ente Parco di competenza, di proroga del termine  di  cui

al comma 3.

5. La concessione  ed  erogazione  del  contributo  ai  beneficiari

avviene entro i limiti indicati al  successivo  art.  9,  secondo  la

ripartizione di cui all'Allegato.

 

                               Art. 7

                   Revoca del contributo economico

1. Ciascun ente Parco nazionale svolge tutti i  controlli  relativi

all'effettiva adozione del sistema di misurazione puntuale  da  parte

di ciascun soggetto beneficiario.

2. Gli Enti Parco nazionali danno immediata  notizia  al  Ministero

della  transizione  ecologica  di  riscontrate  irregolarita'   delle

procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a

quanto previsto dalla legge e dal presente decreto.

3. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'  disporre  in

qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.

4. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati all'art. 6, comma

3, ed in assenza di proroga, il contributo e' revocato e  le  risorse

gia' erogate sono recuperate da parte del Ministero della transizione

ecologica e versate all'entrata del bilancio dello Stato su  apposito

capitolo individuato con successivo atto.

5. Ciascun Ente Parco provvede a versare sul medesimo  capitolo  di

cui al comma 4, le risorse gia'  trasferite  ai  sensi  dell'art.  5,

comma 1, e non impiegate in tutto o in parte.

 

                              Art. 8

                   Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento

dei dati personali ai sensi della  normativa  vigente,  limitatamente

alla sola realizzazione dei compiti  attinenti  all'attribuzione  del

contributo di cui l'art. 1, commi 767, 768  e  769,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178.

 

                              Art. 9

                        Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento  si  provvede  con  le

risorse di cui all'art. 1, commi 767,  768  e  769,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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