Rifiuti: che cosa cambia con il nuovo decreto

Rifiuti nuovo decreto
Il D.Lgs. n. 116/2020, che riguarda anche gli imballaggi, attua due delle quattro direttive del "pacchetto" sull'economia circolare e modifica sensibilmente il testo unico sull'ambiente

Rifiuti: in Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina in attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce e della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 , provvedimento, a lungo atteso, introduce nella legislazione italiana due delle quattro direttive del cosiddetto "pacchetto" sull'economia circolare. Gli altri provvedimenti attuativi sono:

Per effetto della pubblicazione, sono modificate le seguenti parti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

  • titolo I «Gestione dei rifiuti» - Capo I «Disposizioni generali», con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto. Le misure sono in particolar modo finalizzate a «incoraggiare una progettazione dei prodotti  e  dei  loro  componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e  la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento  dei  prodotti  che  sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri  di  priorità» (nuovo art. 178-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116/2020);
  • titolo I  - «Gestione dei rifiuti» - Capo III «Servizio di gestione integrata dei rifiuti», con l'aggiunta del nuovo articolo 198-bis relativo al «Programma nazionale per la gestione dei rifiuti»;
  • titolo II - «Gestione degli imballaggi», con particolare riferimento ad azioni mirate al riutilizzo degli imballaggi e all'adesione, da perte dei produttori, a consorzi;
  • titolo VI  - «Sistema sanzionatorio e disposizioni finali»;
  • gli allegati C, D, E, F, I.

Inoltre, sono aggiunti i seguenti nuovi allegati:

  • allegato L-ter «Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179»;
  • allegato L-quater «Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183,  comma 1, lettera b-ter), punto 2)»;
  • allegato L-quinquies «Elenco attivita' che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)».

Modifiche anche per il  decreto del ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Il nuovo provvedimento entra in vigore dal 26 settembre 2020.

Approfondimenti a breve sulla Banca Dati degli articoli on-line di Ambiente&Sicurezza e sulla rivista.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio. (20G00135)

 

(in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020, n. 226)

 

Vigente al: 26-9-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo

per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione

in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista  la  direttiva  (UE)  2018/851,  che  modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista  la  direttiva  (UE)  2018/852,  che  modifica  la  direttiva

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in

particolare, l'articolo 16;

Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti

dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  nonche'  l'intesa

della Conferenza  medesima,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  citato

decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle  disposizioni

di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1,  lettera  m),

dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019, resi nella  seduta  del

26 giugno 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico  e,  per  quanto  riguarda  il  recepimento  della

direttiva in materia di imballaggi, della salute;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme

  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

  - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.

 

1. All'articolo 177, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n.  152,  dopo  le  parole  «delle  direttive  comunitarie,  in

particolare della direttiva 2008/98/CE,» sono aggiunte  le  seguenti:

«cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851»; le  parole  da

«prevenendo o riducendo gli impatti negativi» sono  sostituite  dalle

seguenti: «evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti

negativi»; dopo le parole «migliorandone l'efficacia»  sono  aggiunte

le seguenti: «e l'efficienza che costituiscono elementi  fondamentali

per  il  passaggio  a  un'economia  circolare  e  per  assicurare  la

competitivita' a lungo termine dell'Unione».

2. Al comma 1 dell'articolo 178 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n.152, dopo le parole:  «beni  da  cui  originano  i  rifiuti,»

inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di concorrenza»;

3. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

e' sostituito dal seguente:

«Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine

di rafforzare il riutilizzo, la  prevenzione,  il  riciclaggio  e  il

recupero dei rifiuti, con  uno  o  piu'  decreti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la

Conferenza unificata, sono istituiti,  anche  su  istanza  di  parte,

regimi di responsabilita' estesa  del  produttore.  Con  il  medesimo

decreto sono definiti, per singolo regime di  responsabilita'  estesa

del produttore, i requisiti, nel rispetto  dell'articolo  178-ter,  e

sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione  dei

prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali

prodotti e la successiva gestione  dei  rifiuti,  la  responsabilita'

finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o  importi  prodotti  (produttore

del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una  responsabilita'  estesa   del

produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita'  estesa

del produttore di cui agli  articoli  217  e  seguenti  del  presente

decreto.

2.  La  responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'

applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti

di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione

esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti  con

i decreti  di  cui  al  comma  1  prevedono  misure  appropriate  per

incoraggiare una progettazione dei prodotti  e  dei  loro  componenti

volta a ridurne gli impatti ambientali e  la  produzione  di  rifiuti

durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad

assicurare che il recupero e lo smaltimento  dei  prodotti  che  sono

diventati rifiuti avvengano secondo i criteri  di  priorita'  di  cui

all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo  177.  Tali

misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo,  la  produzione  e  la

commercializzazione di prodotti  e  componenti  dei  prodotti  adatti

all'uso  multiplo,  contenenti  materiali   riciclati,   tecnicamente

durevoli  e  facilmente  riparabili  e  che,  dopo  essere  diventati

rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati

per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei  rifiuti.  Le

misure tengono conto  dell'impatto  dell'intero  ciclo  di  vita  dei

prodotti,  della  gerarchia  dei  rifiuti  e,  se  del  caso,   della

potenzialita' di riciclaggio multiplo.

4. I decreti di cui al comma 1:

a)   tengono   conto   della   fattibilita'   tecnica   e   della

praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi  sanitari,

ambientali  e  sociali,  rispettando  l'esigenza  di  assicurare   il

corretto funzionamento del mercato interno;

b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti

nonche'  di  gestione  dei  rifiuti  che  ne  derivano  ed  includono

l'obbligo di mettere a  disposizione  del  pubblico  le  informazioni

relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo;

c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.

5. Nelle  materie  di  competenza  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, i regimi di  responsabilita'  estesa

del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del  comma  1,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentita la Conferenza unificata.».

4. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, e' inserito il seguente:

«Art.  178-ter   (Requisiti   generali   minimi   in   materia   di

responsabilita'  estesa  del  produttore).   -   1.   I   regimi   di

responsabilita'  estesa  del   produttore   rispettano   i   seguenti

requisiti:

a) definizione dei ruoli  e  delle  responsabilita'  di  tutti  i

pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere  di  riferimento,

compresi i produttori che immettono prodotti sul  mercato  nazionale,

le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di  prodotti,

gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,

i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali  e,  ove

applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il

riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;

b) definizione in  linea  con  la  gerarchia  dei  rifiuti  degli

obiettivi di gestione dei rifiuti,  volti  a  conseguire  almeno  gli

obiettivi quantitativi rilevanti per  il  regime  di  responsabilita'

estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di  cui

al  presente  decreto  ed  alle   direttive   94/62/CE,   2000/53/CE,

2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  e

definiscono,  ove  opportuno,  altri   obiettivi   quantitativi   e/o

qualitativi considerati rilevanti per il  regime  di  responsabilita'

estesa del produttore;

c) adozione di un sistema  di  comunicazione  delle  informazioni

relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta  e

sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti,  specificando

i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini

della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui

al comma 8;

d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori

e importatori di prodotti, nel rispetto del principio  di  equita'  e

proporzionalita'   in   relazione   alla   quota   di    mercato    e

indipendentemente dalla loro provenienza;

e) assicurazione che i produttori del  prodotto  garantiscano  la

corretta informazione  agli  utilizzatori  del  loro  prodotto  e  ai

detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa

del produttorecirca le misure di prevenzione dei  rifiuti,  i  centri

per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i  sistemi  di

ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della  dispersione

dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di  rifiuti

a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,

in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:

a) una copertura geografica della rete di  raccolta  dei  rifiuti

corrispondente alla  copertura  geografica  della  distribuzione  dei

prodotti, senza limitare la raccolta alle aree  in  cui  la  raccolta

stessa  e  gestione  dei  rifiuti  sono  piu'  proficue  e   fornendo

un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti  anche

nelle zone piu' svantaggiate;

b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per

soddisfare gli obblighi derivanti dalla  responsabilita'  estesa  del

produttore;

c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari

verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4,  per

valutare:

1. la loro gestione finanziaria,  compreso  il  rispetto  degli

obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);

2. la qualita' dei dati raccolti e  comunicati  in  conformita'

del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE)  n.

1013/2006;

d)  pubblicita'  delle  informazioni  sul   conseguimento   degli

obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera  b),  e,

nel caso di adempimento  collettivo  degli  obblighi  in  materia  di

responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su:

1. proprieta' e membri;

2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti  per

unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;

3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti  dalla

responsabilita'  estesa  del  produttore,   versano   un   contributo

finanziario affinche' lo stesso:

a) copra i seguenti  costi  per  i  prodotti  che  il  produttore

immette sul mercato nazionale:

1) costi della raccolta differenziata di  rifiuti  e  del  loro

successivo trasporto;

2)  costi  della  cernita  e  del  trattamento  necessario  per

raggiungere gli obiettivi dell'Unione  in  materia  di  gestione  dei

rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal  riutilizzo,  dalla

vendita dei rifiuti derivanti  dai  propri  prodotti,  dalla  vendita

delle materie prime secondarie ottenute  dai  propri  prodotti  e  da

cauzioni di deposito non reclamate;

3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di

cui al comma 1, lettera b);

4) costi di una  congrua  informazione  agli  utilizzatori  dei

prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);

5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a  norma

del comma 1, lettera c);

b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi  in  materia

di  responsabilita'  estesa  del  produttore,   sia   modulato,   ove

possibile, per singoli prodotti  o  gruppi  di  prodotti  simili,  in

particolare tenendo  conto  della  loro  durevolezza,  riparabilita',

riutilizzabilita' e  riciclabilita'  e  della  presenza  di  sostanze

pericolose, adottando in tal modo un approccio basato  sul  ciclo  di

vita e in linea con gli obblighi fissati dalla  pertinente  normativa

dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine

di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

c) non superi i costi che sono necessari per fornire  servizi  di

gestione dei rifiuti in modo efficiente in  termini  di  costi.  Tali

costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia,

reti  e  ambiente  (ARERA),  in  modo  trasparente  tra  i   soggetti

interessati.

4. La lettera a) di cui al comma 3 non  si  applica  ai  regimi  di

responsabilita'  estesa  del  produttore  di   cui   alle   direttive

2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.  Il  principio  della  copertura

finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma

3  puo'  essere  derogato,  previa   autorizzazione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ove  ricorra

la necessita' di garantire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la

sostenibilita' economica del  regime  di  responsabilita'  estesa,  a

condizione che:

a) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore

istituiti con direttive europee, per  raggiungere  gli  obiettivi  in

materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti  sostengano

almeno l'80 per cento dei costi necessari;

b) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore

istituiti dopo il 4 luglio 2018  per  raggiungere  gli  obiettivi  in

materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti  sostengano

almeno l'80 per cento dei costi necessari;

c) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore

istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere  gli  obiettivi  in

materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50

per cento dei costi necessari;

d) e a condizione  che  i  rimanenti  costi  siano  sostenuti  da

produttori originali di rifiuti o distributori.

5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre  la  quota  dei

costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi  di

responsabilita' estesa del produttore istituiti prima  del  4  luglio

2018.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli

obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e,  in

particolare:

a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9  nel

Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la  correttezza  e

la provenienza;

b)  analizza  i  bilanci  di  esercizio   ed   effettua   analisi

comparative tra i diversi sistemi collettivi  evidenziando  eventuali

anomalie;

c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al

comma 3;

d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti  negli

accordi di programma  stipulati  dai  sistemi  di  gestione  volti  a

favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei  rifiuti  e

ne monitora l'attuazione;

e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del  presente

articolo per  ciascun  sistema  istituito  e  per  tutti  i  soggetti

responsabili.

7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare sono  definite  le  modalita'  di  vigilanza  e

controllo di cui al comma 6.

8.  Al  fine  dello  svolgimento  della  funzione  di  vigilanza  e

controllo di cui al comma 6,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e  del  mare  e'  istituito  il  Registro

nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un  regime

di responsabilita' estesa del produttore sono  tenuti  ad  iscriversi

secondo le modalita' definite con il decreto di cui al  comma  7;  in

caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro  dell'Unione

che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere

agli  obblighi   derivanti   dall'istituzione   di   un   regime   di

responsabilita' estesa, questi  designano  una  persona  giuridica  o

fisica  stabilita  sul  territorio  nazionale  quale   rappresentante

autorizzato  per  l'adempimento  degli  obblighi  e  l'iscrizione  al

Registro.

9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le

modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi

all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le  modalita'

con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi  attraverso

i  quali  i  produttori  adempiono  ai  propri  obblighi,  in   forma

individuale  e  associata,  con  statuto  e  annessa   documentazione

relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre  di  ogni  anno  il

bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto  dell'attivita'

di gestione in caso di sistemi individuali; entro il  31  ottobre  di

ogni anno una relazione sulla gestione relativa  all'anno  precedente

contenente  gli  obiettivi   raggiunti   ovvero   le   ragioni   che,

eventualmente,  impediscono  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di

recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita'  di

raccolta e di trattamento implementate, le  voci  di  costo  relative

alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi

dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate

da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno  un  piano

specifico di prevenzione e  gestione  relativo  all'anno  successivo;

entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita' del contributo  ambientale

per  l'anno  successivo  dettagliando  le  voci  di  costo   che   lo

compongono.».

5. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) al comma 3, primo periodo, le  parole  «a  singoli  flussi  di

rifiuti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  flussi  di  rifiuti

specifici»  e  le  parole  «qualora  cio'  sia   giustificato»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  cio'   sia   previsto   nella

pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita'  che

rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte  II

o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152»;

b) al comma 4, primo periodo, le  parole  «a  singoli  flussi  di

rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «a flussi di rifiuti».

6.  L'articolo  180  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  e'

sostituito dal seguente:

«Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). - 1.  Al  fine

di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione  dei

rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo  economico,  il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta  il

Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti.   Il   Programma

nazionale di  prevenzione  dei  rifiuti  fissa  idonei  indicatori  e

obiettivi   qualitativi   e   quantitativi   per    la    valutazione

dell'attuazione delle misure  di  prevenzione  dei  rifiuti  in  esso

stabilite.

2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma nazionale  di

prevenzione dei rifiuti comprende misure che:

a) promuovono  e  sostengono  modelli  di  produzione  e  consumo

sostenibili;

b) incoraggiano la progettazione, la  fabbricazione  e  l'uso  di

prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse,  durevoli,  anche

in  termini  di  durata  di  vita  e  di  assenza   di   obsolescenza

programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e  aggiornabili

nonche' l'utilizzo di  materiali  ottenuti  dai  rifiuti  nella  loro

produzione;

c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde

evitare che tali materie diventino rifiuti;

d) incoraggiano il riutilizzo  di  prodotti  e  la  creazione  di

sistemi che promuovono attivita' di riparazione e di  riutilizzo,  in

particolare per le  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  i

tessili e i mobili, nonche' imballaggi  e  materiali  e  prodotti  da

costruzione;

e)  incoraggiano,  se  del  caso  e  fatti  salvi  i  diritti  di

proprieta' intellettuale, la disponibilita' di pezzi di  ricambio,  i

manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni  tecniche  o

altri  strumenti,  attrezzature  o   software   che   consentano   la

riparazione e il riutilizzo  dei  prodotti  senza  comprometterne  la

qualita' e la sicurezza;

f) riducono la produzione di rifiuti nei processi  inerenti  alla

produzione industriale,  all'estrazione  di  minerali,  all'industria

manifatturiera, alla  costruzione  e  alla  demolizione,  tenendo  in

considerazione le migliori tecniche disponibili;

g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella  produzione

primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e

in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e  nei

servizi di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come contributo

all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di  ridurre

del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di

vendita al dettaglio  e  di  consumatori  e  di  ridurre  le  perdite

alimentari lungo le catene  di  produzione  e  di  approvvigionamento

entro il 2030. Il Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti

comprende una specifica sezione dedicata al Programma di  prevenzione

dei rifiuti alimentari che  favorisce  l'impiego  degli  strumenti  e

delle misure finalizzate alla  riduzione  degli  sprechi  secondo  le

disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;

h) incoraggiano  la  donazione  di  alimenti  e  altre  forme  di

ridistribuzione per il consumo umano,  dando  priorita'  all'utilizzo

umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento  per  ottenere  prodotti

non alimentari;

i) promuovono la riduzione del contenuto di  sostanze  pericolose

in  materiali  e  prodotti,  fatti  salvi   i   requisiti   giuridici

armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a  livello

dell'Unione;

l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei  rifiuti

che non  sono  adatti  alla  preparazione  per  il  riutilizzo  o  al

riciclaggio;

m) identificano i prodotti che sono  le  principali  fonti  della

dispersione di rifiuti, in particolare  negli  ambienti  terrestri  e

acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e  ridurre  la

dispersione di rifiuti da tali prodotti;

n) mirano a porre fine alla dispersione di  rifiuti  in  ambiente

acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle

Nazioni  Unite  per  prevenire  e  ridurre  in   modo   significativo

l'inquinamento acquatico di ogni tipo;

o)  sviluppano  e  supportano  campagne   di   informazione   per

sensibilizzare alla riduzione della produzione  dei  rifiuti  e  alla

prevenzione della loro dispersione.

3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di  un  articolo,

quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del  regolamento  (CE)  n.

1907/2006 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  trasmette  le

informazioni di  cui  all'articolo  33,  paragrafo  1,  del  suddetto

regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche  tramite  il

format e  la  modalita'  di  trasmissione  stabiliti  dalla  medesima

Agenzia ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  2,  della  direttiva

2008/98/CE. L'attivita' di controllo e' esercitata in linea  con  gli

accordi  Stato-regioni  in  materia.  Con  successivo   decreto   del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di

concerto con il Ministero della salute, sono stabilite  le  modalita'

di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di  prevenzione  di

cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, sulla base della metodologia stabilita ai  sensi  dell'articolo

9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle

misure sul riutilizzo.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali

controllano e valutano l'attuazione delle misure di  prevenzione  dei

rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti  alimentari  sulla

base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9,  paragrafi

5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.».

7. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e'

sostituito dal seguente:

«Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio  e  recupero

dei rifiuti).  -  1.  Nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   le

Regioni, gli Enti  di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  o,

laddove  questi  non  siano  stati  costituiti,  i  Comuni,  adottano

modalita' autorizzative semplificate nonche'  le  misure  necessarie,

comprese  quelle   relative   alla   realizzazione   della   raccolta

differenziata, per promuovere la preparazione per il  riutilizzo  dei

rifiuti,  il  riciclaggio  o  altre  operazioni   di   recupero,   in

particolare incoraggiando  lo  sviluppo  di  reti  di  operatori  per

facilitare  le  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo   e

riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei

rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo,  detenuti  dai

sistemi  o  dalle  infrastrutture  di  raccolta,  sempre   che   tali

operazioni  non  siano  svolte  da  parte  degli  stessi  sistemi   o

infrastrutture.

2. I regimi di responsabilita' estesa del  produttore  adottano  le

misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il

riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

3. Ove necessario per ottemperare al comma 1  e  per  facilitare  o

migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti  adottano

le  misure  necessarie,  prima  o  durante   il   recupero,   laddove

tecnicamente possibile, per  eliminare  le  sostanze  pericolose,  le

miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi  in  vista  della  loro

gestione conformemente alla gerarchia  dei  rifiuti  ed  alla  tutela

della salute umana e dell'ambiente.

4. Al fine di  rispettare  le  finalita'  del  presente  decreto  e

procedere  verso  un'economia  circolare  con  un  alto  livello   di

efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le  misure

necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro  il  2020,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio  di  rifiuti  quali  carta,  metalli,  plastica  e  vetro

provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di  altra  origine,

nella misura in cui tali flussi  di  rifiuti  sono  simili  a  quelli

domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in

termini di peso;

b)  entro  il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il

riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni

di riempimento che utilizzano i  rifiuti  in  sostituzione  di  altri

materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,

escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04

dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in

termini di peso;

c) entro  il  2025,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  55  per

cento in peso;

d) entro  il  2030,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  60  per

cento in peso;

e) entro  il  2035,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  65  per

cento in peso.

5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto   di   raccolta

differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre

ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti

o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale

gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di

favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche  con

strumenti economici, il principio di  prossimita'  agli  impianti  di

recupero.

6. Gli Enti di governo  d'ambito  territoriale  ottimale  ovvero  i

Comuni  possono  individuare  appositi  spazi,  presso  i  centri  di

raccolta  di  cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),   per

l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio  tra  privati,  di

beni usati e  funzionanti  direttamente  idonei  al  riutilizzo.  Nei

centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite  aree

adibite al deposito preliminare alla raccolta dei  rifiuti  destinati

alla  preparazione  per  il  riutilizzo  e  alla  raccolta  di   beni

riutilizzabili.  Nei  centri  di  raccolta   possono   anche   essere

individuati spazi  dedicati  alla  prevenzione  della  produzione  di

rifiuti, con  l'obiettivo  di  consentire  la  raccolta  di  beni  da

destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione

e  schemi  di  filiera  degli  operatori   professionali   dell'usato

autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.».

8. L'articolo 182-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, e' sostituito dal seguente:

«Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche

agricole alimentari e forestali, le Regioni e  Province  autonome  di

Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle  risorse  previste  a

legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio  e

la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un  elevato

livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in

uscita  che  soddisfi  pertinenti  standard  di   elevata   qualita'.

L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti in uscita

conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.

2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro  il  31  dicembre

2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati  alla  fonte,

anche mediante attivita' di compostaggio  sul  luogo  di  produzione,

oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a  svuotamento

riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a  norma  UNI

EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.

3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono

oltre  all'autocompostaggio  anche  il  compostaggio   di   comunita'

realizzato secondo i criteri operativi e le  procedure  autorizzative

da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti

di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze,

promuovono le attivita' di  compostaggio  sul  luogo  di  produzione,

anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui  all'articolo

199 e la pianificazione urbanistica.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono

la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal  riciclaggio  di

rifiuti organici.

6. I rifiuti anche di imballaggi,  aventi  analoghe  proprieta'  di

biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono

raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi,  da  organismi  accreditati,  allo

standard europeo EN 13432 per gli  imballaggi  recuperabili  mediante

compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo  EN14995  per

gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;

b) siano  opportunamente  etichettati  e  riportino,  oltre  alla

menzione della conformita' ai  predetti  standard  europei,  elementi

identificativi del produttore  e  del  certificatore  nonche'  idonee

istruzioni per i consumatori di  conferimento  di  tali  rifiuti  nel

circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;

c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera  tale  da

poter essere distinti e separati dalle  plastiche  convenzionali  nei

comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di  riciclo

organico.

7.  Entro  un  anno   dall'entrata   in   vigore   della   presente

disposizione,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la  raccolta

differenziata dei rifiuti organici e  individua  precisi  criteri  da

applicare ai controlli  di  qualita'  delle  raccolte  nonche'  degli

impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.».

9. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla

lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e   da   raccolta

differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,   metalli,

plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di

apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e

accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata

provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione

ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater  prodotti  dalle

attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo  spazzamento  delle  strade  e

dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,  giacenti

sulle strade ed  aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed  aree  private

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali

e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come

foglie, sfalci  d'erba  e  potature  di  alberi,  nonche'  i  rifiuti

risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,  esumazioni  ed

estumulazioni, nonche' gli altri  rifiuti  provenienti  da  attivita'

cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b-quater) "rifiuti da  costruzione  e  demolizione"  i  rifiuti

prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione  di  rifiuti  urbani  di  cui  alla

lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per  il

riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e

non pregiudica la ripartizione delle responsabilita'  in  materia  di

gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i  rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti  della

produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca,  delle

fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento

delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,  i  veicoli

fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;

b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)

"rifiuti organici": rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e  parchi,

rifiuti  alimentari  e  di  cucina  prodotti  da  nuclei   domestici,

ristoranti,  uffici,  attivita'  all'ingrosso,  mense,   servizi   di

ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  equiparabili

prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»;

c) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:

«d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui  all'articolo

2 del regolamento (CE) n.  178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio che sono diventati rifiuti;»;

d) al comma 1, dopo  la  lettera  g)  e'  inserita  la  seguente:

«g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le  misure

volte  ad  assicurare  che  ai  produttori  di  prodotti  spetti   la

responsabilita'  finanziaria  o  la  responsabilita'  finanziaria   e

organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in  cui  il

prodotto diventa un rifiuto;»;

e) al comma 1, la lettera n) e' sostituita  dalla  seguente:  «n)

"gestione dei rifiuti":  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero,

compresa la cernita,  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  compresi  la

supervisione di tali operazioni  e  gli  interventi  successivi  alla

chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in

qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono  attivita'

di gestione dei rifiuti le operazioni  di  prelievo,  raggruppamento,

selezione  e  deposito  preliminari  alla  raccolta  di  materiali  o

sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici  o  meteorici,  ivi

incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di

origine  antropica  effettuate,  nel   tempo   tecnico   strettamente

necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi  li  hanno

depositati;»;

f) al comma 1, dopo la lettera  t)  e'  introdotta  la  seguente:

«t-bis) "recupero  di  materia":  qualsiasi  operazione  di  recupero

diversa dal recupero di energia  e  dal  ritrattamento  per  ottenere

materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre

energia.  Esso  comprende,  tra  l'altro  la  preparazione   per   il

riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;

g) al comma 1, dopo la lettera  u)  e'  introdotta  la  seguente:

«u-bis)  "riempimento":  qualsiasi  operazione  di  recupero  in  cui

rifiuti non pericolosi idonei  ai  sensi  della  normativa  UNI  sono

utilizzati a  fini  di  ripristino  in  aree  escavate  o  per  scopi

ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il

riempimento devono sostituire  i  materiali  che  non  sono  rifiuti,

essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'

strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;

h) al comma 1, la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:  «bb)

"deposito temporaneo prima della  raccolta":  il  raggruppamento  dei

rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero

e/o  smaltimento,  effettuato,  prima   della   raccolta   ai   sensi

dell'articolo 185-bis;»;

i) al  comma  1,  lettera  ff),  le  parole  «di  qualita'»  sono

sostituite dalle seguenti: «da rifiuti»;

l) al comma 1, dopo la lettera qq-bis) e' introdotta la seguente:

«qq-ter)   "compostaggio":   trattamento   biologico   aerobico    di

degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato  alla  produzione   di

compost dai rifiuti  organici  differenziati  alla  fonte,  da  altri

materiali organici non qualificati come rifiuti, da  sottoprodotti  e

da  altri  rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla  disciplina

nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle  disposizioni  della

parte quarta del presente  decreto  relative  alla  disciplina  delle

attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.»;

m) al comma 1, la lettera ee) e' sostituita dalla seguente:  «ee)

"compost":  prodotto  ottenuto  dal  compostaggio,  o   da   processi

integrati  di  digestione  anaerobica  e  compostaggio,  dei  rifiuti

organici raccolti separatamente,  di  altri  materiali  organici  non

qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a  matrice

organica che rispetti i  requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite

dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti  e  di  compostaggio

sul luogo di produzione;».

10. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Sono rifiuti  urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle  attivita'  agricole,

agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  di  costruzione  e

demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,

fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c)  i  rifiuti   prodotti   nell'ambito   delle   lavorazioni

industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d)  i  rifiuti   prodotti   nell'ambito   delle   lavorazioni

artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali

se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio

se diversi da quelli di cui al comma 2;

g)  i  rifiuti  derivanti  dall'attivita'   di   recupero   e

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da

altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,

nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi,  dalle  fosse  settiche  e

dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se  diversi  da

quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.»;

c) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La

corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle  caratteristiche

di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle

Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale

per la protezione e la ricerca ambientale ed  approvate  con  decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano.  Il  Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  notifica

immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo  7

della  direttiva  2008/98/CE  e  fornisce  alla   stessa   tutte   le

informazioni pertinenti.».

11. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo  184-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le  parole  «sottoprodotti  e

non rifiuti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «garantendo  un  elevato

livello di protezione dell'ambiente e della salute  umana  favorendo,

altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse  naturale

dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale».

12. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' cosi' modificato:

a) al comma 1, le parole «e la preparazione  per  il  riutilizzo»

sono soppresse;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5-bis.  La  persona

fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che

ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e'  stato  immesso

sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta

dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede  affinche'  il

materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai  sensi  della  normativa

applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.  Le

condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la

normativa sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al

materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.».

13. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato:

a) al comma 1, lettera f), le parole «nonche'  gli  sfalci  e  le

potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,»

sono soppresse;

b) al comma 2, lettera d),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'

sostituito dal seguente: «;» e dopo la  lettera  d)  e'  inserita  la

seguente:«d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come  materie

prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del

regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e

che non sono  costituite  ne'  contengono  sottoprodotti  di  origine

animale.».

14. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). -  1.  Il

raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi  in  un

impianto di  recupero  o  smaltimento  e'  effettuato  come  deposito

temporaneo,  prima  della  raccolta,  nel  rispetto  delle   seguenti

condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi  quale

l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha  determinato  la

produzione dei rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui

all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito  che  sia  nella

disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  i

consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita' estesa

del produttore, anche di tipo  volontario,  il  deposito  preliminare

alla raccolta puo' essere effettuato dai distributori presso i locali

del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e  demolizione,  nonche'  per  le

filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione  di

legge, il deposito preliminare alla raccolta puo'  essere  effettuato

presso le aree di  pertinenza  dei  punti  di  vendita  dei  relativi

prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'  effettuato  alle

seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti  organici  persistenti  di

cui al regolamento (CE) 850/2004, e  successive  modificazioni,  sono

depositati  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  che  regolano   lo

stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose

e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero

o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative,  a

scelta del produttore dei rifiuti: con  cadenza  almeno  trimestrale,

indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo

di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi  di

cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti  pericolosi.  In  ogni  caso,

allorche' il quantitativo di rifiuti non superi  il  predetto  limite

all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata  superiore  ad

un anno;

c)  i  rifiuti  sono  raggruppati  per  categorie  omogenee,  nel

rispetto delle  relative  norme  tecniche,  nonche',  per  i  rifiuti

pericolosi, nel rispetto delle norme  che  disciplinano  il  deposito

delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle  norme  che  disciplinano  l'imballaggio  e

l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'  effettuato  alle

condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da

parte dell'autorita' competente.».

15. L'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei  rifiuti).  -  1.  Il

produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede  al  loro

trattamento   direttamente   ovvero   mediante    l'affidamento    ad

intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente  o

impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,  o  ad

un soggetto  addetto  alla  raccolta  o  al  trasporto  dei  rifiuti,

pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti  o  le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al

trasporto  dei   rifiuti   a   titolo   professionale   sono   tenuti

all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali  di  cui  all'articolo

212 e conferiscono i rifiuti raccolti  e  trasportati  agli  impianti

autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore

iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono  a  vario

titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore

iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma  1,  non

costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle

operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei  casi

di concorso di persone nel fatto illecito e di  quanto  previsto  dal

regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita'  del  produttore  o

del detentore per il recupero o smaltimento dei  rifiuti  e'  esclusa

nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita'

di recupero o di smaltimento a  condizione  che  il  detentore  abbia

ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato

in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di  conferimento

dei rifiuti al  trasportatore  ovvero  che  alla  scadenza  di  detto

termine  il  produttore  o  detentore   abbia   provveduto   a   dare

comunicazione alle autorita' competenti della mancata  ricezione  del

formulario.  Per  le  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti,  con

riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n.  1013/2006,

tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata

alla Regione o alla Provincia autonoma.

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati  alle

operazioni   di   raggruppamento,   ricondizionamento   e    deposito

preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla  Parte

IV del  presente  decreto,  la  responsabilita'  dei  produttori  dei

rifiuti per il corretto  smaltimento  e'  esclusa  a  condizione  che

questi  ultimi,  oltre  al  formulario  di  identificazione   abbiano

ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino,  almeno,  i

dati dell'impianto e del titolare, la quantita' dei rifiuti  trattati

e  la  tipologia  di  operazione  di   smaltimento   effettuata.   La

disposizione di cui al presente comma si applica sino  alla  data  di

entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma  1,

in cui sono definite, altresi', le modalita' per la verifica ed invio

della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le

responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.».

16. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e' sostituito dal seguente:

«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti).  -  1.  Il

sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone  delle  procedure  e

degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel  Registro

elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito  ai

sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e

gestito con il supporto tecnico  operativo  dell'Albo  nazionale  dei

gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura  integrata

dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di  compilazione  e

tenuta  del  registro  di  carico  e   scarico   e   del   formulario

identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli  190  e

193, sono effettuati secondo le modalita'  dettate  con  uno  o  piu'

decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il

Ministro  della   pubblica   amministrazione,   il   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  nonche',  per   gli   aspetti   di

competenza,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare

dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  al

soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e  le  modalita'

con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle

corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  quanto   di

competenza, del Ministro della difesa e  del  Ministro  dell'interno,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al  decreto

legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   da   adottare   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Registro elettronico  nazionale  per  la  tracciabilita'  dei

rifiuti, collocato presso la competente struttura  organizzativa  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'

articolato in:

a) una sezione Anagrafica,  comprensiva  dei  dati  dei  soggetti

iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni

rilasciate agli stessi per l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla

gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilita', comprensiva  dei  dati  ambientali

relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e  dei  dati

afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi  stabiliti  dal

decreto di cui al comma 1.

4.  I  decreti  di  cui  ai  commi  1  e   2   disciplinano   anche

l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di

cui al presente articolo, consentendo  il  colloquio  con  i  sistemi

gestionali degli utenti,  pubblici  e  privati,  attraverso  apposite

interfacce, favorendo la semplificazione  amministrativa,  garantendo

un periodo preliminare di sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei

costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i  formati  relativi  al  registro  di  carico  e

scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di  cui  agli

articoli 190 e 193 con  l'indicazione  altresi'  delle  modalita'  di

compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico  nazionale,

e relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di

coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma  3,

dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  con  la

previsione   di   criteri   di   gradualita'   per   la   progressiva

partecipazione degli operatori;

c) il  funzionamento  del  Registro  elettronico  nazionale,  ivi

incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi  ai  documenti

di cui alla lettera a), nonche' dei dati  relativi  ai  percorsi  dei

mezzi di trasporto;

d) le  modalita'  per  la  condivisione  dei  dati  del  Registro

elettronico  con  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui  all'articolo

189;

e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della

documentazione di cui al regolamento (CE) n.  1013/2006,  nonche'  le

modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge  25

gennaio  1994,  n.  70  e  gli  adempimenti  trasmessi  al   Registro

elettronico nazionale;

f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte  dell'Albo

nazionale indicate al comma 1;

g) le modalita' di  accesso  ai  dati  del  Registro  elettronico

nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalita' per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione

dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo

188,   comma   5,   nonche'   le   responsabilita'   da    attribuire

all'intermediario.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati

digitalmente da parte dei soggetti obbligati  ovvero  di  coloro  che

intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo

6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135;  negli  altri  casi  i

suddetti adempimenti  possono  essere  assolti  mediante  il  formato

cartaceo.  In  entrambi  i  casi  la   modulistica   e'   scaricabile

direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli  di  cui

alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita'  tecniche

o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non

regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1  e  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le

Province autonome di Trento e Bolzano.

7. Fino all'entrata in vigore  del  decreto  previsto  al  comma  1

continuano ad applicarsi i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  1°

aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti  i  modelli  di

registro di carico e scarico e di formulario di  identificazione  del

rifiuto.».

17. L'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 189 (Catasto dei rifiuti).  -  1.  Il  Catasto  dei  rifiuti,

istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,

e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede  in  Roma  presso

l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e

Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e  delle  Province

autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di  organizzazione

del Catasto sono emanate  ed  aggiornate  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino

all'emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  continuano  ad

applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro

dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.

2. Il Catasto assicura, anche ai fini  della  pianificazione  delle

attivita' di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo  e

costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della  legge  25

gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui

alla presente Parte IV, utilizzando la  nomenclatura  prevista  dalla

disciplina europea e nazionale di riferimento.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e

trasporto di rifiuti, i commercianti e gli  intermediari  di  rifiuti

senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di

recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi

riconosciuti, gli istituiti  per  il  recupero  e  riciclaggio  degli

imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese

e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e

gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui

all'articolo  184,  comma  3,  lettere  c),  d)  e   g),   comunicano

annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura territorialmente competenti, con  le  modalita'  previste

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche

qualitative  dei  rifiuti  oggetto  delle  predette  attivita',   dei

materiali prodotti all'esito delle attivita' di  recupero  nonche'  i

dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni  inerenti  le

attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli

imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  con

un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,  le  imprese

che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di  cui

all'articolo  212,  comma  8,  nonche',  per  i  soli   rifiuti   non

pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che  non  hanno

piu' di dieci dipendenti.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano  i

medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per  territorio,

ovvero ad un circuito organizzato di  raccolta  di  cui  all'articolo

183,  comma  1,  lettera  pp),  previa   apposita   convenzione,   la

comunicazione e' effettuata dal gestore  del  servizio  limitatamente

alla quantita' conferita.

5. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei

rifiuti  urbani  e  assimilati  comunicano  annualmente,  secondo  le

modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  le  seguenti

informazioni relative all'anno precedente:

a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti   nel   proprio

territorio;

b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio

territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o

privati;

c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei  rifiuti,

specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei

rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e  finanziario

degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'

i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventi

provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in  attuazione

degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni  dal

ricevimento, alle Sezioni regionali  e  provinciali  le  banche  dati

trasmesse  dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e

agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio

1994,  n.  70.  Le  Sezioni  regionali   e   provinciali   provvedono

all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi

dell'articolo  4  della  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  ed  alla

successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro  novanta  giorni

dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi  2,  3,  4  e  5.

L'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'  dei

rifiuti  prodotti,  raccolti,  trasportati,  recuperati  e  smaltiti,

nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio  e  ne

assicura la pubblicita'  anche  attraverso  la  pubblicazione  di  un

rapporto annuale.

7. Per le comunicazioni  relative  ai  rifiuti  di  imballaggio  si

applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

8. La Sezione nazionale del  catasto  dei  rifiuti  e  il  Registro

elettronico nazionale di  cui  all'articolo  188-bis,  assicurano  il

coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire

un'opportuna pubblicita' alle informazioni.

9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,  disciplina  le

modalita' di  coordinamento  tra  le  comunicazioni  al  Catasto  dei

rifiuti  e  gli  adempimenti  trasmessi   al   Registro   elettronico

nazionale, garantendone la precompilazione automatica.».

18. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque

effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto  di

rifiuti,  i  commercianti  e  gli  intermediari  di   rifiuti   senza

detenzione, le imprese  e  gli  enti  che  effettuano  operazioni  di

recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi

riconosciuti,  istituiti  per  il  recupero   e   riciclaggio   degli

imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese

e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e

gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui

all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g),  ha  l'obbligo  di

tenere un registro cronologico di  carico  e  scarico,  in  cui  sono

indicati per ogni tipologia di  rifiuto  la  quantita'  prodotta,  la

natura e l'origine di tali rifiuti e  la  quantita'  dei  prodotti  e

materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione

per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di  recupero  nonche',

laddove previsto, gli estremi del formulario  di  identificazione  di

cui all'articolo 193.

2. Il modello di  registro  cronologico  di  carico  e  scarico  e'

disciplinato con il decreto di cui  all'articolo  188-bis,  comma  1.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto  decreto  continuano

ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  148,  nonche'  le  disposizioni

relative alla numerazione e vidimazione dei registri da  parte  delle

Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le

modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.

3. Le annotazioni di cui al comma  1,  da  riportare  nel  registro

cronologico, sono effettuate:

a)  per  i  produttori  iniziali,  almeno  entro   dieci   giorni

lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano  la  raccolta  e  il  trasporto,

almeno entro dieci giorni  lavorativi  dalla  data  di  consegna  dei

rifiuti all'impianto di destino;

c) per i commercianti, gli  intermediari  e  i  consorzi,  almeno

entro dieci giorni lavorativi dalla  data  di  consegna  dei  rifiuti

all'impianto di destino;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero  e  di

smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in  carico  dei

rifiuti.

4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli  221,  comma

3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono  adempiere

all'obbligo di cui al comma 1  tramite  i  documenti  contabili,  con

analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  gli  imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di

affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono

e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all'articolo

212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le  imprese

e  gli  enti  produttori  iniziali  che  non  hanno  piu'  di   dieci

dipendenti.

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice

civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i  soggetti

esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO  96.02.01,

96.02.02, 96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,

compresi quelli  aventi  codice  EER  18.01.03*,  relativi  ad  aghi,

siringhe e  oggetti  taglienti  usati  ed  i  produttori  di  rifiuti

pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando

obbligati alla tenuta del registro ai  sensi  del  comma  1,  possono

adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita':

a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario

di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al

trasporto  dei  rifiuti  o   dei   documenti   sostitutivi   previsti

dall'articolo 193;

b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di

conferimento rilasciato dal soggetto che provvede  alla  raccolta  di

detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui

all'articolo 183. Tale  modalita'  e'  valida  anche  ai  fini  della

comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.

7. I soggetti la cui produzione annua  di  rifiuti  non  eccede  le

venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di

rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri  di

carico  e  scarico  dei  rifiuti,  possono   adempiere   tramite   le

organizzazioni di categoria interessate o loro  societa'  di  servizi

che provvedono ad annotare i dati  con  cadenza  mensile,  mantenendo

presso la sede operativa  dell'impresa  copia  delle  annotazioni  o,

comunque, rendendola tempestivamente disponibile su  richiesta  degli

organi di controllo.

8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti  da  rottami

ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri

di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei

registri IVA di acquisto e di  vendita  secondo  le  procedure  e  le

modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui

all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi  del  presente  articolo

limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi  la

registrazione del carico  e  dello  scarico  puo'  essere  effettuata

contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal  centro

di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun  codice  dell'elenco

dei rifiuti.

10. I  registri  sono  tenuti,  o  resi  accessibili,  presso  ogni

impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e  di  smaltimento

di rifiuti,  ovvero  per  le  imprese  che  effettuano  attivita'  di

raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari,  presso

la sede operativa. I registri,  integrati  con  i  formulari  di  cui

all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti,  sono  conservati

per  tre  anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione.  I  registri

relativi alle operazioni di  smaltimento  dei  rifiuti  in  discarica

devono  essere  conservati  a  tempo   indeterminato   e   consegnati

all'autorita'  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  alla  chiusura

dell'impianto. I registri  relativi  agli  impianti  dismessi  o  non

presidiati possono essere tenuti presso la sede legale  del  soggetto

che gestisce l'impianto.

11. I registri relativi ai  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  di

manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel  luogo

di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione  di  impianti  e

infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i  registri

possono essere tenuti presso le sedi di  coordinamento  organizzativo

del  gestore,  o  altro  centro  equivalente,  previa   comunicazione

all'ARPA territorialmente competente ovvero al  Registro  elettronico

nazionale di cui all'articolo 188-bis.

12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai

fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in

qualunque  momento  all'autorita'  di   controllo   che   ne   faccia

richiesta.».

19. L'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto  dei  rifiuti,

eseguito da enti o imprese,  e'  accompagnato  da  un  formulario  di

identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Con il decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono

disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto

e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione  al

Registro elettronico nazionale, con  possibilita'  di  scaricare  dal

medesimo Registro elettronico il  formato  cartaceo.  Possono  essere

adottati modelli di formulario per particolari tipologie  di  rifiuti

ovvero per particolari forme di raccolta.

3. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui

all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad  applicarsi  il  decreto

del Ministro  dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  145,  nonche'  le

disposizioni relative alla numerazione  e  vidimazione  dagli  uffici

dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura o  dagli  uffici  regionali  e  provinciali

competenti in materia di rifiuti. La  vidimazione  dei  formulari  di

identificazione e' gratuita e non e'  soggetta  ad  alcun  diritto  o

imposizione tributaria.

4. Fino all'emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,

comma 1, il formulario in formato  cartaceo  e'  redatto  in  quattro

esemplari, compilati, datati e firmati dal  produttore  o  detentore,

sottoscritti altresi' dal  trasportatore;  una  copia  deve  rimanere

presso il produttore o il detentore, le  altre  tre,  sottoscritte  e

datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal

destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una

al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo'

essere sostituita dall'invio mediante posta  elettronica  certificata

sempre che il trasportatore assicuri la conservazione  del  documento

originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al

produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per  tre

anni.

5. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui

all'articolo 188-bis, comma  1,  in  alternativa  alle  modalita'  di

vidimazione di cui al comma 3, il formulario di  identificazione  del

rifiuto e' prodotto in format  esemplare,  conforme  al  decreto  del

Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  145,  identificato  da  un

numero   univoco,   tramite   apposita   applicazione   raggiungibile

attraverso i portali istituzionali  delle  Camere  di  Commercio,  da

stamparsi e compilarsi in duplice  copia.  La  medesima  applicazione

rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi  gestionali

per la compilazione dei formulari, un accesso  dedicato  al  servizio

anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del

codice univoco su ciascun formulario.  Una  copia  rimane  presso  il

produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino  a  destinazione.  Il

trasportatore trattiene una fotocopia  del  formulario  compilato  in

tutte le  sue  parti.  Gli  altri  soggetti  coinvolti  ricevono  una

fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del

formulario devono essere conservate per tre anni.

6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti  pericolosi  devono

essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti  in

materia.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  trasporto

di  rifiuti  urbani  e  assimilati  ai  centri  di  raccolta  di  cui

all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al

soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti  di  rifiuti

speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi

in modo occasionale  e  saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e

saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte  l'anno,

che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o  di

trenta litri.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  altresi'  al

trasporto di rifiuti speciali  di  cui  all'articolo  184,  comma  3,

lettera  a),  effettuato  dal  produttore  in  modo   occasionale   e

saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento  al  gestore

del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato  di

raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con  i  quali

sia stata stipulata apposita convenzione.

9.  Per  i  rifiuti  oggetto  di  spedizioni  transfrontaliere,  il

formulario di cui al presente articolo e'  sostituito  dai  documenti

previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla  tratta  percorsa

su territorio nazionale.

10. Il formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1,  con

riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in  agricoltura,

puo' sostituire il documento  di  cui  all'articolo  13  del  decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n.  99  e  successive  modificazioni,  a

condizione che siano espressamente  riportate  in  maniera  chiara  e

leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato  III  A  del

citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le  sottoscrizioni

richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario.

11. La movimentazione dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di

aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte  quarta

del   presente   decreto   e   non   necessita   di   formulario   di

identificazione.

12. La movimentazione  dei  rifiuti  tra  fondi  appartenenti  alla

medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuati  percorrendo   la

pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente

decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci

che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a

dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi

non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi'  considerata

trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore

agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi

al sito che sia nella disponibilita' giuridica della  cooperativa  di

cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata

al raggiungimento del deposito temporaneo.

13.  Il  documento  commerciale  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.

1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per  gli  operatori

soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di

cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di

identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo

188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di  trasmissione  al

Registro elettronico nazionale (REN).

14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte  di

un unico  raccoglitore  o  trasportatore  presso  piu'  produttori  o

detentori, svolta con lo  stesso  automezzo,  ovvero  presso  diverse

unita' locali dello stesso produttore,  deve  essere  effettuata  nel

termine massimo di 48  ore;  nei  formulari  di  identificazione  dei

rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle  variazioni,  nello

spazio relativo alle annotazioni deve  essere  indicato  a  cura  del

trasportatore il percorso realmente effettuato.

15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di  trasporto,

nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi

compresi quelli effettuati con cassoni e  dispositivi  scarrabili,  o

con  altre  carrozzerie  mobili  che  proseguono  il  trasporto,  non

rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,

comma 1,  aa),  purche'  le  stesse  siano  dettate  da  esigenze  di

trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo  i  giorni

interdetti alla circolazione.

16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma  1

sostituisce a tutti gli effetti  il  modello  F  di  cui  al  decreto

ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di  cui  all'allegato

IB del  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 8 aprile 2008.

17. Nella compilazione  del  formulario  di  identificazione,  ogni

operatore e' responsabile delle informazioni inserite e  sottoscritte

nella  parte  di  propria  competenza.  Il   trasportatore   non   e'

responsabile per quanto indicato nel  formulario  di  identificazione

dal produttore o  dal  detentore  dei  rifiuti  e  per  le  eventuali

difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura

e consistenza, fatta eccezione per le  difformita'  riscontrabili  in

base alla comune diligenza.

18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita'  sanitaria

e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto,  i

rifiuti  provenienti   da   assistenza   sanitaria   domiciliare   si

considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,  sede  o   domicilio

dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto

prodotto, dal luogo dell'intervento fino  alla  sede  di  chi  lo  ha

svolto,  non  comporta  l'obbligo  di  tenuta   del   formulario   di

identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai

sensi dell'articolo 212.

19. I rifiuti derivanti da  attivita'  di  manutenzione  e  piccoli

interventi edili, ivi incluse le  attivita'  di  cui  alla  legge  25

gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita'  locale,

sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso  di

quantitativi limitati  che  non  giustificano  l'allestimento  di  un

deposito dove e'  svolta  l'attivita',  il  trasporto  dal  luogo  di

effettiva produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di

identificazione, e' accompagnato dal  documento  di  trasporto  (DDT)

attestante il luogo di effettiva produzione,  tipologia  e  quantita'

dei materiali, indicando il numero di colli o una stima  del  peso  o

volume, il luogo di destinazione.

20. Per le attivita' di cui all'articolo 230,  commi  1  e  3,  con

riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto,

al  fine  di  consentire  le  opportune  valutazioni  tecniche  e  di

funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato

dal documento di trasporto (DDT) attestante  il  luogo  di  effettiva

produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il  numero

di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.».

20. Dopo l'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

«Art. 193-bis (Trasporto intermodale).  -  1.  Fermi  restando  gli

obblighi in materia di tracciabilita' e le eventuali  responsabilita'

del trasportatore, dell'intermediario, nonche' degli  altri  soggetti

ad esso equiparati per  la  violazione  degli  obblighi  assunti  nei

confronti del produttore,  il  deposito  di  rifiuti  nell'ambito  di

attivita' intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche

all'interno di  porti,  scali  ferroviari,  interporti,  impianti  di

terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti  ai  quali  i

rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da

parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo

trasporto,  non  rientra  nelle  attivita'  di  stoccaggio   di   cui

all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che  non  superi

il termine finale di trenta giorni e che i  rifiuti  siano  presi  in

carico per il  successivo  trasporto  entro  sei  giorni  dalla  data

d'inizio dell'attivita' di deposito.

2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi  in  carico  entro

sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto,  il  soggetto  al

quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione  formale,  non

oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore

nonche', se  esistente,  all'intermediario  o  al  soggetto  ad  esso

equiparato che ha organizzato il trasporto. Il  produttore,  entro  i

ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione  e'

tenuto  a  provvedere  alla  presa  in  carico  dei  rifiuti  per  il

successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel

rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilita'

per attivita' di stoccaggio di  rifiuti  non  autorizzato,  ai  sensi

dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale

i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire

che il deposito sia effettuato nel rispetto  delle  norme  di  tutela

ambientale e sanitaria.

4. Gli oneri  sostenuti  dal  soggetto  al  quale  i  rifiuti  sono

affidati in attesa della presa in carico degli  stessi  da  parte  di

un'impresa navale o ferroviaria o altra  impresa  per  il  successivo

trasporto, sono  posti  a  carico  dei  precedenti  detentori  e  del

produttore dei rifiuti, in solido tra loro.».

21. Al comma 7 dell'articolo 194, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n.  152,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La

comunicazione  dei  dati  relativi  alle  spedizioni  di  rifiuti  e'

effettuata  in  formato  elettronico   utilizzando   la   piattaforma

elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e  della

tutela   del   territorio   e   del   mare,   la   quale   garantisce

l'interoperabilita' con il  Registro  elettronico  nazionale  di  cui

all'articolo 188-bis.».

22. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' cosi' sostituito:

«Art.  194-bis  (Procedure  semplificate  per   il   recupero   dei

contributi dovuti per il SISTRI). - 1. Per il recupero dei contributi

per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di  rimborso

o  di  conguaglio  da  parte  di  utenti  del  SISTRI,  il   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio

decreto   di   natura   non   regolamentare,   stabilisce   procedure

semplificate per la  regolarizzazione  della  posizione  contributiva

degli utenti, anche mediante  ravvedimento  operoso,  acquiescenza  o

accertamento concordato in contraddittorio.

2. L'esperimento  delle  procedure  di  cui  al  presente  articolo

determina,   all'esito   della   regolarizzazione   della   posizione

contributiva, l'estinzione delle sanzioni per il mancato pagamento  e

non comporta l'obbligo di corrispondere interessi.

3. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,

n. 78, si applicano i  termini  di  prescrizione  ordinaria  previsti

dall'articolo 2946 del codice civile.».

23. L'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato:

a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5-bis.  Nelle  more

dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al  comma

2, lettere a) e g), le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo  di

adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.».

24. L'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato:

a) al comma 1, primo periodo,  le  parole  «ed  assimilati»  sono

soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati»

sono soppresse;

b) al  comma  2,  lettera  c)  le  parole  «ed  assimilati»  sono

soppresse e la lettera g) e' soppressa;

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non

domestiche possono conferire al di  fuori  del  servizio  pubblico  i

propri rifiuti urbani  previa  dimostrazione  di  averli  avviati  al

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua

l'attivita'  di  recupero  dei  rifiuti  stessi.  Tali  rifiuti  sono

computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  riciclaggio

dei rifiuti urbani.».

                               Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme

  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

  - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo  III  Servizio  di  gestione

  integrata dei rifiuti.

 

1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

«Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti).  -

1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare

predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale  per  la

gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica

di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo  12  del  presente

decreto, ed e' approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

Bolzano, con decreto del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del

territorio e del mare.

2. Il Programma nazionale  fissa  i  macro-obiettivi,  definisce  i

criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province  autonome

si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di  gestione  dei

rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto.

3. Il Programma nazionale contiene:

a) i dati inerenti  alla  produzione,  su  scala  nazionale,  dei

rifiuti per tipo, quantita', e fonte;

b) la ricognizione  impiantistica  nazionale,  per  tipologia  di

impianti e per regione;

c) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di

settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti,  incluse  quelle

derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,  finalizzati

alla riduzione, il riciclaggio, il recupero  e  l'ottimizzazione  dei

flussi stessi;

d) l'indicazione dei criteri  generali  per  l'individuazione  di

macroaree,  definite   tramite   accordi   tra   Regioni   ai   sensi

dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,  che  consentano

la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,

ambientale ed economico, sulla base  del  principio  di  prossimita',

anche relativamente agli impianti di recupero, in  coordinamento  con

quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f);

e) lo stato di attuazione in relazione  al  raggiungimento  degli

obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla

gestione dei rifiuti  e  l'individuazione  delle  politiche  e  degli

obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini  del  pieno

raggiungimento dei medesimi;

f)  l'individuazione  dei  flussi  omogenei  di  produzione   dei

rifiuti, che presentano le  maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o

particolari possibilita' di recupero sia per  le  sostanze  impiegate

nei prodotti base  sia  per  la  quantita'  complessiva  dei  rifiuti

medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici  da  soddisfare,  anche

per macroaree, tenendo conto della pianificazione  regionale,  e  con

finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree  del

territorio nazionale;

g) l'individuazione di flussi omogenei di  rifiuti  funzionali  e

strategici per l'economia  circolare  e  di  misure  che  ne  possano

promuovere ulteriormente il loro riciclo;

h) la definizione  di  un  Piano  nazionale  di  comunicazione  e

conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;

i) il piano di gestione delle macerie e dei  materiali  derivanti

dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito

di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza  permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di

Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da  ciascuna

Regione e Provincia autonoma.

4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere:

a)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la

razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei

rifiuti;

b) la definizione di meccanismi vincolanti  di  solidarieta'  tra

Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.

5. In sede di prima applicazione, il  Programma  nazionale  per  la

gestione dei rifiuti e' approvato entro  18  mesi  dalla  entrata  in

vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente  della

tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni  6

anni,  tenendo  conto,  tra  l'altro,  delle   modifiche   normative,

organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario  nazionale  e

sovranazionale.».

2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) al comma 1, le parole «Per l'approvazione dei piani regionali»

sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione dei  piani  regionali

avviene tramite atto amministrativo e»; le parole «i medesimi uffici»

sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»;

b) al comma 3:

1. alla lettera a), prima della parola «tipo» sono inserite  le

seguenti: «l'indicazione del»;

2.  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)   la

ricognizione degli impianti di trattamento,  smaltimento  e  recupero

esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,  rifiuti

pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie  prime

critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa  unionale

specifica;»;

3. alla lettera e) prima della parola «politiche» sono inserite

le seguenti: «l'indicazione delle»;

4. la lettera h) e' sostituita dalla seguente:  «h)  prevedono,

per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un  sistema  di

premialita' tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione

vigente;»;

5. la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  i  criteri

per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione  degli

impianti  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti,   nonche'   per

l'individuazione dei luoghi o impianti adatti  allo  smaltimento  dei

rifiuti;»;

6. alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le  parole

«ulteriori misure adeguate» sono inserite le seguenti: «anche per  la

riduzione dei rifiuti alimentari  nella  produzione  primaria,  nella

trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo»;

7. alla lettera r), il segno di interpunzione «.» e' sostituito

dal seguente: «;» e dopo la lettera r)  sono  aggiunte  le  seguenti:

«r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di

cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in

altri documenti strategici  che  coprano  l'intero  territorio  dello

Stato membro interessato;

r-ter) misure per contrastare e prevenire  tutte  le  forme  di

dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i  tipi  di  rifiuti

dispersi.»;

c) al comma 8, le parole «il 12 dicembre 2013.»  sono  sostituite

dalle seguenti: «18 mesi dalla pubblicazione del Programma  Nazionale

di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia'  conformi  nei

contenuti o in grado di garantire comunque  il  raggiungimento  degli

obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono

adeguati in occasione della prima  approvazione  o  aggiornamento  ai

sensi del comma 10.»;

d) al comma 10, le parole «,  sentite  le  province  interessate,

d'intesa tra loro o singolarmente,»  e  le  parole  «,  nonche'  alla

programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'

alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa

vigente» sono soppresse;

e) al comma 11:

1.  dopo  la  parola  «mare»   sono   aggiunte   le   seguenti:

«esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,»;

2. le parole «dei programmi di prevenzione dei rifiuti  di  cui

al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di altri piani

regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti»;

3. dopo  le  parole  «Commissione  europea»  sono  aggiunte  le

seguenti: «e comunicano periodicamente idonei indicatori e  obiettivi

qualitativi o quantitativi che diano evidenza  dell'attuazione  delle

misure previste dai piani»;

f) al comma 12, dopo le parole «e dei» sono aggiunte le  seguenti

«piani e»;

g) al comma 12-bis:

1. dopo la parola «informazioni» sono aggiunte le seguenti: «da

comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al

comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza.»;

2. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) per ogni

impianto di recupero di materia autorizzato  con  i  criteri  di  cui

all'articolo  184-ter,  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale

autorizzata, quantita' di  rifiuti  in  ingresso  e  quantitativi  di

materia recuperata.».

3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. I rifiuti  raccolti  in  modo  differenziato  non  sono

miscelati  con  altri  rifiuti  o  altri  materiali  che  ne  possano

compromettere le operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo,  di

riciclaggio e di altre operazioni di recupero.

6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo' derogare

nel caso di raccolta congiunta di piu'  materiali  purche'  cio'  sia

economicamente sostenibile e  non  pregiudichi  la  possibilita'  che

siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre  operazioni

di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un  risultato  di

qualita'  comparabile  a  quello  ottenuto   mediante   la   raccolta

differenziata delle singole frazioni.

6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata almeno per la

carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il  legno,

nonche' per i tessili  entro  il  1°  gennaio  2022;  per  i  rifiuti

organici; per imballaggi, rifiuti da  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi

compresi materassi e mobili.

6-quinquies. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  promuove,  previa  consultazione   con   le

associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde  consentire

la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e

facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', di quanto

residua dalle attivita'  di  costruzione  e  demolizione  tramite  la

rimozione selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di

sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione  almeno

per  legno,  frazioni  minerali  (cemento,  mattoni,   piastrelle   e

ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»;

b) al comma 3-quater le parole «ed assimilati» sono soppresse.

4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

«Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli  obiettivi).  -  1.  Gli

obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite:

a) il peso  dei  rifiuti  urbani  prodotti  e  preparati  per  il

riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;

b) il  peso  dei  rifiuti  urbani  preparati  per  il  riutilizzo

calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti  che

sono divenuti rifiuti urbani e  sono  stati  sottoposti  a  tutte  le

necessarie  operazioni  di  controllo,  pulizia  o  riparazione   per

consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato  come  il  peso

dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte  le  necessarie

operazioni di controllo, cernita e altre operazioni  preliminari  per

eliminare  i  materiali  di  scarto  che  non  sono  interessati  dal

successivo ritrattamento e  per  garantire  un  riciclaggio  di  alta

qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio  con  la  quale

sono effettivamente ritrattati per  ottenere  prodotti,  materiali  o

sostanze.

2. Ai fini del comma 1, lettera c),  il  peso  dei  rifiuti  urbani

riciclati e' misurato  all'atto  dell'immissione  nell'operazione  di

riciclaggio.

3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati  puo'

essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione  di  selezione  a

condizione che:

a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che  sono  rimossi  con

ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di  riciclaggio  e  che

non sono successivamente riciclati, non  sia  incluso  nel  peso  dei

rifiuti comunicati come riciclati.

4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4,

lettere c), d) ed e), siano stati  conseguiti,  l'ISPRA  tiene  conto

delle seguenti disposizioni:

a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo

differenziato in ingresso agli impianti  di  trattamento  aerobico  o

anaerobico e' computata come  riciclata  se  il  trattamento  produce

compost, digestato o altro prodotto in uscita  con  analoga  resa  di

contenuto  riciclato  rispetto  all'apporto,   destinato   a   essere

utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora  il

prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso e' computato

come  riciclato  solo  se  il  suo  utilizzo  comporta  benefici  per

l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente;

b) le quantita' di materiali di  rifiuto  che  hanno  cessato  di

essere rifiuti prima di essere sottoposti  ad  ulteriore  trattamento

possono  essere  computati  come  riciclati  a  condizione  che  tali

materiali siano destinati all'ottenimento di  prodotti,  materiali  o

sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria  o  per  altri

fini. I materiali di cui  e'  cessata  la  qualifica  di  rifiuti  da

utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da

incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti  in  discarica,

non sono computati ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  di

riciclaggio;

c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei metalli  separati

dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione  che  i  metalli

riciclati soddisfino i criteri di qualita' stabiliti con la decisione

di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019;

d) e'  possibile  computare,  ai  fini  degli  obiettivi  di  cui

all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d)  ed  e)  i  rifiuti

raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per

il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento;

e) e' possibile computare i rifiuti esportati  fuori  dell'Unione

per la preparazione per il riutilizzo o il  riciclaggio  soltanto  se

gli obblighi di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti  e  se,  in

conformita' del regolamento (CE)  n.  1013/2006,  l'esportatore  puo'

provare che la spedizione di rifiuti e'  conforme  agli  obblighi  di

tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione

ha avuto luogo in condizioni che siano  ampiamente  equivalenti  agli

obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.».

4-bis. Al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n. 152,  le  parole:  «al  presente   articolo»   sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 4  dell'articolo  178-ter  e  al

presente articolo».

5. L'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le  imprese  tenute

ad  aderire  al  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti   di   cui

all'articolo   188-bis,   procedono   all'iscrizione   al    Registro

elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito  ai

sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,

attraverso la  piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale  gestori

ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e  provinciali

il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei

rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.»;

b)  al  comma  12,  le  parole  «sistema   di   controllo   della

tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,

comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sistema  di

tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis»;

c) al comma 17, ultimo periodo, le parole  «Capitolo  7082»  sono

sostituite   dalle   seguenti:   «Capitolo   7083   (spesa   corrente

funzionamento registro)».

6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, e' inserito il seguente:

«Art. 214-ter  (Determinazione  delle  condizioni  per  l'esercizio

delle  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo   in   forma

semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione  per

il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti,

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire

dall'entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  mediante

segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi

dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo  17,

comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definite  le

modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti

minimi di qualificazione degli operatori  necessari  per  l'esercizio

delle operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo,  le  quantita'

massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei

rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in

base alle quali prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti

sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.».

                               Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme

  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

  - Titolo II - Gestione degli imballaggi.

 

1. Il testo dell'articolo 217  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152 e' cosi' modificato:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Ambito  di  applicazione»  sono

aggiunte le seguenti: «e finalita'»;

b) al comma 1, dopo le parole: «borse di plastica,» sono aggiunte

le seguenti: «nonche' misure intese  a  prevenire  la  produzione  di

rifiuti  di  imballaggio,  ad   incentivare   il   riutilizzo   degli

imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei  rifiuti  di

imballaggio  e,  conseguentemente,  la  riduzione  dello  smaltimento

finale di tali rifiuti,» e dopo  le  parole:  «dalla  direttiva  (UE)

2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,»  sono  aggiunte  le

seguenti: «, nonche' dalla direttiva  (UE)  2018/852  del  Parlamento

europeo e del Consiglio».

2. Il comma 1 dell'articolo 218, del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e' cosi' modificato:

a) alla lettera e)  le  parole:  «concepito  e  progettato»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «concepito,  progettato  e  immesso  sul

mercato»; le parole «un numero minimo di  viaggi  o  rotazioni»  sono

sostituite dalle seguenti: «molteplici spostamenti  o  rotazioni»,  e

alla fine del periodo  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:«,con  le

stesse finalita' per le quali e' stato concepito»;

b)  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la   seguente:   «e-bis)

imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o piu' strati

di materiali diversi che non possono essere  separati  manualmente  e

formano una singola unita', composto da un recipiente interno e da un

involucro esterno, e che e' riempito,  immagazzinato,  trasportato  e

svuotato in quanto tale;»;

c) le lettere da g) a p) sono abrogate;

d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente «1-bis.  Ai  fini  del

presente titolo si applicano le definizioni di  "rifiuto",  "gestione

dei rifiuti", "raccolta",  "raccolta  differenziata",  "prevenzione",

"riutilizzo",    "trattamento",    "recupero",    "riciclaggio"     e

"smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere  a),  g-bis),

m), n), o), p), r), s), t), u) e z).».

3. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:

«d-bis) utilizzo di strumenti  economici  o  altre  misure  volte  ad

incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti,  come  quelle

elencate  nell'allegato  L   ter   o   altri   strumenti   e   misure

appropriate.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al  fine  di  favorire  la  transizione  verso  un'economia

circolare  conformemente  al  principio  "chi  inquina   paga",   gli

operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilita'

condivisa, promuovendo misure atte a  garantire  la  prevenzione,  il

riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio

rispetta i seguenti principi:

a)  individuazione  degli  obblighi  di   ciascun   operatore

economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma  10,

del  presente  decreto  siano  sostenuti  dai  produttori   e   dagli

utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi immessi  sul

mercato nazionale, a tal fine  promuovendo  per  tali  soggetti  e  i

relativi  sistemi  di  responsabilita'  estesa  del  produttore,  nel

rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle  infrastrutture

di raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e  che  i

Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove

costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;

b) promozione di strumenti di  cooperazione  tra  i  soggetti

pubblici e privati;

c) informazione agli utenti finali  degli  imballaggi  ed  in

particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:

1) i sistemi di restituzione, di  raccolta  e  di  recupero

disponibili;

2) il  ruolo  degli  utenti  finali  di  imballaggi  e  dei

consumatori  nel  processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di

riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali

si presentano sul mercato;

d) gli elementi significativi dei programmi di  gestione  per

gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo  225,

comma 1, e gli elementi  significativi  delle  specifiche  previsioni

contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

e) gli impatti delle borse di  plastica  sull'ambiente  e  le

misure  necessarie  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  riduzione

dell'utilizzo di borse di plastica;

f) la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse  di  plastica

biodegradabili e compostabili;

g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla

Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della

direttiva 94/62/CE.

3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del  comma  3  sono

rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto  2005,

n. 195, di attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del

pubblico all'informazione ambientale.»;

c) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare di concerto con il  ministro

delle attivita' produttive» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalle

norme tecniche UNI applicabili e» e l'ultimo  periodo  e'  sostituito

dal seguente: «I produttori hanno, altresi', l'obbligo  di  indicare,

ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,  la

natura dei materiali di  imballaggio  utilizzati,  sulla  base  della

decisione 97/129/CE della Commissione.»;

d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  Il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto

con il Ministro dello sviluppo economico puo'  stabilire  un  livello

rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato

anno, tenendo conto della quota media, nei tre  anni  precedenti,  di

imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la  prima  volta

sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un  sistema  di  riutilizzo

degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.».

4. L'articolo 219-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, e' sostituito con il seguente:

«Art. 219-bis. (Sistema di riutilizzo di  specifiche  tipologie  di

imballaggi). - 1. Conformemente alla gerarchia  dei  rifiuti  di  cui

all'articolo 179, gli operatori economici adottano  misure  volte  ad

assicurare l'aumento della percentuale di  imballaggi  riutilizzabili

immessi  sul  mercato  anche  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  di

restituzione con cauzione, nonche'  dei  sistemi  per  il  riutilizzo

degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute  umana  e  nel

rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene  degli

alimenti  ne'  la  sicurezza  dei  consumatori,  nel  rispetto  della

normativa nazionale in materia. Al fine  di  perseguire  le  predette

finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi

e contratti di programma ai  sensi  dell'articolo  206  del  presente

decreto.

2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo

economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto

1988, n. 400, sono adottate  misure  atte  ad  incentivare  forme  di

riutilizzo attraverso, tra l'altro:

1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;

2) l'impiego di premialita' e di incentivi economici;

3)  la  fissazione  di  una  percentuale  minima  di   imballaggi

riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per  ciascun  flusso  di

imballaggi;

4) la promozione di  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai

consumatori.».

5. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato:

a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 e'  effettuato

su base nazionale con le seguenti modalita':

a) e' calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e

riciclati in un determinato anno civile. La quantita' di  rifiuti  di

imballaggio  prodotti  puo'  essere  considerata   equivalente   alla

quantita' di imballaggi immessi sul mercato nel  corso  dello  stesso

anno;

b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati e'  calcolato

come il peso degli imballaggi  diventati  rifiuti  che,  dopo  essere

stati sottoposti a  tutte  le  necessarie  operazioni  di  controllo,

cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali  di

scarto che non sono interessati dal successivo  ritrattamento  e  per

garantire  un  riciclaggio  di   elevata   qualita',   sono   immessi

nell'operazione di riciclaggio  sono  effettivamente  ritrattati  per

ottenere prodotti, materiali o sostanze;

c)  ai  fini  della  lettera  a),  il  peso  dei  rifiuti  di

imballaggio  riciclati  e'  misurato  all'atto  dell'immissione   dei

rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti

di  imballaggio  riciclati  puo'  essere  misurato  in  uscita   dopo

qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono  rimossi

con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che

non sono successivamente riciclati  non  sia  incluso  nel  peso  dei

rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualita'  e  di

tracciabilita' dei rifiuti di imballaggio e' assicurato  dal  sistema

previsto dall'articolo 188-bis.»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al

presente  articolo   la   quantita'   di   rifiuti   di   imballaggio

biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico  puo'

essere considerata come riciclata se il trattamento produce  compost,

digestato o  altro  prodotto  in  uscita  con  analoga  quantita'  di

contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato  a  essere

utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati.  Quando  il

prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno, puo' essere considerato

come  riciclato  solo  se  il  suo  utilizzo  comporta  benefici  per

l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

6-ter. La quantita' di materiali dei rifiuti di imballaggio che

hanno  cessato  di  essere  rifiuti  a   seguito   di   un'operazione

preparatoria prima  di  essere  ritrattati  puo'  essere  considerata

riciclata, purche'  tali  materiali  siano  destinati  al  successivo

ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o  sostanze  da

utilizzare  per  la  loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.

Tuttavia, i materiali che hanno  cessato  di  essere  rifiuti  e  che

devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre

energia  o  devono  essere  inceneriti,  usati  per   operazioni   di

riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai

fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1,  il

riciclaggio dei metalli separati dopo  l'incenerimento  dei  rifiuti,

proporzionalmente alla quota di rifiuti  di  imballaggio  inceneriti,

puo' essere computato ai fini del raggiungimento a condizione  che  i

metalli  riciclati  soddisfino  determinati   criteri   di   qualita'

stabiliti  dalla  decisione  di  esecuzione   (UE)   2019/665   della

Commissione del 17 aprile 2019.

6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato

membro per essere riciclati in quello  stesso  Stato  possono  essere

considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma

1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati  raccolti  tali

rifiuti di imballaggio.

6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori  dell'Unione

europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di

cui al comma 1 da parte dello  Stato  membro  nel  quale  sono  stati

raccolti soltanto se i requisiti di  cui  all'articolo  188-bis  sono

soddisfatti e se, in conformita' del regolamento  (CE)  n.  1013/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio,  l'esportatore  puo'  provare

che la spedizione di  rifiuti  e'  conforme  agli  obblighi  di  tale

regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al  di  fuori

dell'Unione europea ha  avuto  luogo  in  condizioni  sostanzialmente

equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto  ambientale

dell'Unione.»;

c) Al comma 7 le parole «12,  16  e  17»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «12 e 16».

6. L'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) al comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I

produttori e gli  utilizzatori  degli  imballaggi  sono  responsabili

della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili

ai  propri  prodotti  definiti  in  proporzione  alla  quantita'   di

imballaggi immessi sul mercato nazionale.»;

b) al comma 5,  le  parole  «Il  recesso  sara',  in  ogni  caso,

efficace solo dal momento  in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,

l'Osservatorio  accerti  il  funzionamento  del  sistema  e  ne   dia

comunicazione al Consorzio.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il

recesso e' efficace dal momento del  riconoscimento  del  progetto  e

perde tale  efficacia  solo  in  caso  di  accertamento  del  mancato

funzionamento del sistema.»;

c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Sono a carico dei

produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di  priorita'

nella gestione rifiuti:

a) i costi per il riutilizzo  o  la  ripresa  degli  imballaggi

secondari e terziari usati;

b) i  costi  per  la  gestione  degli  imballaggi  secondari  e

terziari;

c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi  di  cui

all'articolo 222, comma 1, lettera b);

d) i costi del successivo trasporto, nonche'  delle  operazioni

di cernita o di altre operazioni preliminari di  cui  all'Allegato  C

del presente decreto legislativo;

e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;

f)  i  costi  per  un'adeguata  attivita'  di  informazione  ai

detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui

sistemi di ritiro  e  di  raccolta  dei  rifiuti  anche  al  fine  di

prevenire la dispersione degli stessi;

g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati

sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui  rifiuti  raccolti  e

trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.».

7. Dopo l'articolo 221 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

«Art. 221-bis  (Sistemi  autonomi).  -  1.  I  produttori  che  non

intendono aderire ad  uno  dei  consorzi  di  cui  all'articolo  223,

presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare un'istanza di  riconoscimento  per  la  costituzione  di  un

sistema autonomo  in  forma  individuale  ovvero  collettiva,  avente

personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto

da uno statuto, conforme ai principi del  presente  decreto,  nonche'

allo "statuto tipo" di cui al comma 2.

2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata entro novanta

giorni  dall'assunzione  della  qualifica  di  produttore  ai   sensi

dell'articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del  recesso  da

uno dei sistemi collettivi gia' esistenti. Il  recesso  e',  in  ogni

caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare  emette  il  provvedimento  di

dichiarazione di idoneita' del progetto e  ne  da'  comunicazione  ai

suddetti sistemi collettivi dell'articolo 223.

3. Il progetto e' redatto secondo criteri di efficienza,  efficacia

ed economicita' e contiene: a) un piano di raccolta che  prevede  una

rete  articolata  sull'intero  territorio  nazionale,  b)  un   piano

industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento in  grado  di

conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio  fissati  dalle

norme europee o dalle norme di settore  nazionali.  Lo  statuto  deve

essere conforme ai principi di cui  alle  disposizioni  del  presente

titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo  le

modalita'  di  cui  all'articolo  237.  Nel  progetto  sono  altresi'

individuate  modalita'  di  gestione  idonee  a   garantire   che   i

commercianti, i distributori, gli  utenti  finali  e  i  consumatori,

siano informati sulle modalita' di funzionamento del sistema adottato

e sui metodi di raccolta, nonche' sul contributo applicato e su  ogni

altro aspetto per loro rilevante.

4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento, una fase di

confronto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio  e  del  mare  al  fine  di  definire  la  portata   delle

informazioni e il relativo livello di dettaglio della  documentazione

di cui al comma 3.

5. Sulla base della documentazione  trasmessa  dal  proponente,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

entro sessanta giorni dalla presentazione della  istanza,  verificato

che il progetto contenga tutti gli  elementi  di  cui  al  precedente

comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della

successiva  istruttoria,   comunica   al   proponente   l'avvio   del

procedimento  di  riconoscimento,  ovvero,  qualora   gli   elaborati

progettuali non presentano  un  livello  di  dettaglio  adeguato,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

comunica  al  proponente  il  provvedimento  motivato   di   diniego,

dichiarando la non idoneita' del progetto.

6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA

e la fidejussione prevista  al  comma  11,  entro  centoventi  giorni

dall'avvio del procedimento,  conclusa  l'istruttoria  amministrativa

attestante  l'idoneita'  del  progetto,  con  decreto  del   Ministro

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e'

riconosciuto il sistema collettivo.

7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di  idoneita'  del

progetto, viene effettuata apposita attivita' di monitoraggio a  cura

del Ministero con il supporto dell'Ispra, anche attraverso un congruo

numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento

stesso, volta a verificare l'effettivo funzionamento del  sistema,  e

la conformita' alle eventuali  prescrizioni  dettate.  All'esito  del

monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del

riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che  attesta

il mancato funzionamento del sistema.

8. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad  uno  dei

sistemi   collettivi   gia'   esistenti,   e'   sospeso   a   seguito

dell'intervenuta dichiarazione di idoneita' del progetto  e  sino  al

provvedimento definitivo  di  cui  al  comma  7.  La  sospensione  e'

comunicata al sistema collettivo di provenienza.

9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare puo' revocare il riconoscimento nei casi in cui:

a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza,

efficacia ed economicita';

b) i risultati ottenuti siano insufficienti  per  conseguire  gli

obiettivi di riciclaggio ove previsti;

c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione;

d) siano stati violati gli obblighi previsti  dall'articolo  221,

commi 6, 7 e 8.

10. A seguito della comunicazione di non idoneita' del progetto  di

cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema  ai  sensi  del

comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui  al  comma  9,  i

produttori  hanno  l'obbligo  di  partecipare  ad  uno  dei   sistemi

collettivi gia' esistenti. Ove, entro novanta giorni dal  ricevimento

della comunicazione,  i  produttori  non  provvedono  ad  aderire  ai

sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a essi  dovute

a decorrere dalla data della stessa comunicazione,  si  applicano  le

sanzioni previste al Titolo VI.

11. I  proponenti,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  della

raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma  7,

sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria  a  prima

richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e  del  mare,  pari  all'importo  delle  entrate  previste

dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 3.  Detta

garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui  al

comma 7.

12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai  sensi  della

previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle  disposizioni  di

cui al presente Titolo entro il 31 dicembre 2024.».

8. L'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Enti di governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove

costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati

di raccolta differenziata in modo  da  permettere  il  raggiungimento

degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati  nell'allegato

E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i

rifiuti di imballaggio e le altre particolari  categorie  di  rifiuti

selezionati dai rifiuti domestici e  da  altri  tipi  di  rifiuti  di

imballaggio. In particolare:

a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata  in

maniera  omogenea  in  ciascun  ambito  territoriale  ottimale,   ove

costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune,  su  tutto  il  suo

territorio promuovendo per i  produttori  e  i  relativi  sistemi  di

responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio  di

concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni

di parita' tra loro;

b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del

trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre  operazioni

preliminari di cui all'Allegato C del presente  decreto  legislativo,

nonche' il coordinamento con la gestione di  altri  rifiuti  prodotti

nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove  costituito  ed

operante, ovvero i Comuni.

2. I servizi di cui alla  lettera  b)  sono  prestati  secondo  i

criteri   di   efficacia,   efficienza   ed   economicita',   nonche'

dell'effettiva riciclabilita', sulla  base  delle  determinazioni  in

merito ai costi efficienti dell'Autorita' di regolazione per energia,

reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire  tali  servizi

di gestione di rifiuti sono posti a carico  dei  produttori  e  degli

utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali  somme  sono

versate  nei  bilanci  dei  Comuni  ovvero  degli  Enti  di  Gestione

Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella  gestione  del

ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere  impiegate  nel  piano

economico finanziario relativo alla determinazione  della  tassa  sui

rifiuti (TARI).

3. Gli  Enti  di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove

costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro

il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare un  resoconto  delle  voci  di

costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche'

per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando  l'effettivo  riciclo,

nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi.

4. Gli Enti di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove

costituiti ed operanti, ovvero i  Comuni,  garantiscono  la  gestione

completa della raccolta differenziata relativa a tutte  le  categorie

di rifiuti  indicate  nella  direttiva  2018/851/UE  all'articolo  1,

paragrafo 1, numero 3, lettera a),  punto  2-ter,  tramite  specifici

accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.».

b) dopo il comma 5 sono introdotti i seguenti commi:

«5-bis. Nel caso in cui  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela  e  del  territorio  e  del  mare  accerti  che  le  pubbliche

amministrazioni non abbiano attivato  sistemi  adeguati  di  raccolta

differenziata  dei  rifiuti,  anche  per  il   raggiungimento   degli

obiettivi di cui all'articolo 205, ed in  particolare  di  quelli  di

recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, puo' attivare  azioni

sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta  differenziata,  anche

avvalendosi  di  soggetti  pubblici,  ovvero  sistemi  collettivi   o

Consorzi, o privati  individuati  mediante  procedure  trasparenti  e

selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non

superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di

ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o

integrazione  del  servizio  ritenuto  insufficiente.   Ai   Consorzi

aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero  e

riciclaggio previsti dall'articolo 220,  e'  riconosciuto  il  valore

della  tariffa  applicata  per  la  raccolta   dei   rifiuti   urbani

corrispondente, al netto dei  ricavi  conseguiti  dalla  vendita  dei

materiali e del  corrispettivo  dovuto  sul  ritiro  dei  rifiuti  di

imballaggio e delle  frazioni  merceologiche  omogenee.  Ai  soggetti

privati, selezionati per comprovata  e  documentata  affidabilita'  e

capacita', a cui e' affidata la raccolta differenziata e conferiti  i

rifiuti  di  imballaggio  in  via  temporanea   e   d'urgenza,   fino

all'espletamento delle  procedure  ordinarie  di  aggiudicazione  del

servizio e comunque per un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi,

prorogabili di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di  impossibilita'

oggettiva e documentata di aggiudicazione, e' riconosciuto  il  costo

del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva.

5-ter.   Le   pubbliche   amministrazioni   incoraggiano,   ove

opportuno, l'utilizzazione di materiali  provenienti  da  rifiuti  di

imballaggio riciclati per la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri

prodotti.

5-quater.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo  economico  curano

la  pubblicazione  delle  misure  e  degli  obiettivi  oggetto  delle

campagne di informazione di cui all'articolo 224,  comma  3,  lettera

g).».

9. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato:

a) al comma 3, lettera h), le parole «ripartisce tra i produttori

e gli utilizzatori  il  corrispettivo  per  i  maggiori  oneri  della

raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)»

sono sostituite dalle seguenti: «ripartisce tra i  produttori  e  gli

utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo  221,

comma 10, lettera b)»;

b) il comma 5 dell'articolo 224 e' sostituito dai seguenti:

«5.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  del  principio   di

corresponsabilita'  gestionale   tra   produttori,   utilizzatori   e

pubbliche  amministrazioni,  CONAI  ed  i  sistemi  autonomi  di  cui

all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano  un

accordo di programma quadro, di cui alla legge  241/90  e  successive

modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto

di riferimento,  intendendosi  i  sistemi  collettivi  operanti  e  i

gestori delle piattaforme  di  selezione  (CSS),  con  l'Associazione

nazionale  Comuni  italiani  (ANCI),  con  l'Unione  delle   province

italiane (UPI) o con gli Enti  di  gestione  di  Ambito  territoriale

ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:

1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1  e

2 del presente decreto legislativo;

2. le modalita' di raccolta dei  rifiuti  da  imballaggio  ai

fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero;

3. gli obblighi e le sanzioni  posti  a  carico  delle  parti

contraenti.

5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5  e'  costituito

da una parte generale e dai relativi  allegati  tecnici  per  ciascun

materiale di cui all'Allegato E. Gli  allegati  tecnici  prevedono  i

corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualita',  tenendo  conto

delle operazioni di cernita o di altre  operazioni  preliminari,  che

sono  stabilite  tramite  analisi  merceologiche  effettuate  da   un

soggetto   terzo,    individuato    congiuntamente    dai    soggetti

sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito  territoriali

ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero  dai  Comuni  con  oneri

posti a carico dei sistemi collettivi.».

10. L'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 227 (Rifiuti elettrici ed  elettronici,  rifiuti  di  pile  e

accumulatori,  rifiuti  sanitari,  veicoli  fuori  uso   e   prodotti

contenenti amianto). - 1. Fatte salve le disposizioni degli  articoli

178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni

nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare

quelle riguardanti:

a) rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva  2012/19/UE  e

direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione  14

marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849;

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della  Repubblica  15

luglio 2003, n. 254;

c) veicoli fuori uso: direttiva  2000/53/CE  e  relativo  decreto

legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n.  209  e  direttiva  (UE)

2018/849;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti  contenenti  amianto:

decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;

e)  rifiuti  di  pile  e  accumulatori:  direttiva  2006/66/CE  e

relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27  e

direttiva (UE) 2018/849.».

11. L'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. Al fine

di migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  e  per  contribuire  alla

transizione  verso  un'economia  circolare,  i  sistemi  di  gestione

adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria,  a  prevenire

la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza  programmata,

nonche' a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre

forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento  finale  di

tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui  all'articolo  178  e

dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo.

I Consorzi ovvero i  sistemi  di  gestione  in  forma  individuale  o

collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente

decreto legislativo, gia' istituiti  ovvero  riconosciuti  ovvero  in

corso di riconoscimento,  operano  sull'intero  territorio  nazionale

senza generare distorsioni della concorrenza, curano  per  conto  dei

produttori la gestione  dei  rifiuti  provenienti  dai  prodotti  che

immettono  sul  mercato  nazionale  e  dai  prodotti   importati   in

condizioni non  discriminatorie,  in  modo  da  evitare  ostacoli  al

commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le  operazioni

di raccolta e di gestione nelle aree piu' proficue.

2. I  sistemi  di  gestione  adottati  devono  essere  aperti  alla

partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando  il

rispetto del principio  di  trasparenza  e  di  non  discriminazione,

garantiscono la continuita'  dei  servizi  di  gestione  dei  rifiuti

sull'anno solare di riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli

obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonche'  adeguata

attivita' di informazione ai detentori di  rifiuti  sulle  misure  di

prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta  dei

rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi.

3. I produttori  del  prodotto,  dispongono  dei  mezzi  finanziari

ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del  ciclo

di vita in cui il  prodotto  diventa  rifiuto;  tale  responsabilita'

finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione  di  tali

servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli  attori

interessati, inclusi i produttori di prodotti, i  sistemi  collettivi

che operano per loro conto e le autorita' pubbliche; a  tal  fine,  i

produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano  il

contributo ambientale secondo le modalita' di cui al comma 4.

4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per  unita'

o per peso del prodotto immesso sul mercato  nazionale,  assicura  la

copertura dei costi di gestione  del  rifiuto  da  esso  generato  in

conformita' ai principi di  cui  all'articolo  178,  al  netto  degli

introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle  materie  prime

ottenute dal prodotto, nonche' da eventuali cauzioni di deposito  non

reclamate. Esso e' modulato, ove possibile, per  singoli  prodotti  o

gruppi di prodotti  simili,  tenuto  conto  della  loro  durevolezza,

riparabilita',  riutilizzabilita'  e  riciclabilita',  nonche'  della

presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio  basato  sul

ciclo di vita del  prodotto  e  il  buon  funzionamento  del  mercato

interno.

5. Il contributo e' inoltre impiegato per  accrescere  l'efficienza

della filiera, mediante attivita' di  ricerca  scientifica  applicata

all'ecodesign dei prodotti  e  allo  studio  di  nuove  tecnologie  e

sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.

6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati

presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare un  piano  specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo

all'anno  solare  successivo,  e  il  bilancio  con  relazione  sulla

gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti:

a)  l'indicazione  nominativa  degli  operatori   economici   che

partecipano al sistema;

b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti

raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;

c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale;

d)  le  finalita'  per  le  quali  e'  utilizzato  il  contributo

ambientale;

e) l'indicazione delle procedure  di  selezione  dei  gestori  di

rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco

degli stessi gestori individuati per area geografica  e  che  operano

sull'intero territorio nazionale;

f) le eventuali ragioni che impediscono il  raggiungimento  degli

obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le  relative  misure  e

interventi correttivi finalizzati  ad  assicurare  il  raggiungimento

degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro  di

costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del  prodotto

e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da  mostrare  tutte

le  componenti  di   costo   associate   al   contributo   ambientale

effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti  dal

contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito.  E'

fatto  divieto  di  distribuire  utili  e  avanzi  di  esercizio   ai

consorziati.  L'avanzo  di  gestione   proveniente   dal   contributo

ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e  ne

determina  la  riduzione  del  suo  importo   nel   primo   esercizio

successivo.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato,  provvede  a

nuova  determinazione.  I  sistemi  collettivi  si  conformano   alle

indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato

nell'esercizio finanziario successivo.

8. Il  contributo  ambientale  versato  ad  un  sistema  collettivo

esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e  delle  materie  prime

che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale  previsto  dalla

parte  quarta  del  presente   decreto   legislativo.   La   presente

disposizione si applica con efficacia retroattiva.

9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai principi  e

criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio

2023.

10. I produttori che non intendono aderire  ai  sistemi  collettivi

esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del  Mare  una  apposita  istanza  di

riconoscimento per la costituzione di un sistema  autonomo  in  forma

individuale  ovvero  collettiva,  avente  personalita'  giuridica  di

diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto  conforme

ai principi del presente  decreto,  nonche'  allo  statuto  tipo.  Il

riconoscimento  e'  effettuato   secondo   le   modalita'   contenute

nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime  specifico

applicabile.».

12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3  aprile

2006, n.  152,  e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  Le  utenze  non

domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma

1, lettera b-ter) punto 2,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del

servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante

attestazione rilasciata dal  soggetto  che  effettua  l'attivita'  di

recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla  corresponsione  della

componente  tariffaria  rapportata   alla   quantita'   dei   rifiuti

conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta  di  servirsi  del

gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo

non inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del

servizio pubblico, dietro richiesta  dell'utenza  non  domestica,  di

riprendere l'erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza

quinquennale.».

                               Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme

  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

  - Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali  -  Capo  I

  Sanzioni.

 

1. L'articolo 258 decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e'

sostituito dal seguente:

«Art. 258 (Violazione degli obblighi di  comunicazione,  di  tenuta

dei registri obbligatori e dei formulari). - 1.  I  soggetti  di  cui

all'articolo 189, comma 3, che non effettuano  la  comunicazione  ivi

prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto  o  inesatto  sono

puniti  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  a

diecimila  euro;  se  la  comunicazione  e'   effettuata   entro   il

sessantesimo giorno dalla scadenza del  termine  stabilito  ai  sensi

della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  si  applica  la   sanzione

amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene  in  modo  incompleto  il

registro di carico e scarico di cui all'articolo  190,  comma  1,  e'

punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  a

diecimila euro. Se il registro e' relativo a  rifiuti  pericolosi  si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  diecimila  euro  a

trentamila  euro,  nonche'  nei  casi   piu'   gravi,   la   sanzione

amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese  a

un  anno   dalla   carica   rivestita   dal   soggetto   responsabile

dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'  lavorative

inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure

minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro  per  i

rifiuti   non   pericolosi    e    da    duemilasettanta    euro    a

dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.  Il  numero  di

unita'  lavorative  e'  calcolato  con  riferimento  al   numero   di

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,  mentre

i lavoratori a  tempo  parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano

frazioni di unita' lavorative  annue;  ai  predetti  fini  l'anno  da

prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio  contabile

approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua  il

trasporto di rifiuti senza il formulario di cui  all'articolo  193  o

senza i  documenti  sostitutivi  ivi  previsti,  ovvero  riporta  nel

formulario stesso  dati  incompleti  o  inesatti  e'  punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a  diecimila

euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso

di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche

a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di  rifiuti,

fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione  e  sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a  chi  fa  uso  di  un

certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e  4,  ove  le  informazioni,  pur

formalmente  incomplete  o  inesatte,  siano  rinvenibili  in   forma

corretta dai dati  riportati  nella  comunicazione  al  catasto,  nei

registri  cronologici  di  carico  e  scarico,   nei   formulari   di

identificazione dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture

contabili tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa  pena  si  applica  nei  casi  di  indicazioni  formalmente

incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a  ricostruire

le informazioni richieste ai sensi di  legge,  nonche'  nei  casi  di

mancato invio alle autorita' competenti e  di  mancata  conservazione

dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o  del  formulario  di

cui all'articolo 193.  La  sanzione  ridotta  di  cui  alla  presente

disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei  registri

cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando  siano

presenti i formulari di  trasporto,  a  condizione  che  la  data  di

produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere  dimostrata,  o

coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non  effettuano

la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero  la  effettuino  in   modo

incompleto o inesatto sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da duemila euro a diecimila  euro;  nel  caso  in  cui  la

comunicazione sia  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla

scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,

n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei

euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei

rifiuti urbani e assimilati che non effettuano  la  comunicazione  di

cui  all'articolo  189,  comma  3,  ovvero  la  effettuano  in   modo

incompleto o inesatto, sono puniti  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da duemila euro a diecimila  euro;  nel  caso  in  cui  la

comunicazione sia  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla

scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,

n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei

euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno  o  piu'  degli  obblighi  previsti

dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis,

commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente  decreto,  il  comandante

del poligono militare delle Forze armate e' punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.  In  caso

di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la  sanzione

amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui

al presente articolo, ovvero commette piu'  violazioni  della  stessa

disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista  per  la

violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La  stessa  sanzione

si applica a chi con  piu'  azioni  od  omissioni,  esecutive  di  un

medesimo disegno, commette anche in  tempi  diversi  piu'  violazioni

della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo

di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la

mancata o irregolare  iscrizione  al  Registro  di  cui  all'articolo

188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di

cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di  una

sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquecento  euro  a  duemila

euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro  a  tremila  euro

per i rifiuti pericolosi. La mancata o  incompleta  trasmissione  dei

dati informativi con le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite

comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da

cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti  non  pericolosi  e  da

mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte  ad  un  terzo  nel

caso in cui si proceda all'iscrizione al  Registro  entro  60  giorni

dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di  cui  al  comma  1

dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative.  Non  e'  soggetta

alle sanzioni di  cui  al  comma  11  la  mera  correzione  di  dati,

comunicata con le modalita' previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono  versati  ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere

riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  destinati

agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo  252,  comma

5, ove ricorrano le condizioni di  cui  all'articolo  253,  comma  5,

secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo,  conseguenti  alla

trasmissione o all'annotazione di dati  incompleti  o  inesatti  sono

applicate solo nell'ipotesi in cui i dati  siano  rilevanti  ai  fini

della  tracciabilita',  con  esclusione  degli  errori  materiali   e

violazioni formali. In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti

ai fini della tracciabilita' di tipo seriale,  si  applica  una  sola

sanzione aumentata fino al triplo.».

                               Art. 5

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8  aprile  2008

  Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti  urbani  raccolti  in

  modo differenziato.

1.  All'allegato  I,  paragrafo  4.2,  del  decreto  del   Ministro

dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e

successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del

28 aprile 2008, dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti:

«45-bis altre frazioni non specificate altrimenti  se  avviate  a

riciclaggio (EER 200199);

45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero  (EER

200303);

45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)».

                               Art. 6

                         Disposizioni finali

1. I soggetti sottoposti a regimi  di  responsabilita'  estesa  del

produttore  istituiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente

decreto legislativo si conformano alle disposizioni da  esso  dettate

in materia di  responsabilita'  estesa  del  produttore  entro  il  5

gennaio 2023.

2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  le  modifiche

statutarie apportate entro il 1° giugno  2022.  Nei  sessanta  giorni

successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare puo' indicare le modifiche che

devono essere apportate  dai  predetti  soggetti  nei  trenta  giorni

successivi alla comunicazione.

3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai  sensi  del

comma 2, ovvero nel caso in cui  le  modifiche  apportate  non  siano

ritenute adeguate, il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche  necessarie  nei

trenta giorni successivi alla comunicazione di cui  al  comma  2,  in

caso  di  mancato  adeguamento,  ovvero   alla   trasmissione   delle

modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.

4.  Gli  statuti  si  intendono  approvati  in  caso   di   mancata

comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare delle modifiche da apportare entro  il  termine

di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel

termine di cui al comma 3.

5. Al fine di consentire ai soggetti  affidatari  del  servizio  di

gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle

attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui

agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8  presente

decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

 

                               Art. 7

                       Abrogazioni e modifiche

 

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8,  180-bis,  188-ter,  230,

comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152;

b)  l'articolo  9  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

c) i  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quinquies  dell'articolo  6  del

decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

d) il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo  14  marzo

2014, n. 49.

2. All'articolo 230, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n.152, e'  soppresso  il  seguente  periodo:  «I  soggetti  che

svolgono  attivita'  di  pulizia  manutentiva  delle  reti   fognarie

aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1,

lettera f).».

3. Ai fini dell'istituzione del Registro elettronico  nazionale  di

cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.

12, e' autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2020,  ai  cui

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  il

recepimento della normativa europea di cui  all'articolo  41-bisdella

legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

                               Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme

  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

  - Allegati.

 

1. L'allegato C della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e' cosi' modificato:

a. le voci «R3 - Riciclaggio/recupero  delle  sostanze  organiche

non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di  compostaggio

e altre trasformazioni biologiche; R4  -  Riciclaggio  /recupero  dei

metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di  altre

sostanze  inorganiche;"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "R3   -

Riciclaggio/recupero delle sostanze  organiche  non  utilizzate  come

solventi  (comprese   le   operazioni   di   compostaggio   e   altre

trasformazioni  biologiche  (**);  R4  -  Riciclaggio  /recupero  dei

metalli e dei composti metallici (***); R5 - Riciclaggio/recupero  di

altre sostanze inorganiche (****)»;

b. dopo la voce R13 sono inseriti i seguenti capoversi:

«(**) Sono compresi  la  preparazione  per  il  riutilizzo,  la

gassificazione  e  la  pirolisi  che  utilizzano  i  componenti  come

sostanze chimiche e il recupero di materia organica  sotto  forma  di

riempimento.

(***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo.

(****) Sono compresi la  preparazione  per  il  riutilizzo,  il

riciclaggio di materiali da costruzione inorganici,  il  recupero  di

sostanze inorganiche sotto forma di  riempimento  e  la  pulizia  del

suolo risultante in un recupero del suolo.».

2. L'allegato D della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

Allegato D - Elenco dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti.

Definizioni.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1.  «sostanza  pericolosa»,  una   sostanza   classificata   come

pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2  a  5

dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio,  arsenico,

cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio,

tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in

forme metalliche nella misura in cui questi  sono  classificate  come

pericolose;

3.  «policlorodifenili  e  policlorotrifenili»  (PCB),   i   PCB,

conformemente alla definizione di cui  all'articolo  2,  lettera  a),

della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti:  qualsiasi

composto  di  scandio  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio,

niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco,

zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in

forme metalliche, nella misura in cui questi sono  classificati  come

pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la  pericolosita'

dei componenti dei rifiuti e  trasformano  i  rifiuti  pericolosi  in

rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione»,  processi  che  influiscono  esclusivamente

sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi,  senza

modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che  contiene,

dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi,  che  non

sono stati completamente trasformati in componenti non  pericolosi  e

che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente  nel  breve,  medio  o

lungo periodo.

Valutazione e classificazione.

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel  valutare  le  caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  si

applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,

HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i  valori  soglia

per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla  Parte  IV

del decreto legislativo n. 152  del  2006.  Quando  una  sostanza  e'

presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non

viene presa in considerazione per il calcolo  del  valore  limite  di

concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un  rifiuto

e'  stata  valutata  sia  mediante  una  prova  che  utilizzando   le

concentrazioni di sostanze pericolose come indicato  nell'Allegato  I

alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevalgono  i

risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti

sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si  applichino  le

esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Ai rifiuti  cui  potrebbero  essere  assegnati  codici  di  rifiuti

pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

l'iscrizione di  una  voce  nell'elenco  armonizzato  di  rifiuti

contrassegnata  come  pericolosa,  con  un  riferimento  specifico  o

generico a «sostanze pericolose», e'  opportuna  solo  quando  questo

rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che  determinano  nel

rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a  HP  8

e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della  caratteristica  di

pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto  del

Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

una caratteristica di pericolo puo' essere  valutata  utilizzando

la  concentrazione  di  sostanze  nei   rifiuti,   come   specificato

nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006

o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,

eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n.  440/2008  o

altri  metodi  di  prova  e  linee  guida  riconosciuti   a   livello

internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.

1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana;

i rifiuti  contenenti  dibenzo-p-diossine   e   i   dibenzofurani

policlorurati   (PCDD/PCDF),    DDT    (1,1,1-tricloro-2,2-bis    (4-

clorofenil)  etano),  clordano,   esaclorocicloesani   (compreso   il

lindano), dieldrin, endrin, eptacloro,  esaclorobenzene,  clordecone,

aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile  e/o  PCB

in  quantita'  superiori  ai  limiti   di   concentrazione   di   cui

all'allegato IV del  regolamento  (CE)  n.  850/2004  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  (1)  devono  essere   classificati   come

pericolosi;

i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I  alla  Parte  IV

del decreto legislativo n. 152 del 2006  non  sono  applicabili  alle

leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati  da  sostanze

pericolose).  I  residui  di  leghe  che  sono  considerati   rifiuti

pericolosi sono  specificamente  menzionati  nel  presente  elenco  e

contrassegnati con un asterisco (*);

se del caso,  al  momento  di  stabilire  le  caratteristiche  di

pericolo  dei  rifiuti  si  possono  prendere  in  considerazione  le

seguenti note contenute nell'allegato  VI  del  regolamento  (CE)  n.

1272/2008:

1.1.3.1.    Note     relative     all'identificazione,     alla

classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F,  J,

L, M, P, Q, R, e U;

1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura

delle miscele: note 1, 2, 3 e 5;

dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un  tipo

di rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata voce  di

pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei rifiuti.  Tutte  le

altre  voci  dell'elenco  armonizzato  di  rifiuti  sono  considerate

rifiuti non pericolosi.

Elenco dei rifiuti.

I  diversi  tipi  di  rifiuti  inclusi  nell'elenco  sono  definiti

specificatamente mediante il codice a  sei  cifre  per  ogni  singolo

rifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i

rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto

nell'elenco occorre procedere come segue:

identificare  la  fonte  che  genera  il  rifiuto  consultando  i

capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a  sei  cifre

riferito al  rifiuto  in  questione,  ad  eccezione  dei  codici  dei

suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che

e'  possibile  che  un  determinato  impianto  o  stabilimento  debba

classificare le proprie attivita' in capitoli diversi.  Per  esempio,

un costruttore di automobili puo' reperire i rifiuti che produce  sia

nel  capitolo  12  (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal   trattamento

superficiale di metalli), che nel  capitolo  11  (rifiuti  inorganici

contenenti metalli  provenienti  da  trattamento  e  rivestimento  di

metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso  di  rivestimenti),

in funzione delle varie fasi della produzione;

se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da  17  a  20  si

presta per la classificazione  di  un  determinato  rifiuto,  occorre

esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;

se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il

rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;

se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure  mediante

i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il  codice  99  (rifiuti

non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre  del  capitolo  che

corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase.

Parte di provvedimento in formato grafico

3. L'allegato E della parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e' modificato come segue: dopo le parole «35%  in  peso

per il legno» sono inserite le seguenti: «Entro il 31  dicembre  2025

almeno il 65% in  peso  di  tutti  i  rifiuti  di  imballaggio  sara'

riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno  conseguiti  i  seguenti

obiettivi minimi di riciclaggio,  in  termini  di  peso,  per  quanto

concerne i seguenti materiali  specifici  contenuti  nei  rifiuti  di

imballaggio:

50% per la plastica;

25% per il legno;

70% per i metalli ferrosi;

50% per l'alluminio;

70% per il vetro;

75% per la carta e il cartone;

entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i  rifiuti

di imballaggio sara' riciclato;

entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti  obiettivi

minimi di riciclaggio, in termini di  peso,  per  quanto  concerne  i

seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

55% per la plastica;

30% per il legno;

80% per i metalli ferrosi;

60% per l'alluminio;

75% per il vetro;

85% per la carta e il cartone.

Il calcolo del livello rettificato, di cui all'articolo 219,  comma

5-bis, e' effettuato come segue:

sottraendo dagli obiettivi di  riciclaggio  relativi  a  tutti  i

rifiuti di imballaggio da conseguire entro il  31  dicembre  2025  ed

entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre  anni  precedenti,

di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema

di  riutilizzo  degli  imballaggi,  rispetto  alla  totalita'   degli

imballaggi per la vendita immessi sul mercato;

sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi  ai  materiali

specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il

31 dicembre 2025 ed entro il 31  dicembre  2030,  la  medesima  quota

media  nei  tre  anni  precedenti,  di  imballaggi  riutilizzabili  e

riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi

di cui sopra costituiti  dal  rispettivo  materiale  di  imballaggio,

rispetto alla totalita' degli imballaggi per la  vendita,  costituiti

da tale materiale, immessi sul mercato.

Non si tengono in considerazione piu' di cinque  punti  percentuali

di  tale  quota  ai  fini  del  calcolo  del  corrispondente  livello

rettificato degli obiettivi.

Ai fini del calcolo  degli  obiettivi  di  riciclaggio  di  cui  al

presente allegato, relativi a  tutti  i  rifiuti  di  imballaggio  da

conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il  31  dicembre  2030,

nonche'  di  quelli  relativi  al  legno  contenuto  nei  rifiuti  di

imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed  entro  il  31

dicembre 2030, possono essere prese in considerazione le quantita' di

imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.».

4. L'allegato F della Parte IV del  decreto  legislative  3  aprile

2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«Allegato F - Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore  del

decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.

Requisiti   essenziali   concernenti   la   composizione    e    la

riutilizzabilita'   e   la   recuperabilita'   (in   particolare   la

riciclabilita') degli imballaggi:

gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il

peso al minimo necessario per  garantire  il  necessario  livello  di

sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per  il  prodotto  imballato

quanto per il consumatore;

gli imballaggi sono concepiti,  prodotti  e  commercializzati  in

modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il  recupero,  compreso

il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e  da  ridurne

al minimo l'impatto sull'ambiente  derivante  dallo  smaltimento  dei

rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei

rifiuti di imballaggio;

gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli

nocivi e di altre sostanze e materiali  pericolosi  come  costituenti

del   materiale   di   imballaggio   o   di   qualsiasi    componente

dell'imballaggio sia limitata al minimo  con  riferimento  alla  loro

presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione

se gli imballaggi o  i  residui  delle  operazioni  di  gestione  dei

rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

Requisiti per la riutilizzabilita' di un  imballaggio.  I  seguenti

requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

1) le proprieta' fisiche e  le  caratteristiche  dell'imballaggio

devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in  condizioni

di impiego normalmente prevedibili;

2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per  ottemperare

ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;

3)  osservanza  dei  requisiti  specifici  per   gli   imballaggi

recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi

un rifiuto;

Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio:

a)  Imballaggi  recuperabili  sotto  forma  di  riciclaggio   del

materiale:

l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale  da  consentire

il riciclaggio di una determinata percentuale in peso  dei  materiali

usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando  le

norme in vigore nella  Unione  europea.  La  determinazione  di  tale

percentuale  puo'  variare  a  seconda  del  tipo  di  materiale  che

costituisce l'imballaggio;

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico.  I

rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono

avere  un  valore  calorifico  minimo  inferiore  per  permettere  di

ottimizzare il recupero energetico;

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost:

i rifiuti di imballaggio trattati per produrre  compost  devono

essere sufficientemente biodegradabili in modo da non  ostacolare  la

raccolta separata  differenziata  e  il  processo  o  l'attivita'  di

compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili:

i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura

tale da poter subire una decomposizione fisica,  chimica,  termica  o

biologica grazie alla quale la maggior parte del  compost  risultante

finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli

imballaggi  oxodegradabili   in   plastica   non   sono   considerati

biodegradabili.».

5. L'allegato I della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile

2006,  n.  152,  e'  sostituito  dall'Allegato  III  della  direttiva

2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE)  n.  1357/2014  della

Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del

Consiglio, dell'8 giugno 2017.

* Sotto la voce HP6 «Tossicita'  acuta»  al  secondo  capoverso  le

parole «i seguenti valori limite sono da prendere in  considerazione»

sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti  valori  soglia  sono  da

prendere in considerazione».

6. Dopo l'Allegato L-bis della Parte IV del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:

«Allegato L-ter (esempi di strumenti economici e altre  misure  per

incentivare  l'applicazione  della  gerarchia  dei  rifiuti  di   cui

all'articolo 179).

1.  tasse  e  restrizioni  per  il  collocamento  in  discarica   e

l'incenerimento dei rifiuti  che  incentivano  la  prevenzione  e  il

riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come  opzione  di

gestione dei rifiuti meno preferibile;

2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw)  che  gravano  sui

produttori di rifiuti sulla base della quantita' effettiva di rifiuti

prodotti e forniscono  incentivi  alla  separazione  alla  fonte  dei

rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti,  in  particolare

quelli alimentari;

4. regimi di responsabilita' estesa del produttore per vari tipi di

rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il

profilo dei costi e la governance;

5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare  la

raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;

6. solida pianificazione degli  investimenti  nelle  infrastrutture

per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;

7. appalti  pubblici  sostenibili  per  incoraggiare  una  migliore

gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;

8. eliminazione graduale delle  sovvenzioni  in  contrasto  con  la

gerarchia dei rifiuti;

9. ricorso a  misure  fiscali  o  altri  mezzi  per  promuovere  la

diffusione  di  prodotti  e  materiali  che  sono  preparati  per  il

riutilizzo o riciclati;

10.  sostegno  alla  ricerca  e  all'innovazione  nelle  tecnologie

avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento

dei rifiuti;

12. incentivi economici per le autorita' locali e regionali,  volti

in  particolare  a  promuovere   la   prevenzione   dei   rifiuti   e

intensificare  i  regimi  di  raccolta  differenziata,  evitando  nel

contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;

13. campagne di sensibilizzazione pubblica,  in  particolare  sulla

raccolta  differenziata,  sulla  prevenzione  della  produzione   dei

rifiuti  e  sulla  riduzione  della  dispersione   dei   rifiuti,   e

integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;

14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte  le

autorita' pubbliche competenti che intervengono  nella  gestione  dei

rifiuti;

15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra  tutte

le parti interessate alla gestione dei  rifiuti,  incoraggiamento  di

accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti

da parte delle aziende.».

7. Dopo l'Allegato L-ter della Parte IV del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'

inserito il seguente:

«Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di  cui  all'articolo  183,

comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione
Descrizione
EER
RIFIUTI ORGANICI Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108
Rifiuti biodegradabili 200201
Rifiuti dei mercati 200302
CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101
Carta e cartone 200101
PLASTICA Imballaggi in plastica 150102
Plastica 200139
LEGNO Imballaggi in legno 150103
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138
METALLO Imballaggi metallici 150104
Metallo 200140
IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106
VETRO Imballaggi in vetro 150107
Vetro 200102
TESSILE Imballaggi in materia tessile 150109
Abbigliamento 200110
Prodotti tessili 200111
TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318
INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 200128
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130
ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani indifferenziati 200301

 

Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita'  agricole  e

connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

8. Dopo l'allegato L-quater della Parte IV del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 del presente  articolo,

e' inserito il seguente:

«Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono  rifiuti  di

cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13.  Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attivita' artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere,

estetista.

18. Attivita'  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,

fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffe', pasticceria.

24. Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,

generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

Rimangono  escluse  le  attivita'  agricole  e  connesse   di   cui

all'articolo 2135 del codice civile.

Attivita' non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per

tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a

cui sono analoghe.».

 

                               Art. 9

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma

3 dell'articolo 7, non devono  derivare  nuovi  e  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.  Le  Amministrazioni  e  le  autorita'

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome