Rifiuti: la gestione in accordo con il regolamento Emas

Rifiuti: la gestione in accordo con il regolamento Emas è il contenuto della decisione 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020, pubblicata in G.U.C.E. L del 14 aprile 2020, n. 115.

In particolare, il provvedimento è relativo «al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)».

Il documento è destinato alle organizzazioni:

  •  già registrate;
  • che intendono registrarsi;
  • che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali,

fornendo orientamenti specifici per il settore della gestione dei rifiuti ed evidenziando alcune soluzioni per il miglioramento e le migliori pratiche.

Di seguito il testo dell'articolato della decisione 2020/519; l'allegato è riportato in fondo alla pagina in formato pdf.

 

Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n.1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 

(G.U.C.E. L del 14 aprile 2020, n. 115) 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE [1]GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1. , in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1)  A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione deve elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere le migliori pratiche di gestione ambientale, indi­ catori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 1221/2009 sono tenute a tenere conto di tali documenti quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.

(2)  A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. La «Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecoge­ stione e audit (EMAS)» [2]Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU C 358 dell’8.12.2011, pag. 2). annovera la gestione dei rifiuti tra i settori prioritari.

(3)  Il documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti dovrebbe concentrarsi sulle migliori pratiche, gli indicatori e gli esempi per la gestione dei rifiuti, rivolgendosi alle imprese pubbliche e private di gestione dei rifiuti, comprese quelle che attuano regimi di responsabilità del produttore, e alle amministrazioni pubbliche responsabili della gestione dei rifiuti a livello locale. Esso dovrebbe tener conto e fare riferimento ai documenti di orientamento esistenti per gli aspetti contemplati da altri strumenti politici dell’Unione, quali la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). e altre normative specifiche in materia di rifiuti e i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). .

(4) Tendo conto delle migliori pratiche di gestione ambientale[5]Dri M., Canfora P., Antonopoulos I. S., Gaudillat P., Best Environmental Management Practice for the Waste Management Sector, relazione scientifica e strategica del JRC, EUR 29136 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2018, ISBN 978-92- 79-80361-1, doi:10.2760/50247, JRC111059; http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/WasteManagementBEMP.pdf , il documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti dovrebbe individuare indicatori specifici di prestazione ambientale, esempi di eccellenza e azioni per le autorità competenti in materia di rifiuti e altre imprese private o pubbliche di gestione dei rifiuti per migliorare le loro prestazioni nella gestione dei rifiuti, ad esempio promuovendo la prevenzione dei rifiuti e raggiungendo livelli più elevati di riutilizzo e riciclaggio. Questi elementi aiutano le organizzazioni a individuare i settori più rilevanti in cui possono intervenire per affrontare gli aspetti ambientali più significativi e a stabilire un quadro di riferimento per il monitoraggio dei miglioramenti in termini di sostenibilità.

(5) Affinché le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli altri soggetti, compresi le autorità nazionali, gli organismi di accreditamento e di abilitazione e gli auditor coinvolti nell’audit interno, dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti, la data di applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) Per elaborare il documento di riferimento settoriale allegato alla presente decisione la Commissione ha consultato gli Stati membri e altre parti interessate in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 

Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 12 agosto 2020.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
2. Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU C 358 dell’8.12.2011, pag. 2).
3. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
4. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
5. Dri M., Canfora P., Antonopoulos I. S., Gaudillat P., Best Environmental Management Practice for the Waste Management Sector, relazione scientifica e strategica del JRC, EUR 29136 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2018, ISBN 978-92- 79-80361-1, doi:10.2760/50247, JRC111059; http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/WasteManagementBEMP.pdf 

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