Emas applicato alla gestione dei Raee: gli incentivi per le certificazioni

Il decreto del ministero della Transizione ecologica 15 giugno 2022 prevede 500.000 euro annui

Emas applicato alla gestione dei Raee: gli incentivi per le indicazioni per le certificazioni sono riportate nel decreto del ministero della Transizione ecologica 15 giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, n. 180.

In particolare, il provvedimento dettaglia:

  • i soggetti che possono beneficiare delle misure;
  • come accedere ai contributi, pari a 500.000 euro annui;
  • il soggetto attuatore;
  • le modalità per la concessione e le eventuali revoche.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 15 giugno 2022 .

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 15 giugno 2022  

 

Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle  imprese  che
effettuano   le   operazioni   di   trattamento   dei   rifiuti    da
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE),  dei   sistemi
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento  (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre
2009. (22A04305) 

 

(in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, n. 180)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

d'intesa con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

e

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  attribuisce

al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione

ed il recupero delle condizioni ambientali  conformi  agli  interessi

della  collettivita'  ed  alla  qualita'  della  vita,   nonche'   la

conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa

delle risorse  naturali  dall'inquinamento  compiendo  e  promuovendo

studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,

recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle

attribuzioni dei Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 22  aprile  2021,  n.  55,  a  norma  del  quale  il  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e'

ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e l'art.  3  del

medesimo decreto-legge, in cui sono previste disposizioni transitorie

concernenti il «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  le

norme in materia di gestione dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti

inquinati ed in particolare la  parte  IV,  titolo  III,  recante  la

«Gestione di particolari categorie di rifiuti»;

Visto l'art. 227, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, che indica i rifiuti  elettrici  ed  elettronici

tra  le  tipologie  di  rifiuti  per  le  quali  restano   ferme   le

disposizioni speciali, nazionali e comunitarie;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio del  4

luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE),  che  sostituisce  le  precedenti  direttive   2022/96/UE   e

2003/108/UE, da ultimo modificata  dalla  direttiva  2018/849/UE  del

Parlamento e del Consiglio, che modifica, tra le altre, la  direttiva

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE)», da ultimo modificato dal  decreto

legislativo n. 118/2020, a seguito del  recepimento  della  direttiva

2018/849/UE;

Visto in particolare l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 14

marzo  2014,  n.  49,  «sono  definite,  nei  limiti  degli  ordinari

stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di  cui  al  presente

articolo, misure per  incentivare  l'introduzione  volontaria,  nelle

imprese che effettuano le operazioni di  trattamento  dei  RAEE,  dei

sistemi  certificati  di   gestione   ambientale   disciplinati   dal

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a

un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)»;

Visto il regolamento 1221/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio 2009 sull'adesione volontaria  delle  organizzazioni  a  un

sistema comunitario di ecogestione e  audit  (EMAS),  che  abroga  il

regolamento 461/2001/CE e le decisioni della Commissione  2001/681/CE

e 2006/193/CE;

Considerato che  il  richiamato  regolamento  europeo,  EMAS,  che,

costituisce strumento importante del  piano  d'azione  «Produzione  e

consumo sostenibili» e  «Politica  industriale  sostenibile»,  ed  e'

volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo  gli  impatti

ambientali ed utilizzando in modo piu' efficiente le risorse e dunque

un viatico efficace per stabilire un  concreto  modello  di  economia

circolare;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre  2021,  n.  464,  recante

l'atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno  2022  e  il

triennio 2022-2024, aggiornato in  coerenza  con  gli  obiettivi  del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il continuo  miglioramento

delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le

imprese, che  effettuano  operazioni  di  trattamento  dei  RAEE,  ad

avviare i procedimenti preordinati al rilascio  della  certificazione

EMAS;

Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  a  un   ente   strumentale

dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche

per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per

la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro

esito e per la successiva erogazione del contributo;

Vista la  convenzione  del  25  marzo  2021,  sottoscritta  tra  il

Ministero  della  transizione  ecologica  -  Direzione  generale  per

l'economia circolare e l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  registrata

con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Considerato che nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,

il Ministero individua le misure di cui all'art. 18, comma 7, decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Acquisita l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

espressa con nota protocollo n. 3328;

Acquisita l'intesa del Ministero della salute,  espressa  con  nota

protocollo n. 2196;

Acquisita l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, espressa

con nota protocollo n. 6664;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                              Finalita' 

 

1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita'  di

cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo  n.  49  del  2014,

definendo le misure per incentivare l'introduzione volontaria,  nelle

imprese che effettuano le operazioni di trattamento  dei  rifiuti  da

apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE),  dei   sistemi

certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento  (CE)

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre

2009, sull'adesione volontaria  delle  organizzazioni  a  un  sistema

comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

 

                               Art. 2 

                      Misure di incentivazione 

1. Le misure, volte a  incentivare  l'introduzione  volontaria  del

sistema di ecogestione e  audit  (EMAS)  e  dettagliate  mediante  il

provvedimento di  cui  all'art.  4,  comma  3,  sono  individuate  in

contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui,  a  valere

sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01  dello  stato

di previsione del Ministero della transizione ecologica.

2. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE  che  intendono

accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per

l'ottenimento della registrazione EMAS nonche' produrre  la  relativa

documentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3.

 

                               Art. 3 

                        Soggetti beneficiari 

1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte  alle  imprese

che effettuano operazioni di  trattamento  di  RAEE,  autorizzate  ai

sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione  garantisce  l'utilizzo

delle migliori tecniche di trattamento adeguato,  di  recupero  e  di

riciclaggio disponibili nonche' l'osservanza dei  requisiti  previsti

all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  per  il

trattamento adeguato  e  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di

riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto.

2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della

domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle

imprese;

b) risultano iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o

alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla

gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto

1995, n. 335;

c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi

dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,

e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza

o di sospensione  di  cui  all'art.  67  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159;

d) non si trovino in stato di  liquidazione  o  siano,  comunque,

soggette a una procedura concorsuale con finalita' liquidatoria.

 

                               Art. 4 

                 Modalita' di accesso ai contributi 

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i

soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda,  ai  sensi

del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.

2. Ciascun soggetto istante puo' presentare  una  sola  domanda  di

ammissione all'agevolazione.

3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di

agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore

generale per l'economia circolare  del  Ministero  della  transizione

ecologica. Con il medesimo provvedimento  sono  resi  disponibili  lo

schema in  base  al  quale  deve  essere  presentata  la  domanda  di

ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione

utile  allo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria.  Il   suddetto

provvedimento e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero

della transizione ecologica.

4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante

legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato

camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale  e'

stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

5. Sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici  di  cui

al comma 1 le imprese che abbiano  gia'  ottenuto  la  certificazione

EMAS o abbiano  concluso  il  procedimento  per  l'ottenimento  della

registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.

 

                               Art. 5 

        Determinazione e misura del contributo straordinario 

1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa  in  forma

di contributo, nei limiti delle risorse  finanziarie  disponibili  di

cui all'art. 2, comma 1.

2.  Il  contributo  concesso  e'  pari  all'importo  sostenuto  per

l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo

di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.

3.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni

concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della

dotazione finanziaria di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  presente

decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in

proporzione  all'importo  dell'agevolazione   spettante   a   ciascun

soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto,

senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione  della

domanda.

 

                               Art. 6 

                         Soggetto attuatore 

1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal

Ministero della transizione ecologica,  che  si  avvale,  sulla  base

della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

2. Allo scadere della convenzione citata al comma 1,  il  Ministero

svolge l'attivita' istruttoria avvalendosi del personale in  servizio

presso la Direzione generale per l'economia circolare.

 

                               Art. 7 

                   Concessione delle agevolazioni 

1. Il Ministero della transizione ecologica  (tramite  il  soggetto

attuatore), trascorso il termine finale per  la  presentazione  delle

domande di accesso alle agevolazioni, verifica la  completezza  e  la

regolarita'  della  domanda  e  della  documentazione  allegata,   il

possesso  dei  requisiti   di   ammissibilita'   sulla   base   delle

dichiarazioni rese dal soggetto istante.

2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si

concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione

a corredo dell'istanza,  il  Ministero  della  transizione  ecologica

procede  alla  trasmissione  dei  motivi  ostativi   all'accoglimento

dell'istanza.

3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si

concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle

dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione

concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma  1,

tenendo conto dell'eventuale riparto, adotta uno o piu' provvedimenti

cumulativi  di  concessione  delle  agevolazioni  con   decreto   del

direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare  sul  sito

web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it

4. Le comunicazioni inerenti al procedimento  di  cui  al  presente

decreto sono effettuate dal  Ministero  della  transizione  ecologica

esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).

 

                               Art. 8 

                      Erogazione del contributo 

1.  Il  contributo  e'  erogato  dal  Ministero  della  transizione

ecologica, con l'avvalimento del soggetto attuatore di  cui  all'art.

6, previa verifica della vigenza della regolarita'  contributiva  del

soggetto beneficiario, tramite  l'acquisizione  d'ufficio,  ai  sensi

dell'art. 44-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre  2000,  n.  445,  del   documento   unico   di   regolarita'

contributiva (DURC), nonche' della verifica  degli  inadempimenti  ai

sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.

2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle

attivita' di verifica di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede

all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi  previsti   dalle

procedure  per  l'attivazione  dell'intervento  sostitutivo  di   cui

all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero  a  segnalare

l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti   secondo   quanto

previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 602.

 

                               Art. 9 

       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti

dal Ministero ai sensi dell'art. 10, anche mediante sopralluoghi,  al

fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di

concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti

dal presente decreto;

b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  o  dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.a. - Invitalia, allo scopo di effettuare  il  monitoraggio  e  la

valutazione degli effetti dei benefici concessi.

 

                               Art. 10 

                              Controlli 

1.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,   successivamente

all'erogazione del contributo spettante, procede allo svolgimento dei

controlli  previsti  dalle  disposizioni   nazionali   al   fine   di

verificare, su un  campione  significativo  di  soggetti  beneficiari

agevolati, la veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto

notorio rilasciate dai  medesimi  soggetti  beneficiari  in  sede  di

richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei  controlli,

il Ministero della transizione ecologica procede  alla  revoca  delle

agevolazioni.

2. A tal  fine,  il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'

effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso  la  consultazione

diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla

verifica degli stati, delle  qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le

dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante

il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

 

                               Art. 11 

                   Cause di revoca del contributo 

1.  Il  contributo  concesso  e'  revocato,   ferme   restando   le

disposizioni  vigenti  per   le   responsabilita'   penali   per   le

dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di

ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti  irregolare

la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al  soggetto

beneficiario e non sanabili;

b) risultino  false  o  non  conformi  le  dichiarazioni  rese  e

sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non  adempia  agli  obblighi  di  cui

all'art. 9;

d)  il  soggetto  beneficiario  non  consenta  le  attivita'   di

controllo di cui all'art. 10.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la

revoca, totale o  parziale,  del  contributo  e,  anche  mediante  il

soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate,  anche

con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  fatte  salve  le  ulteriori

sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse recuperate ai sensi  del  comma  2  sono  versate  ad

apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio

dello Stato, per restare acquisite all'erario.

 

                               Art. 12 

                   Trattamento dei dati personali 

1. Il Ministero assicura che i  dati  personali  di  cui  entra  in

possesso  a  seguito  dell'attuazione  del  presente  decreto   siano

trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

e del regolamento 2016/679/UE.

 

                               Art. 13 

                      Disposizioni finanziarie 

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi  dell'art.

6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  si  provvede  esclusivamente

nell'ambito  della  convenzione  del  25  marzo  2021,  citata  nelle

premesse,  stipulata  ai  sensi  dell'art.  3,   comma   2,   decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  e  dell'art.  19,  comma  5,  del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

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