Rifiuti delle navi: novità per gli impianti portuali di raccolta

Oltre ai piani di raccolta e di gestione e alle procedure di conferimento e di recupero, disciplinate anche le esenzioni e le attività di ispezione

Pubblicata sulla G.U.C.E. L del 7 giugno 2019, n. 151 la direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.

Le parti più importanti del provvedimento riguardano:

  • i piani di raccolta e di gestione;
  • le procedure di conferimento e di recupero;
  • i casi di esenzioni;
  • le attività di ispezione;
  • la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Di seguito il testo della direttiva (Ue) 2019/883 (per l'allegato cliccare sul link a fine pagina).

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Direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

(in G.U.C.E. L del 7 giugno 2019, n. 151)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(omissis)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Sezione 1 

Disposizioni generali 

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell’Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

«nave»: un’imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente marino, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
2) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, nella versione aggiornata;
3) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
4) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
5) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo, che rimangono sul ponte, nella stiva o nelle cisterne dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, a eccezione delle polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o della polvere sulle superfici esterne della nave;
6) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
7) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura di pesce o di altre risorse marine viventi;
8) «imbarcazione da diporto»: una nave di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata all’utilizzo per finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali;
9) «porto»: un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l’attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all’interno della giurisdizione del porto;
10) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
11) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto;
12) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
13) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
14) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall’IMO;
15) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
16) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall’effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi.
I «rifiuti delle navi» di cui al punto 3), sono considerati rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a:

a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352, e con l’eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi cui si applica la lettera a).
Ai fini della presente direttiva, e per evitare ingiustificati ritardi per le navi, gli Stati membri possono decidere di escludere dai loro porti la zona di ancoraggio ai fini dell’applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

2.   Gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva.

3.   Gli Stati membri privi di porti o di navi battenti bandiera che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, con l’eccezione degli obblighi di cui al terzo comma del presente paragrafo, possono derogare alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri privi di porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della presente direttiva che riguardano soltanto i porti.

Gli Stati membri che intendono avvalersi delle deroghe di cui al presente paragrafo comunicano alla Commissione, entro il 28 giugno 2021, se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale modifica ulteriore. Fino a quando gli Stati membri in questione non avranno recepito e attuato la presente direttiva, essi non possono avere porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e non possono autorizzare navi, comprese le imbarcazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera.

Sezione 2 

Fornitura di impianti portuali di raccolta adeguati 

Articolo 4

Impianti portuali di raccolta

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi.

2.   Gli Stati membri provvedono a che:

a) gli impianti portuali di raccolta dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenendo conto:

i) delle esigenze operative degli utenti del porto;
ii) dell’ubicazione geografica e delle dimensioni di tale porto;
iii) della tipologia delle navi che vi fanno scalo; e
iv) delle esenzioni di cui all’articolo 9;

b) le formalità e le modalità operative relative all’utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide ed evitino ingiustificati ritardi alle navi;
c) le tariffe stabilite per il conferimento non creino un disincentivo all’uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi; e
d) gli impianti portuali di raccolta provvedano a una gestione dei rifiuti delle navi ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e ad altre pertinenti leggi nazionali e dell’Unione sui rifiuti.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri garantiscono la raccolta differenziata per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti delle navi, nei porti, come previsto nella normativa dell’Unione sui rifiuti, in particolare nella direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nella direttiva 2008/98/CE e nella direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Al fine di facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti differenziate conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida.

Il primo comma, lettera d), si applica fatte salve le prescrizioni più rigorose imposte dal regolamento (CE) n. 1069/2009 per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali.

3.   Gli Stati membri, in qualità di Stati di bandiera, si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall’IMO per notificare all’IMO e alle autorità dello Stato di approdo le presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.

Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, indagano su tutti i casi di presunta inadeguatezza segnalati e si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall’IMO per notificare l’esito dell’indagine all’IMO e allo Stato di bandiera che ha effettuato la segnalazione.

4.   Le autorità portuali interessate o, in mancanza di queste, le autorità competenti provvedono affinché le operazioni di conferimento o raccolta dei rifiuti siano realizzate adottando misure di sicurezza sufficienti per evitare rischi sia per le persone che per l’ambiente nei porti disciplinati dalla presente direttiva.

5.   Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti delle navi abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati.

Articolo 5

Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri garantiscono che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti e, se del caso, le autorità locali competenti, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile. Tale consultazione dovrebbe avvenire sia durante la predisposizione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia dopo la sua adozione, in particolare qualora siano stati attuati cambiamenti significativi per quanto riguarda le prescrizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.

Nell’allegato 1 figurano i criteri dettagliati per l’elaborazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.

2.   Gli Stati membri provvedono a comunicare agli operatori delle navi le seguenti informazioni riportate nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in merito alla disponibilità di adeguati impianti di raccolta nei loro porti e come sono strutturati i costi, e a renderle disponibili al pubblico e facilmente accessibili in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente:

a) ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio e, ove opportuno, il loro orario di lavoro;
b) elenco dei rifiuti delle navi abitualmente gestiti dal porto;
c) elenco dei punti di contatto, degli operatori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi offerti;
d) descrizione delle procedure per il conferimento dei rifiuti;
e) descrizione del sistema di recupero dei costi, inclusi sistemi e fondi di gestione dei rifiuti di cui all’allegato 4, se del caso.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono rese disponibili anche per via elettronica e aggiornate nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.

3.   Ove necessario per motivi di efficienza, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti possono essere elaborati congiuntamente da due o più porti limitrofi nella stessa regione geografica con l’adeguata partecipazione di ciascun porto, purché siano specificate per ogni singolo porto l’esigenza e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta.

4.   Gli Stati membri valutano e approvano il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e garantiscono che si procederà a una nuova approvazione al termine di almeno cinque anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, e dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo.

Gli Stati membri controllano l’attuazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti.

5.   I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati dai paragrafi da 1 a 4 se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi.

Gli Stati membri in cui tali porti sono situati ne comunicano il nome e l’ubicazione per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.

Sezione 3 

Conferimento dei rifiuti delle navi 

Articolo 6

Notifica anticipata dei rifiuti

1.   L’operatore, l’agente o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, diretto verso un porto dell’Unione, compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all’autorità o all’organismo designato a tale scopo dallo Stato membro in cui è situato il porto:

a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto;
b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o
c) al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
2.   Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.

3.   Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni notificate a norma del presente articolo siano esaminate e condivise con le competenti autorità preposte all’applicazione senza incorrere in ritardi.

Articolo 7

Conferimento dei rifiuti delle navi

1.   Il comandante di una nave che approda in un porto dell’Unione, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.

2.   Al momento del conferimento l’operatore dell’impianto portuale di raccolta o l’autorità del porto cui i rifiuti sono stati conferiti compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all’allegato 3 («ricevuta di conferimento dei rifiuti») e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai piccoli porti e senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che lo Stato membro in cui sono situati tali porti abbia notificato il nome e l’ubicazione di detti porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.

3.   L’operatore, l’agente o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.

Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se:

a) dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure
b) dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure
c) la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.
Al fine di garantire l’uniformità per l’applicazione della deroga di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire i metodi da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

5.   Uno Stato membro chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:

a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non è noto.

6.   Il paragrafo 4 si applica fatte salve prescrizioni più rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.

Articolo 8

Sistemi di recupero dei costi

1.   Gli Stati membri assicurano che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi. Tali costi comprendono gli elementi di cui all’allegato 4.

2.   I sistemi di recupero dei costi non costituiscono un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A tale scopo gli Stati membri applicano tutti i seguenti principi nell’elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:

a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:

i) i costi amministrativi indiretti;
ii) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell’allegato 4, che rappresenta almeno il 30 % del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l’anno successivo;

c) al fine di prevedere l’incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;
d) per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili;
e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, gli Stati membri possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.

3.   L’eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.

4.   Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:

a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5.   Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:

a) il tipo di commercio cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al commercio marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile.
Entro il 28 giugno 2020, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire i criteri per stabilire che una nave osserva le prescrizioni di cui alla lettera b) del primo comma, in merito alla gestione dei rifiuti a bordo della nave. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

6.   Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili e, se del caso, utilizzati, l’importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è ubicato il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente.

7.   Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione. Sulla base di tali dati di monitoraggio, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale.

La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato delle relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 9

Esenzioni

1.   Gli Stati membri possono esentare una nave che fa scalo nei loro porti dagli obblighi di cui all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8 («esenzione»), qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:

a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:

i) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un’impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
ii) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave; e
iii) è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell’Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;

c) l’esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull’ambiente marino.

2.   Qualora sia concessa l’esenzione, lo Stato membro in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all’allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all’applicazione dell’esenzione stessa e ne attesta la durata.

3.   Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate per via elettronica dagli Stati membri nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.

4.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.

5.   Fatta salva l’esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un’insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.

Sezione 4 

Misure esecutive 

Articolo 10

Ispezioni

Gli Stati membri provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità alla presente direttiva.

Articolo 11

Impegni di ispezione

1.   Ogni Stato membro ispeziona almeno il 15 % del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno.

Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.

2.   Gli Stati membri rispettano il paragrafo 1 del presente articolo selezionando le navi mediante il meccanismo unionale basato sul rischio.

Al fine di garantire l’armonizzazione delle ispezioni e prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, la Commissione adotta atti di esecuzione affinché possa definire nel dettaglio gli elementi del meccanismo unionale basato sul rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le procedure di ispezione delle navi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE al fine di garantire, per quanto possibile, la conformità alla presente direttiva.

Nel definire dette procedure gli Stati membri possono tener conto del meccanismo unionale basato sul rischio di cui al paragrafo 2.

4.   Se l’autorità pertinente dello Stato membro non è soddisfatta dei risultati di tale ispezione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, assicura che la nave non lasci il porto fino a che non avrà conferito i propri rifiuti a un impianto portuale di raccolta in conformità dell’articolo 7.

Articolo 12

Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione

L’attuazione e l’applicazione della presente direttiva sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformità degli articoli 13 e 14.

Articolo 13

Comunicazione e scambio di informazioni

1.   La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi («SafeSeaNet») di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 3, e all’allegato III della direttiva 2002/59/CE.

2.   Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro un tempo ragionevole in conformità della direttiva 2010/65/UE:

a) le informazioni sull’ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE che fa scalo in un porto dell’Unione, insieme a un identificativo del porto in questione;
b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2;
c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all’allegato 3;
d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all’allegato 5.
3.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni elencate all’articolo 5, paragrafo 2, siano disponibili elettronicamente attraverso SafeSeaNet.

Articolo 14

Registrazione delle ispezioni

1.   La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni a cui sono collegati tutti gli Stati membri e che contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito dalla presente direttiva («banca dati sulle ispezioni»). La banca dati sulle ispezioni è basata su quella di cui all’articolo 24 della direttiva 2009/16/CE e ha funzionalità simili.

2.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma della presente direttiva, comprese le informazioni relative ai casi di non conformità e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, non appena:

a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; o
c) sia stata concessa un’esenzione.

3.   La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni sia completa di qualsiasi dato pertinente comunicato dagli Stati membri ai fini del monitoraggio dell’attuazione della presente direttiva.

La Commissione assicura che la banca dati sulle ispezioni contiene informazioni per il meccanismo unionale basato sul rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione riesamina periodicamente la banca dati sulle ispezioni per monitorare l’attuazione della presente direttiva e richiamare l’attenzione su eventuali dubbi in merito all’attuazione globale al fine di incentivare un’azione correttiva.

4.   Gli Stati membri hanno accesso in qualsiasi momento alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni.

Articolo 15

Formazione del personale

Le autorità portuali e le autorità dell’impianto portuale di raccolta provvedono affinché tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Tali autorità garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Sezione 5 

Disposizioni finali 

Articolo 17

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, in merito all’applicazione della presente direttiva nei porti dell’Unione.

Articolo 18

Procedura di modifica

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 19 al fine di modificare gli allegati della presente direttiva e i riferimenti agli strumenti dell’IMO nella presente direttiva nella misura necessaria a renderli conformi al diritto dell’Unione o per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare a livello dell’IMO.

2.   Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 per modificare gli allegati qualora ciò si renda necessario per migliorarne i meccanismi stabiliti di attuazione e monitoraggio, in particolare, quelli di cui agli articoli 6, 7 e 9, al fine di provvedere alla notifica e al conferimento dei rifiuti efficaci e alla corretta applicazione delle esenzioni.

3.   In casi eccezionali, ove debitamente giustificato da un’adeguata analisi da parte della Commissione e allo scopo di evitare una minaccia grave e inaccettabile all’ambiente marino, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 per modificare la presente direttiva, nella misura necessaria a evitare tale minaccia, allo scopo di non applicare una modifica della convenzione MARPOL ai fini della presente direttiva.

4.   Gli atti delegati di cui al presente articolo sono adottati almeno tre mesi prima della scadenza del periodo fissato a livello internazionale per la tacita accettazione della modifica della convenzione MARPOL o della data prevista per l’entrata in vigore di detta modifica.

Nel periodo che precede l’entrata in vigore di detti atti delegati gli Stati membri si astengono da qualsiasi iniziativa volta a integrare la modifica nel diritto nazionale o ad applicare la modifica allo strumento internazionale in questione.

Articolo 19

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del «Legiferare meglio»13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Modifica della direttiva 2010/65/UE

Al punto A dell’allegato della direttiva 2010/65/UE, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.
Notifica di rifiuti delle navi, compresi i residui

Articoli 6, 7 e 9 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).».

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 2000/59/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 23

Riesame

1.   La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 giugno 2026. Tale valutazione include altresì una relazione dettagliata sulle migliori azioni in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti rilevate a bordo delle navi.

2.   Nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), in occasione della prossima revisione del mandato dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), la Commissione valuta l’opportunità di conferire all’EMSA competenze aggiuntive ai fini dell’esecuzione della presente direttiva.

Articolo 24

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegati

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