Rifiuti sanitari sterilizzati: i chiarimenti del Mase

Rifiuti sanitari sterilizzati
Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale della Regione Toscana

Rifiuti sanitari sterilizzati: il Mase ha fornito chiarimenti in risposta a un interpello ambientale della Regione Toscana. In particolare, è stato chiesto al dicastero se:

  • l’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003 – intenda modificare implicitamente quest’ultimo citato decreto o, in ogni caso, quale sia la valenza e la portata dello stesso;
  • sia corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il codice Eer 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.

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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Regione Toscana 20 giugno 2023, n. 100338

Oggetto: articolo 3-septies d.lgs 152/2006 - interpello in materia ambientale in riferimento al dpr 254/2003

Nell'ambito di alcuni incontri con aziende sanitarie interessate e gestori del servizio pubblico sono emerse alcune perplessità in relazione alla corretta applicazione delle disposizioni del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179".

Il DPR 254 del 2003 (articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8), per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, dispone che possono essere considerati rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che Io smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Il DPR 254/2003 opera quindi un'assimilazione ex lege di questi rifiuti speciali ai rifiuti urbani, condizionandola, però, al fatto che il loro smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Il D.L. 08/04/2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", all'articolo 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari) prevede che: "Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani".

Il Decreto Legge appena citato prescrive quindi che, per le finalità descritte, se il procedimento di sterilizzazione è effettuato:

  • secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254,
  • presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento,

i rifiuti sanitari sterilizzati sono classificati e gestiti come rifiuti urbani, senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione dei rifiuti stessi.

Il Decreto legge parrebbe apportare una modifica implicita, quindi, del DPR 254/2003, laddove quest'ultimo assoggetta la possibilità di classificare i rifiuti sanitari a rischio infettivo sottoposti a procedimento di sterilizzazione come rifiuti urbani solo se smaltiti in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Si chiede pertanto a codesto Ministero, visto il mancato coordinamento delle norme sopra segnalate, quale sia la valenza e la portata dell'articolo 30 bis del D.L. 08/04/2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi ín materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".

Si chiede, in particolare, se l'articolo 30-bis del D.L. 08/04/2020, n. 23 costituisca una modifica implicita del DPR 254/2003 laddove il citato D.L. dispone che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, nel rispetto delle condizioni del D.L. stesso, siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani a prescindere dalla successiva destinazione dei rifiuti stessi, a differenza di quanto dispone, in tal senso, il DPR 254/2003 nei termini sopra richiamati.

Si chiede, infine, se sia da ritenere corretto attribuire ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto dispone il richiamato articolo 30-bis del D.L. 08/04/2020, n. 23, il codice 20.03.01 ("rifiuti urbani indifferenziati") dell'elenco Europeo dei Rifiuti, alla luce delle seguenti norme:

  • Definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma b-ter), punto 2) del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152;
  • Allegato L-quinquies al Titolo I della Parte quarta del D.Igs. n. 152/2006 laddove include, al punto 10, gli ospedali nell'elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b­ter), punto 2);
  • Allegato L-quater al Titolo I della Parte quarta del D.Igs. n. 152/2006.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 marzo 2024, n. 43348

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Applicazione dell’art. 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 nell’ambito della gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati.

 

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/06 la Regione Toscana ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati. In particolare, è stato richiesto di chiarire se:

- l’articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003 – intenda modificare implicitamente quest’ultimo citato decreto o, in ogni caso, quale sia la valenza e la portata dello stesso;

- sia corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall’art. 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il codice EER 200301 “rifiuti urbani indifferenziati”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue: - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 - “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;

- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, non ché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopra riportato emerge quanto segue.

I rifiuti sanitari trovano una specifica disciplina normativa nel D.P.R. n. 254 del 2003. In particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. g), n. 8), del citato decreto, dispone l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati ad uno specifico procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Il successivo articolo 11, comma 1, lettera c) dispone, inoltre, che qualora nella regione di produzione dei rifiuti sanitari sterilizzati non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, gli stessi, previa autorizzazione del Presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi; in caso di incenerimento o smaltimento in discarica al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Nel 2020, tuttavia, al fine di affrontare l’emergenza epidemiologica, contenendo il rischio infettivo e favorendo la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie stesse, il legislatore ha introdotto, con la legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020, l’articolo 30-bis al decreto-legge n. 23 del 2020, disponendo che “fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani”. Tale previsione prevedeva una specifica disciplina per i rifiuti a rischio infettivo prodotti all’interno di strutture sanitarie pubbliche e private, applicabile esclusivamente per un tempo limitato, ossia fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Successivamente, l’articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha soppresso la suddetta previsione temporale (“fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria”) di cui al citato articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020. La nuova disposizione normativa ha, in altre parole, soppresso il limite temporale connesso alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, prevedendo, in via definitiva (e non più transitoria) i suddetti obblighi di gestione ed il relativo regime ivi stabilito per i rifiuti sanitari.

Pertanto, con riferimento al primo quesito, ai sensi della normativa sopra richiamata, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.

In merito al secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, si rappresenta che tali rifiuti, una volta “assimilati agli urbani” possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003 a norma del quale: “i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.”

Per questa tipologia di rifiuti viene, dunque, stabilita ex lege la classificazione e l’attribuzione del codice EER, posto che l’articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, si inserisce – semplificando – in una disciplina già delineata dal richiamato D.P.R. n. 254 del 2003.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo n.152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i
quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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