Rifiuti sotto sequestro: i requisiti del curatore

Il provvedimento riguarda il soggetto abilitato a mettere in vendita i materiali bloccati nelle aree portuali e aeroportuali

Definiti i requisiti di iscrizione all'Albo gestori ambientali per la figura del curatore dei rifiuti  posti sotto  sequestro nelle  aree  portuali e aeroportuali per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2016, n. 122, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2016, n. 88.

Di seguito il testo integrale del decreto, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2016, n. 88 

Regolamento concernente i requisiti del curatore  dei  rifiuti  posti
sotto  sequestro  nelle  aree  portuali  e  aeroportuali   ai   sensi
dell'articolo 259 o  dell'articolo  260  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. (16G00092)

in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2016, n. 122

Vigente al: 10-6-2016
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale, e successive modifiche, e, in particolare, gli
articoli 212, relativo all'Albo gestori  ambientali,  259  e  260  in
materia di traffico illecito di rifiuti»;
  Visto l'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16,  recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di  accertamento»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  del  3  giugno  2014,  n.   120,   recante:
«Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle  modalita'
di organizzazione dell'Albo nazionale  dei  gestori  ambientali,  dei
requisiti tecnici e  finanziari  delle  imprese  e  dei  responsabili
tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e  dei  relativi
diritti annuali»;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 3 dicembre 2015;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. 0002433/GAB del 2 febbraio 2016,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  la
successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3./2016/18 del 5 febbraio  2016  con
la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il  proprio
nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

                             A d o t t a

il seguente regolamento:

                           Articolo unico
                       Requisiti dei curatori

  1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  24  del  Regolamento
(CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti,  ed  eventuali
modificazioni  ed   integrazioni,   i   curatori   che,   su   nomina
dell'autorita'  giudiziaria,  possono  procedere  alla  vendita   del
rifiuto posto sotto sequestro presso aree  portuali  e  aeroportuali,
previo  trattamento  da  parte  dei  consorzi  obbligatori   di   cui
all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, devono essere iscritti all'Albo  nazionale  dei  gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 -  intermediazione
e commercio di rifiuti senza detenzione  dei  rifiuti  stessi  -,  ai
sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti   Organi   di
controllo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Allegati

allegati 1214056

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