Rifiuti transfrontalieri: siglato un protocollo Mite – Agenzia delle Dogane

Particolare attenzione ai rifiuti tessili e di plastica

Rifiuti transfrontalieri: siglato un protocollo tra il ministero della transizione ecologica (Mite) - Agenzia delle Dogane per prevenire attività di esportazioni illegali.

 

 

Le due parti firmatarie si impegnano a:

  1. garantire la massima cooperazione in materia di controllo preventivo e successivo della movimentazione transfrontaliera di rifiuti, in particolar modo rifiuti tessili e rifiuti di plastica;
  2. scambiare tutte le informazioni utili, ivi incluse quelle contenute nelle rispettive banche dati per l’effettuazione dei controlli connessi alle movimentazioni transfrontaliere di materiali e rifiuti;
  3. favorire la formazione e l’informazione del personale;
  4. promuovere iniziative legislative mediante la presentazione di proposte normative in ambito nazionale e/o comunitario nelle materie oggetto del protocollo.

Qui la decisione della Commissione 2021/1752 sulla raccolta differenziata della plastica

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del protocollo, è prevista l’istituzione di un apposito tavolo di coordinamento, presieduto dal capo dipartimento del dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi o da funzionari titolati su delega, da un rappresentante del dipartimento e due rappresentanti dell’Agenzia.

[fonte: https://www.mite.gov.it/comunicati/rifiuti-mite-e-agenzia-dogane-avviano-collaborazione-prevenire-export-illegale ]

Di seguito il testo del protocollo.

 

PROTOCOLLO D’INTESA

tra
AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI (di seguito anche “Agenzia” o “ADM”), codice fiscale 97210890584,
con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Marcello Minenna
e
Il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, (di seguito anche “Ministero”) con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, partita iva 97327160582, in persona del Capo Dipartimento del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) Ing. Laura D’Aprile

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e, congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

  • ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso nell’Unione Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e sostanze psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente;
  • ADM, in particolare, esercita il controllo delle merci e dei rifiuti oggetto di scambi internazionali; può sottoporre a controllo i mezzi di trasporto e le spedizioni, nonché le persone che si trovo negli spazi doganali o che provengano dal confine dello Stato; esercita funzioni di polizia giudiziaria e tributaria finalizzate alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione delle violazioni alla normativa tributaria ed extratributaria; svolge attività di intelligence sui flussi commerciali a rischio che transitano per porti, aeroporti e valichi di frontiera, anche attraverso l’utilizzo della sala analisi;
  • l’Agenzia, nell’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa vigente, monitora e analizza, mediante l’attivazione e la gestione di proprie banche dati, nonché attraverso gli uffici competenti, i flussi commerciali e le altre informazioni in possesso, allo scopo di elaborare profili di rischio;
  • il Ministero della Transizione Ecologica svolge funzioni in materia di: tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero, salvaguardia del territorio e delle acque, politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, sviluppo sostenibile, efficienza energetica ed economia circolare, gestione integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d’interesse nazionale (SIN), valutazione ambientale delle opere strategiche, contrasto all’inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati;
  • il DiTEI, ed in particolare la Direzione generale per l’economia circolare (ECI), facente parte del Dipartimento medesimo, svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare; gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero; pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti e monitoraggio dell’adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell’Albo nazionale dei gestori ambientali; attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di ecosostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (“acquisti pubblici verdi”); individuazione, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, anche in attuazione del relativo Programma Nazionale, nonché per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate; attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza;
  • il Ministero, con Decreto ministeriale 22 dicembre 2016, ha adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento;
  • l’obiettivo finale del Piano è quello di garantire, attraverso l’individuazione di elementi conoscitivi comuni, nonché la definizione di procedure condivise ed il coordinamento dei soggetti coinvolti, un’applicazione uniforme ed efficace a livello nazionale e, più in generale, a livello comunitario, delle disposizioni previste dal regolamento in materia di ispezioni al fine di impedire i traffici illeciti di rifiuti;
  • l’attuazione delle misure previste nel Piano interessa gli Organi di controllo, tra tutti, ADM che svolge attività ispettiva sul territorio nazionale e presso le frontiere dell’Unione europea;
  • ADM e il Ministero hanno reciproco interesse ad avviare un’attività di collaborazione che preveda sinergie in materia di raccordo informativo e di analisi operativa, lo svolgimento di attività formative reciproche e di scambio di best practices, anche nelle tecnologie di supporto alle attività di pertinenza, che implementino e rafforzino le capacità di contrasto di rispettiva competenza, nonché ulteriori forme di collaborazione attinenti ai relativi ambiti di competenza specialistica.

TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Protocollo è finalizzato a predisporre le opportune forme di raccordo tra le Parti per la realizzazione dei seguenti obiettivi comuni:

a. sviluppare le attività di intelligence e di analisi dei rischi per orientare al meglio i controlli doganali riguardo alla movimentazione transfrontaliera di materiali e rifiuti;

b. migliorare la gestione e il controllo delle attività connesse alle movimentazioni transfrontaliere di materiali e rifiuti anche per potenziare l’azione di contrasto agli illeciti ambientali e prevenire infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

c. favorire la collaborazione ed i rapporti con gli organismi internazionali che operano nel settore.

 

Art. 3 – Attività

1. Le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:

a. garantire la massima cooperazione in materia di controllo preventivo e successivo della movimentazione transfrontaliera di rifiuti, in particolar modo rifiuti tessili e rifiuti di plastica;

b. scambiare tutte le informazioni utili, ivi incluse quelle contenute nelle rispettive banche dati per l’effettuazione dei controlli connessi alle movimentazioni transfrontaliere di materiali e rifiuti;

c. favorire la formazione e l’informazione del personale;

d. promuovere iniziative legislative mediante la presentazione di proposte normative in ambito nazionale e/o comunitario nelle materie oggetto del presente Protocollo.

 

Art. 4 – Tavolo di coordinamento

  1. Al fine di garantire una cooperazione effettiva nonché un coordinamento efficace, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 2 del presente Protocollo d’Intesa, è istituito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, un apposito Tavolo di Coordinamento, presieduto dal Capo Dipartimento del Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli investimenti verdi o da funzionari titolati all’uopo delegati e da un rappresentante per il Dipartimento e due rappresentanti per ADM.
  2. Al Tavolo di Coordinamento possono essere chiamati a partecipare altri soggetti pubblici.
  3. Al Tavolo di Coordinamento compete l’attuazione del presente Protocollo, il monitoraggio delle attività, nonché la risoluzione di eventuali criticità operative che dovessero emergere nella prassi.
  4. Il Tavolo di Coordinamento definisce le proprie modalità di funzionamento e si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni.
  5. Compete al Tavolo di Coordinamento, al termine della durata del Protocollo d’Intesa, la produzione delle valutazioni finali e di eventuali proposte per migliorare la cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni.
  6. Il Tavolo di Coordinamento, all’unanimità, può stabilire una proroga del Protocollo d’Intesa in coerenza con quanto disposto dall’articolo 6 e decide sull’adesione al Protocollo d’Intesa da parte di altri organi ed enti pubblici competenti in materia di ispezioni.

 

Art. 5 - Oneri

1. Le Parti sostengono le attività di propria competenza, rientranti nel Protocollo, con le risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi.

 

Art. 6 - Durata

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in forma scritta tra le Parti.

 

Art. 7 – Riservatezza

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula del presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
Ciascuna Parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso l’altra Parte e si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo.

 

Art. 8 – Pubblicazione

1. Le Parti procedono alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Art. 9 – Controversie

Il presente Protocollo, recante la collaborazione istituzionale tra soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241del 1990 e s.m.i., per garantire una sinergia operativa su temi di interesse comune, non è soggetto a registrazione, e per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o attuazione, le parti si impegnano a ricorrere a soluzioni bonarie.

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