Rifiuti urbani: da Arera il testo unico sul servizio di gestione

Il testo in allegato alla delibera 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif 

Rifiuti urbani: da Arera il testo unico sul servizio di gestione. In particolare, con la delibera 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif  è stato approvato «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)», il cui obiettivo è definire «Un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, minimi ed omogenei per tutte le gestioni del Paese, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti».

La delibera definisce:

  • l'applicazione di disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti;
  • la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;
  • le disposizioni in materia di qualità nei casi di avvicendamento gestionale.

 

Nell'allegato sono, invece, riportati:

  • definizioni e ambito di applicazione;
  • attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  • punti di contatto con l’utente;
  • reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  • modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
  • servizi di ritiro su chiamata;
  • interventi per disservizi e per riparazioni delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
  • continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto;
  • continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
  • sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  • indicatori e modalità per la gestione degli obblighi di qualità in caso di gestore non integrato del servizio;
  • livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  • obblighi di registrazione e comunicazione.

Di seguito il testo della delibera; l'allegato è disponibile in pdf in fondo alla pagina.

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Deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF

 

Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

 

(omissis)

 

DELIBERA

Articolo 1

Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1.1 È approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

1.2 Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

Articolo 2

Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti

2.1 L’Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l’applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.
2.2 L’Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l’Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.
2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all’Articolo 56 e di comunicazione di cui all’Articolo 58 del TQRIF.

Articolo 3

Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

3.1 Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l’Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
3.2 La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3.3 Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente.

Articolo 4

Disposizioni in materia di qualità nei casi di avvicendamento gestionale

4.1 Nel caso in cui vi sia un avvicendamento gestionale, il gestore subentrante è tenuto a garantire, per le attività di propria competenza, almeno il rispetto degli standard qualitativi riportati nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani adottata nella gestione ai sensi dell’articolo 5 del TQRIF.
4.2 In caso di subentro di un nuovo gestore, gli obblighi di registrazione di cui all’Articolo 56 del TQRIF decorrono dopo sei mesi dalla data di affidamento del servizio.

Articolo 5

Modifiche alla deliberazione 444/2019/R/RIF

5.1 All’articolo 1 della deliberazione 444/2019/R/RIF le parole “per il periodo 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023” sono eliminate.
5.2 All’Articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
i. al comma 1.1:
• le parole “Ente di governo dell’Ambito o Egato è il soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138” sono sostituite dalle parole “Ente di

governo dell’Ambito è il soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;”;

• le parole “gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia” sono sostituite dalle parole “gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti come individuati dall’Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;”;
• le parole “gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è il soggetto affidatario dell’attività di gestione tariffe e rapporto con l’utenza, ivi inclusi i Comuni titolari della medesima attività” sono sostituite dalle parole “gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;”;
• le parole “gestore della raccolta e trasporto è il soggetto affidatario dell’attività di raccolta e trasporto, ivi inclusi i Comuni che gestiscono l’attività in economia” sono sostituite dalle parole “gestore della raccolta e trasporto è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;”;
• le parole “gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade è il soggetto affidatario dell’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi inclusi i Comuni che gestiscono l’attività in economia” sono sostituite dalle parole “gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;”;
• le parole “MTR è il Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018- 2021 approvato con deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF” sono sostituite dalle parole “MTR-2 è il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF;”;
• dopo le parole “rifiuti urbani o RU sono i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;” sono aggiunte le parole:
“TQRIF è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;”;

• le parole “tariffa è la TARI di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/13, oppure la tariffa di natura corrispettiva istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della medesima legge” sono sostituite dalle parole “tariffa è la TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 651, della legge n. 147/13, oppure la tariffa di natura corrispettiva istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della medesima legge;”;

• le parole “utente è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione” sono sostituite dalle parole “utente è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;”;
ii. dopo il comma 1.1 dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF è aggiunto il seguente comma 1.2:
“1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’Autorità ratione temporis vigente.”.

5.3 All’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
i. al comma 1 le parole “nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023” sono eliminate;
ii. al comma 2 lettera b) di cui al sub ii) dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF dopo le parole “da a) ad i)” sono aggiunte le parole “e da t) a v)”.
5.4 All’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
i. al comma 3.1:
• alla lettera b) le parole “richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti” sono sostituite dalle parole “reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti);”;
• alla lettera g) le parole “Carta della qualità del servizio vigente liberamente scaricabile” sono sostituite dalle parole “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 5 del TQRIF liberamente scaricabile;”;
• alla lettera i) le parole “ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione” sono eliminate;
• alla lettera n) le parole “con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite” sono sostituite dalle parole “con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF;”;
• alla lettera q) le parole “di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile” sono sostituite dalle parole “di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore;”;

• dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti lettere t), u), v), w), x), y):
“t) i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall’utente, secondo quanto previsto dall’articolo 52 del TQRIF;

u) il posizionamento della gestione nell’ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all’articolo 3 del TQRIF;
v) gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall’Ente territorialmente competente, e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente;
w) la tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l’articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche;
x) modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi;
y) modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.”
ii. Il comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF è soppresso.
5.5 All’articolo 5 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
• alla lettera d) dopo le parole “dello sportello”, la parola “fisico” è sostituita dalle parole: “online o fisico (ove previsto);”;
• alla lettera e) dopo le parole “decorrenza delle medesime” sono aggiunte le parole “secondo i termini previsti dal TQRIF;”;
• alla lettera f) le parole “recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento” sono sostituite dalle parole “recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati e di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio” e le parole “ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici” sono sostituite dalle parole “recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove previsti).”.
5.6 All’articolo 6, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
• alla lettera c) sono eliminate le parole “ai sensi dell’Articolo 1, comma 688, della legge n. 147/13;”;
• alla lettera j) dopo la parola “sportelli” sono aggiunte le parole “online e”;

5.7 All’articolo 8, dell’Allegato alla deliberazione 444/2019/R/RIF sono apportate le seguenti modificazioni:
i. al comma 8.1:
• alla lettera b) le parole “reclami, di richieste di informazioni, la segnalazione di disservizi e l’invio di reclami da parte degli utenti, con riferimento al servizio di raccolta e trasporto e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade” sono sostituite dalle parole “reclami, richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare con riferimento al servizio di raccolta e trasporto e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;”;
• alla lettera c) dopo la parola “sportelli” sono aggiunte le parole “online e”;
• dopo la lettera d) è aggiunta la lettera e):
“e) i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall’utente, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del TQRIF.”;

ii. al comma 8.2:
• alla lettera b) le parole “e, ove questa non sia oggetto di programmazione” sono sostituite dalla parola “ovvero”.
5.8 I gestori sono tenuti ad implementare le modifiche disposte dal presente articolo entro il termine massimo del 31 dicembre 2022.

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1 La presente deliberazione è trasmessa al Ministro della Transizione Ecologica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, UPI, ANEA, alle associazioni dei consumatori e utenti iscritte al CNCU, nonché ad ANUTEL, CISAMBIENTE, FISE ASSOAMBIENTE e UTILITALIA;
6.2 Il presente provvedimento, nonché il testo della deliberazione 444/2019/R/RIF, recante le modifiche ed integrazioni di cui alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it

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