Riqualificazione energetica degli ex ospedali psichiatrici: stanziati i fondi

Riqualificazione ospedali psichiatrici
Pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 maggio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2022, n. 289

Riqualificazione energetica degli ex ospedali psichiatrici: stanziati i fondi con il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2022, n. 289).

Destinatarie delle misure sono le Regioni per le quali è previsto l'obbligo di presentare al  ministero della  Salute:

  • uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse che riporta il fabbisogno complessivo e  l'indicazione  degli  interventi  ritenuti  prioritari raggruppati per stazione appaltante;
  • una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 maggio 2022. L'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 maggio 2022

 

Ripartizione alle regioni delle risorse per far fronte al  fabbisogno
di  ristrutturazione  e  alla   riqualificazione   energetica   delle
strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999,  ai
sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180. (22A06974) 

 

(in Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2022, n.289)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLA CULTURA

 

Visto l'art. 32-sexies, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre  2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,

n. 157, che dispone che «Nello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con la dotazione

di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al  2029,

destinato alla ristrutturazione e  alla  riqualificazione  energetica

delle strutture degli ex  ospedali  psichiatrici  dismesse  nell'anno

1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto

del carattere storico, artistico, culturale ed  etnoantropologico  di

tali strutture». Il medesimo comma specifica  che  «Con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro

della salute e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e

per il turismo, sono  individuate  le  strutture  destinatarie  degli

interventi  e  sono  stabiliti  le  modalita'   e   i   criteri   per

l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo»;

Tenuto conto che il citato art. 32-sexies al comma  2  prevede  che

«Per le finalita' di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  2

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020  al  2030,  al

cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica,  di  cui  all'art.  10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.

307, che stabilisce che «Al fine di agevolare il perseguimento  degli

obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla

riduzione della pressione fiscale,  nello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito

«Fondo per interventi strutturali di politica  economica»,  alla  cui

costituzione concorrono le  maggiori  entrate,  valutate  in  2.215,5

milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1»;

Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia»;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni  di  cui  al

citato art. 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.

124;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 28 aprile 2022;

 

Decreta:

                               Art. 1 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.  32-sexies,  comma  1,  del

decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per far fronte al fabbisogno di

ristrutturazione e alla riqualificazione energetica  delle  strutture

degli ex ospedali psichiatrici  dismesse  nell'anno  1999,  ai  sensi

della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del  carattere

storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture,

sono ripartite  alle  regioni  le  risorse  sulla  base  delle  quote

d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto  corrente  rilevate  per

l'anno 2020, al netto delle quote relative alle Province di Trento  e

di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109,  della

legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  sulla  base  delle  relative

ripartizioni annuali, secondo lo schema  riportato  nell'allegato  A,

che fa parte integrante del presente decreto.

 

                               Art. 2 

1. Le regioni  presentano  al  Ministero  della  salute,  Direzione

generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma  per

l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1.

2. Il programma riporta il fabbisogno  complessivo  rilevato  dalla

regione  e  l'indicazione  degli  interventi  ritenuti  prioritari  e

oggetto  del  presente  finanziamento,   raggruppati   per   stazione

appaltante. Unitamente al programma le regioni presentano  una  breve

relazione tecnica  che  descriva  gli  interventi  che  si  intendono

realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni:

ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto  di

intervento;

superficie complessiva oggetto di intervento;

tipologia   di   intervento    che    si    intende    realizzare

(ristrutturazione/riqualificazione energetica);

cronoprogramma di realizzazione degli interventi;

quadro economico dei singoli interventi.

3. La procedura di valutazione positiva del programma  si  conclude

con  l'emanazione  del  nulla  osta  di  approvazione  del  programma

medesimo da  parte  della  Direzione  generale  della  programmazione

sanitaria.

 

                              Art. 3 

1. Per il programma di cui all'art. 2, le modalita'  di  erogazione

delle risorse ripartite  e  la  relativa  documentazione  necessaria,

vengono regolamentate attraverso la stipula di specifiche convenzioni

tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e  i  legali

rappresentanti  delle  regioni  all'interno   delle   quali   vengono

regolamentate le modalita'  di  erogazione  delle  risorse  ripartite

secondo le dotazioni annuali stabilite nell'allegato  A,  di  cui  al

presente decreto.

 

                               Art. 4 

1. Il monitoraggio degli interventi previsti nel programma  di  cui

all'art.  2  avviene  attraverso  il  sistema   «Osservatorio   degli

investimenti pubblici in sanita'».

2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli

interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto

(CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove  previsti  dalla

normativa vigente.

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, e' trasmesso alla

Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome