Ristrutturazioni edili e Covid-19: le regole per il sostegno delle spese

Tra le disposizioni anche un richiamo al Durc

Ristrutturazioni edili e Covid-19: le regole per il sostegno delle spese sono riportate nell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020. Tra le disposizioni anche un richiamo al Durc che, come noto, è stato prorogato, qualora fosse in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, dall'art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020.

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Di seguito il testo dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020.

Ordinanza del 2 aprile 2020, n. 97, della presidenza del Consiglio dei ministri - Il commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

 

Disposizioni  straordinarie  per  il  pagamento  dei  lavori,   spese
tecniche, nonche' acquisto o ripristino di beni mobili strumentali  e
scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare
gli effetti negativi sul sistema economico  conseguenti  alle  misure
restrittive adottate per il contenimento del  contagio  da  Covid-19.
(Ordinanza n. 97). (20A02590)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n.125 )

(omissis)

                              Dispone:

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. La  presente  ordinanza,  in  ragione  degli  effetti  economici

dell'emergenza COVID-19, come richiamata in  premessa,  in  deroga  a

quanto previsto dall'art. 7  dell'ordinanza  n.  8  del  2016,  dagli

articoli 16, 17 e 18 dell'ordinanza n.  13  del  2017,  dall'art.  14

dell'ordinanza n. 19 del 2017 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 68  del

2018,  disciplina  la  facolta'  e  le  modalita'  di  richiesta  del

pagamento dei SAL relativi agli interventi di  ricostruzione  privata

in corso, delle spese tecniche nonche' delle spese sostenute per  gli

interventi sui beni mobili strumentali  e  per  il  ripristino  delle

scorte, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.

  2. Le disposizioni della  presente  ordinanza  sono  attuate  dalla

struttura commissariale e dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Le medesime disposizioni possono essere  attuate  anche  dagli  altri

soggetti attuatori impegnati nella ricostruzione pubblica, in  quanto

applicabili.

  3. Le disposizioni della presente  ordinanza  trovano  applicazione

sino alla data del 30 giugno.

                               Art. 2

                       Modalita' di erogazione

  1. Puo' essere richiesto il pagamento  esclusivamente  delle  opere

eseguite, ai sensi di  quanto  disposto  all'art.  1,  comma  1,  per

l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta. L'importo del  SAL

deve essere determinato in  misura  corrispondente  alle  lavorazioni

eseguite. In nessun  caso  l'importo  del  SAL  puo'  determinare  il

superamento del 95% di erogazione del contributo.

  2. La richiesta di erogazione deve contenere specifica attestazione

della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori  redatto  con

riferimento   al   decreto   ministeriale   del    Ministero    delle

infrastrutture e dei trasporti  n.  49  del  7  marzo  2018  recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento  delle

funzioni del direttore dei lavori e del  direttore  dell'esecuzione»,

utilizzando il prezzario unico  di  cui  all'art.  6,  comma  7,  del

decreto-legge n. 189 del 2016.

  3. La richiesta di pagamento di cui al  comma  2,  corredata  della

documentazione prevista dalle vigenti ordinanze  di  riferimento,  e'

presentata dal direttore  dei  lavori  all'Ufficio  speciale  per  la

ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la  piattaforma

informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario.

  4. La richiesta di erogazione  puo'  essere  presentata,  entro  il

termine di cui  all'art.  1,  e  secondo  le  modalita'  fissate  nel

presente articolo, anche per le spese tecniche previste dalle vigenti

ordinanze di riferimento.

  5. Ai fini della verifica della regolarita' contributiva, alla data

di emissione delle fatture, delle imprese  affidatarie  e  fornitrici

nonche' dei  tecnici  e  professionisti,  trova  applicazione  quanto

previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020  il

quale  prevede  che  tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,

compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15  aprile  2020,

conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020.

  6. Il pagamento,  nei  limiti  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere

richiesto  anche  in  relazione  ai  contributi  per  i  beni  mobili

strumentali e per le scorte, acquistati o ripristinati. In tal  caso,

la richiesta di pagamento, corredata  della  documentazione  prevista

dalle vigenti ordinanze di riferimento, e' presentata dal tecnico che

certifica l'entita' della  spesa  sostenuta  tramite  la  piattaforma

informatica in uso presso  la  struttura  commissariale.  Qualora  la

relativa  spesa  sia  stata  sostenuta  in  tutto  o  in  parte   dal

beneficiario,   puo'   procedersi   all'erogazione   del    pagamento

direttamente in suo favore.

  7. L'Ufficio speciale per la  ricostruzione,  rispettando  l'ordine

cronologico delle richieste,  predispone  la  determinazione  con  la

quale autorizza al pagamento  l'Istituto  di  credito  prescelto  dal

beneficiario.

                               Art. 3

                         Disposizioni finali

  1. La compensazione degli importi concessi  in  applicazione  della

presente ordinanza e' effettuata in occasione del pagamento del primo

SAL utile da presentarsi nei termini e con le modalita'  disciplinate

dalle ordinanze commissariali di riferimento.

  2. L'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  in  occasione  della

determinazione dell'importo del SAL ai sensi di quanto  previsto  nel

comma che precede, detrae la  quota  del  pagamento  gia'  erogato  e

autorizza  l'Istituto  di  credito  prescelto  dal  beneficiario   al

pagamento della differenza.

                               Art. 4

                              Efficacia

  1. In considerazione della necessita' di procedere  tempestivamente

nella individuazione ed attuazione di misure rivolte a contrastare  e

ridurre  le  conseguenze  socioeconomiche  scaturenti  dall'emergenza

sanitaria   in   corso,   la   presente   ordinanza   e'   dichiarata

immediatamente efficace  ai  sensi  dell'art.  33,  comma  1,  quarto

periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore

dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  nei  territori

dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria

interessati dall'evento  sismico  a  far  data  dal  24  agosto  2016

(www.sisma2016.gov.it).

  2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il

controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del

Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del

decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale  e

sul sito istituzionale del Commissario straordinario del  Governo  ai

fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati  dall'evento  sismico  a

far data dal 24 agosto 2016.

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