Un’importante innovazione nel campo dell’applicazione e della conoscenza del diritto del lavoro è costituita dall’introduzione, nell’ordinamento giuridico italiano, del cosiddetto diritto d’interpello previsto dall’art. 9, D.Lgs. n. 124/2004. Previsto nel progetto di riforma del mercato del lavoro, varato con la legge n. 30/2003 (cosiddetta “legge Biagi”), questo strumento si caratterizza per la sua elevata valenza sul piano della corretta applicazione della norma e della collaborazione attiva tra cittadino e pubblica amministrazione e ha trovato una disciplina speciale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nell’art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, che ha riconosciuto, alle indicazioni della Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornite nelle risposte ai quesiti presentati, la valenza di criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza. Proprio questo particolare effetto di notevole rilevanza ha fatto registrare, nel corso del 2014, una significativa crescita delle istanze presentate dagli ordini professionali e dalle organizzazioni sindacali e datoriali. Infatti, ai venticinque interpelli emanati fino a ottobre 2014 dalla Commissione si sono aggiunti altri tre provvedimenti 31 dicembre 2014 riguardanti la comunicazione delle nuove attività produttive agli organi di vigilanza (art. 67), la possibilità di stipulare direttamente con le Aziende Sanitarie Locali una convezione per la nomina del medico competente [art. 18, comma 1, lettera a)] e la garanzia dell’autonomia di questa figura rispetto a quella del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) quando quest’ultimo ricopre anche l’incarico di dirigente (art. 39).
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