RSPP interno e stima dei costi: dal Ministero del Lavoro due nuovi chiarimenti

Con gli interpelli 4 novembre 2014, nn. 24 e 25, la Commissione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito nuovamente alcune importanti indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione a due profili problematici; il primo riguarda la delicata ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, inerente ai casi in cui il Servizio di prevenzione e protezione deve essere interno e con particolare riferimento al rapporto contrattuale che deve legare il RSPP al datore di lavoro, mentre, il secondo riguarda la stima dei costi per la sicurezza per l’esecuzione di lavori edili. Questi chiarimenti arrivano a poco meno di un mese da quelli espressi dalla stessa Commissione su vari altri temi della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro anche se non sempre le risposte fornite ai quesiti appaiono sufficienti rispetto a una materia sempre più complessa e multidisciplinare (articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 23/2014).

RSPP interno

01Con l’interpello n. 24/2014, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a un quesito presentato dalla Confcommercio che ha chiesto di sapere se, nei casi in cui il SPP deve essere obbligatoriamente interno, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, il RSPP «debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge». In effetti, la questione è molto delicata e spesso anche oggetto di contenziosi con gli organi di vigilanza e la Commissione, anche se in modo non del tutto esaustivo, ha precisato alcune coordinate fondamentali di notevole rilievo. La prima riguarda l’obbligatorietà del SPP interno in merito alla quale ha richiamato, molto opportunamente, la recente innovazione introdotta dal D.L. n. 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”) che ha previsto che il SPP debba essere necessariamente in via prioritaria organizzato all’interno dell’impresa (si veda il riquadro 1)[1. Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Con il “decreto del fare” al via la miniriforma del T.U., in Ambiente&Sicurezza, n. 18/2013, pag.18.]. Successivamente, si è soffermata sulla portata dell’art. 31, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, che ha previsto, infatti, un’articolata casistica in cui «L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria»; si tratta, quindi, di tutta una serie di attività considerate dal legislatore come a maggior rischio nelle quali l’istituzione del SPP all’interno dell’azienda, ovvero dell’uni trovando applicazione l’attenuante prevista dall’art. 31, comma 1 (si veda il riquadro 2). Alla luce di queste disposizioni, pertanto, secondo la Commissione il termine “interno” non può essere inteso come equivalente alla definizione di lavoratore subordinato (art. 2094, cod. civ. ), ma deve essere «sostanzialmente riferito a un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività» sulla base, pertanto, di un contratto di lavoro che sia compatibile in termini strutturali e di durata con le funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per il RSPP. L’art. 2, comma 1, lettera f), e l’art. 33, hanno imposto che, infatti, lo stesso sia incardinato nell’organizzazione dell’impresa per coordinare il SPP e avere, così, una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali produttive e organizzative.

Responsabilità del datore di lavoro e tipologie contrattuali compatibili

02Tuttavia, la Commissione non si è spinta oltre e non ha specificato quali sono queste tipologie contrattuali compatibili con il ruolo funzio nale del RSPP, attribuendo al datore di lavoro l’onere della scelta. Esaminando gli strumenti offerti dal panorama giuslavoristico italiano, è possibile ritenere che questa compatibilità sia realizzata in quelle forme contrattuali caratterizzate dalla continuità del rapporto nel corso del tempo e che consentano un coor dinamento tra l’attività dell’impresa e quella del soggetto che deve ricoprire l’incarico di RSPP così da incardinarlo nell’organizzazione aziendale, anche senza un vincolo di subordinazione. In effetti, questi elementi sono rinvenuti, per esempio, nel lavoro cosiddetto “parasubordinato”, ossia le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, punto 3, cod. proc. civ., compresa la forma del contratto di lavoro a progetto (artt. 61 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003), purché il programma negoziale concordato tra le parti e la durata prevista consentano l’effettivo espletamento dei compiti assegnati al RSPP dalla legge, nonché nei rapporti di lavoro di tipo associativo come, per esempio, il caso del socio lavoratore. Invece, non appare compatibile il contratto d’opera ex art. 2222, cod. civ., che, viceversa, ha fatto riferimento al lavoro autonomo occasionale.

La stima dei costi per la sicurezza nei lavori edili

03Passando all’interpello n. 25/2014, occorre preliminarmente osservare che, ancora oggi, uno dei profili più controversi del D.Lgs. n. 81/2008 è la corretta determinazione dei costi della sicurezza che devono essere quantificati nel caso degli appalti (artt. 26 e 100); le criticità sono legate sia ai criteri di determinazione che alle singole voci da ricomprendere (si veda il riquadro 3). Un esempio emblematico in tal senso è il quesito posto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che ha chiesto di sapere se nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nel caso di lavori edili, devono confluire anche le spese di manutenzione relative ai cosiddetti “baraccamenti” (ossia i prefabbricati per gli spogliatoi, i bagni, i locali di riposo ecc.). La Commissione si è espressa positivamente facendo rilevare che l’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che, al punto 4, le singo le voci dei costi della sicurezza devono essere calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, non solo la posa in opera, ma anche il successivo smontaggio oltre l’e ventuale manutenzione e l’ammortamento. Di conseguenza, secondo la Commissione il coordinatore per la progettazione dovrà stimare e inserire nel PSC ogni spesa connessa al loro utilizzo e, quindi, tutte quelle di manutenzione anche relative alla loro pulizia, di riscaldamento e di condizionamento.

Interpello della Commissione per gli interpelli 4 novembre 2014, n. 24

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - Risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

 La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare viene chiesto «[…]se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda - nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge». Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2012, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno. Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo «Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32». Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto all’articolo 31, comma 6, che: «L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori». Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda. Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsa bile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescin dere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda. Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rende re compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine i compiti che è chiamato a svolgere. Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere. In tale quadro, dunque, il termine “interno ” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente ”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

Interpello della Commissione per gli interpelli 4 novembre 2014, n. 25

Art. 123, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni risposta al quesito relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti.

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di sapere se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.4.1 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sotto servizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. Preliminarmente si rileva che l’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che «nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)». Inoltre, il punto 1 dell’allegato XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i «[…] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori […]». Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati “baraccamenti”. Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV, il quale stabilisce che «le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento», se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra. Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.

Ti è piaciuto questo articolo?  Per abbonarti alla rivista, clicca qui: Abbonamenti on line

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome