Scarico impianti di potabilizzazione: l’inquadramento legislativo

Scarico impianti di potabilizzazione
È l'oggetto dell'interpello ambientale che la Città metropolitana di Roma ha posto al ministero dell'Ambiente e della transizione energetica

Scarico impianti di potabilizzazione: l'inquadramento legislativo ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione è l'oggetto dell'interpello ambientale che la Città metropolitana di Roma ha posto al ministero dell'Ambiente e della transizione energetica. In particolare, il quesito riguarda le acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque.

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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Città metropolitana di Roma 28 marzo 2023, n. 47308

Oggetto: autorizzazione allo scarico impianti di potabilizzazione – Richiesta chiarimenti.

Nell’ambito dei procedimenti di competenza di questo Servizio, è emersa la necessità di inquadrare i riferimenti normativi relativi agli scarichi derivanti dai potabilizzatori in gestione al S.I.I., ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte della Città metropolitana di Roma.

In particolare, si tratta delle acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque.

L'art. 74 c. 1 lettera ff) del D.lgs. 152/2006, nella definizione di scarico stabilisce che è “scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114”.

L'art. 114 c. 1 del D.lgs. 152/2006 stabilisce infatti che "Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.”

Appare pertanto, alla lettura del combinato degli artt. 74 e 114, che le acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione, di qualunque genere esse siano, non debbano essere assoggettate alla disciplina degli scarichi.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 aprile 2023, n. 55352

Oggetto: autorizzazione allo scarico impianti di potabilizzazione – richiesta chiarimenti.

Con nota prot. n. CMRC-2023-0050970 - 28-03-2023 15:42:22, acquisita agli atti con prot. n. 0047308/MASE del 28/03/2023, la Città Metropolitana di Roma Capitale evidenzia la necessità “di inquadrare i riferimenti normativi relativi agli scarichi derivanti dai potabilizzatori in gestione al S.I.I., ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte della Città metropoli- tana di Roma.” Con particolare riferimento alle “...acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque”.

A tal proposito si rappresenta come l’art. 114 del D.lgs. 152/2006 attribuisca alla Regione la compe- tenza all’adozione di una specifica disciplina in merito alla questione e preveda, solo successiva- mente, il coinvolgimento del Ministero per una verifica della disciplina messa in atto.

Alla luce di quanto su esposto si chiede a codesta Amministrazione di informare la Città Metropoli- tana di Roma Capitale in merito alla disciplina adottata o in corso di adozione, relativa alla gestione della restituzione delle acque degli impianti di potabilizzazione con particolar riguardo alla gestione delle acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque. In ulti- mo, si rappresenta, che, secondo quanto riportato nel citato art. 114 del D.lgs. 152/2006 la restitu- zione di tali acque deve “...garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.”

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