Sicurezza cibernetica: l’Italia corre ai ripari

Come si prepara il nostro Paese alla protezione di reti e sistemi

Sicurezza cibernetica: con il decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019 - sono state istituite misure per garantire la sicurezza tecnologica delle reti del territorio (definitivo "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica").

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Sicurezza cibernetica: la finalità del decreto

"Al fine di assicurare un livello  elevato  di  sicurezza  delle reti - si legge nel provvedimento -   dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento  di  attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".

Sicurezza cibernetica: i rimedi estremi

Il decreto individua una seria di azioni di sicurezza cibernetica fino al rimedio estremo di disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti  impiegati  nelle  reti, nei  sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati da parte del presidente del Consiglio dei ministri. Tutto ciò per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo  un  criterio  di proporzionalità.

Sicurezza cibernetica: i soggetti interessati

Per conoscere quali saranno i soggetti interessati (e responsabilizzati alla sicurezza cibernetica) occorrerà attendere quattro mesi dalla data di conversione del decreto. A livello generale saranno amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati (ovvero soggetti che esercitano una funzione essenziale dello Stato assicurando un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato stesso).

Sicurezza cibernetica: quali le attività individuate

Le attività per le quali occorrerà azioni di garanzia di sicurezza cibernetica sono quelle che dipendono da reti, sistemi informativi e servizi informatici "dal  cui  malfunzionamento - si legge sempre del decreto sulla sicurezza cibernetica -  interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Sicurezza cibernetica: i criteri base

Sempre entro quattro mesi dalla conversione in legge del decreto sulla sicurezza cibernetica verranno definiti i criteri in base ai quali i soggetti che saranno individuati dovranno predisporre e aggiornare con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e  dei servizi informatici di cui sopra,  di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e  componentistica. All'elaborazione di questi criteri provvederà, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al Cisr, integrato con un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri.

Sulla tutela dei dati, leggi anche qui

Questi, in estrema sintesi, alcun dei punti del decreto legge sulla sicurezza cibernetica. Di seguito il testo integrale del provvedimento, per conoscere i dettagli di come sarà organizzato il sistema di tutela delle reti e dei sistemi.

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale

cibernetica. (19G00111)

(GU n.222 del 21-9-2019)

Vigente al: 22-9-2019

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  nell'attuale

quadro  normativo  ed  a  fronte  della  realizzazione  in  corso  di

importanti  e  strategiche  infrastrutture  tecnologiche,  anche   in

relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre,

per le finalita' di sicurezza nazionale, di  un  sistema  di  organi,

procedure e misure, che consenta una efficace  valutazione  sotto  il

profilo tecnico della sicurezza degli apparati  e  dei  prodotti,  in

linea con le piu' elevate ed aggiornate misure di sicurezza  adottate

a livello internazionale;

Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con  il

predetto sistema, il raccordo  con  le  disposizioni  in  materia  di

valutazione  della  presenza  di  fattori   di   vulnerabilita'   che

potrebbero compromettere  l'integrita'  e  la  sicurezza  delle  reti

inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati

sulla  tecnologia  5G  e  dei  dati  che  vi  transitano,  ai   sensi

dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,   n.   21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Considerata altresi' la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di

disporre anche dei piu' idonei strumenti d'immediato  intervento  che

consentano di affrontare con la  massima  efficacia  e  tempestivita'

eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 19 settembre 2019;

Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo

economico, della difesa, dell'interno, degli affari  esteri  e  della

cooperazione  internazionale,  della  giustizia,  per   la   pubblica

amministrazione   e    per    l'innovazione    tecnologica    e    la

digitalizzazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

            Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

  1. Al fine di assicurare un livello  elevato  di  sicurezza  delle

reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  delle

amministrazioni pubbliche, degli enti e  degli  operatori  nazionali,

pubblici e privati,  da  cui  dipende  l'esercizio  di  una  funzione

essenziale  dello  Stato,  ovvero  la  prestazione  di  un   servizio

essenziale  per  il  mantenimento  di  attivita'  civili,  sociali  o

economiche fondamentali per gli  interessi  dello  Stato  e  dal  cui

malfunzionamento,  interruzione,  anche  parziali,  ovvero   utilizzo

improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza  nazionale,

e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

  1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Comitato

interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):

a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli

operatori nazionali, pubblici e privati di cui al  comma  1,  inclusi

nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto

delle misure e degli obblighi previsti dal  presente  articolo;  alla

predetta individuazione, fermo restando  che  per  gli  Organismi  di

informazione per la sicurezza si applicano le  norme  previste  dalla

legge 3 agosto 2007, n. 124,  si  procede  sulla  base  dei  seguenti

criteri:

1) il soggetto esercita una funzione  essenziale  dello  Stato,

ovvero  assicura  un  servizio  essenziale  per  il  mantenimento  di

attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi

dello Stato;

2) l'esercizio di  tale  funzione  o  la  prestazione  di  tale

servizio dipende da reti, sistemi informativi e  servizi  informatici

dal  cui  malfunzionamento,  interruzione,  anche  parziali,   ovvero

utilizzo improprio possa derivare un  pregiudizio  per  la  sicurezza

nazionale;

b) sono definiti i criteri in base ai quali i  soggetti  di  cui

alla precedente lettera a) predispongono  e  aggiornano  con  cadenza

almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi  informativi  e  dei

servizi informatici di cui al  comma  1,  di  rispettiva  pertinenza,

comprensivo   della   relativa   architettura   e    componentistica;

all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli

organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri di  cui  al  presente  comma,  i  soggetti

pubblici   e   quelli   di   cui   all'articolo   29    del    codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, nonche'  quelli  privati,  individuati  ai  sensi  della

lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza

del Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico;

la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il  Ministero  dello

sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza  al

Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza,  anche  per  le

attivita'  di  prevenzione,  preparazione   e   gestione   di   crisi

cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche'

all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza   e   la

regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo

7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

  1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresi' i relativi termini

e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR:

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati

ai sensi del comma 2, lettera a),  notificano  gli  incidenti  aventi

impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui  al

comma 2, lettera  b),  al  Gruppo  di  intervento  per  la  sicurezza

informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che  inoltra  tali

notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la

sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza

cibernetica; il Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza

assicura la trasmissione delle notifiche  cosi'  ricevute  all'organo

del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei

servizi  di  telecomunicazione  di   cui   all'articolo   7-bis   del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  nonche'  alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da

un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  7  marzo

2005, n.  82,  ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  se

effettuate da un soggetto privato;

b) sono stabilite misure volte a garantire  elevati  livelli  di

sicurezza  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e   dei   servizi

informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:

1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa  e

alla gestione del rischio;

2) alla mitigazione e gestione  degli  incidenti  e  alla  loro

prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o  prodotti

che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;

4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;

5) alla gestione operativa, ivi  compresa  la  continuita'  del

servizio;

6) al monitoraggio, test e controllo;

7) alla formazione e consapevolezza;

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e  servizi  di

information  and  communication  technology  (ICT),  anche   mediante

definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

  1. All'elaborazione delle misure di cui al comma  3,  lettera  b),

provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati  dal  presente

decreto, il Ministero dello sviluppo economico e  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero  della  difesa,  il

Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e

il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

  1. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti  di  cui  ai

commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai  commi

2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.

  1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:

a) fatti  salvi  i  casi  di  deroga  stabiliti   dal   medesimo

regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT  cui

sia indispensabile procedere in sede estera, i  soggetti  di  cui  al

comma 2, lettera  a),  che  intendano  procedere  all'affidamento  di

forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati

sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei  servizi

informatici di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  diversi  da  quelli

necessari  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di   prevenzione,

accertamento e repressione  dei  reati,  ne  danno  comunicazione  al

Centro di valutazione e certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito

presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di  una

valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di  impiego  e

in un'ottica di  gradualita',  puo',  entro  trenta  giorni,  imporre

condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi

bandi  di  gara  e  contratti  sono  integrati   con   clausole   che

condizionano, sospensivamente ovvero  risolutivamente,  l'affidamento

ovvero  il  contratto  al  rispetto  delle  condizioni  e   all'esito

favorevole dei test disposti dal CVCN;  per  le  forniture  di  beni,

sistemi e servizi ICT da impiegare su  reti,  sistemi  informativi  e

servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai  sensi

del comma 2, lettera b), il predetto Ministero  procede,  nell'ambito

delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione  vigente

e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  in

coerenza con quanto previsto  dal  presente  decreto,  attraverso  un

proprio Centro di valutazione  in  raccordo  con  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per  i

profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo  svolgimento

delle attivita' di prevenzione, accertamento  e  di  repressione  dei

reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di  cui  alla  presente

lettera,  sono  utilizzati  reti,  sistemi  informativi   e   servizi

informatici conformi ai livelli di  sicurezza  di  cui  al  comma  3,

lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi  cui

essi sono destinati;

b) i soggetti individuati quali fornitori  di  beni,  sistemi  e

servizi destinati alle reti, ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi

informatici di cui al comma 2, lettera  b),  assicurano  al  CVCN  e,

limitatamente agli ambiti  di  specifica  competenza,  al  Centro  di

valutazione operante presso il Ministero  della  difesa,  la  propria

collaborazione per l'effettuazione delle attivita'  di  test  di  cui

alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri;  il  CVCN

segnala  la  mancata  collaborazione  al  Ministero  dello   sviluppo

economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata

a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82;  sono  inoltrate

altresi' alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  analoghe

segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  i  profili  di

pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui  all'articolo  29

del  codice  dell'Amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi  del  comma  2,

lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per  i  soggetti

privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione

e verifica in relazione a quanto previsto dal comma  2,  lettera  b),

dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e  senza  che  cio'

comporti accesso  a  dati  o  metadati  personali  e  amministrativi,

impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per  le  reti,  i

sistemi informativi e i  servizi  informatici  di  cui  al  comma  2,

lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e  repressione  dei

reati, alla tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  e  alla

difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione  e

verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in  tema

di protezione di reti e sistemi, nonche' in tema di prevenzione e  di

contrasto del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui

dipendono le Forze di polizia e le Forze armate,  che  ne  comunicano

gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di

competenza.

  1. Nell'ambito  dell'approvvigionamento  di  prodotti,   processi,

servizi ICT  e  associate  infrastrutture  destinati  alle  reti,  ai

sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi  informatici  di

cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:

a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui

al comma 3, lettera  b),  per  cio'  che  concerne  l'affidamento  di

forniture di beni, sistemi e servizi ICT;

b) ai fini  della  verifica  delle  condizioni  di  sicurezza  e

dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di

impiego, svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando,

se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al  committente;  a  tali

fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo  stesso  accreditati

secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri, adottato entro dieci mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta

del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni  centrali

dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori

oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   presso   le   medesime

amministrazioni;

c) elabora  e  adotta,  previo  conforme  avviso  dell'organismo

tecnico di supporto al CISR, schemi  di  certificazione  cibernetica,

laddove,  per  ragioni  di  sicurezza  nazionale,   gli   schemi   di

certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di

tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

  1. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo

18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma  2,

del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al  decreto

legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  inclusi  nel  perimetro  di

sicurezza nazionale cibernetica:

a) osservano le misure di sicurezza  previste,  rispettivamente,

dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a

quelle adottate ai sensi  del  comma  3,  lettera  b),  del  presente

articolo; le  eventuali  misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di

assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto  sono

definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i  soggetti

pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del  codice  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  individuati  ai  sensi  del

comma 2, lettera a), del presente articolo,  e  dal  Ministero  dello

sviluppo economico per  i  soggetti  privati  di  cui  alla  medesima

lettera, avvalendosi anche del  CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo

economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri  si  raccordano,

ove necessario, con le autorita' competenti di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a),

che costituisce anche adempimento, rispettivamente,  dell'obbligo  di

notifica di cui agli articoli 12 e  14  del  decreto  legislativo  18

maggio  2018,  n.  65,  e  dell'analogo  obbligo  previsto  ai  sensi

dell'articolo 16-ter del codice di  cui  al  decreto  legislativo  1°

agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a  tal

fine, oltre a quanto previsto dal  comma  3,  lettera  a),  anche  in

relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice  di

cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT  italiano

inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3,  lettera

a), all'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  7  del  decreto

legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato:
  2. a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di

aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei

servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;

b) il mancato adempimento dell'obbligo di  notifica  di  cui  al

comma 3, lettera  a),  nei  termini  prescritti,  e'  punito  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al  comma  3,

lettera b), e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

euro 250.000 a euro 1.500.000;

d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera  a),  nei

termini  prescritti,  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa

pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

e) l'impiego di prodotti  e  servizi  sulle  reti,  sui  sistemi

informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al  comma

2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN  o  in

assenza del superamento dei test di cui al comma 6,  lettera  a),  e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  300.000  a

euro 1.800.000;

f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attivita'

di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti  di  cui

al  medesimo  comma  6,  lettera  b),  e'  punita  con  la   sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

g) il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni  indicate   dal

Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza  del  Consiglio

dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e  verifica  svolte

ai sensi  del  comma  6,  lettera  c),  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

h) il mancato rispetto delle prescrizioni di  cui  al  comma  7,

lettera b), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

euro 250.000 a euro 1.500.000.

  1. In  caso  di  inottemperanza  alle  condizioni  o  in  assenza

dell'esito favorevole dei test di cui al  comma  6,  lettera  a),  il

contratto non produce  ovvero  cessa  di  produrre  effetti,  secondo

quanto  previsto  dalle  condizioni  ad  esso  apposte.  L'esecuzione

comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo

comporta, oltre alla sanzione di cui  al  comma  9,  lettera  e),  la

sanzione amministrativa  accessoria  della  incapacita'  ad  assumere

incarichi di direzione, amministrazione  e  controllo  nelle  persone

giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre  anni  a  decorrere

dalla data di accertamento della violazione.

  1. Chiunque,   allo   scopo   di   ostacolare   o   condizionare

l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b),  o  al

comma 6, lettera a), o  delle  attivita'  ispettive  e  di  vigilanza

previste dal comma 6,  lettera  c),  fornisce  informazioni,  dati  o

elementi  di  fatto  non  rispondenti  al  vero,  rilevanti  per   la

predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui  al  comma  2,

lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6,  lettera

a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza  di

cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro  i  termini

prescritti i predetti dati, informazioni  o  elementi  di  fatto,  e'

punito  con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni   e   all'ente,

responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,

si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

  1. Le autorita' competenti per l'accertamento delle violazioni  e

per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei

ministri,  per  i  soggetti  pubblici  e  per  i  soggetti   di   cui

all'articolo 29 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, individuati ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  del

presente articolo, e il Ministero dello  sviluppo  economico,  per  i

soggetti privati di cui alla medesima lettera.

  1. Ai fini dell'accertamento e  dell'irrogazione  delle  sanzioni

amministrative di cui  al  comma  9,  si  osservano  le  disposizioni

contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,

  1. 689.
  2. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del

comma 2, lettera a), la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al

presente  articolo   puo'   costituire   causa   di   responsabilita'

disciplinare e amministrativo-contabile.

  1. Le autorita' titolari delle attribuzioni di  cui  al  presente

decreto assicurano gli opportuni raccordi con il  Dipartimento  delle

informazioni  per  la  sicurezza  e  con   l'organo   del   Ministero

dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di

telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio  delle

attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,

  1. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per  lo  svolgimento

delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia

per l'Italia Digitale (AgID)  sulla  base  di  apposite  convenzioni,

nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  e   umane   disponibili   a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.

  1. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il

seguente:

«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale  elenco  al

punto di contatto unico e all'organo del Ministero  dell'interno  per

la sicurezza e la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione,  di

cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;

b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il  punto  di  contatto

unico» sono sostituite dalle seguenti:

«,  il  punto  di  contatto  unico  e  l'organo  del  Ministero

dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di

telecomunicazione, di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27

luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31

luglio 2005, n. 155,».

  1. Gli  eventuali  adeguamenti  alle  prescrizioni  di  sicurezza

definite ai sensi del presente  articolo,  delle  reti,  dei  sistemi

informativi  e  dei   servizi   informatici   delle   amministrazioni

pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al  comma  2,

lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili  a

legislazione vigente.

  1. Per la realizzazione, l'allestimento e  il  funzionamento  del

CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro  3.200.000

per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal  2020

al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

      Art. 2

Personale per esigenze di funzionamento del CVCN

e della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso

della professionalita' necessaria per lo svolgimento  delle  funzioni

del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6  e  7,  il  Ministero  dello

sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato,

con incremento della vigente  dotazione  organica  nel  limite  delle

unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali,

un contingente massimo di settantasette unita' di personale,  di  cui

sessantasette di area terza e dieci di area seconda,  nel  limite  di

spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

  1. Fino al completamento delle procedure di cui  al  comma  1,  il

Ministero dello sviluppo economico, fatte salve  le  unita'  dedicate

all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte

dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nell'ambito  del

Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del

CVCN di un contingente di  personale  non  dirigenziale  appartenente

alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del

decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con  esclusione  del

personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle

istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di  comando  o

altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  e

dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, per un massimo del 40 per cento delle unita' di personale di cui

al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa  quota  il  Ministero

dello sviluppo economico puo' avvalersi, in posizione di comando,  di

personale  che  non  risulti  impiegato  in   compiti   operativi   o

specialistici con qualifiche o gradi non  dirigenziali  del  comparto

sicurezza-difesa fino a un massimo di venti  unita',  conservando  lo

stato giuridico e il trattamento  economico  fisso,  continuativo  ed

accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi  ordinamenti,  con

oneri a carico del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  sensi

dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare  di  cui  al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  dell'articolo  2,  comma

91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1. Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   in   materia    di

digitalizzazione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'

autorizzata  ad  assumere   con   contratti   di   lavoro   a   tempo

indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con

corrispondente incremento della dotazione  organica,  un  contingente

massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da  inquadrare

nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di

spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

  1. Fino al completamento delle procedure di cui  al  comma  3,  la

Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate

all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte

dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nel  quadro  del

Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del

40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma,  di  personale

non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo

tecnico ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  in  posizione  di

fuori ruolo,  di  comando  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai

rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,  della

legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo  9,  comma  5-ter,  del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  nonche'  di  esperti  o

consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  possesso  di  particolare  e

comprovata specializzazione in materia informatica.

  1. Il reclutamento del personale di cui ai commi  1  e  3  avviene

mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare  anche  in  deroga

all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,  del  decreto-legge  31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30

ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la

possibilita'  da  parte  delle  amministrazioni  di  avvalersi  delle

modalita' semplificate e delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di

reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,  n.

     Art. 3

Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica

a banda larga con tecnologia 5G

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per

quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai

soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche  nei  casi

in cui sono tenuti  alla  notifica  di  cui  all'articolo  1-bis  del

decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  previsto

dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis

del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  sono  esercitati

previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di

vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la

sicurezza delle reti e dei dati  che  vi  transitano,  da  parte  dei

centri di valutazione di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),

sulla base della  disciplina  prevista  in  attuazione  del  predetto

regolamento.

  1. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

regolamento di cui all'articolo  1,  comma  6,  le  condizioni  e  le

prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti gia'

autorizzati con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

adottati ai sensi dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo

2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio

2012, n. 56, in data anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del

medesimo  regolamento,  qualora  attinenti  alle  reti,  ai   sistemi

informativi e ai servizi informatici inseriti negli  elenchi  di  cui

all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  possono  essere  modificate  o

integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure  aggiuntive

necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza  equivalenti  a

quelli  previsti  dal  presente  decreto,  anche  prescrivendo,   ove

necessario, la sostituzione di  apparati  o  prodotti  che  risultino

gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.

       Art. 4

Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche

  1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.

21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,

dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono  inserite

le seguenti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza  e  al

funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli

approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per

l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei

regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente

articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del

regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 19 marzo 2019, inclusi».

  1. Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui

all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,

fatta  salva  l'applicazione  degli  articoli  1  e  2   del   citato

decreto-legge,  e'  soggetto  alla  notifica  di  cui  al   comma   5

dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012  l'acquisto

a qualsiasi titolo,  da  parte  di  un  soggetto  esterno  all'Unione

europea, di partecipazioni in societa' che detengono beni e  rapporti

nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b),  del

regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 19 marzo 2019, di rilevanza tale  da  determinare  l'insediamento

stabile dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del  controllo

della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto  dell'acquisto,  ai

sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico  di  cui

al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n.

21 del 2012.

Art. 5

Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in caso di crisi di natura cibernetica

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  in  presenza  di  un

rischio grave e imminente per la sicurezza  nazionale  connesso  alla

vulnerabilita' di reti, sistemi e  servizi  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di  cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17  febbraio

2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, su

deliberazione del Comitato interministeriale per la  sicurezza  della

Repubblica, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre

2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  dicembre

2015, n. 198, puo' comunque disporre, ove  indispensabile  e  per  il

tempo  strettamente  necessario  alla  eliminazione  dello  specifico

fattore di rischio o alla sua mitigazione,  secondo  un  criterio  di

proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu'

apparati  o  prodotti  impiegati  nelle  reti,  nei  sistemi  o   per

l'espletamento dei servizi interessati.

      Art. 6

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e  3,

per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019,  euro  6.495.000  per

ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  ed  euro  4.395.000  annui  a

decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020,  mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dello  sviluppo  economico  per  euro  350.000  annui  a

decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui  a  decorrere

dall'anno 2020;

b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per

ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2023,  mediante  corrispondente

utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo  1,  comma

95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  da  imputare  sulla  quota

parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

  1. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 7

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

***

(sicurezza cibernetica)

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