Sicurezza cibernetica: con il decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019 - sono state istituite misure per garantire la sicurezza tecnologica delle reti del territorio (definitivo "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica").
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Sicurezza cibernetica: la finalità del decreto
"Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti - si legge nel provvedimento - dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".
Sicurezza cibernetica: i rimedi estremi
Il decreto individua una seria di azioni di sicurezza cibernetica fino al rimedio estremo di disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati da parte del presidente del Consiglio dei ministri. Tutto ciò per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità.
Sicurezza cibernetica: i soggetti interessati
Per conoscere quali saranno i soggetti interessati (e responsabilizzati alla sicurezza cibernetica) occorrerà attendere quattro mesi dalla data di conversione del decreto. A livello generale saranno amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali, pubblici e privati (ovvero soggetti che esercitano una funzione essenziale dello Stato assicurando un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato stesso).
Sicurezza cibernetica: quali le attività individuate
Le attività per le quali occorrerà azioni di garanzia di sicurezza cibernetica sono quelle che dipendono da reti, sistemi informativi e servizi informatici "dal cui malfunzionamento - si legge sempre del decreto sulla sicurezza cibernetica - interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.
Sicurezza cibernetica: i criteri base
Sempre entro quattro mesi dalla conversione in legge del decreto sulla sicurezza cibernetica verranno definiti i criteri in base ai quali i soggetti che saranno individuati dovranno predisporre e aggiornare con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui sopra, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica. All'elaborazione di questi criteri provvederà, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al Cisr, integrato con un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri.
Sulla tutela dei dati, leggi anche qui
Questi, in estrema sintesi, alcun dei punti del decreto legge sulla sicurezza cibernetica. Di seguito il testo integrale del provvedimento, per conoscere i dettagli di come sarà organizzato il sistema di tutela delle reti e dei sistemi.
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105
Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica. (19G00111)
(GU n.222 del 21-9-2019)
Vigente al: 22-9-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, nell'attuale
quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di
importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in
relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre,
per le finalita' di sicurezza nazionale, di un sistema di organi,
procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il
profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in
linea con le piu' elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate
a livello internazionale;
Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con il
predetto sistema, il raccordo con le disposizioni in materia di
valutazione della presenza di fattori di vulnerabilita' che
potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti
inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati
sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano, ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
disporre anche dei piu' idonei strumenti d'immediato intervento che
consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestivita'
eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della difesa, dell'interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, per la pubblica
amministrazione e per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
- Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle
amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali,
pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione
essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio
essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o
economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui
malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo
improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale,
e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
- Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli
operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto
delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla
predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di
informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti
criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato,
ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di
attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale
servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici
dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero
utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza
nazionale;
b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui
alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza
almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli
organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti
pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' quelli privati, individuati ai sensi della
lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico;
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche'
all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
- Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresi' i relativi termini
e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR:
a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati
ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al
comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali
notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
assicura la trasmissione delle notifiche cosi' ricevute all'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se
effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di
sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:
1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e
alla gestione del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro
prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti
che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita' del
servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di
information and communication technology (ICT), anche mediante
definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.
- All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b),
provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
- Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai
commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai commi
2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.
- Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui
sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al
comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati
sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli
necessari per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione,
accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una
valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e
in un'ottica di gradualita', puo', entro trenta giorni, imporre
condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi
bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento
ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni,
sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e
servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi
del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito
delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un
proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i
profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento e di repressione dei
reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente
lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi
informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3,
lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui
essi sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e
servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e,
limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di
valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria
collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui
alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN
segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo
economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata
a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate
altresi' alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe
segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di
pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29
del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2,
lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti
privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione
e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b),
dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio'
comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi,
impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i
sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei
reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla
difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema
di protezione di reti e sistemi, nonche' in tema di prevenzione e di
contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano
gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di
competenza.
- Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi,
servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di
cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera b), per cio' che concerne l'affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e
dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di
impiego, svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando,
se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali
fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati
secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali
dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime
amministrazioni;
c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo
tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica,
laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di
certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di
tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
- I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2,
del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente,
dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a
quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente
articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di
assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti
pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), del presente articolo, e dal Ministero dello
sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima
lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano,
ove necessario, con le autorita' competenti di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a),
che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di
notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi
dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal
fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in
relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano
inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera
a), all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
- Salvo che il fatto costituisca reato:
- a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di
aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al
comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3,
lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei
termini prescritti, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi
informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma
2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in
assenza del superamento dei test di cui al comma 6, lettera a), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a
euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attivita'
di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui
al medesimo comma 6, lettera b), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal
Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e verifica svolte
ai sensi del comma 6, lettera c), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7,
lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250.000 a euro 1.500.000.
- In caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza
dell'esito favorevole dei test di cui al comma 6, lettera a), il
contratto non produce ovvero cessa di produrre effetti, secondo
quanto previsto dalle condizioni ad esso apposte. L'esecuzione
comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo
comporta, oltre alla sanzione di cui al comma 9, lettera e), la
sanzione amministrativa accessoria della incapacita' ad assumere
incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone
giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere
dalla data di accertamento della violazione.
- Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al
comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e di vigilanza
previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o
elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la
predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2,
lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera
a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di
cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini
prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente,
responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- Le autorita' competenti per l'accertamento delle violazioni e
per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui
all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del
presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i
soggetti privati di cui alla medesima lettera.
- Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
- 689.
- Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo puo' costituire causa di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile.
- Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al presente
decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
- 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento
delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni,
nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
- Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al
punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per
la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto
unico» sono sostituite dalle seguenti:
«, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155,».
- Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza
definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi
informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni
pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2,
lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
- Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del
CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro 3.200.000
per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020
al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
Art. 2
Personale per esigenze di funzionamento del CVCN
e della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso
della professionalita' necessaria per lo svolgimento delle funzioni
del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello
sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,
con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle
unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali,
un contingente massimo di settantasette unita' di personale, di cui
sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di
spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
- Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unita' dedicate
all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte
dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del
CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del
personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per un massimo del 40 per cento delle unita' di personale di cui
al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, in posizione di comando, di
personale che non risulti impiegato in compiti operativi o
specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto
sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unita', conservando lo
stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed
accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- Per lo svolgimento delle funzioni in materia di
digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con
corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente
massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare
nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di
spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
- Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate
all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte
dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nel quadro del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del
40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma, di personale
non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo
tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di
fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di esperti o
consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e
comprovata specializzazione in materia informatica.
- Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene
mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare anche in deroga
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la
possibilita' da parte delle amministrazioni di avvalersi delle
modalita' semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di
reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n.
Art. 3
Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica
a banda larga con tecnologia 5G
- Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche nei casi
in cui sono tenuti alla notifica di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono esercitati
previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la
sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei
centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto
regolamento.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le
prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti gia'
autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere modificate o
integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure aggiuntive
necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a
quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove
necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino
gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.
Art. 4
Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche
- All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono inserite
le seguenti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente
articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2019, inclusi».
- Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto
a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione
europea, di partecipazioni in societa' che detengono beni e rapporti
nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del
regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo
della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n.
21 del 2012.
Art. 5
Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in caso di crisi di natura cibernetica
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un
rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla
vulnerabilita' di reti, sistemi e servizi di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio
2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, su
deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre
2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2015, n. 198, puo' comunque disporre, ove indispensabile e per il
tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico
fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di
proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu'
apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per
l'espletamento dei servizi interessati.
Art. 6
Copertura finanziaria
- Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3,
per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a
decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere
dall'anno 2020;
b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota
parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
***
(sicurezza cibernetica)