Sicurezza degli apparecchi elettrici: rivista la normativa tecnica

Tra i dispositivi oggetto della decisione della Commissione 31 luglio 2020, n. 2020/1146, anche i sistemi di carica conduttiva dei veicoli elettrici

Sicurezza degli apparecchi elettrici: rivista la normativa tecnica con la decisione di esecuzione (Ue) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 (in G.U.C.E. L del 3 agosto 2020, n. 250). In particolare, il provvedimento riguarda le norme armonizzate per:

  • determinati apparecchi elettrici di uso domestico;
  • i protettori termici;
  • le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi;
  • gli interruttori automatici;
  • lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco;
  • i connettori da installazione destinati a una connessione permanente in installazione fissa;
  • i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni;
  • il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici;
  • le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio;
  • i dispositivi per circuiti di comando;
  • gli elementi di manovra;
  • l’illuminazione di emergenza;
  • i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica.

Di seguito il testo degli articoli della decisione di esecuzione (Ue) 2020/1146; a seguire gli allegati in pdf.

Decisione di esecuzione (Ue) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica

(in G.U.C.E. L del 3 agosto 2020, n. 250)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12., in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357)., il materiale elettrico conforme a norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

(2) Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec ed ETSI.

(3) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno elaborato le seguenti norme armonizzate e una relativa modifica: EN 50620:2017 e EN 50620:2017/A1:2019 per i cavi per la ricarica dei veicoli elettrici; EN IEC 60947- 9-1:2019 per lo spegnimento dell’arco; e EN 61643-31:2019 per i limitatori di sovratensioni di bassa tensione.

(4) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto le seguenti norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione[3]Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2018/C 326/02) (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).: EN 60691:2003; EN 60728-11:2010; EN 60934:2001; EN 60974-2:2013; EN 60974-3:2014; EN 60974-5:2013; EN 60974-7:2013; EN 61535:2009; EN 61558-1:2005; EN 61851-1:2011; ed EN 62275:2015. Ciò ha  portato all’adozione, rispettivamente, delle seguenti norme armonizzate e relative modifiche: EN 60691:2016 e EN 60691:2016/A1:2019, per i protettori termici; EN 60728-11:2017 e EN 60728-11:2017/A11:2018, per le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi; EN IEC 60934:2019 per gli interruttori automatici per apparecchiature; EN IEC 60947-9-1:2019 per lo spegnimento dell’arco; EN IEC 60974-2:2019, EN IEC 60974-3:2019, EN IEC 60974-5:2019 e EN IEC 60974-7:2019, per la saldatura ad arco; EN IEC 61535:2019 per i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa; EN IEC 61558-1:2019 per i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni; EN IEC 61851-1:2019 per il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici; e EN IEC 62275:2019 per le fascette di cablaggio per installazioni elettriche.

(5) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione[4]Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 26).: EN 60335-1:2012; e EN 60335- 2-4:2010. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60335- 1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 e EN 60335-1:2012/A14:2019 per gli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare; e EN 60335-2-4:2010/A2:2019 per le centrifughe asciugabiancheria. Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le seguenti norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60335-2-5:2015; EN 60335-2-7:2010; EN 60335- 2-12:2003; EN 60335-2-13:2010; EN 60335-2-17:2013; EN 60335-2-35:2016; EN 60335-2-47:2003; EN 60335-2-48:2003; EN 60335-2-49:2003; EN 60335-2-52:2003; EN 60335-2-61:2003; EN 60335-2-66:2003; EN 60335-2-84:2003; EN 60335-2-87:2002; EN 60335-2-98:2003; EN 60947-5-4:2003; EN 61347-2-7:2012; EN 61347-2-11:2001; EN 61386-1:2008; e EN 62035:2014. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60335-2-5:2015/A11:2019 per lavastoviglie; EN 60335-2-7:2010/A2:2019 per macchine lavabiancheria; EN 60335-2-12:2003/A2:201 e EN 60335-2-12:2003/A11:2019 per scaldavivande elettrici ed apparecchi similari; EN 60335-2-13:2010/A1:2019 per padelle per friggere, friggitrici e apparecchi similari; EN 60335-2-17:2013/A11:2019 per coperte, termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti; EN 60335-2-35:2016/A1:2019 per scaldacqua istantanei; EN 60335-2-47:2003/A2:2019 per pentole elettriche per uso collettivo; EN 60335-2-48:2003/A2:2019 per grill e tostapane elettrici per uso collettivo; EN 60335- 2-49:2003/A2:2019 per armadi caldi elettrici per uso collettivo; EN 60335-2-52:2003/A12:2019 per apparecchi per l’igiene orale; EN 60335-2-61:2003/A11:2019 per apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento dei locali; EN 60335-2-66:2003/A11:2019 per riscaldatori per materassi ad acqua; EN 60335-2-84:2003/A2:2019 per toilette elettriche; EN 60335-2-87:2002/A2:2019 per le apparecchiature elettriche per stordire gli animali; EN 60335-2-98:2003/A11:2019 per umidificatori; EN 60947-5-4:2003/A1:2019 per dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra; EN 61347-2-7:2012/A1:2019 per l’illuminazione di emergenza; EN 61347- 2-11:2001/A1:2019 per circuiti elettronici eterogenei usati con gli apparecchi di illuminazione; EN 61386- 1:2008/A1:2019 per installazioni elettriche; ed EN 62035:2014/A1:2019 per lampade a scarica.

(6) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate e delle relative modifiche.

(7) Le norme armonizzate EN 50620:2017 come modificata da EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974- 3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012 come modificata da EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335- 1:2012/A2:2019 ed EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-4:2010 come modificata da EN 60335- 2-4:2010/A2:2019, EN 60335-2-5:2015 come modificata da EN 60335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335- 2-7:2010 come modificata da EN 60335-2-7:2010/A2:2019, EN 60335-2-12:2003 come modificata da EN 60335-2-12:2003/A11:2019, EN 60335-2-13:2010 come modificata da EN 60335-2-13:2010/A1:2019, EN 60335-2-17:2013 come modificata da EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-35:2016 come modificata da EN 60335-2-35:2016/A1:2019, EN 60335-2-47:2003 come modificata da EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-48:2003 come modificata da EN 60335-2-48:2003/A2:2019, EN 60335-2-49:2003 come modificata da EN 60335-2-49:2003/A2:2019, EN 60335-2-52:2003 come modificata da EN 60335-2-52:2003/A12:2019, EN 60335-2-61:2003 come modificata da EN 60335-2-61:2003/A11:2019, EN 60335-2-66:2003 come modificata da EN 60335-2-66:2003/A11:2019, EN 60335-2-84:2003 come modificata da EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-87:2002 come modificata da EN 60335-2-87:2002/A2:2019, EN 60335-2-98:2003 come modificata da EN 60335-2-98:2003/A11:2019, EN 60947-5-4:2003 come modificata da EN 60947-5-4:2003/A1:2019, EN 61347-2-7:2012 come modificata da EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 come modificata da EN 61386- 1:2008/A1:2019 ed EN 62035:2014 come modificata da EN 62035:2014/A1:2019, e come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.

(8) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(9) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre elaborato le seguenti rettifiche, che introducono correzioni tecniche per le norme esistenti elencate di seguito, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60669-1:2018/AC:2018-11 che rettifica la norma armonizzata EN 60669-1:2018 per gli apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare; EN 61439-3:2012/AC:2019-04 che rettifica la norma armonizzata EN 61439-3:2012 per i quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone ordinarie (DBO); EN 61557-9:2015/AC:2017-02 che rettifica la norma armonizzata EN 61557-9:2015 per gli apparecchi per la localizzazione di guasti di isolamento nei sistemi IT; e EN 62026-3:2015/AC:2019-12 che rettifica la norma armonizzata EN 62026-3:2015 per le interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) DeviceNet. Al fine di garantire un’applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati, è opportuno includere tali riferimenti insieme ai riferimenti delle rettifiche nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 che, nel suo allegato I, fornisce i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE.

(10) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali riferimenti sono stati rivisti, modificati o corretti, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 61439-3:2012, EN 61557-9:2015, EN 62026-3:2015, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335- 2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335- 2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 ed EN 62035:2014. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.

(11) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-1:2012 e EN 60335-2-4:2010, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che sono stati modificati. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(12) Al fine di dare ai fabbricanti tempo a sufficienza per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 50620:2017, EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012 come modificata da EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 e EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-4:2010 come modificata da EN 60335-2-4:2010/A2:2019, EN 60335-2-5:2015 come modificata da EN 60335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335-2-7:2010 come modificata da EN 60335-2-7:2010/A2:2019, EN 60335- 2-12:2003 come modificata da EN 60335-2-12:2003/A11:2019, EN 60335-2-13:2010 come modificata da EN 60335-2-13:2010/A1:2019, EN 60335-2-17:2013 come modificata da EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-35:2016 come modificata da EN 60335-2-35:2016/A1:2019, EN 60335-2-47:2003 come modificata da EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-48:2003 come modificata da EN 60335-2-48:2003/A2:2019, EN 60335-2-49:2003 come modificata da EN 60335-2-49:2003/A2:2019, EN 60335-2-52:2003 come modificata da EN 60335-2-52:2003/A12:2019, EN 60335-2-61:2003 come modificata da EN 60335-2-61:2003/A11:2019, EN 60335-2-66:2003 come modificata da EN 60335-2-66:2003/A11:2019, EN 60335-2-84:2003 come modificata da EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-87:2002 come modificata da EN 60335-2-87:2002/A2:2019, EN 60335-2-98:2003 come modificata da EN 60335-2-98:2003/A11:2019, EN 60947-5-4:2003 come modificata da EN 60947-5-4:2003/A1:2019, EN 61347-2-7:2012 come modificata da EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 come modificata da EN 61386-1:2008/A1:2019, EN 62035:2014 come modificata da EN 62035:2014/A1:2019, EN 61439-3:2012 come rettificata da EN 61439-3:2012/AC:2019-04, EN 61557-9:2015 come rettificata da EN 61557-9:2015/AC:2017-02, EN 62026-3:2015 come rettificata da EN 62026-3:2015/AC:2019-12 ed EN 60669- 1:2018 come rettificata da EN 60669-1:2018/AC:2018-11, e come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 ed EN 62035:2014, come pure dei riferimenti delle relative norme modificative e rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13) La norma armonizzata EN 50178:1997 è stata rivista dal CEN e dal Cenelec. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 62477-1:2012 e della relativa modifica, EN 62477-1:2012/A11:2014. Con la comunicazione 2016/C 249/03 della Commissione (5), i riferimenti della norma EN 62477-1:2012 e della relativa modifica, EN 62477- 1:2012/A11:2014, sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento della norma EN 50178:1997 è stato incluso nella colonna delle norme sostituite, senza tuttavia indicare una data transitoria di cessazione della presunzione di conformità. In tale comunicazione il riferimento della norma EN 50178:1997 figurava anche nella colonna delle norme pubblicate. Nella comunicazione 2018/C 326/02 sono pubblicati i riferimenti sia della norma EN 62477-1:2012 e della relativa modifica, EN 62477-1:2012/A11:2014, sia della norma EN 50178:1997, senza indicare che la norma EN 50178:1997 è stata sostituita. Alla luce dell’incertezza relativa al ritiro del riferimento della norma EN 50178:1997 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è necessario includere il riferimento della norma EN 50178:1997 nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956, in cui figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE che sono ritirati dalla serie C.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/1956 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/1956 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 1) dell’allegato I si applica a decorrere dal 3 febbraio 2022.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegati

CLICCA QUI PER GLI ALLEGATI

Note   [ + ]

1. GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
2. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
3. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2018/C 326/02) (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 26).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome