Sicurezza degli edifici scolastici: fissati i nuovi termini per gli interventi

Pubblicato il decreto del ministero dell'Istruzione 26 novembre 2020

Sicurezza degli edifici scolastici: fissati i nuovi termini per gli interventi con il decreto del ministero dell'Istruzione 26 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021, n. 19).

Oltre alla messa in sicurezza degli edifici, sono previsti interventi per l'efficientamento  energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione 26 novembre 2020.

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Decreto del ministero dell'Istruzione 26 novembre 2020 

Fissazione di nuovi termini per le proposte di  aggiudicazione  degli
interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 87/2019
e n. 42/2020. (Decreto n. 163/2020). (21A00274)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2021, n. 19)

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

 

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure

urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,

decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del

2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di

ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento

sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'

pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione

artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e

residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,

nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la

realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi

volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la

programmazione triennale 2013-2015, le  regioni  interessate  possano

essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a

stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a

totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,

con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'

Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i   soggetti   autorizzati

all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.

10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e

delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  definire  le  modalita'   di

attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la

definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai

contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il

1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di

Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle

procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e

costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale

dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,

concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate

dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati

di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio  tecnico  o,  se  questi

manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia

scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,

rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e

finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia

scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come

modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12

luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23

dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno

iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche

disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata

legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia

di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il

relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,

di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa

verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e

sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione

vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni

per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato

(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,

che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati

ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di

contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma

1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni

finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione

pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli

istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,

entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria

generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto

perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della

data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle

erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota

capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare

l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di

priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e

l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',

di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi

finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure

urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere

pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma

2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.

10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli

immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli

adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle

disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l'art. 1, comma 160,  della  citata  legge  13

luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione

nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge

n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in

materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui  all'art.

11,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la  quale  e'

stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica

nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'allegato

relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante

istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla

nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,

lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.  107  e,  in  particolare,

l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi

sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma

2;

Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei

beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',

e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare

l'art. 6  concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del

Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che

modifica l'art. 1, comma 345, della la legge  30  dicembre  2018,  n.

145;

Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13,  recante  misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente

l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che

individua  gli  Uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale

dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di

concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  3

gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di

redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia

di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto

all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in

materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari

a euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6

settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti

locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28

agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto

alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di  edilizia

scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani  presentati  da  alcune

regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale  e'  stato  autorizzato

l'utilizzo - da parte  delle  regioni,  per  il  finanziamento  degli

interventi  inclusi  nei  piani  regionali  triennali   di   edilizia

scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale,  ai  sensi

dell'art. 2 del  decreto  interministeriale  3  gennaio  2018  -  dei

contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui,  decorrenti  dal

2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,  stanziati  dalla

legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge  27  dicembre

2017, n. 205, per le finalita', nella misura  e  per  gli  importi  a

ciascuna regione assegnati per  effetto  dei  decreti  richiamati  in

premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui  all'allegato  da

Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale  si  e'  proceduto

all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019  con

riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono  i  singoli

piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si e' proceduto a

prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento

agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro

dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30  aprile

2020 in caso di progettazione esecutiva, al  30  settembre  2020  nel

caso di studio di fattibilita' e/o progettazione definitiva e  al  31

dicembre 2020 nel caso di interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  31  marzo  2020,  n.

188, con il quale i termini per la proposta di  aggiudicazione  degli

interventi autorizzati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87,  fissati  dal

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono stati prorogati al 30 settembre

2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso

di studio di  fattibilita'  e/o  progettazione  definitiva  e  al  28

febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30  giugno  2020,  n.

42, con il quale  sono  stati  modificati  i  piani  regionali  degli

interventi autorizzati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87 e con il  quale

e' stato  stabilito  che  il  termine  di  aggiudicazione  dei  nuovi

interventi inclusi nell'allegato  al  decreto  fosse  quello  del  21

febbraio 2021;

Dato atto che  con  il  citato  decreto-legge  n.  1  del  2020  il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  stato

diviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'universita'

e della ricerca e  che,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2,  le

attivita'  connesse  alla  sicurezza  nelle  scuole  e   all'edilizia

scolastica   rientrano   nelle   aree   funzionali   del    Ministero

dell'istruzione;

Considerato   che   molti    enti    locali    hanno    evidenziato

l'impossibilita' di procedere al rispetto dei  termini  previsti  dai

sopracitati decreti, anche a causa delle misure adottate in occasione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, soprattutto, in alcune

aree  del  Paese,  non  ha  consentito  di  svolgere  nei  tempi   le

progettazioni  necessarie  e,  quindi,  l'affidamento  dei   relativi

lavori;

Dato atto che l'art. 2, comma 7, del citato  decreto  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti,  3  gennaio  2018  prevede  che

un'eventuale proroga  del  termine  di  aggiudicazione  possa  essere

disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca;

Ritenuto quindi  necessario,  alla  luce  delle  motivazioni  sopra

esposte,  stabilire  i  nuovi  termini  ultimi  per  la  proposta  di

aggiudicazione  degli  interventi  autorizzati  con  il   sopracitato

decreto interministeriale n. 87 del 2019  e  di  quelli  ammessi  con

decreto del Ministro dell'istruzione n. 42 del 2020;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                     Individuazione dei termini

                 di aggiudicazione degli interventi

1. I termini per la proposta  di  aggiudicazione  degli  interventi

autorizzati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87  e  dei  nuovi

interventi autorizzati con decreto del  Ministro  dell'istruzione  30

giugno 2020, n. 42, sono fissati  al  30  giugno  2021,  in  caso  di

progettazione esecutiva e nel caso  di  studio  di  fattibilita'  e/o

progettazione definitiva e al 31 agosto 2021 per  gli  interventi  di

nuova costruzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma  1  comporta  la

decadenza  dai  contributi  concessi   con   decreto   del   Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con

decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42.

Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.

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