Sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture: al via gli investimenti

Nel D.L. 10 settembre 2021, n. 121 anche misure sulle reti idriche

Sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture: al via gli investimenti con la pubblicazione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217.

In particolare, sono state disposte misure urgenti, tra gli altri, per:

  • investimenti per infrastrutture autostradali e idriche;
  • sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi;
  • sicurezza nel settore del trasporto marittimo;
  • funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
  • funzionalità dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
  • trasporto aereo;
  • incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti;
  • progettazione territoriale.

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Di seguito il testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

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Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 

Disposizioni urgenti in materia di  investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali. (21G00133)

(Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, n. 217)

Vigente al: 11-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

(omissis)

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei  veicoli

                 e di specifiche categorie di utenti

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla

seguente:

«d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o

temporaneo, ovvero anche  solo  per  determinati  periodi,  giorni  e

orari:

1)  dei  veicoli  degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui

all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con  disabilita',

munite del  contrassegno  di  cui  all'articolo  381,  comma  2,  del

regolamento;

3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o

di genitori con un bambino di eta' non superiore a due  anni,  munite

di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;

4) dei veicoli elettrici;

5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore

stabilite;

6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo  stazionamento

ai capilinea;

7) dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  scolastico  nelle  ore

stabilite;»;

b) all'articolo 61:

1) al comma 2,  le  parole  «16,50  m»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «18 m»;

2) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis  Gli

autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di  trasporto  rapido

di massa  possono  raggiungere  la  lunghezza  massima  di  24  m  su

itinerari  in  corsia  riservata  autorizzati  dal  Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;

c)  all'articolo  80,  comma  8,  dopo  le  parole   «temperatura

controllata  (ATP)»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dei  relativi

rimorchi e semirimorchi»;

d) all'articolo 116, comma 9, il secondo  periodo  e'  sostituito

dai  seguenti:  «Ai  fini  del  conseguimento  del   certificato   di

abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente

abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche'  l'attestazione  di

avere frequentato con  profitto  un  corso  di  formazione  di  primo

soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato  di  abilitazione

professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno

la  patente  di  categoria  B1,  nonche'  l'attestazione   di   avere

frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.»;

e) all'articolo 158:

1) al comma 2:

1.1. dopo la lettera d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)

negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata  dei  veicoli

adibiti al trasporto scolastico;»;

1.2. dopo la lettera g)  e'  inserita  la  seguente:  «g-bis)

negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio  delle  donne

in stato di gravidanza o di genitori  con  un  bambino  di  eta'  non

superiore a due anni muniti di permesso rosa;»;

2) dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Chiunque

viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro

328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da  euro  165  ad

euro 660 per i restanti veicoli.»;

3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono  sostituite

dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;

f) all'articolo 188:

1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono

sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;

2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono

sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;

g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente:

«Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne  in  stato

di gravidanza o di genitori con un bambino di eta'  non  superiore  a

due anni). - 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle  donne  in

stato di gravidanza  o  di  genitori  con  un  bambino  di  eta'  non

superiore a due  anni  gli  enti  proprietari  della  strada  possono

allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per

consentire ed agevolare la mobilita'  di  tali  soggetti  secondo  le

modalita' stabilite nel regolamento.

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma  1,  le  donne  in

stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore

a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi  e  con

le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa,  stabiliti  dal

regolamento.

3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui  al  comma  1,  senza

avere l'autorizzazione  prescritta  dal  comma  2  o  ne  faccia  uso

improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di

una somma da euro 87 a euro 344.

4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture  di  cui  al

comma  1  non  osservando  le  condizioni  ed   i   limiti   indicati

nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.».

2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone  con  limitata  o

impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale  ovvero

delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite  dalle  seguenti:

«delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un  bambino  di

eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la  gratuita'  della

sosta dei veicoli adibiti al  servizio  di  persone  con  limitata  o

impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale,  nelle

aree di sosta o di parcheggio a  pagamento,  qualora  risultino  gia'

occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»;

b) al comma 820,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «Con

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'

sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze

e per le disabilita'».

3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui  all'articolo

1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2001,  n.

474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli

non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione

di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30  aprile

1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97

del predetto decreto  legislativo,  anche  in  deroga  agli  obblighi

previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n.  285  del  1992,

qualora detti veicoli circolino su strada  per  esigenze  connesse  a

prove  tecniche,  sperimentali   o   costruttive,   dimostrazioni   o

trasferimenti, anche per ragioni di vendita  o  di  allestimento.  Ai

fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo

l'obbligo  di  copertura   assicurativa   da   parte   del   titolare

dell'autorizzazione  alla  circolazione  di  prova,  ai  sensi  delle

vigenti disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  civile  verso

terzi. Dei danni cagionati dal  veicolo  in  circolazione  di  prova,

anche se munito  della  carta  o  del  certificato  di  circolazione,

risponde,   ove   ne   ricorrono   i   presupposti,    l'assicuratore

dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto,  si  provvede  all'aggiornamento

del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,

anche al fine di stabilire le  condizioni  e  il  numero  massimo  di

autorizzazioni  alla  circolazione  di  prova  rilasciabili  ad  ogni

titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero  di

addetti.

5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma  1,  dopo  le  parole  «per  mezzo  dei

veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di  cose  e

di passeggeri»;

b) all'articolo 22:

1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  del

possesso della carta di qualificazione del  conducente  da  parte  di

titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la  qualificazione

iniziale  e  la  formazione  periodica   sono   comprovate   mediante

l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale  armonizzato

"95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»;

2) al comma 3-bis, le parole  «formazione  periodica  di»  sono

sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia

ai  sensi  dell'articolo  21  da»  e  le   parole   «dei   trasporti,

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e  statistici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  mobilita'

sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»;

3) al comma 6:

3.1.  all'alinea,  le  parole  «diverso   dall'Italia»   sono

soppresse;

3.2. alla lettera b), le parole «Con  decreto  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:

«Nel caso in cui l'impresa sia stabilita in Italia, con  decreto  del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;

4) al comma 7, alinea, le  parole  «diverso  dall'Italia»  sono

soppresse.

6.  All'articolo  92  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:

«4-octies. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla  data

di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero

e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i  requisiti  e

le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di

abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti  periodici

dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al  comma  4-septies.

Per  la  determinazione  della  misura  dei  compensi  a  favore  dei

componenti delle commissioni si applica la  disciplina  prevista  dal

decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,

n. 56.

4-nonies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma

4-octies,   per   la   prima   iscrizione   e   per   l'aggiornamento

dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui  al  decreto  del

Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  11  dicembre  2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22

del 28 gennaio  2020,  nonche'  quelle  per  il  funzionamento  delle

commissioni  esaminatrici  e  le  indennita'  da   corrispondere   ai

componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.

4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei  diritti  di

cui al comma 4-nonies sono determinati secondo le modalita'  previste

dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e

13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme

sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere

riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

ad  apposito  capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione   del

Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e

destinate  al  finanziamento  delle  spese  di  funzionamento   delle

commissioni esaminatrici di cui al comma 4-nonies e delle  indennita'

da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni.

4-undecies. In relazione  all'anno  2021,  al  fine  di  consentire

l'avvio delle attivita' delle  commissioni  esaminatrici  di  cui  al

comma 4-octies e' autorizzata  la  spesa  di  euro  200.000,  cui  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e

speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

                               Art. 2

Disposizioni urgenti in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  nel

  settore delle infrastrutture autostradali e idriche

1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione

della circolazione stradale  adottati  nel  periodo  emergenziale  da

COVID-19 e della conseguente incidenza di detti  provvedimenti  sulla

dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13,  comma

3, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  le  parole  «non

oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «non  oltre

il 31 dicembre 2021».

2.  In  considerazione  del  calo  di  traffico  registrato   sulle

autostrade  italiane  derivante  dall'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate

dallo Stato e dalle regioni,  al  fine  di  contenere  i  conseguenti

effetti economici e di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  e'

prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla  data

di entrata in vigore del presente decreto,  relative  ai  servizi  di

distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete

autostradale. La proroga non si applica in presenza di  procedure  di

evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle  concessioni

di cui al primo periodo e gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo,  del  decreto-legge  3

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24

novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita'  degli

enti concessionari e dei soggetti gestori in  materia  di  sicurezza,

nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti,  i

compiti».

4.  All'articolo  114,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole  «Il  progetto»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da  sbarramenti

aventi le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto,  in

fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'

ai  propri  ordinamenti,  adeguano  la  disciplina   regionale   agli

obiettivi di cui ai  commi  2,  3  e  9,  anche  tenuto  conto  delle

specifiche caratteristiche  degli  sbarramenti  e  dei  corpi  idrici

interessati.».

                               Art. 3

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel

  settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti

  fissi

1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,  European  Rail

Traffic Management System», di  seguito  ERTMS,  e  di  garantire  un

efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento

nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei  sottosistemi  di  bordo

dei veicoli con  il  sistema  ERTMS,  e'  istituito  nello  stato  di

previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili un fondo con una dotazione di 60  milioni  di  euro,  per

ciascuno degli anni dal 2022 al  2026,  per  finanziare  i  costi  di

implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo

le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  3.  Tali  risorse  non  sono

destinate al finanziamento dei  costi  di  sviluppo,  certificazione,

omologazione  ed  eventuali  riomologazioni  su   reti   estere   dei

cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina  o  sostituzione  operativa

dei mezzi di trazione.

2. Le risorse di cui al comma 1  sono  destinate  al  finanziamento

degli interventi di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei  veicoli,  per

l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo  di  classe  «B»  al

sistema   ERTMS   rispondente    alle    Specifiche    Tecniche    di

Interoperabilita' indicate nella Tabella  A2.3  dell'allegato  A  del

regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea,  del  27  maggio

2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione

europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al  punto

12.2 dell'Allegato  1a  al  decreto  dell'Agenzia  nazionale  per  la

sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto

previsto dal  comma  3  possono  beneficiare  del  finanziamento  gli

interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre

2026,  sui  veicoli  che  risultino  iscritti  in  un   registro   di

immatricolazione  istituito  presso  uno  Stato  membro   dell'Unione

europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto  nel  caso

che in  cui  detti  interventi  non  risultino  gia'  finanziati  dai

contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definite  le  modalita'  attuative  di  erogazione  del

contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli  per

gli interventi sui veicoli di  cui  al  comma  2,  nei  limiti  della

effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del

fondo, il suddetto decreto definisce i costi  sostenuti  che  possono

essere considerati  ammissibili,  l'entita'  del  contributo  massimo

riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento  in  caso  di

effettuazione di una determinata percorrenza sulla  rete  ferroviaria

interconnessa insistente sul territorio  nazionale,  l'entita'  della

riduzione proporzionale  del  contributo  riconoscibile  in  caso  di

effettuazione di percorrenze inferiori a  quella  richiesta  ai  fini

dell'attribuzione del contributo  nella  misura  massima,  nonche'  i

criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con le

tempistiche previste nel piano  nazionale  di  sviluppo  del  sistema

ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al presente  comma  e'

subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea.

4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  mediante

utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86,  della  legge

23 dicembre 2005, n. 266.

5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto  ferroviario,

all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla  presente

disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per  l'anno  2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di

spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  18,  del  decreto-legge  28

settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 130.

6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio  di  trasporto

ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in

Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio  italiano  dei

rotabili ferroviari a tal fine impiegati per  l'intera  durata  della

concessione rilasciata al gestore  di  detto  servizio  di  trasporto

dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica.

7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio  di  trasporto

ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle  previsioni

di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma  2,  lettera

bb), del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  50,  per  le  reti

ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.

8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il comune  di  Tirano  e  il  gestore  della  linea

ferroviaria  di  cui  al  comma  6  definiscono  il  disciplinare  di

esercizio relativo alla parte del tracciato che, in ambito urbano, si

interseca con il traffico veicolare e con i passaggi  pedonali.  Agli

eventuali oneri derivanti dal disciplinare di  esercizio  di  cui  al

primo  periodo,  il  comune  di  Tirano  provvede  con   le   risorse

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.

106, dopo le parole «nell'anno 2021» sono inserite le seguenti:  «per

il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   finalizzate   ad

assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  locale

avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei

rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'».

 

                               Art. 4

           Disposizioni urgenti in materia di investimenti

         e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Segnalazione  di

apparenti anomalie»;

2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Analoga informazione e' resa dalle autorita'  di  sistema  portuale,

dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri

e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio  delle  loro  normali

funzioni, constatano  che  una  nave  attraccata  in  porto  presenta

anomalie apparenti che possono mettere  a  repentaglio  la  sicurezza

della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per  l'ambiente

marino.»;

3) al comma 4, le parole «dei  piloti»  sono  sostituite  dalla

seguente: «ricevuta»;

b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non  adotti»

sono sostituite dalle seguenti:  «i  soggetti  responsabili  in  base

all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»;

c) all'articolo 18, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:

«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;

d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le  parole  «quinquennale

in  scienze  del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «magistrale   conseguito   al   termine

dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali».

2.  Al  fine  di  assicurare  una  programmazione  sistemica  delle

infrastrutture  portuali  distribuite  lungo  l'intera  costa   della

regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della  legge

28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto  7),  dopo  le  parole  «Portoscuso-Portovesme»  sono

inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;

b) al punto  8),  dopo  le  parole  «Porti  di  Palermo,  Termini

Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono  inserite  le  seguenti:  «,

Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela».

3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di

passeggeri e merci tra le aree metropolitane  di  Reggio  Calabria  e

Messina, nonche' la continuita' territoriale da  e  per  la  Sicilia,

all'Autorita'  di  Sistema  portuale  dello  Stretto  sono  assegnate

risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30  milioni  di  euro

per il 2022 e a 5 milioni  di  euro  per  il  2023  finalizzate  alla

realizzazione  degli  interventi   infrastrutturali   necessari   per

aumentare  la  capacita'  di  accosto  per  le  unita'   adibite   al

traghettamento  nello  Stretto  di  Messina,  nonche'  i  servizi  ai

pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2

milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5

milioni di euro per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di parte capitale  di  cui  all'articolo  34-ter,

comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato

di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili. I relativi interventi  sono  monitorati  dalla  predetta

Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229,  classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  «Interventi

portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».

4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, le parole «alle imprese armatoriali  che  operano  con  navi  di

bandiera italiana, iscritte  nei  registri»,  sono  sostituite  dalle

seguenti: «alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi

stabile organizzazione nel territorio italiano  che  utilizzano  navi

iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello  Spazio

economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati  dell'Unione

europea o dello Spazio economico europeo».

5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1)  le  parole  «dovuti  in  relazione  all'anno   2020»   sono

sostituite dalle seguenti: «dovuti in  relazione  agli  anni  2020  e

2021»;

2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono  inserite

le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»;

3) le parole « e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al  31

dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di  aver

subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30  novembre

2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento

del fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019»  sono

sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto  2020

al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di

aver subito, nel periodo compreso tra il  1°  luglio  2020  e  il  30

novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore  al  20

per cento del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno

2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del  31  luglio  2021,  in

favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel  periodo

compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una  diminuzione

del fatturato  pari  o  superiore  al  20  per  cento  del  fatturato

registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;

b) al comma 10-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «salute

pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati

al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere  sfruttate

a fini commerciali»;

c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi  10-bis  e  10-ter»

sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»;

d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'   aggiunto   il   seguente:

«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera  a)  del

comma 7, non assegnate con  il  decreto  di  cui  al  comma  8,  sono

destinate alle imprese  titolari  di  concessioni  demaniali  di  cui

all'articolo 36 del codice della navigazione,  alle  imprese  di  cui

agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nonche'

alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni  marittime  e

servizi di supporto a passeggeri,  a  titolo  di  indennizzo  per  le

ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione

dei volumi di traffico  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021,

rispetto  ai  corrispondenti  mesi  dell'anno  2019.   Le   modalita'

attuative del presente comma sono definite con decreto del  Ministero

delle infrastrutture e  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi  entro

trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione.».

6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, le  parole  «fino  al  31  agosto  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

 

                               Art. 5

Disposizioni  urgenti  per  la  funzionalita'  del  Ministero   delle

  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  del  Consiglio

  superiore dei  lavori  pubblici  e  in  materia  di  incentivi  per

  funzioni tecniche

1. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di

titolarita' del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio  2021  ovvero

del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui

all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  in  coerenza

con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere  e  incrementare

le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo  nel  settore  della

sostenibilita'  delle  infrastrutture  e   della   mobilita',   della

innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali,  assicurando,

al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche

attraverso  lo  svolgimento  di  specifiche   attivita'   di   natura

formativa, e' istituita presso il Ministero  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili  la  struttura  di  missione,  denominata

Centro  per  l'innovazione  e  la  sostenibilita'   in   materia   di

infrastrutture e mobilita', di seguito  CISMI,  che  non  costituisce

struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del  Ministro.

Al CISMI e' assegnato un contingente complessivo di venti  unita'  di

personale, da individuarsi, nella misura di  cinque  ricercatori,  di

cinque tecnologi, di quattro  primi  ricercatori,  di  quattro  primi

tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un  dirigente  di  ricerca,

tra il personale degli Enti pubblici di ricerca  collocato  in  fuori

ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento  presso

l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a carico

del predetto Ministero. Al coordinamento del  CISMI  e'  preposto  il

dirigente di ricerca individuato  secondo  le  modalita'  di  cui  al

secondo periodo.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al

presente comma, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'

sostenibili, in aggiunta al contingente di cui  al  secondo  periodo,

nel limite di spesa di euro 47.000 euro per l'anno  2021  e  di  euro

140.000 a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi fino ad un massimo

di quattro esperti o consulenti nominati ai  sensi  dell'articolo  7,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  il  CISMI  puo'

stipulare, per conto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della

finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca

specializzati, pubblici e privati e cura  i  rapporti  con  organismi

internazionali, europei e nazionali nelle materie di  competenza  del

medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e'  autorizzata

la spesa di euro 741.985 per  l'anno  2021  e  di  euro  2.225.954  a

decorrere dall'anno 2022. Al relativo  onere  si  provvede  per  euro

741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954  a  decorrere  dall'anno

2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo  45  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e'  sostituita  dalla

seguente: «sette» e dopo le parole: «uno  appartenente  al  Ministero

dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  uno

appartenente al Ministero della difesa»;

b) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Per la partecipazione  alle  attivita'  del  Comitato  non  spettano

indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo  rimborso

spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  e

di quanto previsto per i  componenti  e  gli  esperti  del  Consiglio

superiore dei lavori pubblici.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000

per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si  provvede  mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del

comma 4, lettera a), per l'anno 2021 e lettera b), si provvede con le

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, le  parole  «,  senza  oneri  a  carico  della

finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo  e'  sostituito

dal seguente: «Ai componenti della  commissione  e'  riconosciuto  un

rimborso delle spese effettivamente sostenute e  documentate  per  le

missioni  effettuate  nei  limiti  previsti  per  il  personale   del

Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  con

oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno  2021  ed  a

36.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

7. Al fine di  assicurare  la  funzionalita'  del  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione  alla

realizzazione degli interventi di competenza del  medesimo  Ministero

finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di

ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del

Piano  nazionale  per   gli   investimenti   complementari   di   cui

all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e  in

considerazione delle specifiche  professionalita',  anche  di  natura

tecnica, del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, tenuto conto della  necessita'  di  remunerare

adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale,  a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con

riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono

incrementati, nei limiti di cui al comma 9  e  in  deroga  ai  limiti

finanziari previsti dalla normativa vigente:

a)  l'indennita'   di   amministrazione   di   complessivi   euro

1.986.272,57  per  l'anno  2021  ed  euro  5.958.817,70  a  decorrere

dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

b) il fondo risorse decentrate del personale di cui  all'articolo

76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni

centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021  ed  euro

7.339.923,35 a decorrere dall'anno  2022,  al  lordo  degli  oneri  a

carico dell'amministrazione.

8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in  considerazione

delle  peculiari  responsabilita'  del  personale  dirigenziale   del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi

per la retribuzione di posizione e la retribuzione di  risultato  del

medesimo personale sono  incrementati,  a  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto:

a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed

euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo  degli  oneri  a

carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale

generale;

b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed

euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri  a

carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale

non generale.

9. Agli oneri derivanti  dai  commi  6,  7  e  8,  quantificati  in

complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021  ed  in  complessivi  euro

16.475.576  a  decorrere  dall'anno  2022,   si   provvede   mediante

corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente

iscritto ai fini del bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Il   Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma  3,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori,

servizi e forniture le cui  procedure  di  gara  sono  state  avviate

successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto

legislativo, anche se  eseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del

predetto regolamento. Gli oneri per  la  ripartizione  delle  risorse

finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo

n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per  i

singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  primo

periodo negli stati di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle

stazioni appaltanti.

11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del  decreto  legislativo

21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «un rappresentante  per  ciascuna»  sono

sostituite dalle seguenti: «un rappresentante espressione»;

b) al  punto  7,  le  parole  «delle  Confederazioni  alle  quali

aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione  alla

quale  aderisce;  ove  sia  rappresentata  per   il   tramite   della

Confederazione,   tale   Confederazione   deve   aver   fatto   parte

dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia  e  del

lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una

sola associazione di categoria».

 

                               Art. 6

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Agenzia nazionale  per

  la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le  parole  «ed  alla  Commissione  di  cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264»  sono

soppresse;

2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di  sicurezza»

sono inserite le seguenti: «con le modalita'»;

3) alla lettera l), dopo le  parole  «n.  35  del  2011»,  sono

aggiunte le seguenti: «, da destinare all'Agenzia per lo  svolgimento

delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6  del  medesimo  decreto

legislativo»;

b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater.  Sono

trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli  uffici  speciali

trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e  6,

del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4

agosto 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e  del  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  280  del  2

dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti

per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al  sistema

di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile,

con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo

14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa  con

il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  le

modalita' per la realizzazione e l'apertura  all'esercizio  di  nuovi

sistemi di trasporto a impianti fissi.»;

c) al comma 5,  le  parole  «comma  4,  lettere  a)  e  c)»  sono

sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»;

d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla  Commissione

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264»

sono soppresse;

e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unita', di  cui  42  di

livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale

generale» sono sostitute dalle seguenti: «668 unita', di  cui  48  di

livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello  dirigenziale

generale»;

f) al comma 13, le parole «due posizioni  di  uffici  di  livello

dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni

di uffici di livello dirigenziale generale».

2. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal  personale  dell'A.N.A.S.»

sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  dal  personale,  con  compiti

ispettivi  o   di   vigilanza   sulle   infrastrutture   stradali   o

autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie

e delle infrastrutture stradali e autostradali».

3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione  all'esame  di

qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,   del   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non e' richiesto per il personale

dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle

infrastrutture stradali e  autostradali  il  possesso  del  requisito

dell'anzianita' di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma  2,

secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello

statuto, del regolamento di amministrazione  e  dei  regolamenti  che

disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza

delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo

le modalita'  previste  dall'articolo  12,  commi  8,  9  e  10,  del

decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Gli Uffici speciali  trasporti  a  impianti  fissi,  di  seguito

USTIF,  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'

sostenibili e il relativo personale, pari a  sei  unita'  di  livello

dirigenziale non generale e novantadue unita' di personale delle aree

funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di  area  II  e

sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza

delle ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  a

decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Conseguentemente,  la   dotazione

organica del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, ferme restando  le  38  posizioni  di  livello

dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni  di  livello

dirigenziale non generale e 7.674  unita'  di  personale  delle  aree

funzionali di cui 2.966 di area III, 4.497 di area II e 211  di  area

I. Le risorse  umane  trasferite  includono  il  personale  di  ruolo

dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  a  tempo

determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  risulta

in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Al personale  non  dirigenziale  trasferito  ai

sensi  del  presente  comma  si  applica  il  trattamento  economico,

compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di

destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile

pari all'eventuale differenza fra le voci fisse  e  continuative  del

trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove

superiore,  e  quelle  riconosciute   presso   l'amministrazione   di

destinazione. Nelle more dell'entrata in vigore  del  regolamento  di

amministrazione  di  cui  al  comma  4,  al  personale   dirigenziale

trasferito ai sensi del presente comma  continuano  ad  applicarsi  i

contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di

adozione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di

cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'

sostenibili provvede alla corresponsione  del  trattamento  economico

spettante al personale trasferito nella misura gia' corrisposta e  le

eventuali differenze sono a  carico  dell'Agenzia  nazionale  per  la

sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e

autostradali. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie

sono allocate sul pertinente capitolo di spesa  del  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  essere  trasferite

all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle

infrastrutture stradali e  autostradali.  Tale  importo  considera  i

costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e

tiene conto delle voci retributive fisse e  continuative,  del  costo

dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario  e  del

trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.  Fino  alla

data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione  di  cui

al comma 4, l'attivita' facente capo agli USTIF  continua  ad  essere

esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati  dal  decreto

ministeriale 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del  23  dicembre

2014.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio

decreto, ad effettuare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in

termini  di  residui,  di  competenza  e  di   cassa   ivi   comprese

l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

A  decorrere  dalla  data  di  adozione  del  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze di  cui  al  primo  periodo  transitano

all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle

infrastrutture stradali e autostradali i rapporti giuridici attivi  e

passivi relativi alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima

data, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

e l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle

infrastrutture stradali e autostradali  provvedono  al  trasferimento

delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d'intesa.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, pari  a

1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si provvede a valere  sulle

risorse  disponibili  nel  bilancio  dell'Agenzia  nazionale  per  la

sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e

autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari,  in

termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a  697.985  euro

annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le  parole  «il  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la

sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e

autostradali»;

b) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «La  Commissione  e'

composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o

da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette  esperti  tecnici

designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»

sono sostituite dalle  seguenti:  «La  Commissione  e'  composta  dal

Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e

delle infrastrutture stradali e autostradali o da  un  suo  delegato,

che la presiede, da quattro esperti tecnici designati  dal  Direttore

dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle

infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre  esperti  tecnici

designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»

e, al secondo periodo, le parole  «La  Commissione  e'  nominata  con

provvedimento del  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione e' nominata

con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  nazionale  per   la

sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e

autostradali»;

c) al comma 11, le parole «del  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per

la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e

autostradali».

9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia  nazionale

per la sicurezza delle ferrovie e  delle  infrastrutture  stradali  e

autostradali entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  rinnovata

la composizione della Commissione permanente di  cui  all'articolo  4

del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come  modificato  dal

presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui

al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella

composizione esistente alla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto.

 

                               Art. 7

         Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente  sistema  di

distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e

di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto

aereo che eviti, anche  in  considerazione  degli  effetti  derivanti

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico

di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del  Regno  Unito,  le

disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo

2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio

2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022.

2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma  della

procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato

dai commissari straordinari alla decisione della Commissione  europea

di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  18

del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di

beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito  di

quelli previsti dall'articolo 27 del  decreto  legislativo  8  luglio

1999, n. 270. Le modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa

dalla data  di  modifica,  possono  essere  adottate  anche  dopo  la

scadenza del  termine  del  primo  programma  autorizzato  e  possono

prevedere la cessione a trattativa privata  anche  di  singoli  beni,

rami d'azienda o parti  di  essi,  perimetrati  in  coerenza  con  la

decisione della  Commissione  europea.  Il  programma  predisposto  e

adottato  dai  commissari  straordinari  in  conformita'   al   piano

industriale di cui  al  citato  articolo  79,  comma  4-bis,  e  alla

decisione della  Commissione  europea  si  intende  ad  ogni  effetto

autorizzato.  E'  parimenti  autorizzata  la  cessione  diretta  alla

societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18

del  2020  di  compendi  aziendali  del  ramo  aviation   individuati

dall'offerta vincolante formulata dalla societa' in conformita'  alla

decisione della Commissione europea. A seguito della cessione  totale

o parziale  dei  compendi  aziendali  del  ramo  aviation,  gli  slot

aeroportuali  non  trasferiti  all'acquirente  sono   restituiti   al

responsabile dell'assegnazione delle  bande  orarie  sugli  aeroporti

individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.  95/93  del  Consiglio,

del 18 gennaio 1993. E'  altresi'  autorizzata  l'autonoma  cessione,

anche antecedentemente  alla  modifica  del  programma,  del  marchio

«Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari  di  licenze  di

esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore  aereo,

individuati  tramite  procedura  di  gara  che,  nel  rispetto  delle

diposizioni  europee,  anche  in  materia  antitrust,  garantisca  la

concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del  marchio.  La

stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere

effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato

dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di

sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla

richiesta. A seguito della decisione  della  Commissione  europea  il

Ministero dell'economia e  delle  finanze  sottoscrive  l'aumento  di

capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»;

b) il comma 9 e' sostituito dal  seguente:  «9.  Nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un

fondo, con una dotazione di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,

diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli  di  viaggio,

nonche' di voucher  o  analoghi  titoli  emessi  dall'amministrazione

straordinaria  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento  dei  complessi

aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'  erogato  esclusivamente

nell'ipotesi in cui  non  sia  garantito  al  contraente  un  analogo

servizio di trasporto ed e' quantificato in misura  pari  all'importo

del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede

al trasferimento all'Alitalia -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e

all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria  delle

risorse sulla base di specifica  richiesta  dei  commissari  che  dia

conto  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma.  I  commissari

provvedono  mensilmente  alla  trasmissione  al   Ministero   di   un

rendiconto delle somme erogate ai sensi della  presente  norma.  Agli

oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni  di  euro  per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».

 

                               Art. 8

Disposizioni in materia di incentivi  all'acquisto  di  veicoli  meno

  inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi  acquista,  anche

in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo  2019

al 31  dicembre  2021,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  via

sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31  dicembre  2021,

anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia».

2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle

procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e continuano a trovare applicazione, in  quanto  compatibili,

le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico  20

marzo 2019, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine  di  scadenza,  per  la

conclusione della procedura prevista dal citato decreto  ministeriale

di  conferma  della   prenotazione   dei   contributi   nell'apposita

piattaforma  informatica,  fissato  al  31  dicembre  2021   per   le

prenotazioni inserite, anche se in  fase  di  completamento,  dal  1°

gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e di un termine di  scadenza  fissato

al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e  il  31

dicembre  2021.  I  medesimi  termini  si  applicano,  alle  medesime

condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai  veicoli  di

categoria M1, M1 speciali, N1 e L.

3. Al fine di garantire  e  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse

destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di  cui

all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

luglio 2021, n. 123, relative ai contributi per l'acquisto, anche  in

locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella

fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro

(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, disponibili alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi

veicoli,  previsti  dall'articolo  1,  comma  1031,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo

economico possono essere destinate ai medesimi fini  le  risorse  del

richiamato  articolo  73-quinquies,  comma   2,   lettera   a),   del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio  2021,  n.  123,  che  si  rendono  disponibili

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di efficientamento  funzionale  degli

                 edifici adibiti a uffici giudiziari

1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di  Bari,

nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.

55, approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica  di  cui

all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, convocando la conferenza di servizi,  ai  sensi  dell'articolo

14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipa

obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo  14-ter,

comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un  rappresentante

del Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza dei servizi,

il Consiglio superiore dei lavori pubblici,  ai  sensi  dell'articolo

215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il  parere

sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica  trasmesso  a  cura

del Commissario. Il parere reso dal Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  9,  del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione

di congruita' del costo.

2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma

1, predisposto in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  48,

comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'

trasmesso, a cura del Commissario altresi', all'autorita'  competente

ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione  ambientale

di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma  3

e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006.  Si

applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo  periodo,

del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni,

dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55.  Gli  esiti  della  valutazione

ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle

altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi  di

cui al comma 1. Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito  pubblico  e'

escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo  24-bis

del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo

dei pareri, nulla osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della

localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e

paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e

delle relative opere mitigatrici e compensative.  L'approvazione  del

progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed  edilizio,  l'intesa

tra Stato e regione, in ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha

effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti  e  comprende

il parere reso dal Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  di  cui

dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  i

provvedimenti  di  valutazione  ambientale  e  i  titoli  abilitativi

rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone

l'indicazione  esplicita.  La   variante   urbanistica,   conseguente

all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a

vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  le

comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della

legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui

all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica

n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di

salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di

rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili

con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27  del  decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, la verifica  del  progetto  definitivo  e  del  progetto

esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6,  del  predetto

decreto legislativo accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni

impartite in  sede  di  approvazione  del  progetto  di  fattibilita'

tecnica  ed  economica,  nonche'  a  quelle  impartite  in  sede   di

valutazione ambientale.  All'esito  della  verifica,  il  Commissario

straordinario  procede  direttamente  all'approvazione  del  progetto

definitivo ovvero del progetto esecutivo.

5. Il Commissario straordinario  puo'  procedere,  sulla  base  del

progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   all'affidamento

congiunto dei livelli di progettazione successivi  e  dell'esecuzione

dell'opera. L'affidamento avviene mediante acquisizione del  progetto

definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante

offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,

del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta

relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto

per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per

l'esecuzione dei lavori.  Laddove  si  rendano  necessarie  modifiche

sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del comma 1, una

nuova conferenza di servizi ai fini  dell'approvazione  del  progetto

definitivo  e  alla  stessa   e'   chiamato   a   partecipare   anche

l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare

il   progetto   alle   eventuali   prescrizioni   susseguenti    alle

determinazioni del Commissario, anche rese in seguito alla conferenza

di servizi.

6. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di

affidamento  indette  per  la  progettazione  e  l'esecuzione   degli

interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a  supporto

di cui al presente articolo, si  applicano  le  previsioni  contenute

nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo  di  cui  al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

                               Art. 10

Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e

  modalita' di accesso ai servizi erogati  in  rete  dalle  pubbliche

  amministrazioni

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma

1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti

correnti infruttiferi di  cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in

relazione al fabbisogno finanziario, a  ciascuna  amministrazione  od

organismo titolare e/o  attuatore  dei  progetti,  sulla  base  delle

procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel  rispetto

del sistema  di  gestione  e  controllo  delle  componenti  del  Next

Generation EU.».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  con  cui

sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella

decisione  di  esecuzione  del  Consiglio   UE   -   ECOFIN   recante

«Approvazione della Valutazione del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e

Resilienza dell'Italia», viene aggiornato  sulla  base  di  eventuali

riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla

normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la

coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate

annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli

interventi cui esse sono destinate.

3. La notifica della citata decisione di esecuzione  del  consiglio

UE  -  ECOFIN  recante  «Approvazione  della  Valutazione  del  Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto

del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  di  cui  al  comma  2,

costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione,  da

parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di

attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto

disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa

l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle

risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.

4. Laddove non  diversamente  previsto  nel  PNRR,  ai  fini  della

contabilizzazione e rendicontazione delle spese,  le  amministrazioni

ed i soggetti  responsabili  dell'attuazione  possono  utilizzare  le

«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti

del regolamento (UE) 2021/1060.

5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure

di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle  relative

ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili,  in  aggiunta

agli  ordinari  criteri  previsti   dalla   normativa   di   settore,

stabiliscono ulteriori e  specifici  criteri  di  assegnazione  delle

risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita', degli

obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi  previsti

dal   PNRR,   nonche'   i   relativi   obblighi   di    monitoraggio,

rendicontazione e controllo previsti  dal  regolamento  UE  241/2021,

anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nel caso in cui si renda necessario  procedere  al  recupero  di

somme nei confronti di regioni, province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano e degli enti locali, si applicano  le  procedure  di  cui  al

comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

7. All'articolo 66-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al

comma 3, le parole «e' abrogato» sono sostituite dalle seguenti:  «e'

sostituito dal seguente: "3-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal

comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera

a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e  la  carta

di identita' elettronica ai fini dell'identificazione  dei  cittadini

che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o  piu'  decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato  per

l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la  data

a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,

lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,  la

carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei  servizi  per

consentire l'accesso delle imprese e  dei  professionisti  ai  propri

servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i  soggetti

di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)   utilizzano

esclusivamente le identita' digitali  SPID,  la  carta  di  identita'

elettronica   e   la   carta   Nazionale   dei   servizi   ai    fini

dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.".».

 

                               Art. 11

              Rifinanziamento della componente prestiti

                    e contributi del Fondo 394/81

1. Per l'attuazione  della  linea  progettuale  «Rifinanziamento  e

Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2  investimento

5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal  PNRR,  sono

istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo

comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  le  seguenti

sezioni:

a) «Sezione Prestiti», per  la  concessione  di  finanziamenti  a

tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, con dotazione finanziaria pari a euro 800  milioni  per

l'anno 2021;

b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui all'articolo  72,

comma 1,  lettera  d),  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  con

dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni  per  l'anno  2021,  da

utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50  per  cento

dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato  concessi  a   valere   sullo

stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.

2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui al comma

1, lettera a),  sono  esentati,  a  domanda  del  richiedente,  dalla

prestazione  della  garanzia,  in  deroga  alla  vigente   disciplina

relativa  al  fondo  di  cui  all'articolo  2,   primo   comma,   del

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della

legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  definisce  con  proprie  delibere

termini, modalita' e condizioni  per  la  realizzazione  della  linea

progettuale di cui al comma 1 in conformita'  ai  requisiti  previsti

per tale intervento e al punto M1C2-26 dell'allegato della  decisione

di  esecuzione  del   Consiglio   relativa   all'approvazione   della

valutazione del PNRR dell'Italia e in particolare:

a) la natura e la  portata  dei  progetti  sostenuti  che  devono

essere in linea con gli obiettivi del regolamento  (UE)  2021/241,  e

garantire la conformita' agli orientamenti tecnici  sull'applicazione

del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  dei  progetti

sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso  di  una  prova  di

sostenibilita',  ai  sensi  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)

2020/285; b) un elenco di esclusione e il  requisito  di  conformita'

alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea;

c) il tipo di interventi sostenuti;

d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole  e  medie

imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilita'.

4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, con  proprie

delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione del Fondo di cui  al

comma 1, lettera b), alla sezione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1,

lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2  miliardi  di  euro

per l'anno 2021 si provvede a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per

l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,

comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le

modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 

                               Art. 12

                   Disposizioni urgenti in materia

            di progettazione territoriale e investimenti

1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: «Art. 6-quater

(Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). - 1.

Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione  nei  comuni

delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,

Puglia,  Sardegna,  Sicilia  nonche'  in  quelli   ricompresi   nella

mappatura  aree  interne,  in   vista   dell'avvio   del   ciclo   di

programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e

coesione  e  della  partecipazione  ai  bandi  attuativi  del   Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e' istituito nello stato  di

previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il

successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il

«Fondo concorsi progettazione e idee per la  coesione  territoriale»,

di  seguito  denominato  Fondo,  con  la  dotazione  complessiva   di

123.515.175 euro di cui 12.351.518 euro per  il  2021  e  111.163.658

euro  per  il  2022.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -

programmazione 2021-2027 di cui  all'articolo  1,  comma  177,  della

legge 31 dicembre 2020, n. 178.

2. Al Fondo accedono tutti i  Comuni  con  popolazione  complessiva

inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle aree indicate al  comma

1, sulla base delle classi demografiche e secondo  l'assegnazione  di

cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.

3. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti  beneficiari

con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta

dell'Autorita'  politica  delegata  per  il   sud   e   la   coesione

territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021  assicurando  una

premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui  all'articolo  32

del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nei  limiti  delle

risorse specificate in tabella A. Le  risorse  sono  impegnate  dagli

enti beneficiari mediante la messa a bando, entro  e  non  oltre  sei

mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse,  anche

per il tramite di societa' in house, di premi per  l'acquisizione  di

proposte progettuali, secondo le procedure di  evidenza  pubblica  di

cui al Capo IV, Titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione  del

bando. Decorso il predetto  termine  di  sei  mesi,  le  risorse  non

impegnate  sono  restituite  al  Fondo  e   riassegnate   agli   enti

beneficiari, secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto

di cui al primo periodo. Con il medesimo  decreto  e'  definita  ogni

altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse.

4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo  e'  l'Agenzia

per la coesione territoriale. L'Agenzia,  nell'ambito  delle  proprie

competenze, senza oneri  ulteriori,  assicura,  inoltre,  ogni  utile

supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace  accesso  al

Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma  3,  nonche'

ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto  a  quanto

previsto dal comma 6.

5. Il  monitoraggio  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  avviene

attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229. Ogni proposta progettuale  acquisita  dall'ente  beneficiario

che si traduce  in  impegno  di  spesa  ai  sensi  del  comma  3,  e'

identificata dal codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11

della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  L'alimentazione  del  sistema  di

monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice

unico di progetto. L'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  pieno

accesso alle informazioni  raccolte  attraverso  il  sistema  citato,

anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.

6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma  3,

gli  enti  beneficiari  verificano  che   esse   siano   coerenti   o

complementari rispetto  agli  obiettivi  posti  dall'articolo  3  del

regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la

ripresa  e  la  resilienza,   nonche'   con   gli   obiettivi   della

programmazione del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  2021/2027,

come definiti da apposite linee guida adottate entro  il  30  ottobre

2021 dall'Autorita' politica  delegata  per  il  sud  e  la  coesione

territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili  a  realizzare

almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia

locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita

intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo

armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la

coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttivita',    la

competitivita', lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca,

l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza

economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonche'  il

miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire

occasione di crescita professionale ai giovani. Le  proposte  devono,

altresi',  privilegiare  la  vocazione  dei  territori,   individuare

soluzioni  compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici   regolatori

generali  o  devono  comunque   essere   agevolmente   e   celermente

realizzabili, anche con modeste varianti, e  comportare  soluzioni  a

basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio

esistente, di contrasto all'abusivismo, in  ogni  caso  limitando  il

consumo  di  suolo.  Le  proposte,  ove  afferenti  a  interventi  di

carattere  sociale,  devono  possedere  un   livello   di   dettaglio

sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del  servizio  o

di co-progettazione, secondo quanto previsto  dall'articolo  140  del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  dall'articolo  55  del

decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117.  Nel  caso  di  lavori

pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai

sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile

2016, n. 50  e'  quello  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica di  cui  all'articolo  23  del  medesimo  predetto  decreto

legislativo.

7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta'

dagli enti beneficiari e possono essere poste a  base  di  successive

procedure strumentali alla loro concreta realizzazione  o  utilizzate

per la partecipazione  degli  enti  beneficiari  ad  avvisi  o  altre

procedure di evidenza  pubblica  attivate  da  altre  amministrazioni

nazionali o comunitarie.

8. Per lo sviluppo  delle  progettazioni  che  hanno  a  oggetto  i

lavori, l'ente beneficiario, ove  non  si  avvalga  di  procedure  di

appalto  integrato,  affida  al  vincitore   la   realizzazione   dei

successivi livelli di progettazione, con  procedura  negoziata  senza

bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o  mediante

avvalimento, dei  requisiti  di  capacita'  tecnico-professionale  ed

economica previsti nel bando in rapporto ai  livelli  progettuali  da

sviluppare.

9. In  attuazione  dei  commi  7  e  8,  l'ente  beneficiario,  per

garantire  la  qualita'  della  progettazione  e  della   conseguente

realizzazione  dell'intervento,  puo'  avvalersi  della  Agenzia  del

demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici

di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della  legge  30  dicembre

2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per  le  prestazioni

professionali  rese  agli  enti  territoriali  richiedenti  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.

10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in  collaborazione  con

l'ANAC, predispone, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo

da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.

11. Le proposte progettuali acquisite  dagli  enti  beneficiari  ai

sensi del comma 7, sono  considerate  direttamente  candidabili  alla

selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali

e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo

e  coesione  finanziati   dal   FSC,   nell'ambito   del   ciclo   di

programmazione 2021/2027, sempre che  siano  coerenti  con  gli  assi

prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici  di

riferimento fissati dai  programmi  e  dai  piani  predetti,  secondo

condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma  3,

previa intesa della Conferenza unificata.

12. Nel portale istituzionale Opencoesione  sono  raccolte  e  rese

immediatamente accessibili  tutte  le  informazioni  dell'iniziativa,

anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale  dei  processi

di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;

b) e' allegata la seguente tabella:

«Tabella A

Articolo 6-quater

 

=========================================================

|                         |   Importo complessivo da    |

|                         |   ripartire tra gli enti    |

|   Classi demografiche   |         beneficiari         |

+=========================+=============================+

|Fino a 1.000 abitanti    |                 19.448.000 €|

+-------------------------+-----------------------------+

|Tra 1.001 e 5.000        |                             |

|abitanti                 |                 43.192.500 €|

+-------------------------+-----------------------------+

|Tra 5.001 e 10.000       |                             |

|abitanti                 |                 24.518.000 €|

+-------------------------+-----------------------------+

|Tra 10.001 e 20.000      |                             |

|abitanti                 |                 21.735.000 €|

+-------------------------+-----------------------------+

|Tra 20.001 e 30.000      |                             |

|abitanti                 |                  8.740.000 €|

+-------------------------+-----------------------------+

|Premialita' comma 3      |                  5.881.675 €|

+-------------------------+-----------------------------+

|Totale ...               |             123.515.175,00 €|

+-------------------------+-----------------------------+

 

».

                               Art. 13

                 Misure di agevolazioni per i comuni

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «La  misura  e'  altresi'

estesa  ai  territori  insulari  dei  comuni  di   Campo   nell'Elba,

Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza,  Porto

Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle

isole minori del Centro-Nord.».

2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per

l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  15

ottobre 2021.»;

b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per

l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  15

novembre 2021.».

                               Art. 14

                 Cabina di regia edilizia scolastica

  1. All'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,

al  quinto  periodo,  dopo  le  parole  «Ministero   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,

dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione».

 

                               Art. 15

                   Disposizioni urgenti in materia

                  di perequazione infrastrutturale

1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a

1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il recupero del divario  infrastrutturale

tra le diverse  aree  geografiche  del  territorio  nazionale,  anche

infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli essenziali  di

infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro e non  oltre

il 30  novembre  2021  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili,  sentite  le  amministrazioni  competenti,  le

strutture  tecniche  del  Ministro  per  il   sud   e   la   coesione

territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la

ricognizione del numero  e  della  classificazione  funzionale  delle

strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del  numero

e dell'estensione, con  indicazione  della  relativa  classificazione

funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,

portuali, aeroportuali, idriche. Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali  e  gli  altri  soggetti

pubblici  e  privati  competenti,  anche  avvalendosi  del   supporto

tecnico-amministrativo dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,

provvedono alla ricognizione delle infrastrutture  di  cui  al  primo

periodo non di competenza statale. La ricognizione  effettuata  dagli

enti locali e dagli altri soggetti pubblici e  privati  e'  trasmessa

alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il

30 novembre 2021 che la trasmettono, unitamente a quella  di  propria

competenza, nei  successivi  cinque  giorni,  alla  Conferenza  delle

regioni e delle province autonome. Questa predispone il documento  di

ricognizione conclusivo da  comunicare,  entro  e  non  oltre  il  31

dicembre  2021,  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i  Ministri  delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  per   gli   affari

regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud

e la coesione territoriale,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono  stabiliti  i

criteri di priorita' e le azioni da perseguire per  il  recupero  del

divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla  ricognizione

predetta, avuto riguardo alle  carenze  infrastrutturali,  anche  con

riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti  in

ciascun  territorio,  con  particolare  attenzione  alle   aree   che

risentono di maggiori criticita'  nei  collegamenti  infrastrutturali

con le reti su gomma e su ferro  di  carattere  e  valenza  nazionale

della   dotazione    infrastrutturale    di    ciascun    territorio,

all'estensione  delle  superfici  territoriali  e  alla  specificita'

insulare e delle zone di montagna e delle aree interne,  nonche'  dei

territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione  e  delle

unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota

di finanziamento con ripartizione annuale,  tenuto  conto  di  quanto

gia'  previsto  dal  PNRR  e  dal  Piano  complementare  di  cui   al

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del  fondo

cui al comma 1-ter.  I  criteri  di  priorita'  per  la  specificita'

insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma

690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti  del  tavolo

tecnico-politico sui  costi  dell'insularita'  di  cui  al  punto  10

dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione

Sardegna del 7 novembre 2019,  purche'  sia  comunque  assicurato  il

rispetto dei termini previsti dal presente articolo.

1-ter. Per il  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  comma

1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"

con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni

dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al

predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del  decreto-legge  29

dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le

autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto

tecnico - operativo alle  attivita'  di  competenza,  puo'  stipulare

apposita convenzione ai sensi degli articoli  5  e  192  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro

per l'anno 2021.

1-quater. Entro trenta giorni dal decreto di cui  al  comma  1-bis,

ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse  di  cui  al

comma  1-bis  individua,  anche  sulla  base  di  una  proposta   non

vincolante della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,

in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro  competente

d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa

intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  gli

interventi da realizzare, che  non  devono  essere  gia'  oggetto  di

integrale  finanziamento  a  valere  su  altri  fondi   nazionali   o

comunitari,  l'importo  del  relativo   finanziamento,   i   soggetti

attuatori,   in   relazione   al   tipo   e    alla    localizzazione

dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle

risorse annuali necessarie per  la  loro  realizzazione,  nonche'  le

modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione  delle  risorse  in

caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da  finanziare.

Gli interventi devono essere corredati, ai  sensi  dell'articolo  11,

comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice  unico  di

progetto. Il Piano  di  cui  al  primo  periodo  e'  comunicato  alla

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281.

1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione  degli  interventi

finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il

sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,

classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il

recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.".

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 200.000 euro

per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.».

 

                               Art. 16

                   Disposizioni urgenti in materia

                     di Commissari straordinari

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.

109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.

130, all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un  triennio  dalla

prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data  del

31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l'anno

2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,  si

provvede:

a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000  euro  per

ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b)  quanto  a  1.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili.

3. All'articolo  10  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il

comma 8 e' abrogato.

 

                               Art. 17

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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