Sicurezza della circolazione stradale: dematerializzato il certificato di idoneità

Trasmissione telematica dei dati nel rispetto della privacy

Sicurezza della circolazione stradale: con D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2019 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2019 - è stata introdotto la dematerializzazione del certificato di idoneità psicofisica. Questo significa che all'esito di ciascuna visita medica per la verifica dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida  di  veicoli a motore - al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale - i  medici  e  le commissioni mediche locali dovranno trasmettere telematicamente, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, la relazione.

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Sicurezza della circolazione stradale: e la privacy?

La relazione - viene precisato del decreto - dovrà essere redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia  di protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato  di cui all'allegato IV.4, al titolo IV  -  parte  II, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Sicurezza della circolazione stradale: la ricevuta per l'utente

Al  termine  dell'accertamento  sanitario al fini della sicurezza della circolazione stradale,  il  medico  o  la commissione medica locale rilasceranno all'utente la ricevuta dell'avvenuta  trasmissione  al  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione gli affari generali ed il personale del ministero  delle Infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica.  La  ricevuta sarà generata automaticamente dal sistema informatico e sarà conforme a quanto contenuto nell'allegato 1 (trovate all'allegato anche qui sotto, in coda al provvedimento).

Il testo inregrale del decreto sulla dematerializzazione del certificato medico nell'ambito della sicurezza stradale è riportato qui di seguito

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 dicembre 2019 

Dematerializzazione del  certificato  medico  attestante  l'idoneita'

psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19A07778)

(GU n.291 del 12-12-2019)

IL DIRETTORE GENERALE

per la motorizzazione

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo

codice della strada» (di seguito denominato codice della strada),  in

particolare l'art. 119, che individua  i  soggetti  certificatori  in

materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida;

Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,

che stabilisce i requisiti di idoneita' psicofisica necessari per  il

rilascio della patente di guida;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato

dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.   221,   recante   «Codice

dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione

I «Documento informatico», che  detta  disposizioni  in  ordine  alla

dematerializzazione della documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il

codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, cosi'  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  28  marzo  2019,  n.  54,  che  prevede  il  modello   di

attestazione del possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  psicofisica

necessari per il rilascio della patente di guida;

Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici  31  gennaio  2011,

recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il

conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale,  e'

stato  assegnato   un   codice   di   identificazione   ai   soggetti

certificatori del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica per

la conferma di validita' della patente di guida;

Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15  novembre  2013,

recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2  e  3

del  decreto  9  agosto  2013,  in  materia  di  nuove  procedure  di

comunicazione del rinnovo di validita' della patente»;

Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni

previste  dal  citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,  che

prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente

in  essere,  favorendo  il  processo   di   dematerializzazione   con

conseguente  drastica  riduzione  della   documentazione   in   forma

cartacea;

Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del  dettato

del  summenzionato  art.  331  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del piu' volte

citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,   prediligendo   la

trasmissione dell'esito della visita  medica  al  competente  ufficio

centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i

sistemi informativi e statistici in via telematica;

Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019;

 

Decreta:

Art. 1

Trasmissione dell'attestazione

dei requisiti di idoneita' psicofisica

 

1. Ai fini del rilascio della patente  di  guida,  i  medici  e  le

commissioni mediche locali di  cui  all'art.  119  del  codice  della

strada e le strutture di  cui  all'art.  201,  comma  1  del  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica

per la verifica dei requisiti di idoneita'  psichica  e  fisica  alla

guida  di  veicoli  a   motore,   trasmettono   telematicamente,   al

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed

il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  la

relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato  di

cui all'allegato IV.4, al titolo IV  -  parte  II,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma  precedente,

i  medici  e  le  strutture   sanitarie   chiedono   il   codice   di

identificazione  all'ufficio  della  motorizzazione  competente   per

territorio,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  capo   del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici 31 gennaio 2011.

3. Ad ogni  relazione  medica  il  sistema  attribuisce  un  codice

univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.

 

Art. 2

Ricevuta da rilasciare all'utente

in seguito all'accertamento sanitario

 

1.  Al  termine  dell'accertamento  sanitario,  il  medico   o   la

commissione  medica  locale,  rilasciano   all'utente   la   ricevuta

dell'avvenuta  trasmissione  al  Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione gli affari generali ed il personale del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica.  La  ricevuta

e' generata automaticamente dal sistema informatico  ed  e'  conforme

all'allegato 1.

2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il  medico  o  la  commissione

medica locale che hanno  ritenuto  non  sussistenti  i  requisiti  di

idoneita' per il rilascio della patente  di  guida  o  di  una  delle

categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario

imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti,  ovvero

ancora ha previsto una conferma di validita'  del  documento  per  un

termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126  del

codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione,  al

fine di consentire all'utente di intraprendere le  iniziative  a  sua

tutela ammesse dalle norme vigenti.

3. La ricevuta consegnata all'utente che si e' sottoposto a  visita

di idoneita' psicofisica per il rinnovo di validita'  della  patente,

costituisce titolo per condurre veicoli a motore della  categoria  di

patente di cui l'utente ha la titolarita', fino alla  consegna  della

patente di guida rinnovata.

 

Art. 3

Indicazione della scadenza di validita' della patente successivamente

all'accertamento sanitario

 

1. Nel caso  in  cui  a  seguito  dell'accertamento  sanitario  sia

attestata l'idoneita'  del  soggetto  sottoposto  a  verifica,  sulla

ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante  il

periodo  di  validita'  della  patente,  e'  indicato:  «scadenza  di

validita' ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada».

2. Nel caso in cui a  seguito  dell'accertamento  sanitario  svolto

dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per  la

fattispecie  di  cui  all'art.  119  del  codice  della  strada,  sia

attestata l'idoneita' del  soggetto  sottoposto  a  verifica  per  un

periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art.

126 del codice della strada, sulla ricevuta di  cui  all'art.  2,  in

corrispondenza del campo indicante  il  periodo  di  validita'  della

patente, e' indicata dall'organo accertatore la data di  scadenza  di

validita' con decorrenza dalla data  di  effettuazione  della  visita

medica.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

Allegato 1

RICEVUTA DELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE MEDICA

AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA

(art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

 

(Parte di provvedimento in formato grafico - Vedere in coda al provvedimento)

 

Allegato 2

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE  A  GARANTIRE  UN  LIVELLO  DI

SICUREZZA ADEGUATO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

L'attuazione del decreto e' conformata ai principi  di  sicurezza

della riservatezza dei dati personali, secondo  le  previsioni  degli

articoli 24, 25 e 32 del regolamento UE 2016/679.

Per l'attuazione  del  decreto  del  direttore  generale  per  la

motorizzazione 2 dicembre 2019 sono previsti tre tipi di  utenti  che

possono accedere al sistema informatico della Direzione generale  per

la motorizzazione per la trattazione della relazione medica  ai  fini

del rilascio della patente di guida.

Il sistema e' configurato in  modo  tale  che,  per  impostazione

predefinita,  siano  visibili  ed   accessibili,   da   parte   degli

incaricati, solo i dati previsti all'allegato 1, e  non  anche  altri

dati personali, in particolar modo di carattere sanitario.

Sono definite le  politiche  di  sicurezza  cui  gli  applicativi

devono sottostare. Tali documenti devono indirizzare  i  processi  di

gestione della creazione, disabilitazione  utenze,  monitoraggio  dei

profili, password, gestione delle super  utenze,  change  management,

Backup Management e Incident Management.

Viene mantenuto un log delle attivita' svolte da  chi  accede  al

sistema (contenente ad es. il nome dell'utente, orari di  inizio/fine

attivita', errori e conferme della correttezza dell'elaborazione).

Accedono, per la procedura in argomento:

1) Medico certificatore.

Puo' accedere al sistema informatico della Direzione generale per

la  motorizzazione  per  popolare  i  dati  della  relazione  di  cui

all'allegato 1. L'accesso e' consentito ai sanitari in possesso di un

codice di identificazione, rilasciato con le modalita'  previste  dal

decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed

i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.

Per  accedere  al  sistema  e'   necessario   oltre   al   codice

identificativo, anche una password e un pin. L'accesso al sistema  e'

registrato e vengono memorizzate anche le operazioni effettuate.

Il  medico  accertatore  puo'  popolare  i  dati  necessari   per

l'elaborazione della relazione medica finalizzata al  rilascio  della

patente di guida. Il medico puo' richiamare solo relazioni  elaborate

con i suoi dati di accesso e, ove necessario, modificare i dati della

relazione.

2) Uffici  periferici  del   dipartimento   per   i   trasporti,   la

navigazione, gli affari generali ed il personale.

Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale

per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica

finalizzata al rilascio della patente  di  guida  solo  i  dipendenti

degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i  trasporti,   la

navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale,  specificamente

autorizzati dai  direttori  degli  uffici  stessi.  Per  accedere  al

sistema e' necessario oltre alla matricola del dipendente, anche  una

password e una one time password. L'accesso al sistema e' registrato.

I dipendenti degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i

trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  non

possono modificare la relazione medica.

3) Utenti specializzati.

Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale

per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica

finalizzata al rilascio della patente di  personale  operante  presso

autoscuole e studi di consulenza automobilistica  presso  cui  si  e'

rivolto l'utente per il rilascio della patente di guida. Per accedere

al sistema e' necessario un codice identificativo, anche una password

e un pin rilasciati  all'autoscuola  o  allo  studio  di  consulenza.

L'accesso al sistema e' registrato.

Gli utenti specializzati  non  possono  modificare  la  relazione

medica.

(Sicurezza della circolazione stradale)

 

Allegati

Allegato I

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