Sicurezza della navigazione: novità sulla formazione del personale.
In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9 sono stati pubblicati due decreti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2025, rispettivamente recanti:
- disposizioni integrative all'istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;
- integrazione alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo.
Il primo decreto, che riguarda l'addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, modifica il decreto direttoriale 15 febbraio 2016.
Il secondo decreto modifica la composizione e i requisiti del corpo istruttori, i programmi, le tempistiche di convocazione delle commissioni di esame e aggiorna i corsi di basic training.
Di seguito i testi dei due decreti.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2025
Disposizioni integrative all'istruzione e addestramento per il
personale in servizio su navi passeggeri. (26A00012)
(Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Guardia costiera
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Finalita'
Il presente decreto integra il corso di istruzione e addestramento
per il personale in servizio su navi passeggeri, diretto a soddisfare
i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento speciale per
comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo
di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unita' veloci da passeggeri e
unita' veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente
dalla navigazione effettuata, di seguito denominate navi passeggeri
di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione STCW '78 nella
sua versione aggiornata e alla Sezione A-V/2 del relativo codice.
Art. 2
Modifiche al decreto direttoriale 15 febbraio 2016
1. L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 15
febbraio 2016 e' modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 4», la nuova
dicitura «reg. V/2 paragrafo 7»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 1», la
nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 3».
2. L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 15
febbraio 2016 e' modificato inserendo:
in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 5», la nuova
dicitura «reg. V/2 paragrafo 6».
3. L'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 15
febbraio 2016 e' modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 6», la nuova
dicitura «reg. V/2 paragrafo 8»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 3», la
nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 4».
4. L'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto direttoriale 15
febbraio 2016 e' modificato inserendo:
a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 7», la nuova
dicitura «reg. V/2 paragrafo 9»;
b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2, paragrafo 4», la
nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 5».
5. Nell'art. 2 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il
comma 2 e' inserito il seguente comma: «3. L'addestramento per il
personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su navi da
passeggeri di "Classe C" e "D" e su quelle adibite a navigazione
entro sei miglia dalla costa e' disciplinato dall'art. 7.»
6. L'art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e'
modificato inserendo dopo le parole «il modello in allegato E» il
seguente testo «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed E1
per i lavoratori marittimi non iscritti».
7. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il
comma 5 e' inserito il seguente comma:
«6. Per la somministrazione del test il centro di addestramento
utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale, composta da
almeno 200 (50 per ogni competenza in allegato 1) domande a scelta
multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova
scritta. Il test e' originato considerando il bacino di domande
afferente all'addestramento erogato secondo le previsioni di cui
all'art. 2».
8. L'art. 5, comma 1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e'
sostituito come segue:
«1. I corsi di aggiornamento (refresher training) della durata di
8 e 4 ore, come da programmi in allegati F e L, sono effettuati:
a. presso i centri di formazione accreditati, oppure
b. a bordo, sotto la responsabilita' della Compagnia di
navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo del 12
maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o piu'
"responsabili dell'addestramento"».
9. L'art. 5, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e'
sostituito dal seguente: «Al termine del corso di aggiornamento, il
"responsabile dell'addestramento", rilascia, ai frequentatori, un
attestato di partecipazione al corso come da modelli di seguito
elencati:
a. modello allegato G attestato corso di aggiornamento svolto a
bordo ore 8;
b. modello allegato G1 attestato corso di aggiornamento svolto a
terra ore 8 per i marittimi iscritti alla Gente di mare;
c. modello allegato G1-bis attestato corso di aggiornamento
svolto a terra ore 8 per i lavoratori marittimi non iscritti.»
10. L'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e'
modificato inserendo:
a. dopo le parole «art. 4,» il seguente testo: «mediante
l'impiego di una banca dati predisposta dal Comando generale,
composta da almeno 80 domande a scelta multipla, costituente il
bacino di domande da utilizzare per la prova scritta,» e
b. dopo le parole «allegato E» il seguente testo: «, per il
personale iscritto alla Gente di mare ed E1 per i lavoratori
marittimi non iscritti».
11. L'art. 7, comma 3, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e'
modificato inserendo dopo le parole «Compagnia di navigazione» il
seguente testo «oppure frequentando un corso di aggiornamento
(refresher training), di cui all'art. 5, effettuato presso i centri
di formazione accreditati».
12. Nell'art. 7 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 dopo il
comma 3 e' inserito il seguente comma:
«4. Al termine del corso di aggiornamento, il "responsabile
dell'addestramento", rilascia, ai frequentatori, un attestato di
partecipazione al corso come da modello allegato G2 "Attestato corso
di aggiornamento svolto a terra classe C e D ore 4". Tale corso, nel
rispetto delle disposizioni dell'art. 3, puo' essere erogato per i
moduli in comune, congiuntamente al corso di refresh previsto
nell'art. 5.»
13. L'allegato E, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, e'
sostituito dall'allegato E al presente decreto.
14. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato E,
e' inserito l'allegato E1 al presente decreto.
15. L'allegato G del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, e'
sostituito dall'allegato G al presente decreto.
16. L'allegato G1 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016, e'
sostituito dall'allegato G1 al presente decreto.
17. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato G1
sono inseriti gli allegati G1-bis e G2 al presente decreto.
18. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo l'allegato I,
sono inseriti gli allegati L e M al presente decreto.
Art. 3
Modifiche ai decreti correlati
Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto
direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei
corsi di refresh:
«acronimo - titolo corso: REFPAXRID - aggiornamento su navi
passeggeri traffico locale».
Art. 4
Entrata in vigore
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
***
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2025
Integrazione alla composizione del corpo istruttori per i corsi di
addestramento per il personale marittimo. (26A00013)
(Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Guardia costiera
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina ed integra i requisiti e la
composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il
personale marittimo.
2. Il presente decreto apporta, inoltre, modifiche sulle
tempistiche di convocazione delle commissioni di esami nei decreti
disciplinanti i corsi radar per renderli uniformi con le previsioni
degli altri decreti.
Art. 2
Modifiche alla composizione del corpo istruttori
1. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16
febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del Radar osservatore
normale per il personale marittimo» e' sostituito dall'allegato 3 al
presente decreto.
2. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto 16
febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei Sistemi Radar ad
elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A» e' sostituito
dall'allegato 4 al presente decreto.
3. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Istituzione del corso di
addestramento Radar A.R.P.A - Bridge Teamwork - ricerca e
salvataggio» e' sostituito dall'allegato 5 al presente decreto.
4. L'allegato C al decreto 5 dicembre 2011 «Istituzione del corso
di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e
visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart
Display and Information System - ECDIS) - livello operativo» e'
sostituito dall'allegato 19 al presente decreto.
5. L'allegato D al decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del corso
di formazione "Leadership and Teamwork" per il personale marittimo»
e' sostituito dall'allegato 11 al presente decreto.
6. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di
addestramento di base per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti
chimici» e' sostituito dall'allegato 6 al presente decreto.
7. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di
addestramento di base per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» e' sostituito
dall'allegato 7 al presente decreto.
8. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di
addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici» e' sostituito
dall'allegato 8 al presente decreto.
9. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di
addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti» e' sostituito
dall'allegato 9 al presente decreto.
10. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso
di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi
cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» e' sostituito
dall'allegato 10 al presente decreto.
11. L'allegato C al decreto 15 febbraio 2016 «Istruzione e
addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri» e'
sostituito dall'allegato 12 al presente decreto.
12. L'allegato C al decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso di
formazione "Uso della leadership e delle capacita' manageriali"» e'
sostituito dall'allegato 13 al presente decreto.
13. L'art. 2, comma 7 del decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del
corso di formazione "Uso della leadership e delle capacita'
manageriali"» e' abrogato.
14. L'allegato D al decreto 15 febbraio 2016 «Istituzione del corso
di formazione "High Voltage Technology" per il personale marittimo»
e' sostituito dall'allegato 15 al presente decreto.
15. L'allegato C al decreto 25 ottobre 2016 «Disciplina
dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo
abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza
veloci» e' sostituito dall'allegato 17 al presente decreto.
16. L'allegato C al decreto direttoriale 25 ottobre 2016
«Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione
di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci» e'
sostituito dall'allegato 18 al presente decreto.
17. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione del corso di
sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» e' sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto.
18. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione dei corsi
antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa
l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere,
chimichiere e gasiere» e' sostituito dall'allegato 2 al presente
decreto.
19. L'allegato C al decreto 16 novembre 2017 «Istituzione del corso
di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio
su navi soggette al Codice IGF» e' sostituito dall'allegato 14 al
presente decreto.
20. L'allegato D al decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di
formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su
navi soggette al Polar Code» e' sostituito dall'allegato 16 al
presente decreto.
21. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n.
1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma
1, lettera a) e' sostituito con la seguente dicitura: «a)
Comandante/1° Ufficiale di coperta: - certificato di competenza su
navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in
corso di validita'; o, in alternativa».
22. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n.
1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma
1, lettera c) e' sostituito con la seguente dicitura: «c) Laurea
magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM 72) con
almeno un anno di insegnamento nelle discipline tecniche nautiche
presso gli ITTL (Istituti tecnici trasporti e logistica) aderenti
alla rete QualiForMa (ex Istituti Nautici) / Universita' ed ITS
Accademy area mobilita' sostenibile».
23. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n.
1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma
3 e' sostituito con il seguente: «3) Gli istruttori gia' riconosciuti
idonei ai sensi del previgente regolamento decreto direttoriale 17
dicembre 2015 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate,
possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti
profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad
almeno 5 corsi in qualita' di istruttore/docente nelle materie ora
delegate a tale profilo.».
24. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n.
1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» dopo il
punto 3 sono inseriti i seguenti punti:
«3-bis) Le edizioni dei corsi riportate nel punto 2 sono riferite
ad un arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di
presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia
avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del d.d. n.
850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono
ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo
accreditamento del docente.
3-ter) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo
accreditamento, previsto dal punto 2, possono essere presi in
considerazione anche i corsi erogati presso altri centri di
addestramento gia' autorizzati dal Comando generale.
3-quater) Il nuovo accreditamento, previsto dal punto 2, puo'
essere operato in favore del docente presso un centro di
addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato
l'esperienza richiesta.».
Art. 3
Modifiche ai requisiti del corpo istruttori
1. All'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n.
1651 «Corso di formazione per formatore (Train the Trainer)», dopo la
parola «navigazione» e' inserito il seguente inciso: «(LM-72) che
abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni e i
docenti universitari/Istituti secondari di secondo grado che erogano
insegnamenti specifici nella navigazione e».
2. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del
decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar
osservatore normale per il personale marittimo» e' abrogato.
3. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 modifica del decreto
16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad
elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. e' abrogato.
4. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 istituzione del
corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e
salvataggio e' abrogato.
Art. 4
Modifiche ai programmi
1. Nell'allegato A del decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del
corso di formazione Leadership and Teamwork» e' modificato lo schema
nella colonna «Ore» in corrispondenza dell'Argomento 3. Gestione e
addestramento del personale di bordo inserendo il valore 6 in luogo
del valore 5.
2. Nell'allegato A del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del decreto
16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore
normale per il personale marittimo» e' modificato lo schema nella
colonna «Ore di lezione»:
a. in corrispondenza dell'argomento «1.1.1. Principi fondamentali
del radar» inserendo il valore 4.5 in luogo del valore 4;
b. in corrispondenza dell'argomento «1.1.4. Caratteristiche degli
apparati radar e fattori che influenzano le prestazioni» inserendo il
valore 3.5 in luogo del valore 3;
c. sostituire 11.5 con 12.5.
3. All'art. 10, comma 1 del decreto 16 novembre 2017, n. 875
«Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale
marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola
«8 ore» e' inserito il seguente inciso: «di cui 2 ore per lo
svolgimento dell'attivita' pratica».
4. All'art. 10, comma 4 del decreto 16 novembre 2017, n. 875
«Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale
marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la parola
«12 ore» e' inserito il seguente inciso: «di cui 4 ore per lo
svolgimento dell'attivita' pratica».
5. All'art. 10, comma 1 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in
servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «15 ore» e'
inserito il seguente inciso: «di cui 7 ore per lo svolgimento
dell'attivita' pratica».
6. All'art. 10, comma 2 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del
corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in
servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «16 ore» e'
inserito il seguente inciso: «di cui 6 ore per lo svolgimento
dell'attivita' pratica».
Art. 5
Modifiche alle convocazioni delle commissioni di esame
1. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente «Modifiche al decreto 16
febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ed
elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.» e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2001, la dicitura «nel
primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» e'
sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».
2. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente «Istituzione del corso di
addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e
salvataggio» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12
settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile dopo il
termine del corso stesso» e' sostituita con la dicitura: «al termine
del corso stesso».
3. Nell'art. 4, comma 1 del decreto 7 agosto 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente «Modifica del decreto 16
febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore
normale per il personale marittimo» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001, la dicitura «nel primo
giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» e' sostituita
con la dicitura: «al termine del corso stesso».
Art. 6
Aggiornamento dei corsi Basic Training
Dopo l'art. 5, comma 3 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n.
1986 «Modalita' di svolgimento dei corsi di addestramento e
formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla
convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime
Security- codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati»
e' inserito il seguente comma: «4. La propedeuticita' non si applica
ai corsi di aggiornamento.».
Art. 7
Entrata in vigore
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.




