Sicurezza della navigazione: novità sulla formazione del personale

Pubblicati due decreti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2025

Sicurezza della navigazione: novità sulla formazione del personale.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9 sono stati pubblicati  due decreti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2025, rispettivamente recanti:

  • disposizioni integrative all'istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;
  • integrazione alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo.

Sicurezza della navigazione: novità sulla formazione del personale

Il primo decreto, che riguarda l'addestramento speciale per comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, modifica il decreto direttoriale 15 febbraio 2016.

Il secondo decreto modifica la composizione e i requisiti del corpo istruttori, i programmi, le tempistiche di convocazione delle commissioni di esame e aggiorna i corsi di basic training.

Di seguito i testi dei due decreti.

Sicurezza della navigazione: novità sulla formazione del personale

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2025

Disposizioni  integrative  all'istruzione  e  addestramento  per   il
personale in servizio su navi passeggeri. (26A00012)
(Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9)

 

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Guardia costiera

(omissis)

Decreta:

                               Art. 1

                              Finalita'

Il presente decreto integra il corso di istruzione e  addestramento

per il personale in servizio su navi passeggeri, diretto a soddisfare

i requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento  speciale  per

comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio  a  bordo

di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unita' veloci da  passeggeri  e

unita' veloci passeggeri Ro-Ro (HSC, DSC, aliscafi) indipendentemente

dalla navigazione effettuata, di seguito denominate  navi  passeggeri

di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione STCW '78  nella

sua versione aggiornata e alla Sezione A-V/2 del relativo codice.

 

                               Art. 2

         Modifiche al decreto direttoriale 15 febbraio 2016

1. L'art. 2, comma  1,  lettera  a)  del  decreto  direttoriale  15

febbraio 2016 e' modificato inserendo:

a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 4», la nuova

dicitura «reg. V/2 paragrafo 7»;

b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2,  paragrafo  1»,  la

nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 3».

2. L'art. 2, comma  1,  lettera  b)  del  decreto  direttoriale  15

febbraio 2016 e' modificato inserendo:

in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo  5»,  la  nuova

dicitura «reg. V/2 paragrafo 6».

3. L'art. 2, comma  1,  lettera  c)  del  decreto  direttoriale  15

febbraio 2016 e' modificato inserendo:

a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 6», la nuova

dicitura «reg. V/2 paragrafo 8»;

b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2,  paragrafo  3»,  la

nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 4».

4. L'art. 2, comma  1,  lettera  d)  del  decreto  direttoriale  15

febbraio 2016 e' modificato inserendo:

a. in luogo del riferimento alla «reg. V/2 paragrafo 7», la nuova

dicitura «reg. V/2 paragrafo 9»;

b. in luogo del richiamo alla «Sezione A-V/2,  paragrafo  4»,  la

nuova dicitura «Sezione A-V/2, paragrafo 5».

5. Nell'art. 2 del decreto direttoriale 15 febbraio  2016  dopo  il

comma 2 e' inserito il seguente comma:  «3.  L'addestramento  per  il

personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su navi da

passeggeri di "Classe C" e "D" e  su  quelle  adibite  a  navigazione

entro sei miglia dalla costa e' disciplinato dall'art. 7.»

6. L'art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio  2016  e'

modificato inserendo dopo le parole «il modello  in  allegato  E»  il

seguente testo «, per il personale iscritto alla Gente di mare ed  E1

per i lavoratori marittimi non iscritti».

7. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 15 febbraio  2016  dopo  il

comma 5 e' inserito il seguente comma:

«6. Per la somministrazione del test il centro  di  addestramento

utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale, composta  da

almeno 200 (50 per ogni competenza in allegato 1)  domande  a  scelta

multipla, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova

scritta. Il test e'  originato  considerando  il  bacino  di  domande

afferente all'addestramento erogato  secondo  le  previsioni  di  cui

all'art. 2».

8. L'art. 5, comma 1 del decreto direttoriale 15 febbraio  2016  e'

sostituito come segue:

«1. I corsi di aggiornamento (refresher training) della durata di

8 e 4 ore, come da programmi in allegati F e L, sono effettuati:

a. presso i centri di formazione accreditati, oppure

b.  a  bordo,  sotto  la  responsabilita'  della  Compagnia  di

navigazione, cosi' come  definita  dal  decreto  legislativo  del  12

maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare  uno  o  piu'

"responsabili dell'addestramento"».

9. L'art. 5, comma 4 del decreto direttoriale 15 febbraio  2016  e'

sostituito dal seguente: «Al termine del corso di  aggiornamento,  il

"responsabile dell'addestramento",  rilascia,  ai  frequentatori,  un

attestato di partecipazione al  corso  come  da  modelli  di  seguito

elencati:

a. modello allegato G attestato corso di aggiornamento  svolto  a

bordo ore 8;

b. modello allegato G1 attestato corso di aggiornamento svolto  a

terra ore 8 per i marittimi iscritti alla Gente di mare;

c. modello  allegato  G1-bis  attestato  corso  di  aggiornamento

svolto a terra ore 8 per i lavoratori marittimi non iscritti.»

10. L'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e'

modificato inserendo:

a.  dopo  le  parole  «art.  4,»  il  seguente  testo:  «mediante

l'impiego  di  una  banca  dati  predisposta  dal  Comando  generale,

composta da almeno 80  domande  a  scelta  multipla,  costituente  il

bacino di domande da utilizzare per la prova scritta,» e

b. dopo le parole «allegato E»  il  seguente  testo:  «,  per  il

personale iscritto  alla  Gente  di  mare  ed  E1  per  i  lavoratori

marittimi non iscritti».

11. L'art. 7, comma 3, del decreto direttoriale 15 febbraio 2016 e'

modificato inserendo dopo le parole  «Compagnia  di  navigazione»  il

seguente  testo  «oppure  frequentando  un  corso  di   aggiornamento

(refresher training), di cui all'art. 5, effettuato presso  i  centri

di formazione accreditati».

12. Nell'art. 7 del decreto direttoriale 15 febbraio 2016  dopo  il

comma 3 e' inserito il seguente comma:

«4. Al termine  del  corso  di  aggiornamento,  il  "responsabile

dell'addestramento", rilascia,  ai  frequentatori,  un  attestato  di

partecipazione al corso come da modello allegato G2 "Attestato  corso

di aggiornamento svolto a terra classe C e D ore 4". Tale corso,  nel

rispetto delle disposizioni dell'art. 3, puo' essere  erogato  per  i

moduli  in  comune,  congiuntamente  al  corso  di  refresh  previsto

nell'art. 5.»

13. L'allegato E, del decreto direttoriale  15  febbraio  2016,  e'

sostituito dall'allegato E al presente decreto.

14. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo  l'allegato  E,

e' inserito l'allegato E1 al presente decreto.

15. L'allegato G del decreto  direttoriale  15  febbraio  2016,  e'

sostituito dall'allegato G al presente decreto.

16. L'allegato G1 del decreto direttoriale  15  febbraio  2016,  e'

sostituito dall'allegato G1 al presente decreto.

17. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo  l'allegato  G1

sono inseriti gli allegati G1-bis e G2 al presente decreto.

18. Nel decreto direttoriale 15 febbraio 2016, dopo  l'allegato  I,

sono inseriti gli allegati L e M al presente decreto.

                               Art. 3

                   Modifiche ai decreti correlati

Il  presente  decreto  inserisce  nell'allegato  12   del   decreto

direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo  dei

corsi di refresh:

«acronimo - titolo  corso:  REFPAXRID  -  aggiornamento  su  navi

passeggeri traffico locale».

                               Art. 4

                         Entrata in vigore

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Clicca qui per gli allegati.

***

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2025

Integrazione alla composizione del corpo istruttori per  i  corsi  di
addestramento per il personale marittimo. (26A00013)
(Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, n. 9)

 

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Guardia costiera

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

                              Finalita'

1. Il presente decreto disciplina  ed  integra  i  requisiti  e  la

composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il

personale marittimo.

2.  Il  presente  decreto   apporta,   inoltre,   modifiche   sulle

tempistiche di convocazione delle commissioni di  esami  nei  decreti

disciplinanti i corsi radar per renderli uniformi con  le  previsioni

degli altri decreti.

 

                               Art. 2

          Modifiche alla composizione del corpo istruttori

1. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del  decreto  16

febbraio 1995, istitutivo del corso  all'uso  del  Radar  osservatore

normale per il personale marittimo» e' sostituito dall'allegato 3  al

presente decreto.

2. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Modifica del  decreto  16

febbraio 1995, istitutivo del corso  all'uso  dei  Sistemi  Radar  ad

elaborazione   automatica   dei   dati -   A.R.P.A»   e'   sostituito

dall'allegato 4 al presente decreto.

3. L'allegato C al decreto 7 agosto 2001 «Istituzione del corso  di

addestramento  Radar  A.R.P.A  -  Bridge   Teamwork   -   ricerca   e

salvataggio» e' sostituito dall'allegato 5 al presente decreto.

4. L'allegato C al decreto 5 dicembre 2011 «Istituzione  del  corso

di formazione  sull'uso  operativo  dei  sistemi  di  informazione  e

visualizzazione  della  cartografia  elettronica  (Electronic   Chart

Display and Information System  -  ECDIS)  -  livello  operativo»  e'

sostituito dall'allegato 19 al presente decreto.

5. L'allegato D al decreto 12 dicembre 2015 «Istituzione del  corso

di formazione "Leadership and Teamwork" per il  personale  marittimo»

e' sostituito dall'allegato 11 al presente decreto.

6. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di

addestramento di  base  per  le  operazioni  del  carico  delle  navi

cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e  di  prodotti

chimici» e' sostituito dall'allegato 6 al presente decreto.

7. L'allegato C al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di

addestramento di  base  per  le  operazioni  del  carico  delle  navi

cisterna adibite  al  trasporto  di  gas  liquefatti»  e'  sostituito

dall'allegato 7 al presente decreto.

8. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di

addestramento avanzato  per  le  operazioni  del  carico  delle  navi

cisterna adibite al trasporto  di  prodotti  chimici»  e'  sostituito

dall'allegato 8 al presente decreto.

9. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione del corso di

addestramento avanzato  per  le  operazioni  del  carico  delle  navi

cisterna adibite  al  trasporto  di  gas  liquefatti»  e'  sostituito

dall'allegato 9 al presente decreto.

10. L'allegato D al decreto 1° aprile 2016 «Istituzione  del  corso

di addestramento avanzato per le operazioni  del  carico  delle  navi

cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi» e'  sostituito

dall'allegato 10 al presente decreto.

11.  L'allegato  C  al  decreto  15  febbraio  2016  «Istruzione  e

addestramento per il personale in servizio  su  navi  passeggeri»  e'

sostituito dall'allegato 12 al presente decreto.

12. L'allegato C al decreto 9 marzo 2016 «Istituzione del corso  di

formazione "Uso della leadership e delle capacita'  manageriali"»  e'

sostituito dall'allegato 13 al presente decreto.

13. L'art. 2, comma 7 del decreto 9  marzo  2016  «Istituzione  del

corso  di  formazione  "Uso  della  leadership  e   delle   capacita'

manageriali"» e' abrogato.

14. L'allegato D al decreto 15 febbraio 2016 «Istituzione del corso

di formazione "High Voltage Technology" per il  personale  marittimo»

e' sostituito dall'allegato 15 al presente decreto.

15.  L'allegato  C  al  decreto   25   ottobre   2016   «Disciplina

dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo

abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di  emergenza

veloci» e' sostituito dall'allegato 17 al presente decreto.

16.  L'allegato  C  al  decreto  direttoriale   25   ottobre   2016

«Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la  certificazione

di marittimo  abilitato  per  i  battelli  di  emergenza  veloci»  e'

sostituito dall'allegato 18 al presente decreto.

17. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017 «Istituzione del corso di

sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo» e' sostituito

dall'allegato 1 al presente decreto.

18. L'allegato C al decreto 2 maggio 2017  «Istituzione  dei  corsi

antincendio di base e avanzato per  il  personale  marittimo  inclusa

l'organizzazione  antincendio  a   bordo   delle   navi   petroliere,

chimichiere e gasiere» e'  sostituito  dall'allegato  2  al  presente

decreto.

19. L'allegato C al decreto 16 novembre 2017 «Istituzione del corso

di formazione e addestramento per il personale marittimo in  servizio

su navi soggette al Codice IGF» e'  sostituito  dall'allegato  14  al

presente decreto.

20. L'allegato D al decreto 5 giugno 2018 «Istituzione del corso di

formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio  su

navi soggette al  Polar  Code»  e'  sostituito  dall'allegato  16  al

presente decreto.

21. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21  ottobre  2024,  n.

1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma

1,  lettera  a)  e'  sostituito  con  la   seguente   dicitura:   «a)

Comandante/1° Ufficiale di coperta: - certificato  di  competenza  su

navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in

corso di validita'; o, in alternativa».

22. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21  ottobre  2024,  n.

1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma

1, lettera c) e' sostituito con  la  seguente  dicitura:  «c)  Laurea

magistrale in scienze e tecnologie  della  navigazione  (LM  72)  con

almeno un anno di insegnamento  nelle  discipline  tecniche  nautiche

presso gli ITTL (Istituti tecnici  trasporti  e  logistica)  aderenti

alla rete QualiForMa (ex  Istituti  Nautici)  /  Universita'  ed  ITS

Accademy area mobilita' sostenibile».

23. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21  ottobre  2024,  n.

1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» il comma

3 e' sostituito con il seguente: «3) Gli istruttori gia' riconosciuti

idonei ai sensi del previgente regolamento  decreto  direttoriale  17

dicembre 2015 e che non rientrano nelle casistiche  sopra  riportate,

possono  richiedere  l'accreditamento  in  un  unico  dei  precedenti

profili del corpo istruttore dando evidenza della  partecipazione  ad

almeno 5 corsi in qualita' di istruttore/docente  nelle  materie  ora

delegate a tale profilo.».

24. Nell'allegato C del decreto direttoriale 21  ottobre  2024,  n.

1651 «Corso di formazione per formatore (Train The Trainer)» dopo  il

punto 3 sono inseriti i seguenti punti:

«3-bis) Le edizioni dei corsi riportate nel punto 2 sono riferite

ad un  arco  temporale  di  cinque  anni  decorrenti  dalla  data  di

presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento  precedente  sia

avvenuto in un arco temporale  inferiore  per  effetto  del  d.d.  n.

850/2024, le edizioni dei corsi necessari  per  il  riaccredito  sono

ridotte  in   maniera   proporzionale   al   periodo   di   effettivo

accreditamento del docente.

3-ter) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il  nuovo

accreditamento,  previsto  dal  punto  2,  possono  essere  presi  in

considerazione  anche  i  corsi  erogati  presso  altri   centri   di

addestramento gia' autorizzati dal Comando generale.

3-quater) Il nuovo accreditamento, previsto  dal  punto  2,  puo'

essere  operato  in  favore  del  docente   presso   un   centro   di

addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha  maturato

l'esperienza richiesta.».

 

                               Art. 3

             Modifiche ai requisiti del corpo istruttori

1. All'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 21 ottobre 2024, n.

1651 «Corso di formazione per formatore (Train the Trainer)», dopo la

parola «navigazione» e' inserito il  seguente  inciso:  «(LM-72)  che

abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni  e  i

docenti universitari/Istituti secondari di secondo grado che  erogano

insegnamenti specifici nella navigazione e».

2. L'art. 3, comma 5  del  decreto  7  agosto  2001  «Modifica  del

decreto 16 febbraio 1995, istitutivo  del  corso  all'uso  del  radar

osservatore normale per il personale marittimo» e' abrogato.

3. L'art. 3, comma 5 del decreto 7 agosto 2001 modifica del decreto

16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi  radar  ad

elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. e' abrogato.

4. L'art. 3, comma 5 del decreto  7  agosto  2001  istituzione  del

corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork -  ricerca  e

salvataggio e' abrogato.

 

                               Art. 4

                       Modifiche ai programmi

1. Nell'allegato A del decreto 12 dicembre  2015  «Istituzione  del

corso di formazione Leadership and Teamwork» e' modificato lo  schema

nella colonna «Ore» in corrispondenza dell'Argomento  3.  Gestione  e

addestramento del personale di bordo inserendo il valore 6  in  luogo

del valore 5.

2. Nell'allegato A del decreto 7 agosto 2001 «Modifica del  decreto

16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar  osservatore

normale per il personale marittimo» e'  modificato  lo  schema  nella

colonna «Ore di lezione»:

a. in corrispondenza dell'argomento «1.1.1. Principi fondamentali

del radar» inserendo il valore 4.5 in luogo del valore 4;

b. in corrispondenza dell'argomento «1.1.4. Caratteristiche degli

apparati radar e fattori che influenzano le prestazioni» inserendo il

valore 3.5 in luogo del valore 3;

c. sostituire 11.5 con 12.5.

3. All'art. 10, comma 1  del  decreto  16  novembre  2017,  n.  875

«Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale

marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la  parola

«8 ore» e' inserito  il  seguente  inciso:  «di  cui  2  ore  per  lo

svolgimento dell'attivita' pratica».

4. All'art. 10, comma 4  del  decreto  16  novembre  2017,  n.  875

«Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale

marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF» dopo la  parola

«12 ore» e' inserito il  seguente  inciso:  «di  cui  4  ore  per  lo

svolgimento dell'attivita' pratica».

5. All'art. 10, comma 1 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione  del

corso di formazione e addestramento per  il  personale  marittimo  in

servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «15  ore»  e'

inserito il seguente  inciso:  «di  cui  7  ore  per  lo  svolgimento

dell'attivita' pratica».

6. All'art. 10, comma 2 del decreto 5 giugno 2018 «Istituzione  del

corso di formazione e addestramento per  il  personale  marittimo  in

servizio su navi soggette al POLAR CODE» dopo la parola «16  ore»  e'

inserito il seguente  inciso:  «di  cui  6  ore  per  lo  svolgimento

dell'attivita' pratica».

 

                               Art. 5

       Modifiche alle convocazioni delle commissioni di esame

1. Nell'art. 4, comma 1 del decreto  7  agosto  2001  e  successive

modificazioni ed integrazioni concernente «Modifiche  al  decreto  16

febbraio 1995, istitutivo del corso  all'uso  dei  sistemi  radar  ed

elaborazione automatica dei  dati  -  A.R.P.A.»  e  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre  2001,  la  dicitura  «nel

primo giorno feriale utile dopo  il  termine  del  corso  stesso»  e'

sostituita con la dicitura: «al termine del corso stesso».

2. Nell'art. 4, comma 1 del decreto  7  agosto  2001  e  successive

modificazioni ed integrazioni concernente «Istituzione del  corso  di

addestramento  radar  A.R.P.A. -  Bridge   Teamwork   -   ricerca   e

salvataggio» e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  212  del  12

settembre 2001, la dicitura «nel primo giorno feriale utile  dopo  il

termine del corso stesso» e' sostituita con la dicitura: «al  termine

del corso stesso».

3. Nell'art. 4, comma 1 del decreto  7  agosto  2001  e  successive

modificazioni ed integrazioni concernente «Modifica  del  decreto  16

febbraio 1995, istitutivo del corso  all'uso  del  radar  osservatore

normale per il  personale  marittimo»  e  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 211 dell'11  settembre  2001,  la  dicitura  «nel  primo

giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso» e'  sostituita

con la dicitura: «al termine del corso stesso».

 

                               Art. 6

               Aggiornamento dei corsi Basic Training

Dopo l'art. 5, comma 3 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n.

1986  «Modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di   addestramento   e

formazione professionale per i lavoratori  marittimi  previsti  dalla

convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e per la  Maritime

Security- codice ISPS presso i centri di  addestramento  autorizzati»

e' inserito il seguente comma: «4. La propedeuticita' non si  applica

ai corsi di aggiornamento.».

 

                               Art. 7

                          Entrata in vigore

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Clicca qui per gli allegati.

 

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