Sicurezza delle ferrovie e delle strade: pubblicato lo statuto dell'”Agenzia nazionale”

D.M. 28 gennaio 2020, n. 24

Sicurezza delle ferrovie e delle strade: con il D.M. 28 gennaio 2020, n. 24 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 16 aprile 2020 - il ministero delle Infrastrutture ha reso noto lo statuto dell'"Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e infrastrutturali".

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Sicurezza delle ferrovie e delle strade: gli obiettivi dell'"Agenzia"

L'Agenzia è composta da due distinte articolazioni competenti a esercitare le proprie  funzioni: occuparsi cioè di sicurezza delle ferrovie,  delle infrastrutture stradali e
autostradali, delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'organismo, inoltre, svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 gennaio 2020, n. 24  

Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,
denominata "ANSFISA"». (20G00040)

(GU n.100 del 16-4-2020)
Vigente al: 1-5-2020

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante:
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n. 439, relativo al regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei
Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi
collegiali degli enti pubblici non economici in materia di
approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi
disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12567 del 9 dicembre 2019;

A d o t t a
il seguente statuto:

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata
«Agenzia», istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, e' dotata di personalita' giuridica di diritto
pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'attivita' dell'Agenzia si conforma ai principi di
economicita', di efficienza, di efficacia, di pubblicita' e di
trasparenza, nonche' ai principi dell'ordinamento comunitario; opera
con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli
indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla
partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di
competenza.
3. L'Agenzia e' regolata:
a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;
d) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, per quanto non disciplinato dall'articolo 12, del citato
decreto-legge n. 109 del 2018;
e) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) dalle norme del presente Statuto;
g) dal regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 12,
comma 9, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e dagli atti
regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni
territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle
infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova.
5. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo
le modalita' previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, e al
controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalita'
previste dalla legge.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 1, del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2

Funzioni e attivita'

1. L'Agenzia e' composta da due distinte articolazioni competenti
ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite, dal decreto-legge
n. 109 del 2018, rispettivamente in materia di sicurezza delle
ferrovie e in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui
sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia svolge attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con
il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle
infrastrutture stradali e autostradali nazionali. In particolare,
l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita':
a) con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le
funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal
decreto legislativo n. 50 del 2019, e dal decreto legislativo n. 57
del 2019, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale,
secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture
transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale
preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese
limitrofo;
b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza
sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i compiti previsti
dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge
n. 109 del 2018 e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui
all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto
delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti.
2. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo'
stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante
e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa
vigente.

Art. 3

Organi dell'Agenzia

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige
la struttura ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione
delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. L'incarico di Direttore e' conferito a un soggetto, anche
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 109
del 2018, con le modalita' di cui al medesimo articolo 12, comma 7,
primo periodo. Il rapporto di lavoro del Direttore e' disciplinato
dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza - Funzioni
centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed e' rinnovabile
per una sola volta.
4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, l'incarico di Direttore e' incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con
qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale.
Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore e' collocato
in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.
5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione,
coordinamento e controllo ed e' responsabile dei risultati raggiunti
in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante.
In particolare, il Direttore:
a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione di cui
all'articolo 10, comma 3;
b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi
istituzionali e agli indirizzi del Ministro vigilante nonche' alla
convenzione di cui all'articolo 10, comma 3, stabilendo i conseguenti
indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi
dell'Agenzia;
c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto
conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal regolamento di
amministrazione, nonche' dall'articolo 12, comma 9, lettera b), del
decreto-legge n. 109 del 2018;
d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel rispetto delle
vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione
collettiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del regolamento di
amministrazione, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito
della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie
dell'Agenzia stessa;
e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la
nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13,
del decreto-legge n. 109 del 2018;
f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli
uffici di livello dirigenziale;
g) sovrintende alle attivita' di tutti gli uffici e unita'
operative, assicurandone il coordinamento;
h) convoca e presiede il Comitato direttivo;
i) sottopone all'esame del Comitato direttivo il bilancio di
previsione e rendiconto, lo statuto, il regolamento di
amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia
e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie;
l) adotta, sentito il Comitato direttivo, gli atti regolamentari
interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione
dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
dell'Agenzia stessa e nel rispetto del regolamento di
amministrazione;
m) puo' attribuire, nei limiti delle proprie competenze e
responsabilita', specifiche funzioni ai Dirigenti generali e
specifici compiti, poteri e responsabilita' ai dirigenti, previa
valutazione da parte del Comitato direttivo;
n) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua
assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 8;
o) promuove e mantiene relazioni con i competenti organi
dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle
attivita' dell'Agenzia;
p) presta la necessaria collaborazione al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio del potere di
vigilanza.
6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi:
a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ai
sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del
2001;
b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto.
7. Qualora ricorrano presupposti per la revoca dell'incarico del
Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165
del 2001, il Ministro comunica le cause e le motivazioni al
Direttore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a
quindici giorni entro il quale provvedere a fornire eventuali
controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate dal Ministro
vigilante, ferma restando la possibilita' di procedere comunque alla
proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il
Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca
dell'incarico del Direttore disposta, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
8. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento
temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate
dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti
dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
provvedimento di nomina e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.

Art. 5

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e' nominato, per la durata di tre anni,
nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza, parita' di
genere ed imparzialita', con le modalita' di cui all'articolo 12,
comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018 ed e' composto da quattro
membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i
componenti del Comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o
imprese nei settori in cui opera l'Agenzia, ne' possono svolgere
qualsiasi altra attivita' professionale in conflitto di interessi con
gli scopi e i compiti dell'Agenzia.
3. Con le medesime modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, del
decreto-legge n. 109 del 2018, si procede alla sostituzione dei
singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa
la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi
dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei
componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per
la cessazione dell'incarico del componente sostituito.
4. Il Comitato direttivo svolge le funzioni ad esso assegnate dal
presente Statuto e dal Regolamento di amministrazione e coadiuva il
Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite. In
particolare, il Comitato direttivo provvede a:
a) deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia ed al
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 12, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 109 del 2018. Con
le stesse modalita' il Comitato direttivo delibera le modifiche allo
statuto e al regolamento che si rendono necessarie anche in relazione
al cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di
riferimento;
b) emanare le delibere per la definizione delle norme in materia
di sicurezza;
c) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto
dell'Agenzia;
d) deliberare i programmi per le attivita' di autorizzazione e
certificazione;
e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti dal Direttore
ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettere d) e i).
5. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore
almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni caso, su proposta di almeno
due dei suoi componenti. Il Comitato direttivo e' regolarmente
costituito se e' presente la maggioranza dei suoi componenti. Le
deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza
assoluta dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni sullo
Statuto per le quali e' necessaria la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
6. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della
seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, e' inviato a mezzo
posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data
fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.
In mancanza dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello
stesso oltre i termini previsti dal primo periodo, il Comitato
direttivo si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti
alla seduta la totalita' dei suoi componenti e procede alla
trattazione dell'ordine del giorno se nessuno si oppone. Alle
riunioni del Comitato direttivo partecipano, senza diritto di voto, i
componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
7. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che
partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che
assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione,
la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in
tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la
riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il
Direttore.
8. Le sedute del Comitato direttivo devono risultare da apposito
verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 6

Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai
sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018,
sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con designazione di un componente da parte del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 si provvede anche
alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In
caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al
sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al
componente sostituito.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti esplica il controllo
sull'attivita' dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di cui
all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabili. In
particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei
regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto
funzionamento;
c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo
apposite relazioni;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) puo' chiedere al Direttore notizie sull'andamento delle
operazioni sociali e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole
questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
le eventuali irregolarita' riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile
secondo le disposizioni di legge;
h) puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di
controllo;
i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti
e al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile;
l) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su
determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti e' convocato dal Presidente
ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a
trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo.
5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono
assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente
dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio
dissenso.
6. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano
presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione,
purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 7,
del presente Statuto.
7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti devono risultare
da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

Art. 7

Regolamento di contabilita'

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 109
del 2018, l'Agenzia adotta il proprio regolamento di contabilita'
finanziaria, con il quale sono disciplinate le modalita' di redazione
del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione
patrimoniale, l'applicazione dell'armonizzazione contabile e
l'attivita' negoziale dell'Agenzia.

Art. 8

Personale

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni
centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre
disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato
da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della
specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate.
3. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo'
avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni,
in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n.
165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.

Art. 9

Patrimonio ed entrate

1. Fermo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge n. 109 del 2018, il patrimonio dell'Agenzia e'
costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attivita'
istituzionali.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.
50.

Art. 10

Indirizzo e vigilanza

1. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto
previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 e fermo restando quanto
disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439
compete, altresi', al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonche' dei
bilanci di previsione e dei rendiconti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1,
l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati
relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti;
sono, altresi', inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero
vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze i piani
pluriennali di investimento, nonche' i bilanci di previsione e i
rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti
all'Agenzia, i risultati, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti
da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei
servizi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, le
modalita' necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la
conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto.
La convenzione ha durata triennale ed e' aggiornata entro il 31
gennaio di ciascun anno.

Art. 11

Regolamento di amministrazione

1. Il Regolamento di amministrazione e' adottato in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 109
del 2018, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

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